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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 909/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Valentina Verduci Consigliera relatrice dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 909/2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NS Marani del Foro di Venezia
appellante
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Agnese di Caprio del Foro di Roma
appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'PE DI EN
Oggetto: separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 1886/2025, emessa dal
Tribunale di Venezia in data 10.4.2025 e pubblicata in data 13.4.2025.
Conclusioni di parte ricorrente:
1) Disporsi a carico della madre un assegno per il concorso nel mantenimento del figlio
da corrispondere al padre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, Istat come Per_1 per legge, a far data dalla istanza di modifica.
2) Determinarsi l'assegno a carico del sig. per il mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne nella misura pari a quanto stabilito con i provvedimenti Per_2 provvisori (pari già a € 813,56 a seguito di aggiornamento febbraio 2024) finché non autosufficiente economicamente e convivente con la madre a far data dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
3) Spese straordinarie di entrambi i figli al 50% secondo quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia 20 settembre 2019 (fin dall'avvio della causa);
4) Ridursi l'assegno stabilito a favore della sig.ra per il suo mantenimento in Pt_2 misura non superiore a € 400,00 mensili o la diversa, anche inferiore, di giustizia a far data dall'istanza di modifica.
5) Spese di lite rifuse.
Conclusioni di parte convenuta:
Conclude affinché la Corte rigetti l'appello, con consequenziale conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese con attribuzione. Si insiste, pertanto, per
l'accoglimento delle domande formulate.
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato in data 25.2.2020 conveniva in giudizio Parte_2 avanti il Tribunale di Venezia , per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito a carico del marito, oltre che in merito alle condizioni personali ed economiche come da proprio atto introduttivo. La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data Parte_1
25.5.2005 a Fiumicino (RM); che dall'unione erano nati due figli, (il Per_2
12.12.2005) e (il 7.8.2007) e che la relazione coniugale nel corso degli anni era Per_1
pag. 2/12 divenuta sempre più conflittuale.
1.1. Si costituiva in primo grado che, pur associandosi alla richiesta Parte_1 pronuncia di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva a sua volta l'addebito alla moglie, oltre a rassegnare proprie e diverse conclusioni con riguardo alle condizioni della separazione.
1.3. Nella fase presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva la collocazione prevalente dei figli presso la madre, nella sua nuova abitazione;
a carico del veniva posto un assegno di € 600,00 mensili per la Parte_1 moglie e di € 1.400,00 mensili (€ 700,00 ciascuno) per i figli;
spese straordinarie per i figli al 50% come da protocollo del Tribunale di Venezia.
1.4. Il G.I., pronunciata sentenza sullo status (n. 2433/2022), istruiva la causa a mezzo di duplice CTU, una di natura psico-familiare per vagliare il miglior regime di collocamento e frequentazione dei figli e una di natura contabile. Inoltre, veniva disposto l'ascolto di entrambi i figli, sentiti all'udienza del 16.1.2024. All'udienza del
27.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva definitivamente decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Venezia così disponeva:
“Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza n.
2433/2021 in punto status, sulle condizioni accessorie così provvede: rigetta la domanda di addebito proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
;
[...] affida in via condivisa ai genitori, con collocazione presso il padre;
Persona_3 assegna a la casa coniugale;
Parte_1 revoca, a far data dal dicembre 2022, l'assegno dovuto da alla Parte_1 ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio;
Per_1 rigetta la domanda di assegno per il mantenimento ordinario di , da porsi a Per_1 carico della ricorrente, formulata dal resistente;
nonché, con decorrenza dalla data della presente decisione,
pag. 3/12 - pone a carico del padre per il 70% e della madre per il 30% le spese straordinarie per , come da Protocollo del Tribunale di Venezia del Per_1
20.9.2019;
- pone a carico di l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, ad la somma di € 1.000,00 oltre ISTAT su base annua Parte_2 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne Per_2 ma non economicamente indipendente;
- pone a carico dei genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie per Per_2 come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
- pone a carico di l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, ad la somma di € 600,00 oltre ISTAT su base annua Parte_2 quale contributo al suo mantenimento;
compensa le spese legali tra le parti e pone definitivamente a carico di ciascuna di esse per ½ le spese delle cc.tt.uu. liquidate con separato decreto.”
Il giudizio di secondo grado
2. propone appello avverso la sentenza n. 1886/2025 del Tribunale di Parte_1
Venezia emessa nella causa R.G. 1989/2020, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, notificata in data 15.4.2025.
2.1. Primo motivo di appello.1
Sulla mancata considerazione delle modifiche reddituali relative al e Parte_1 sulla sua attuale capacità reddituale.
Deduce l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare, ai fini delle statuizioni economiche, la sostanziale modifica della situazione reddituale del
, derivante dal suo pensionamento a partire dal 1.1.2024 e la sua conseguente Parte_1 minor capacità reddituale.
