Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 7755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7755 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05544/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5544 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- a) dell’ordinanza n. 96 del 20 luglio 2022, notificata il 26 settembre 2022, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 31 del d.P.R. n. 380/01 e 167 del d.lgs. n. 42/04;
- b) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 28/03/2023:
c) del verbale notificato il 2 gennaio 2023, con il quale la P.L. del comune di Forio ha accertato la inottemperanza, da parte della ricorrente, alla ordinanza di demolizione n. 96 del 20 luglio 2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025, il dott. PA VE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, premesso, in fatto:
- d’avere la piena disponibilità, in qualità di usufruttuaria, dell’unità abitativa ubicata al piano primo del fabbricato in Forio alla via -OMISSIS- n. 18, riportata in NCEU al foglio 17, particella 39, sub. 3;
- in relazione a tale immobile, di vecchissima costruzione, di avere presentato al Comune, in data 17 settembre 2018, prot. n. 28073, regolare segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione - ivi - di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione con parziale sostituzione dei solai;
- per i necessari interventi strutturali d’avere anche ottenuto il rilascio dell’autorizzazione sismica in data 20 febbraio 2019, n. 9/AS/2019 e del certificato di collaudo statico in data 24 ottobre 2019, prot. n. 33190 (stante la conformità delle opere a quanto assentito);
tanto premesso, lamentava che, “del tutto inopinatamente, con provvedimento sanzionatorio n. 96 del 20 luglio 2022, il Responsabile dell’U.T.C. di Forio ha ordinato alla ricorrente la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, delle opere abusive di cui al verbale della P.M. n. 15916/E dell’11/05/2022”, dal quale verbale emergeva, in particolare, che “all’atto del sopralluogo si è rilevato che parte del primo piano è stato interessato da lavori di straordinaria manutenzione e che dal confronto tra il grafico dello stato dei luoghi e di progetto allegati alla precitata Scia non vengono rappresentati sia il w.c. di mq. 6 e alto mt. 2.60 e il locale deposito posti al primo piano di mq 4.50 e alto mt. 2.00”.
Gravava, pertanto, detta ordinanza di demolizione, in conformità alle seguenti censure in diritto:
- 1) TRAVISAMENTO DEL FATTO. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E SS. DEL D.P.R. N. 380/01. ILLOGICITÀ MANIFESTA. PERPLESSITÀ.
1.1 Difettava, con ogni evidenza, come confermato anche dal consulente incaricato, ing. -OMISSIS- -OMISSIS-, con relazione tecnica asseverata del 10 ottobre 2022, il presupposto stesso della abusività delle opere. Queste ultime, infatti, contrariamente a quanto emergeva dal provvedimento impugnato, erano perfettamente conformi alla segnalazione certificata di inizio attività, prot. n. 28073 del 17 settembre 2018, mai inibita (né oggetto di autotutela, in relazione agli effetti prodotti, da parte della civica amministrazione), oltre che all’autorizzazione sismica n. 9/AS/2019 del 20 febbraio 2019 e al certificato di collaudo statico prot. 33190 del 24 ottobre 2019.
Nella relazione dell’ing. -OMISSIS- si leggeva, più specificamente, quanto segue: «Operati i necessari accertamenti sui luoghi ed analizzata la documentazione acquisita (in particolare: segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 28073 del 17 settembre 2018; autorizzazione sismica n. 9/AS/2019 del 20 febbraio 2019; certificato di collaudo statico prot. 33190 del 24 ottobre 2019), effettuato anche il confronto tra il grafico dello stato dei luoghi e di progetto allegati alla SCIA, il sottoscritto ha potuto rilevare che, contrariamente a quanto, del tutto erroneamente, riportato nell’ordinanza n. 96/2022: - le opere eseguite presso l’immobile in Forio alla via -OMISSIS- n. 18, riportato in NCEU al foglio 17 particella 39 sub 3, nella disponibilità della committente, sono perfettamente conformi alla richiamata segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 28073 del 17 settembre 2018, oltre che all’autorizzazione sismica n. 9/AS/2019 del 20 febbraio 2019 ed al certificato di collaudo statico prot. 33190 del 24 ottobre 2019; - i locali w.c. di mq 6 e deposito di mq 4.50, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 96 del 20 luglio 2022, sono REGOLARMENTE RAPPRESENTATI NELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PROT. N. 28073 DEL 17 SETTEMBRE 2018, sia nella SITUAZIONE DI FATTO (e, pertanto, preesistenti), sia nella SITUAZIONE DI PROGETTO, tra l’altro DELLE MEDESIME DIMENSIONI”.
