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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 573/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio concordatario”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BLOISE GAETANO MARIA FERDINANDO;
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BRUNETTI Controparte_1 C.F._2
RAFFAELA;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/03/2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 17.9.1995 in Castrovillari avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione legale dei beni;
b) dall'unione era nata una IA , in Castrovillari il 30.11.1996); c) Persona_1 nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui, all'esito del giudizio di separazione personale rubricato al n. 2695/2017 R.G., l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione dai medesimi concordate e che di seguito si riportano: “i coniugi vivranno separati, restando libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
il sig. , Parte_1 attualmente occupato come Guardia Particolare Giurata ed ha un reddito pari ad € 10.884,00 circa, mentre la sig.ra lavora presso una cooperativa sociale ”villa Iride” ed ha un reddito Controparte_1 pari ad € 9.000,07; i sigg.ri e rinunciano Parte_1 Parte_2 espressamente all'assegno di mantenimento;
la casa familiare coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi sita in Castrovillari alla via Don Giuseppe Bellizzi, 24, verrà assegnata alla sig.ra Pt_3
1
[...] unitamente al mobilio tutto che continuerà ad abitarla unitamente alla IA . Il sig. CP_1 Per_1
, titolare del 50% del suindicato immobile cede e quindi trasferisce la Parte_1 propria quota dell'immobile alla IA , che accetta;
la IA , maggiorenne Per_1 Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sarà domiciliata presso la madre e vedrà il padre a piacimento;
le visite mediche specialistiche, la retta della scuola ecc. libri scolastici, palestra, gite scolastiche saranno divise trai coniugi al 50%; il sig. per il Parte_1 mantenimento della IA verserà la somma di € 150,00 altre il 50% delle visite mediche specialistiche, la retta della scuola, libri universitari, palestra, viaggi;
i beni comuni che costituiscono l'arredo della casa coniugale rimarranno nella stessa;
l'autovettura Peugeot 106, tg. BV009GBdi proprietà della sig.ra sarà dall' riconsegnata alla stessa. Non vi sono altri rapporti Controparte_1 Pt_1 patrimoniali, riconoscendo le parti di non poter accampare alcuna pretesa sui beni personali delle stesse”; d) dopo la separazione - la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata ed erano trascorsi svariati anni dalla comparizione dinanzi al Presidente.
Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste congiunte: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Castrovillari il 17.09.1995 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Castrovillari, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento;
dichiarare ed accertare il trasferimento della quota di proprietà pari al 50% sull'immobile adibito a casa coniugale, dal sig. alla IA e rimanendo immutate Parte_1 Persona_1 tutte le condizioni già pattuite in sede di separazione, non essendo intervenute nuove situazioni patrimoniali”. All'udienza del 2.5.2025 il tentativo di riconciliazione personale esperito non ha sortito effetto positivo.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, stante l'intervenuta omologa della separazione ed essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 10.1.2018 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2695-17 R.G..
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Con riferimento, poi, alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
Il Tribunale prende, altresì, atto - in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia n. 21761-2021 - delle risultanze del verbale d'udienza del 2.5.2025 ove le parti, comparse personalmente, hanno formalizzato innanzi al Giudice ed al Cancelliere la volontà di trasferire, con effetti reali, l'immobile meglio descritto in ricorso, sicché alla statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate va aggiunto anche il trasferimento immobiliare richiamato in ricorso.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 573/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castrovillari, in data 17/09/1995, tra (nato in [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Castrovillari al n. 55, parte II, serie A, anno 1995.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrovillari per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 02/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 573/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio concordatario”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BLOISE GAETANO MARIA FERDINANDO;
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BRUNETTI Controparte_1 C.F._2
RAFFAELA;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/03/2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 17.9.1995 in Castrovillari avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione legale dei beni;
b) dall'unione era nata una IA , in Castrovillari il 30.11.1996); c) Persona_1 nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui, all'esito del giudizio di separazione personale rubricato al n. 2695/2017 R.G., l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione dai medesimi concordate e che di seguito si riportano: “i coniugi vivranno separati, restando libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
il sig. , Parte_1 attualmente occupato come Guardia Particolare Giurata ed ha un reddito pari ad € 10.884,00 circa, mentre la sig.ra lavora presso una cooperativa sociale ”villa Iride” ed ha un reddito Controparte_1 pari ad € 9.000,07; i sigg.ri e rinunciano Parte_1 Parte_2 espressamente all'assegno di mantenimento;
la casa familiare coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi sita in Castrovillari alla via Don Giuseppe Bellizzi, 24, verrà assegnata alla sig.ra Pt_3
1
[...] unitamente al mobilio tutto che continuerà ad abitarla unitamente alla IA . Il sig. CP_1 Per_1
, titolare del 50% del suindicato immobile cede e quindi trasferisce la Parte_1 propria quota dell'immobile alla IA , che accetta;
la IA , maggiorenne Per_1 Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sarà domiciliata presso la madre e vedrà il padre a piacimento;
le visite mediche specialistiche, la retta della scuola ecc. libri scolastici, palestra, gite scolastiche saranno divise trai coniugi al 50%; il sig. per il Parte_1 mantenimento della IA verserà la somma di € 150,00 altre il 50% delle visite mediche specialistiche, la retta della scuola, libri universitari, palestra, viaggi;
i beni comuni che costituiscono l'arredo della casa coniugale rimarranno nella stessa;
l'autovettura Peugeot 106, tg. BV009GBdi proprietà della sig.ra sarà dall' riconsegnata alla stessa. Non vi sono altri rapporti Controparte_1 Pt_1 patrimoniali, riconoscendo le parti di non poter accampare alcuna pretesa sui beni personali delle stesse”; d) dopo la separazione - la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata ed erano trascorsi svariati anni dalla comparizione dinanzi al Presidente.
Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste congiunte: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Castrovillari il 17.09.1995 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Castrovillari, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento;
dichiarare ed accertare il trasferimento della quota di proprietà pari al 50% sull'immobile adibito a casa coniugale, dal sig. alla IA e rimanendo immutate Parte_1 Persona_1 tutte le condizioni già pattuite in sede di separazione, non essendo intervenute nuove situazioni patrimoniali”. All'udienza del 2.5.2025 il tentativo di riconciliazione personale esperito non ha sortito effetto positivo.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, stante l'intervenuta omologa della separazione ed essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 10.1.2018 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2695-17 R.G..
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Con riferimento, poi, alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
Il Tribunale prende, altresì, atto - in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia n. 21761-2021 - delle risultanze del verbale d'udienza del 2.5.2025 ove le parti, comparse personalmente, hanno formalizzato innanzi al Giudice ed al Cancelliere la volontà di trasferire, con effetti reali, l'immobile meglio descritto in ricorso, sicché alla statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate va aggiunto anche il trasferimento immobiliare richiamato in ricorso.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 573/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castrovillari, in data 17/09/1995, tra (nato in [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Castrovillari al n. 55, parte II, serie A, anno 1995.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrovillari per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 02/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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