I provvedimenti economici in primo grado sono stati assunti valutando l'arco di redditi dal 2018 al 2024, commettendo un duplice errore:
a. senza considerare che dal 2024 in poi la situazione, in virtù del pensionamento, sarebbe stata diversa;
se si fa una media dei redditi percepiti dal 2018 al 2023 lo 1 Si è riassunta, per semplicità espositiva, in un unico motivo la doglianza di cui a punti 1) e 2) del ricorso in appello, pagg. 13-17. pag. 4/12 stipendio medio mensile del si aggira intorno ai 6.672 € (elemento non Parte_1 più attuale ma ciononostante preso in considerazione dalla sentenza), pari quasi al doppio della pensione mensile percepita dal a partire dal 2024 – elemento Parte_1 attuale – pari a € 3.767, 76 mensili nel 2024 e a € 3.519,00 mensili per il 2025;
b. compiendo una erronea valutazione del primo semestre 2024 al fine della valutazione dell'interno anno;
lo spazio finanziario del primo semestre del 2024 comprende € 31.045,14 per redditi maturati nel 2023 relativi a FSTA e CIG, voci che mai più faranno parte delle entrate del , che saranno costituite solo Parte_1 dalla pensione (e che si aggireranno sui 46.000,00 € annui); quindi erra il giudice di prime cure nel ritenere che il , a partire dal 2024, sarebbe tornato “ai Parte_1 valori [reddituali] ben superiori degli anni precedenti”, pari, in media, a circa
80.000,00 € annui (riferendosi agli anni 2018-2022).
2.2. Secondo motivo di appello.
Sulla errata indicazione della capacità patrimoniale della signora . Pt_2
Deduce l'appellante che, probabilmente per una svista del giudicante, in sentenza è stato riportato che il patrimonio del sarebbe superiore a quello della In Parte_1 Pt_2 realtà così non è, perché dalla CTU della Dott.ssa si evince in modo chiaro come Per_4 il patrimonio (beni immobili, mobili e rapporti finanziari) del sig. ammonti Parte_1 ad € 663.321,24, mentre quello della sig.ra sia pari a € 678.253,43. Pt_2
2.3. Terzo motivo di appello.
Sul mancato riconoscimento di un assegno per a carico della madre e sulla Per_1 ripartizione delle spese straordinarie per il figlio.
L'appellante chiede che sia posto a carico della madre un assegno per il figlio Per_1 che ora – per volontà di quest'ultimo – coabita con il padre;
chiede che le spese straordinarie per siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori (e non 70% al Per_1 padre e 30% alla madre), così come previsto per l'altra figlia . E ciò sia in Per_2 considerazione degli errori relativi alla ricostruzione di redditi e patrimonio di cui ai primi due motivi di appello, sia per violazione degli articoli 316-bis e 337-ter del codice civile.
2.4. Quarto motivo di appello.
Sul capo relativo all'assegno ordinario per Per_2
pag. 5/12 L'appellante chiede che l'assegno per la figlia , che invece vive con la madre, Per_2 sia corrisposto in misura pari a quanto stabilito con i provvedimenti provvisori, quindi €
700,00 (circa € 827,00 a seguito di rivalutazione) e non € 1.000,00, come invece stabilito con sentenza definitiva.
2.5. Quinto motivo di appello.
Sul capo relativo all'assegno di mantenimento della signora . Pt_2
Il censura la quantificazione dell'assegno posto a suo carico in favore della Parte_1 moglie per i rilevati errori del giudice di prime cure su capacità reddituali e patrimonio, per il difetto di giustificato motivo per cui l'appellata non mette a reddito capacità e patrimonio e per le conseguenze della convivenza stabile con il suo nuovo compagno.
Chiede, pertanto, la riduzione dell'assegno stabilito a favore della signora in Pt_2 misura non superiore a € 400,00 (anziché 600,00 come previsto in sentenza).
3. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Parte_2 dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni.
3.1. Inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellata evidenzia come l'esposizione dei fatti si presenta di difficile comprensione, determinando oggettive difficoltà di interpretazione sia ai fini della difesa che della decisione.
3.2. Sulla capacità reddituale del e la presunta mancata valutazione del Parte_1 suo pensionamento.
Sottolinea parte appellata che la decisione del di andare in pensione non è Parte_1 stata una scelta obbligata e, in ogni caso, è stata presa in considerazione dalla decisione del primo giudice.
Ad ogni modo, anche con il pensionamento il suo spazio finanziario è rimasto pressocché inalterato;
difatti, la apparente lieve oscillazione in peius che arriva con il pensionamento deve tenere conto dell'anticipo di parte del richiesto dal Parte_3
; le complessive entrate mensili attuali sono destinate a crescere nel momento Parte_1 in cui egli chiederà anche la restante parte (stimata in circa € 170.000,00).
3.3. Sull'assegno di mantenimento per la prole.
pag. 6/12 La signora chiede la conferma delle statuizioni del primo grado. Ritiene che le Pt_2 stesse siano coerenti con la enorme disparità reddituale esistente tra le parti, che si deve riflettere non solo sulla contribuzione ordinaria ma anche su quella straordinaria.
3.4. Sull'assegno di mantenimento per la coniuge.
Parte appellata chiarisce che le sue capacità reddituali sono rappresentate esclusivamente dall'assegno di mantenimento versato in suo favore da e che Parte_1 ha smesso di lavorare per dedicarsi alla famiglia, anche in considerazione del lavoro svolto dal marito. Sostiene di aver cercato e di continuare a cercare una occupazione.
