TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale La Dott.ssa RI IN, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2025 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SA (CE) alla Via Vittorio Veneto n. 7 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Peluso
e dell'Avv. stabilito Francesco Peluso, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e per esso l'
[...]
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira
Sarubbi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato in alla Via CP_2
Cosenza n. 31
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.02.2025 premettendo di aver Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di Controparte_1 docente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025, esponeva che l'art. 1, commi da 121 a 124 della L. n. 107/2015 aveva riconosciuto, a partire dall'a.s. 2015/2016, un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire soltanto al personale docente a tempo indeterminato al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, pur stabilmente inseriti nell'organizzazione scolastica in forza della reiterata attribuzione di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che gli artt. 63 e 64 del
CCNL Scuola 2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, sanciscono, parimenti, il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato;
che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non;
che, con ordinanza depositata il 18 maggio 2022, la VI Sezione della Corte di
Giustizia aveva evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del successivo DPCM del 28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea - venisse accertato il proprio diritto ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con condanna del CP_1 convenuto al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopraindicati, il convenuto CP_1 venisse condannato a metterle a disposizione la Carta docente (o altro equipollente), per
Pag. 2 di 10 l'importo di complessivi € 1.500,00 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
2. Nel costituirsi in giudizio il - verificata la Controparte_1 posizione di parte ricorrente in relazione alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna domanda - dichiarava di aderire alla richiesta di riconoscimento, per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124, della L. 107/2015; chiedeva, invece, il rigetto della domanda per l'a.s. 2024/2025, poiché la docente risultava essere destinataria di un contratto di lavoro per “Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”, mentre la normativa attualmente vigente prevede che soltanto i docenti di ruolo possono ricevere il bonus, difatti accreditato, solo per essi, sulla piattaforma dedicata in data 14 ottobre
2024; precisava, inoltre, che la normativa - e nello specifico il Decreto-legge Salva infrazioni - aveva esteso per l'a.s. 2023/2024 l'attribuzione del bonus solo ai docenti
“precari” con contratto fino al 31 agosto 2024 e che con la legge di Bilancio 2025 il beneficio della Carta elettronica era stato nuovamente esteso solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ovvero assunti fino al
31.08.2025; formulava, infine, espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Occorre, innanzitutto, rilevare che negli anni scolastici di riferimento 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025 la ricorrente è stata assunta con contratti a tempo determinato di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e che la medesima
è tuttora inserita nel sistema scolastico in quanto destinataria, anche per il corrente anno scolastico 2025/2026, di un incarico temporaneo fino al termine delle attività didattiche
(cfr. stato matricolare allegato da parte resistente).
Tanto premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della
Pag. 3 di 10 preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria”.
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_1
Pag. 4 di 10 , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina della Carta docente dal
D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79 (cfr. art.
6-bis introdotto in sede di conversione) e, successivamente, dal D.L. 9 settembre
2025, n. 127 (pubblicato in G.U. 09/09/2025, n. 209), il comma 121, nella formulazione attualmente vigente (a decorrere dal 10.09.2025), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_3 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al
Pag. 5 di 10 comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.”.
Il beneficio è stato, quindi, esteso per l'a.s. 2024/2025 anche ai docenti precari con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e, a decorrere dall'a.s.
2025/2026, sarà erogato non più nell'importo fisso di € 500,00 annui bensì in un importo fino ad € 500,00, annualmente stabilito sulla base del numero di docenti aventi diritto e delle risorse destinate al finanziamento della formazione continua del personale docente.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio
2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per
l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla
Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito
Pag. 6 di 10 alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema
Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
Pag. 7 di 10 risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Pag. 8 di 10 9. Conclusivamente, può affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e Amministrazione Scolastica non incide, di per sé, sulla titolarità del diritto a Cont ricevere la Carta del docente, né il ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la comparabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente con quelle espletate da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica;
anzi, come detto, il convenuto ha aderito alla richiesta avanzata da parte ricorrente di CP_1 riconoscimento del beneficio per le annualità 2021/2022 e 2022/2023, pur non avendo fornito prova dell'effettiva erogazione del bonus.
Per quel che concerne l'a.s. 2024/2025, non può ritenersi ostativa al riconoscimento del beneficio la previsione che attribuisce ai precari il diritto ad usufruire della Carta docente soltanto in caso di conferimento di incarichi annuali fino al 31.08.2025, posto che l'applicazione dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, nella formulazione attualmente vigente, determina un'ulteriore disparità di trattamento nell'ambito della categoria dei docenti assunti a tempo determinato e si pone in evidente contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte, ampiamente recepiti dalla giurisprudenza di merito.
Per quel che attiene, poi, alla misura del bonus, la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dall'a.s. 2025/2026, mentre per l'anno scolastico oggetto di causa risultano ancora operanti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto vigente di cui al comma 122.
10. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con conseguente condanna del all'attribuzione della Controparte_1
Carta Docente per gli anni scolastici di riferimento, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
11. Tenuto conto della serialità del contenzioso e del comportamento parzialmente Cont adesivo del , le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo in ragione del valore della causa e della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025;
- condanna il all'attribuzione, in favore della Controparte_1 ricorrente, della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di €
500,00 annui, per gli anni di riferimento, pari ad € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 1.372,67 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 13.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI IN
Pag. 10 di 10
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2025 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SA (CE) alla Via Vittorio Veneto n. 7 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Peluso
e dell'Avv. stabilito Francesco Peluso, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e per esso l'
[...]
