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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Marino Giovanni Danilo parte attrice
e
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Michele Magaddino parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2025, ha chiesto la separazione giudiziale dei Parte_1 coniugi, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e e l'assegnazione della casa coniugale. Persona_1 Persona_2
Con comparsa di risposta depositata il 3 marzo 2025 si è costituito il convenuto, CP_1
.
[...]
1 Nel corso del giudizio, con nota datata 17 aprile 2025 e depositata il 24 aprile 2025, premettendo di essersi riconciliata con il marito, l'attrice ha depositato istanza di rinuncia agli atti e chiesto l'estinzione del giudizio.
Confermando la riconciliazione dei coniugi, il convenuto ha depositato atto di accettazione della rinuncia agli atti datato 17 aprile 2025 e depositato il 24 aprile 2025.
Con ordinanza del 10 maggio 2025, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al collegio.
Nel caso di specie essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attrice e accettazione del convenuto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Stante l'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
26 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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