Eccepisce, inoltre, che la prova che la convivenza con il nuovo compagno sia stabile e continuativa spettava al e lui non ha fornito prova in merito. Precisa, infine, Parte_1 che gli immobili di cui è proprietaria costituiscono solo una spesa e non sarebbero idonei a produrre reddito.
DIRITTO
1. Ad avviso del Collegio l'appello, ritenuto ammissibile in quanto risultano sufficientemente delineati i motivi di doglianza e le parti della sentenza criticate, è parzialmente fondato.
2. Rispetto al primo motivo di appello, va precisato quanto segue.
Quanto alla situazione reddituale di , questo Collegio ritiene, Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, che non si possa parlare di un ritorno dello stesso, per l'anno 2024, ai valori reddituali degli anni precedenti.
In particolare, in sentenza si legge che “Le risorse reddituali del resistente nel primo semestre del 2024 superano i 46.000,00 € (supplemento rel. dott. ssa dep. Per_4
10.7.2024) e dunque presumibilmente egli in tale anno avrà recuperato spazio finanziario disponibile rispetto al precedente - e peggiore dell'intero arco considerato (2018-2024), quando egli ha percepito poco più di 60.000,00 € - tornando così ai valori ben superiori degli anni precedenti” (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
Va dato atto che, nell'importo di € 46.116,00 calcolato dalla CTU per i primi sei mesi dell'anno 2024, figurano € 31.045,24 € relativi a redditi maturati nel 2023;
pag. 7/12 posto che con la percezione della pensione non saranno più corrisposti importi FSTA
(Fondo Solidarietà Trasporto Aereo) e CIG, non si può ritenere che gli importi degli anni successivi saranno tali, poiché si tratta di voci che mai più faranno parte delle entrate del . In particolare, è stata accreditata una cospicua somma data Parte_1 dalla rivalutazione dell'importo FSTA per tutto l'anno 2023 – pari a quasi 19 mila euro – che rappresenta un accredito eccezionale e non più ripetibile. Per i residui sei mesi del 2024 è documentato come egli abbia percepito la sola pensione come da importi indicati in atti (cfr. doc. 3 appello), per un importo totale che certo non costituisce un raddoppio dei 46 mila euro del primo semestre, come lascia invece intendere la sentenza di primo grado.
La stessa CTU Dott.ssa in sede di integrazione dell'elaborato peritale (cfr. Per_4 pag. 10), chiarisce che “dalla suddetta tabella relativa al 2024 emerge, come allo stato, vi è una riduzione delle competenze mensili a decorrere dal mese di marzo, conseguente al pensionamento del signor ”. Parte_1
Va evidenziato, peraltro, che il TFR del signor è confluito in un fondo Parte_1 integrativo denominato Fondaereo, nel quale confluiscono anche una quota di contributi del lavoratore dipendente e una quota versata dal datore di lavoro. A tale fondo possono essere richiesti degli anticipi al ricorrere di determinate circostanze, cosa di cui il ha potuto beneficiare: secondo quanto riportato dalla CTU Parte_1
(cfr. pag. 29), alla data del 31.12.2022, il Fondaereo del signor Parte_1 ammontava ad € 171.264,40, dopo che era stato richiesto dal medesimo un anticipo lordo di € 168.504,61 (corrispondente ad un netto di € 139.247,30). Tale somma residua deve ancora essere riscossa dal e dunque va tenuta in Parte_1 considerazione nel calcolo dei suoi redditi complessivi.
Tanto premesso e opportunamente chiarito, è comunque documentalmente provata la disparità, sotto il profilo reddituale, tra i due coniugi, dal momento che, come accertato in sede di CTU, i redditi della signora ammontano a € 7.725,00 Pt_2 annui e sono rappresentati esclusivamente dall'assegno di mantenimento che le viene corrisposto dal . Parte_1
3. Il secondo motivo di appello è fondato.
pag. 8/12 Questo Collegio dà atto che, in virtù di una mera svista, il dato riportato in sentenza circa la capacità patrimoniale della signora è errato. Pt_2
Difatti, nella sentenza impugnata si legge che il patrimonio complessivo della
[...]
“è prossimo ad € 500.000,00” e che il padre sarebbe “dotato di redditi e Pt_2 patrimonio superiori a quelli della madre” (cfr. pag. 7 sentenza primo grado).
Invece, se si legge l'elaborato peritale della CTU Dott.ssa si evince Per_4 chiaramente come, dai conteggi effettuati, il patrimonio della signora al Pt_2
2022 (ultimo anno preso in considerazione) sia composto da beni immobili, beni mobili registrati e rapporti finanziari per un totale complessivo di € 678.253,43 (cfr.
CTU pag. 47).
Ad ogni modo, anche prendendo quale riferimento la diversa quantificazione riportata nella consulenza tecnica, questo elemento non è tale da spostare i termini della questione come in seguito esposti.