Per una maggiore evidenza di quanto sopra accertato, si riportano le piante della SITUAZIONE DI FATTO e della SITUAZIONE DI PROGETTO, già comunque a suo tempo allegate alla SCIA prot. n. 28073/2018, con evidenziati: - in rosso il w.c. di mq 6; - in blu il deposito di mq 4.50.
Accertato pertanto che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento sanzionatorio, il w.c. di mq. 6 e alto mt. 2.60 e il locale deposito di mq 4.50 e alto mt. 2.00 erano regolarmente rappresentati nella SCIA n. 28073/2018, sia sull’elaborato grafico riproducente lo stato preesistente dei luoghi, sia sull’elaborato grafico di progetto, può concludersi che l’ordinanza n. 96 del 20 luglio 2022 è, con tutta evidenza, illegittima per travisamento fattuale».
1.2. Il provvedimento impugnato contrastava inoltre con l'art. 3 della l. 241/90, per il quale "ogni provvedimento amministrativo (ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale) … deve essere motivato". È noto, a tal proposito, che la motivazione dell’atto amministrativo è collegata essenzialmente “all’esigenza che l’interessato sia posto in grado di tutelare le proprie ragioni impugnando efficacemente il provvedimento davanti agli organi di giustizia amministrativa o, in alternativa, di modificare il progetto per renderlo conforme alla normativa urbanistica” (Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1994, n. 198; C.G.A., 3 febbraio 2000, n. 22; Cons. Stato, Par. 23 ottobre 1996, n. 1175/95; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 27 febbraio 2003, n. 877; T.A.R. Veneto, Sez. II, 31 marzo 2003, n. 2166). Nella specie, il provvedimento adottato dal funzionario comunale non risultava supportato da alcuna motivazione, in ordine alla scelta della sanzione maggiormente afflittiva, sebbene le opere sanzionate, come sottolineato dall’ing. -OMISSIS-, avessero formato oggetto di regolare SCIA (n. 28073/2018), completa di rappresentazione dello “stato di fatto” e di quello “di progetto”, presentata al Comune di Forio in data 17 settembre 2018 e - lo si ripete - mai inibita o, comunque, oggetto di autotutela, in relazione agli effetti prodotti, da parte del Comune (risultava, peraltro, abbondantemente decorso anche il termine decadenziale di diciotto (recte: dodici mesi) per l’eventuale esercizio dell’autotutela, comunque carente di ogni presupposto anche nel merito). Né valeva a superare il dedotto deficit motivazionale il fatto che le ragioni dell’opzione sanzionatoria più grave si sarebbero potute eventualmente ricercare, per relationem, nella C.N.R. n. 15916/E dell’11 maggio 2022: atto - questo - del quale la ricorrente ignorava il contenuto, sia perché coperta dal segreto investigativo sia perché, in ogni caso, non risultava allegata all’impugnato provvedimento repressivo. Del resto, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato in materia che « la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti a cui si fa rinvio, nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prendere visione, richiedere ed ottenere copia di quegli atti in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e di chiederne la produzione in giudizio » (così, fra le tante, T.A.R. Valle D’Aosta, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 64);
- 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; il provvedimento sanzionatorio era, infine, illegittimo anche perché non preceduto, in violazione della normativa richiamata in rubrica, da alcuna "comunicazione di avvio del procedimento”. E ciò era tanto più grave se si considerava che, nella specie, la ricorrente contestava i presupposti stessi del provvedimento repressivo, risultando le opere realizzate in tutto coincidenti con quelle oggetto della richiamata S.C.I.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 14 dicembre 2006, n. 7404); con l’ulteriore osservazione che, alla luce delle doglianze formulate, non emergeva nemmeno che il contenuto della contestata ordinanza fosse vincolato, nel senso dell’obbligo di adozione della ingiunzione ripristinatoria, donde “la fondatezza anche del presente mezzo, non risultando assicurate alla ricorrente nemmeno le garanzie partecipative in una situazione in cui i fatti che hanno dato luogo all’adozione del provvedimento sanzionatorio non potevano in alcun modo ritenersi pacifici ed incontestati”.