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira
Sarubbi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato in alla Via CP_2
Cosenza n. 31
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.02.2025 premettendo di aver Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di Controparte_1 docente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025, esponeva che l'art. 1, commi da 121 a 124 della L. n. 107/2015 aveva riconosciuto, a partire dall'a.s. 2015/2016, un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire soltanto al personale docente a tempo indeterminato al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, pur stabilmente inseriti nell'organizzazione scolastica in forza della reiterata attribuzione di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che gli artt. 63 e 64 del
CCNL Scuola 2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, sanciscono, parimenti, il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato;
che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non;
che, con ordinanza depositata il 18 maggio 2022, la VI Sezione della Corte di
Giustizia aveva evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del successivo DPCM del 28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea - venisse accertato il proprio diritto ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con condanna del CP_1 convenuto al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopraindicati, il convenuto CP_1 venisse condannato a metterle a disposizione la Carta docente (o altro equipollente), per
Pag. 2 di 10 l'importo di complessivi € 1.500,00 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
2. Nel costituirsi in giudizio il - verificata la Controparte_1 posizione di parte ricorrente in relazione alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna domanda - dichiarava di aderire alla richiesta di riconoscimento, per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124, della L. 107/2015; chiedeva, invece, il rigetto della domanda per l'a.s. 2024/2025, poiché la docente risultava essere destinataria di un contratto di lavoro per “Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”, mentre la normativa attualmente vigente prevede che soltanto i docenti di ruolo possono ricevere il bonus, difatti accreditato, solo per essi, sulla piattaforma dedicata in data 14 ottobre
2024; precisava, inoltre, che la normativa - e nello specifico il Decreto-legge Salva infrazioni - aveva esteso per l'a.s. 2023/2024 l'attribuzione del bonus solo ai docenti
“precari” con contratto fino al 31 agosto 2024 e che con la legge di Bilancio 2025 il beneficio della Carta elettronica era stato nuovamente esteso solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ovvero assunti fino al
31.08.2025; formulava, infine, espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Occorre, innanzitutto, rilevare che negli anni scolastici di riferimento 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025 la ricorrente è stata assunta con contratti a tempo determinato di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e che la medesima
è tuttora inserita nel sistema scolastico in quanto destinataria, anche per il corrente anno scolastico 2025/2026, di un incarico temporaneo fino al termine delle attività didattiche
(cfr. stato matricolare allegato da parte resistente).
Tanto premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della
Pag. 3 di 10 preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria”.
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_1
Pag. 4 di 10 , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina della Carta docente dal
D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79 (cfr. art.
6-bis introdotto in sede di conversione) e, successivamente, dal D.L. 9 settembre
2025, n. 127 (pubblicato in G.U. 09/09/2025, n. 209), il comma 121, nella formulazione attualmente vigente (a decorrere dal 10.09.2025), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_3 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al
Pag. 5 di 10 comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.”.
Il beneficio è stato, quindi, esteso per l'a.s. 2024/2025 anche ai docenti precari con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e, a decorrere dall'a.s.
2025/2026, sarà erogato non più nell'importo fisso di € 500,00 annui bensì in un importo fino ad € 500,00, annualmente stabilito sulla base del numero di docenti aventi diritto e delle risorse destinate al finanziamento della formazione continua del personale docente.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio
2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per
l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla
Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito
Pag. 6 di 10 alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema
Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
Pag. 7 di 10 risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Pag. 8 di 10 9. Conclusivamente, può affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e Amministrazione Scolastica non incide, di per sé, sulla titolarità del diritto a Cont ricevere la Carta del docente, né il ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la comparabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente con quelle espletate da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica;
anzi, come detto, il convenuto ha aderito alla richiesta avanzata da parte ricorrente di CP_1 riconoscimento del beneficio per le annualità 2021/2022 e 2022/2023, pur non avendo fornito prova dell'effettiva erogazione del bonus.
Per quel che concerne l'a.s. 2024/2025, non può ritenersi ostativa al riconoscimento del beneficio la previsione che attribuisce ai precari il diritto ad usufruire della Carta docente soltanto in caso di conferimento di incarichi annuali fino al 31.08.2025, posto che l'applicazione dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, nella formulazione attualmente vigente, determina un'ulteriore disparità di trattamento nell'ambito della categoria dei docenti assunti a tempo determinato e si pone in evidente contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte, ampiamente recepiti dalla giurisprudenza di merito.
Per quel che attiene, poi, alla misura del bonus, la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dall'a.s. 2025/2026, mentre per l'anno scolastico oggetto di causa risultano ancora operanti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto vigente di cui al comma 122.
10. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con conseguente condanna del all'attribuzione della Controparte_1
Carta Docente per gli anni scolastici di riferimento, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
11. Tenuto conto della serialità del contenzioso e del comportamento parzialmente Cont adesivo del , le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo in ragione del valore della causa e della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025;
- condanna il all'attribuzione, in favore della Controparte_1 ricorrente, della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di €
500,00 annui, per gli anni di riferimento, pari ad € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 1.372,67 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 13.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI IN
Pag. 10 di 10