4. Il terzo motivo di appello è in parte fondato.
Pur confermando la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio così Per_1 come statuita in sentenza, dal momento che anche la contribuzione straordinaria deve risultare proporzionata alle capacità reddituali di ciascun genitore, questo
Collegio ritiene di onerare la signora della corresponsione di un assegno di Pt_2 mantenimento ordinario a favore di . Per_1
Sul punto va ricordato che il dovere dei genitori di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30 della Costituzione, così come nel Codice civile, secondo quanto previsto dagli articoli 147, 316-bis e, nell'ambito della crisi coniugale, 337- ter c.c..
Tale ultima norma prevede, da un lato, la corresponsione di un assegno che sia proporzionale al reddito di ciascun genitore. Dall'altro, che l'assegno vada determinato prendendo in considerazione diversi parametri tra i quali, oltre alle attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di ciascun genitore, anche i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
pag. 9/12 A tal riguardo, va rilevato che ad oggi , in virtù di una sua espressa Per_1 manifestazione di volontà, convive con il padre e, dunque, proprio sul padre ricade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità del figlio con lui convivente.
Quanto alla situazione reddituale dei due genitori, pur riconoscendosi una disparità sussistente tra gli stessi derivante dal fatto che, allo stato, la signora non Pt_2 lavora e percepisce quali redditi unicamente l'assegno di mantenimento da parte del marito, merita di essere richiamato in questa sede l'ormai consolidato orientamento secondo cui “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (cfr. Cass. civ. n. 12883/2024).
Il mero stato di inoccupazione non costituisce, di per sé, una causa oggettiva tale da esonerare il genitore dalle obbligazioni economiche nei confronti della prole;
il genitore può essere esonerato da tali incombenze, senza incorrere in conseguenze civili o penali, esclusivamente ove riesca a fornire la prova rigorosa di essersi attivato nella ricerca di un lavoro e che tale ricerca si sia rivelata inconcludente, nonché di aver fatto tutto il possibile per migliorare la propria condizione economica. Tale prova non si ritiene raggiunta nel caso di specie.
Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio ritiene congruo porre a carico della signora a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , un Pt_2 Per_1 assegno di € 250,00 mensili, oltre ISTAT su base annua, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al padre di , signor , a far data dal Per_1 Parte_1 pensionamento del signor . Parte_1
5. Il quarto motivo di appello va respinto.
La Corte ritiene di confermare l'assegno previsto dal giudice di prime cure a carico del padre per il mantenimento ordinario di , la quale convive con la madre. Per_2
L'importo di € 1.000,00 è ritenuto congruo, considerata la disparità reddituale tra i coniugi, la stabile convivenza della figlia con la madre e l'assenza di frequentazioni pag. 10/12 con il padre, nonché l'esigenza di garantire ai due fratelli, conviventi l'uno presso il padre e l'altra presso la madre, un tenore di vita il più possibile equivalente.
Il lieve aumento – di circa 150,00 € rispetto all'importo statuito in sede di provvedimenti provvisori del 2020 e debitamente rivalutato – si giustifica in considerazione delle progressive maggiori esigenze della ragazza, oggi studentessa universitaria, che sono inevitabilmente legate alla crescita e rispetto alle quali la giurisprudenza ritiene sussistente una presunzione che non necessita di specifica dimostrazione in giudizio.
6. Il quinto motivo di appello è fondato.
Quanto all'assegno di mantenimento per la signora questa Corte ritiene Pt_2 che sussistano i presupposti per una sua riduzione.
Pur essendo la signora priva di occupazione, nonostante alcuni tentativi Pt_2 documentati di reperirne una e, in considerazione dell'età, ormai ai margini del mercato lavorativo, va tuttavia tenuto conto di alcune circostanze che inevitabilmente incidono sul quantum di tale contributo: in primo luogo, il fatto che i redditi del hanno subito una diminuzione in Parte_1 conseguenza del suo pensionamento;
in secondo luogo, la dichiarata e non contestata sussistenza di una nuova convivenza a far data dal gennaio 2023, potendo la signora contare sull'apporto del nuovo compagno nella conduzione del ménage familiare;
da ultimo, l'accertata titolarità in capo alla signora di un Pt_2 notevole patrimonio immobiliare, seppur non emergano agli atti elementi chiari e inequivoci sulla effettiva possibilità di mettere a reddito tutti tali immobili, alcuni dei quali risultano essere caduti in comproprietà in virtù dell'eredità materna.
In considerazione di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad quale Parte_1 Parte_2 contributo al suo mantenimento, l'assegno nell'importo rimodulato di € 400,00 mensili oltre ISTAT su base annua, con decorrenza dalla presente sentenza, e ciò in coerenza con l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la prestazione versata a titolo di mantenimento è da ritenersi irripetibile se con la sentenza di appello viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso dell'importo dovuto, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità pag. 11/12 modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve ragionevolmente presumere che dette somme di denaro siano state consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 32914/2022).
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della loro reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza appellata Parte_1
n. 1886/2025 del Tribunale di Venezia, che conferma nel resto, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di pagare a , entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 oltre ISTAT su base annua quale contributo al mantenimento ordinario del figlio a far data dall'1/1/2024; Per_1
2. pone a carico di l'obbligo di pagare ad Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 oltre ISTAT su base annua quale contributo al suo mantenimento a far data dalla presente pronuncia;
3. compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17.11.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Valentina Verduci Consigliera relatrice dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 909/2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NS Marani del Foro di Venezia
appellante
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Agnese di Caprio del Foro di Roma
appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'PE DI EN
Oggetto: separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 1886/2025, emessa dal
Tribunale di Venezia in data 10.4.2025 e pubblicata in data 13.4.2025.