Il Comune di Forio non si costituiva in giudizio.
Seguiva il deposito di motivi aggiunti, diretti avverso il verbale d’accertamento d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione gravata in sede di ricorso introduttivo, impugnato per motivi d’invalidità derivata dalle censure, espresse in sede di ricorso introduttivo, oltre che per il seguente motivo autonomo:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CARENTE ISTRUTTORIA. OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA.
In via preliminare, la ricorrente chiariva di non ignorare che, “per consolidata giurisprudenza (v., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 11 ottobre 2011, n. 4645), l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione postula la stesura di un verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia municipale che ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale, e ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; in quanto tale, esso non può rivestire quella portata lesiva, avverso la quale si renda concreto ed attuale l'interesse ad ottenere tutela giurisdizionale; portata lesiva ravvisabile soltanto nel cennato atto formale di accertamento ex art. 31 comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, con cui l'autorità amministrativa comunale recepisca gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia e formi, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al proprio patrimonio; ne consegue l'autonoma inoppugnabilità di un simile atto, non essendo dal suo annullamento ritraibile alcuna utilità effettiva, stante la sua non lesività rispetto all'interesse vantato dal ricorrente al mantenimento della titolarità dell'immobile attinto dai contestati interventi edilizi abusivi”.
Era risaputo, inoltre, che la portata di tali affermazioni non era assoluta, in quanto, “ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 (TU. Edilizia), il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR. II. è costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo, precisandosi che, per tale atto, deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall'organo dell'ente dotato della relativa potestà provvedimentale; si deve quindi distinguere tra il ricorso proposto contro il mero verbale di accertamento redatto dai vigili, inammissibile in quanto incentrato su atto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, dal ricorso, questo sì ammissibile, avverso il formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l'effetto acquisitivo e costituisce, previa notifica all'interessato, titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II.” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 19 maggio 2015, n. 2763).
Essendo questi i principi applicabili alla specie, rilevava che “se è vero che il Responsabile Tecnico del Comune di Forio non ha sottoscritto il verbale redatto dalla P.L., è altrettanto vero che, come già sottolineato in narrativa, lo stesso ha avuto, comunque, formale conoscenza di tale verbale e - ciononostante - non ha adottato alcun provvedimento teso ad eluderne gli effetti, con ciò evidentemente facendone proprio il contenuto, avendo in precedenza anche sottoscritto l'ordinanza di demolizione rispetto alla quale è stata accertata l'ottemperanza”. Di qui l’interesse al ricorso e l’ammissibilità dello stesso, “potendo ragionevolmente ipotizzarsi un accertamento tecnico del funzionario comunale per relationem”.
Tanto considerato, sottolineava nuovamente che le opere sanzionate con l’ordinanza n. 96/2022, contrariamente a quanto sostenuto dalla civica amministrazione, erano perfettamente conformi alla segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 28073 del 17 settembre 2018, mai inibita (né oggetto di autotutela in relazione agli effetti prodotti da parte della civica amministrazione), oltre che all’autorizzazione sismica n. 9/AS/2019 del 20 febbraio 2019 e al certificato di collaudo statico prot. 33190 del 24 ottobre 2019.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25.11.2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso passava in decisione.
Rileva il Tribunale che il ricorso va accolto, rivestendo efficacia dirimente il vizio d’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, costituente il primo motivo di doglianza, espresso nell’atto introduttivo del giudizio, il quale riveste – ai fini che qui vengono in rilievo, ed indipendentemente da altri successivi contenziosi tra le parti, emergenti dalla sentenza della Sezione n. 1953 del 10.03.2025, depositata da parte ricorrente in data 24.11.2025 – valenza dirimente, nonché assorbente delle ulteriori censure, ivi formulate.