Conclusioni di parte ricorrente:
1) Disporsi a carico della madre un assegno per il concorso nel mantenimento del figlio
da corrispondere al padre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, Istat come Per_1 per legge, a far data dalla istanza di modifica.
2) Determinarsi l'assegno a carico del sig. per il mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne nella misura pari a quanto stabilito con i provvedimenti Per_2 provvisori (pari già a € 813,56 a seguito di aggiornamento febbraio 2024) finché non autosufficiente economicamente e convivente con la madre a far data dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
3) Spese straordinarie di entrambi i figli al 50% secondo quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia 20 settembre 2019 (fin dall'avvio della causa);
4) Ridursi l'assegno stabilito a favore della sig.ra per il suo mantenimento in Pt_2 misura non superiore a € 400,00 mensili o la diversa, anche inferiore, di giustizia a far data dall'istanza di modifica.
5) Spese di lite rifuse.
Conclusioni di parte convenuta:
Conclude affinché la Corte rigetti l'appello, con consequenziale conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese con attribuzione. Si insiste, pertanto, per
l'accoglimento delle domande formulate.
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato in data 25.2.2020 conveniva in giudizio Parte_2 avanti il Tribunale di Venezia , per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito a carico del marito, oltre che in merito alle condizioni personali ed economiche come da proprio atto introduttivo. La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data Parte_1
25.5.2005 a Fiumicino (RM); che dall'unione erano nati due figli, (il Per_2
12.12.2005) e (il 7.8.2007) e che la relazione coniugale nel corso degli anni era Per_1
pag. 2/12 divenuta sempre più conflittuale.
1.1. Si costituiva in primo grado che, pur associandosi alla richiesta Parte_1 pronuncia di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva a sua volta l'addebito alla moglie, oltre a rassegnare proprie e diverse conclusioni con riguardo alle condizioni della separazione.
1.3. Nella fase presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva la collocazione prevalente dei figli presso la madre, nella sua nuova abitazione;
a carico del veniva posto un assegno di € 600,00 mensili per la Parte_1 moglie e di € 1.400,00 mensili (€ 700,00 ciascuno) per i figli;
spese straordinarie per i figli al 50% come da protocollo del Tribunale di Venezia.
1.4. Il G.I., pronunciata sentenza sullo status (n. 2433/2022), istruiva la causa a mezzo di duplice CTU, una di natura psico-familiare per vagliare il miglior regime di collocamento e frequentazione dei figli e una di natura contabile. Inoltre, veniva disposto l'ascolto di entrambi i figli, sentiti all'udienza del 16.1.2024. All'udienza del
27.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva definitivamente decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Venezia così disponeva:
“Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza n.
2433/2021 in punto status, sulle condizioni accessorie così provvede: rigetta la domanda di addebito proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
;
[...] affida in via condivisa ai genitori, con collocazione presso il padre;
Persona_3 assegna a la casa coniugale;
Parte_1 revoca, a far data dal dicembre 2022, l'assegno dovuto da alla Parte_1 ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio;
Per_1 rigetta la domanda di assegno per il mantenimento ordinario di , da porsi a Per_1 carico della ricorrente, formulata dal resistente;
nonché, con decorrenza dalla data della presente decisione,
pag. 3/12 - pone a carico del padre per il 70% e della madre per il 30% le spese straordinarie per , come da Protocollo del Tribunale di Venezia del Per_1
20.9.2019;
- pone a carico di l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, ad la somma di € 1.000,00 oltre ISTAT su base annua Parte_2 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne Per_2 ma non economicamente indipendente;
- pone a carico dei genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie per Per_2 come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
- pone a carico di l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, ad la somma di € 600,00 oltre ISTAT su base annua Parte_2 quale contributo al suo mantenimento;
compensa le spese legali tra le parti e pone definitivamente a carico di ciascuna di esse per ½ le spese delle cc.tt.uu. liquidate con separato decreto.”
Il giudizio di secondo grado
2. propone appello avverso la sentenza n. 1886/2025 del Tribunale di Parte_1
Venezia emessa nella causa R.G. 1989/2020, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, notificata in data 15.4.2025.
2.1. Primo motivo di appello.1
Sulla mancata considerazione delle modifiche reddituali relative al e Parte_1 sulla sua attuale capacità reddituale.
Deduce l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare, ai fini delle statuizioni economiche, la sostanziale modifica della situazione reddituale del
, derivante dal suo pensionamento a partire dal 1.1.2024 e la sua conseguente Parte_1 minor capacità reddituale.