L’ordinanza di demolizione gravata infatti recita: “All'atto del sopralluogo si è rilevato che parte del primo piano è stato interessato da lavori di straordinaria manutenzione e che dal confronto tra il grafico dello stato dei luoghi e di progetto allegati alla precitata Scia non vengono rappresentati sia il w.c. di mq. 6 e alto mt. 2.60 e il locale deposito posti al primo piano di mq 4.50 e alto mt. 2.00 ”.
Parte ricorrente ha contestato l’affermazione in questione, costituente con ogni evidenza un presupposto fattuale del gravato provvedimento sanzionatorio, con il supporto di relazione tecnica di parte, dalle cui conclusioni emerge l’esatto contrario, vale a dire che: “contrariamente a quanto riportato nel provvedimento sanzionatorio, il w.c. di mq. 6 e alto mt. 2.60 e il locale deposito di mq 4.50 e alto mt. 2.00 sono regolarmente rappresentati nella SCIA n. 28073/2018, sia sull’elaborato grafico riproducente lo stato preesistente dei luoghi, sia sull’elaborato grafico di progetto ”; da cui la conclusione del tecnico di parte, secondo la quale “l’ordinanza n. 96 del 20 luglio 2022 è, con tutta evidenza, illegittima per travisamento fattuale”.
Orbene, il Comune di Forio non s’è costituito in giudizio, con la conseguenza evidente che la difesa delle ragioni dell’Amministrazione resta affidata al solo tenore testuale del provvedimento impugnato, quale s’è sopra riportato.
Così stando le cose, e pur nella consapevolezza che l’operatività del principio di non contestazione, ex art. 64 cpv. c.p.a., postulerebbe l’intervenuta costituzione della parte (riferendosi testualmente ai “fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”), pur tuttavia s’osserva che detta regola processuale va sottoposta a necessaria rimeditazione, allorquando, come nella specie, la parte – Comune di Forio – che avrebbe avuto l’onere di contestare le affermazioni del tecnico di parte ricorrente (costituenti, con ogni evidenza, un principio di prova circa la non rispondenza al vero del presupposto fattuale che sostiene l’impugnata ordinanza di demolizione) non si sia affatto costituita in giudizio.
Così s’è affermato, in giurisprudenza, che: “In virtù dell'art. 64 comma 1 e 2 c.p.a., la mancata costituzione in giudizio e la conseguente assenza di ogni difesa da parte dell'Amministrazione intimata comporta l'applicazione del principio di non contestazione in ordine alle censure sollevate dal ricorrente” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/05/2023, n. 8424); e già in precedenza T.A.R. Piemonte, sez. II, 25/02/2011, n. 196: “Ai sensi dell'art. 64 comma 2, c.p.a. la mancata costituzione in giudizio e la conseguente assenza di ogni difesa da parte dell'Amministrazione intimata comporta l'applicazione del principio di non contestazione ovvero argomenti di prova sfavorevoli ex art. 64 comma 4, dello stesso Codice, dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso e riscontrato dal Collegio giudicante, l'Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre”.
Così pure, con riferimento specifico alla mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, delle risultanze di una perizia tecnica di parte, s’è sostenuto, in linea con tale indirizzo ermeneutico, che: “In tema di valutazione delle prove nel processo amministrativo, in caso di mancata controdeduzione della parte resistente alla perizia giurata prodotta dalla parte ricorrente, trova applicazione il principio di non contestazione, alla cui stregua i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova: l'organo giudicante può disporre un'attività istruttoria solo se la parte costituita abbia contestato specificamente le prospettazioni avversarie, senza tuttavia portare adeguati mezzi di prova a supporto delle controdeduzioni presentate (art. 64 c.p.a.)” (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II , 30/04/2018 , n. 975, sulla scorta di quanto già affermato da T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 24/11/2017, n. 2733 e da T.A.R. Toscana, sez. III, 21/06/2016, n. 1046).