I provvedimenti economici in primo grado sono stati assunti valutando l'arco di redditi dal 2018 al 2024, commettendo un duplice errore:
a. senza considerare che dal 2024 in poi la situazione, in virtù del pensionamento, sarebbe stata diversa;
se si fa una media dei redditi percepiti dal 2018 al 2023 lo 1 Si è riassunta, per semplicità espositiva, in un unico motivo la doglianza di cui a punti 1) e 2) del ricorso in appello, pagg. 13-17. pag. 4/12 stipendio medio mensile del si aggira intorno ai 6.672 € (elemento non Parte_1 più attuale ma ciononostante preso in considerazione dalla sentenza), pari quasi al doppio della pensione mensile percepita dal a partire dal 2024 – elemento Parte_1 attuale – pari a € 3.767, 76 mensili nel 2024 e a € 3.519,00 mensili per il 2025;
b. compiendo una erronea valutazione del primo semestre 2024 al fine della valutazione dell'interno anno;
lo spazio finanziario del primo semestre del 2024 comprende € 31.045,14 per redditi maturati nel 2023 relativi a FSTA e CIG, voci che mai più faranno parte delle entrate del , che saranno costituite solo Parte_1 dalla pensione (e che si aggireranno sui 46.000,00 € annui); quindi erra il giudice di prime cure nel ritenere che il , a partire dal 2024, sarebbe tornato “ai Parte_1 valori [reddituali] ben superiori degli anni precedenti”, pari, in media, a circa
80.000,00 € annui (riferendosi agli anni 2018-2022).
2.2. Secondo motivo di appello.
Sulla errata indicazione della capacità patrimoniale della signora . Pt_2
Deduce l'appellante che, probabilmente per una svista del giudicante, in sentenza è stato riportato che il patrimonio del sarebbe superiore a quello della In Parte_1 Pt_2 realtà così non è, perché dalla CTU della Dott.ssa si evince in modo chiaro come Per_4 il patrimonio (beni immobili, mobili e rapporti finanziari) del sig. ammonti Parte_1 ad € 663.321,24, mentre quello della sig.ra sia pari a € 678.253,43. Pt_2
2.3. Terzo motivo di appello.
Sul mancato riconoscimento di un assegno per a carico della madre e sulla Per_1 ripartizione delle spese straordinarie per il figlio.
L'appellante chiede che sia posto a carico della madre un assegno per il figlio Per_1 che ora – per volontà di quest'ultimo – coabita con il padre;
chiede che le spese straordinarie per siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori (e non 70% al Per_1 padre e 30% alla madre), così come previsto per l'altra figlia . E ciò sia in Per_2 considerazione degli errori relativi alla ricostruzione di redditi e patrimonio di cui ai primi due motivi di appello, sia per violazione degli articoli 316-bis e 337-ter del codice civile.
2.4. Quarto motivo di appello.
Sul capo relativo all'assegno ordinario per Per_2
pag. 5/12 L'appellante chiede che l'assegno per la figlia , che invece vive con la madre, Per_2 sia corrisposto in misura pari a quanto stabilito con i provvedimenti provvisori, quindi €
700,00 (circa € 827,00 a seguito di rivalutazione) e non € 1.000,00, come invece stabilito con sentenza definitiva.
2.5. Quinto motivo di appello.
Sul capo relativo all'assegno di mantenimento della signora . Pt_2
Il censura la quantificazione dell'assegno posto a suo carico in favore della Parte_1 moglie per i rilevati errori del giudice di prime cure su capacità reddituali e patrimonio, per il difetto di giustificato motivo per cui l'appellata non mette a reddito capacità e patrimonio e per le conseguenze della convivenza stabile con il suo nuovo compagno.
Chiede, pertanto, la riduzione dell'assegno stabilito a favore della signora in Pt_2 misura non superiore a € 400,00 (anziché 600,00 come previsto in sentenza).
3. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Parte_2 dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni.
3.1. Inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellata evidenzia come l'esposizione dei fatti si presenta di difficile comprensione, determinando oggettive difficoltà di interpretazione sia ai fini della difesa che della decisione.
3.2. Sulla capacità reddituale del e la presunta mancata valutazione del Parte_1 suo pensionamento.
Sottolinea parte appellata che la decisione del di andare in pensione non è Parte_1 stata una scelta obbligata e, in ogni caso, è stata presa in considerazione dalla decisione del primo giudice.
Ad ogni modo, anche con il pensionamento il suo spazio finanziario è rimasto pressocché inalterato;
difatti, la apparente lieve oscillazione in peius che arriva con il pensionamento deve tenere conto dell'anticipo di parte del richiesto dal Parte_3
; le complessive entrate mensili attuali sono destinate a crescere nel momento Parte_1 in cui egli chiederà anche la restante parte (stimata in circa € 170.000,00).
3.3. Sull'assegno di mantenimento per la prole.
pag. 6/12 La signora chiede la conferma delle statuizioni del primo grado. Ritiene che le Pt_2 stesse siano coerenti con la enorme disparità reddituale esistente tra le parti, che si deve riflettere non solo sulla contribuzione ordinaria ma anche su quella straordinaria.
3.4. Sull'assegno di mantenimento per la coniuge.
Parte appellata chiarisce che le sue capacità reddituali sono rappresentate esclusivamente dall'assegno di mantenimento versato in suo favore da e che Parte_1 ha smesso di lavorare per dedicarsi alla famiglia, anche in considerazione del lavoro svolto dal marito. Sostiene di aver cercato e di continuare a cercare una occupazione.