Del pari, valorizzando l’art. 64 comma 4 c.p.a. (“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”), s’è ulteriormente osservato che: “Il comportamento dell'Amministrazione comunale che, unitamente ai soggetti controinteressati, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, consente di applicare il principio di non contestazione, di cui al 4° comma dell'art. 64 c.p.a., nella parte in cui prevede come sia possibile dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso e riscontrato dal Collegio giudicante, l'amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre” (T.A.R. Toscana, sez. I , 30/01/2018, n. 148); così pure T.A.R. Latina (Lazio), sez. I, 16/03/2018, n. 122, secondo cui: “La mancata costituzione in giudizio e la conseguente assenza di ogni difesa da parte dell'Amministrazione intimata (nel caso di specie rimasta inerte nonostante l'ordine istruttorio del Collegio) comporta l'applicazione del principio di non contestazione ovvero argomenti di prova sfavorevoli, ex art. 64 comma 4, dello stesso codice, dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso e riscontrato dal Collegio giudicante, l'Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre”.
Da tale variegato ma convergente indirizzo pretorio consegue, nella specie, che le affermazioni del tecnico di parte ricorrente, come sopra riportate, circa il travisamento dei fatti, caratterizzante l’ordinanza di demolizione gravata circa un punto qualificante della stessa, in assenza di costituzione in giudizio da parte del Comune di Forio e, quindi, di contestazione di quanto affermato dal perito di parte, implica: a) l’assegnazione del valore di prova a tali affermazioni; b) l’assenza di necessità di ulteriore attività istruttoria d’ufficio, da parte del Tribunale, sul punto; c) l’accoglimento del ricorso introduttivo, per tale dirimente ragione.
Quanto ai motivi aggiunti, gli stessi, dirigendosi verso il verbale d’accertamento d’inottemperanza alla demolizione, redatto dalla Polizia Municipale, sono inammissibili, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, ben nota del resto anche alla ricorrente, di atto endo od infraprocedimentale non lesivo (cfr., da ultimo, ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 9/07/2025, n. 5146: “Con il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione gli agenti della polizia municipale compiono un'attività di constatazione della persistenza in situ delle opere abusive, attività che riveste carattere strumentale rispetto all'atto di acquisizione al patrimonio comunale di cui all'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001. Il verbale di inottemperanza consiste, dunque, in una manifestazione di scienza (constatazione di un avvenimento: mancata esecuzione della demolizione) che costituisce il presupposto per l'adozione dei successivi provvedimenti previsti dalla legge (sanzioni, acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune), in occasione dell'eventuale impugnazione dei quali si può anche contestare l'eventuale inesattezza della constatazione di inottemperanza all'ordine demolitorio. Il ricorso proposto contro il solo verbale redatto dai vigili urbani è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale ad efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, allo scopo occorrendo un formale atto di accertamento della competente autorità amministrativa ”), e non potendosi, del resto, ritenere che avendo avuto – il competente dirigente del Comune – formale conoscenza di tale verbale e – ciò nonostante – “non avendo adottato alcun provvedimento teso ad eluderne gli effetti”, ne abbia, per ciò solo, “fatto proprio il contenuto”, come opinato da parte ricorrente nei motivi aggiunti: all’evidenza, infatti, una cosa è - alternativamente - la sottoscrizione del verbale de quo o – più verosimilmente – l’adozione di un atto formale, espresso nell’esercizio delle proprie funzioni, con cui il competente dirigente comunale ne recepisca i contenuti, altra cosa è l’implicita “approvazione” del verbale, redatto dalla polizia locale, da parte del dirigente, che si vorrebbe far discendere dalla mancata adozione di atti, volti ad “eluderne gli effetti”, trattandosi di fattispecie, di “accertamento tecnico del funzionario comunale per relationem ”, del tutto sconosciuta al nostro ordinamento di settore.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Forio, rispetto all’atto introduttivo del giudizio, e – compensate per la metà, stante l’esito in rito dei motivi aggiunti – sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore della ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, così provvede:
accoglie l’atto introduttivo del giudizio, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla, in tali sensi e limiti, il provvedimento ivi impugnato;
dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
condanna il Comune di Forio al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.250,00 (milleducentocinquanta/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato ove versato, con attribuzione al difensore della ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
IC Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.