Eccepisce, inoltre, che la prova che la convivenza con il nuovo compagno sia stabile e continuativa spettava al e lui non ha fornito prova in merito. Precisa, infine, Parte_1 che gli immobili di cui è proprietaria costituiscono solo una spesa e non sarebbero idonei a produrre reddito.
DIRITTO
1. Ad avviso del Collegio l'appello, ritenuto ammissibile in quanto risultano sufficientemente delineati i motivi di doglianza e le parti della sentenza criticate, è parzialmente fondato.
2. Rispetto al primo motivo di appello, va precisato quanto segue.
Quanto alla situazione reddituale di , questo Collegio ritiene, Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, che non si possa parlare di un ritorno dello stesso, per l'anno 2024, ai valori reddituali degli anni precedenti.
In particolare, in sentenza si legge che “Le risorse reddituali del resistente nel primo semestre del 2024 superano i 46.000,00 € (supplemento rel. dott. ssa dep. Per_4
10.7.2024) e dunque presumibilmente egli in tale anno avrà recuperato spazio finanziario disponibile rispetto al precedente - e peggiore dell'intero arco considerato (2018-2024), quando egli ha percepito poco più di 60.000,00 € - tornando così ai valori ben superiori degli anni precedenti” (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
Va dato atto che, nell'importo di € 46.116,00 calcolato dalla CTU per i primi sei mesi dell'anno 2024, figurano € 31.045,24 € relativi a redditi maturati nel 2023;
pag. 7/12 posto che con la percezione della pensione non saranno più corrisposti importi FSTA
(Fondo Solidarietà Trasporto Aereo) e CIG, non si può ritenere che gli importi degli anni successivi saranno tali, poiché si tratta di voci che mai più faranno parte delle entrate del . In particolare, è stata accreditata una cospicua somma data Parte_1 dalla rivalutazione dell'importo FSTA per tutto l'anno 2023 – pari a quasi 19 mila euro – che rappresenta un accredito eccezionale e non più ripetibile. Per i residui sei mesi del 2024 è documentato come egli abbia percepito la sola pensione come da importi indicati in atti (cfr. doc. 3 appello), per un importo totale che certo non costituisce un raddoppio dei 46 mila euro del primo semestre, come lascia invece intendere la sentenza di primo grado.
La stessa CTU Dott.ssa in sede di integrazione dell'elaborato peritale (cfr. Per_4 pag. 10), chiarisce che “dalla suddetta tabella relativa al 2024 emerge, come allo stato, vi è una riduzione delle competenze mensili a decorrere dal mese di marzo, conseguente al pensionamento del signor ”. Parte_1
Va evidenziato, peraltro, che il TFR del signor è confluito in un fondo Parte_1 integrativo denominato Fondaereo, nel quale confluiscono anche una quota di contributi del lavoratore dipendente e una quota versata dal datore di lavoro. A tale fondo possono essere richiesti degli anticipi al ricorrere di determinate circostanze, cosa di cui il ha potuto beneficiare: secondo quanto riportato dalla CTU Parte_1
(cfr. pag. 29), alla data del 31.12.2022, il Fondaereo del signor Parte_1 ammontava ad € 171.264,40, dopo che era stato richiesto dal medesimo un anticipo lordo di € 168.504,61 (corrispondente ad un netto di € 139.247,30). Tale somma residua deve ancora essere riscossa dal e dunque va tenuta in Parte_1 considerazione nel calcolo dei suoi redditi complessivi.
Tanto premesso e opportunamente chiarito, è comunque documentalmente provata la disparità, sotto il profilo reddituale, tra i due coniugi, dal momento che, come accertato in sede di CTU, i redditi della signora ammontano a € 7.725,00 Pt_2 annui e sono rappresentati esclusivamente dall'assegno di mantenimento che le viene corrisposto dal . Parte_1
3. Il secondo motivo di appello è fondato.
pag. 8/12 Questo Collegio dà atto che, in virtù di una mera svista, il dato riportato in sentenza circa la capacità patrimoniale della signora è errato. Pt_2
Difatti, nella sentenza impugnata si legge che il patrimonio complessivo della
[...]
“è prossimo ad € 500.000,00” e che il padre sarebbe “dotato di redditi e Pt_2 patrimonio superiori a quelli della madre” (cfr. pag. 7 sentenza primo grado).
Invece, se si legge l'elaborato peritale della CTU Dott.ssa si evince Per_4 chiaramente come, dai conteggi effettuati, il patrimonio della signora al Pt_2
2022 (ultimo anno preso in considerazione) sia composto da beni immobili, beni mobili registrati e rapporti finanziari per un totale complessivo di € 678.253,43 (cfr.
CTU pag. 47).
Ad ogni modo, anche prendendo quale riferimento la diversa quantificazione riportata nella consulenza tecnica, questo elemento non è tale da spostare i termini della questione come in seguito esposti.
4. Il terzo motivo di appello è in parte fondato.
Pur confermando la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio così Per_1 come statuita in sentenza, dal momento che anche la contribuzione straordinaria deve risultare proporzionata alle capacità reddituali di ciascun genitore, questo
Collegio ritiene di onerare la signora della corresponsione di un assegno di Pt_2 mantenimento ordinario a favore di . Per_1
Sul punto va ricordato che il dovere dei genitori di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30 della Costituzione, così come nel Codice civile, secondo quanto previsto dagli articoli 147, 316-bis e, nell'ambito della crisi coniugale, 337- ter c.c..
Tale ultima norma prevede, da un lato, la corresponsione di un assegno che sia proporzionale al reddito di ciascun genitore. Dall'altro, che l'assegno vada determinato prendendo in considerazione diversi parametri tra i quali, oltre alle attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di ciascun genitore, anche i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
pag. 9/12 A tal riguardo, va rilevato che ad oggi , in virtù di una sua espressa Per_1 manifestazione di volontà, convive con il padre e, dunque, proprio sul padre ricade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità del figlio con lui convivente.
Quanto alla situazione reddituale dei due genitori, pur riconoscendosi una disparità sussistente tra gli stessi derivante dal fatto che, allo stato, la signora non Pt_2 lavora e percepisce quali redditi unicamente l'assegno di mantenimento da parte del marito, merita di essere richiamato in questa sede l'ormai consolidato orientamento secondo cui “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (cfr. Cass. civ. n. 12883/2024).
Il mero stato di inoccupazione non costituisce, di per sé, una causa oggettiva tale da esonerare il genitore dalle obbligazioni economiche nei confronti della prole;
il genitore può essere esonerato da tali incombenze, senza incorrere in conseguenze civili o penali, esclusivamente ove riesca a fornire la prova rigorosa di essersi attivato nella ricerca di un lavoro e che tale ricerca si sia rivelata inconcludente, nonché di aver fatto tutto il possibile per migliorare la propria condizione economica. Tale prova non si ritiene raggiunta nel caso di specie.
Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio ritiene congruo porre a carico della signora a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , un Pt_2 Per_1 assegno di € 250,00 mensili, oltre ISTAT su base annua, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al padre di , signor , a far data dal Per_1 Parte_1 pensionamento del signor . Parte_1
5. Il quarto motivo di appello va respinto.
La Corte ritiene di confermare l'assegno previsto dal giudice di prime cure a carico del padre per il mantenimento ordinario di , la quale convive con la madre. Per_2
L'importo di € 1.000,00 è ritenuto congruo, considerata la disparità reddituale tra i coniugi, la stabile convivenza della figlia con la madre e l'assenza di frequentazioni pag. 10/12 con il padre, nonché l'esigenza di garantire ai due fratelli, conviventi l'uno presso il padre e l'altra presso la madre, un tenore di vita il più possibile equivalente.
Il lieve aumento – di circa 150,00 € rispetto all'importo statuito in sede di provvedimenti provvisori del 2020 e debitamente rivalutato – si giustifica in considerazione delle progressive maggiori esigenze della ragazza, oggi studentessa universitaria, che sono inevitabilmente legate alla crescita e rispetto alle quali la giurisprudenza ritiene sussistente una presunzione che non necessita di specifica dimostrazione in giudizio.
6. Il quinto motivo di appello è fondato.
Quanto all'assegno di mantenimento per la signora questa Corte ritiene Pt_2 che sussistano i presupposti per una sua riduzione.
Pur essendo la signora priva di occupazione, nonostante alcuni tentativi Pt_2 documentati di reperirne una e, in considerazione dell'età, ormai ai margini del mercato lavorativo, va tuttavia tenuto conto di alcune circostanze che inevitabilmente incidono sul quantum di tale contributo: in primo luogo, il fatto che i redditi del hanno subito una diminuzione in Parte_1 conseguenza del suo pensionamento;
in secondo luogo, la dichiarata e non contestata sussistenza di una nuova convivenza a far data dal gennaio 2023, potendo la signora contare sull'apporto del nuovo compagno nella conduzione del ménage familiare;
da ultimo, l'accertata titolarità in capo alla signora di un Pt_2 notevole patrimonio immobiliare, seppur non emergano agli atti elementi chiari e inequivoci sulla effettiva possibilità di mettere a reddito tutti tali immobili, alcuni dei quali risultano essere caduti in comproprietà in virtù dell'eredità materna.
In considerazione di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad quale Parte_1 Parte_2 contributo al suo mantenimento, l'assegno nell'importo rimodulato di € 400,00 mensili oltre ISTAT su base annua, con decorrenza dalla presente sentenza, e ciò in coerenza con l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la prestazione versata a titolo di mantenimento è da ritenersi irripetibile se con la sentenza di appello viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso dell'importo dovuto, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità pag. 11/12 modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve ragionevolmente presumere che dette somme di denaro siano state consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 32914/2022).
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della loro reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza appellata Parte_1
n. 1886/2025 del Tribunale di Venezia, che conferma nel resto, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di pagare a , entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 oltre ISTAT su base annua quale contributo al mantenimento ordinario del figlio a far data dall'1/1/2024; Per_1
2. pone a carico di l'obbligo di pagare ad Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 oltre ISTAT su base annua quale contributo al suo mantenimento a far data dalla presente pronuncia;
3. compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17.11.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 12/12