Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 7964/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott. Enrico Quaranta Presidente dott.ssa Arlen Picano giudice relatore dott.ssa Rita Di Salvo giudice giudice all'esito della Camera di Consiglio del 21.02.2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
Avv. quale procuratore di sé medesima, elett.te dom.ta presso il suo studio in Parte_1
Caserta, alla via Roma, 162
- attrice -
e
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Franzese ed Erica Castelluzzo, elett.te dom.to presso lo studio legale
Franzese in Caserta, alla via Colombo n.27
-convenuto-
OGGETTO: azione di revocazione ex art. 395 c. IV-V cpc delle ordinanze collegiali n.9441 del
4/7/2023 e n.15708/2023 del 27/10/23 emesse dal Tribunale di S.Maria C.V.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 27.11.2024
pagina 1 di 9
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'avv. ha chiesto la revoca ex art.395 co.4-5 Parte_1
cpc delle ordinanze n.9441/2023 del 4/7/2023 e n.15708/2023 del 27/10/23 emesse dal Tribunale di
Santa Maria C.V. in composizione collegiale, a definizione del giudizio rg 5806/2022.
Tale procedimento, a sua volta, era stato introdotto in riassunzione, a seguito della cassazione dell'ordinanza del 15.7.2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa nel giudizio R.g. 10584/2014, avente ad oggetto il ricorso ex art. 702 bis cpc in materia di compensi avvocato, per l'attività che l'avv. avrebbe espletato in favore dell , Parte_1 Controparte_1 nell'ambito del giudizio rg 206/2000.
In particolare, l'avv. ha contestato la violazione dell'art. 395 comma IV cpc per n. 3 errori di Parte_1
fatto che il Tribunale avrebbe commesso nelle due impugnate ordinanze, ovvero: 1) la compensazione delle spese di lite, in luogo della condanna dell' al pagamento relativo per il giudizio dinanzi alla CP_1
Corte di AS sia per il successivo giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale;
2) l'omessa liquidazione di n.2 voci di onorario;
3) l'erronea liquidazione dei compensi nell'ordinanza del
15/7/2016, ripetendo poi l'errore nella successiva ordinanza del 4/7/2023. Inoltre, parte istante ha contestato la violazione dell'art. 395 comma V cpc, ritenendo che il Tribunale abbia pronunciato un'ordinanza in contrasto con l'ordinanza della Corte.
Pertanto, ella ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- sospendere il termine per proporre il ricorso per AS;
- revocare l'impugnata ordinanza n. 9441 del 4 luglio 2023, R.G. n. 5806/2022, repertorio n. 2858/23 del 5 luglio 2023, resa dal Tribunale di S.Maria C.V. in funzione collegiale,
Sezione III, non notificata, all'esito del giudizio recante n. 5806/22 R.G. e della successiva ordinanza
n. cronol. 15708/2023 del 27 ottobre 2023 a seguito di istanza di correzione di errore materiale del 25 luglio 2023 a norma dell'art. 395 n. 4 e 5 c.p.c. e per l'effetto tenuto conto delle conclusioni dell'Atto di citazione in riassunzione della riassunzione ex art. 392 c.p.c. dell'ordinanza della AS, condannare il convenuto in persona del Controparte_2
Presidente p.t.; al pagamento in favore dell'avv. della residua somma di euro Parte_1
2324,44, comprensiva di iva e c.p.a, ma la ritenuta acconto siccome GIA' DETRATTA CP_3 dall'importo complessivo come sopra determinato, già comprensiva della maggiorazione degli interessi dalla data del 2 giugno 2007, di cui alla analitica e dettagliata nota spese-diritti-onorari ovvero dalla data di maturazione del credito, come illustrato in premessa, oltre agli ulteriori interessi dalla data del 4 luglio 2023 al soddisfo;
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, spese generali per il giudizio di primo grado di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 in ossequio al DM n. 55/2014 come illustrato in premessa;
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento delle
pagina 2 di 9 spese del giudizio di rinvio alla luce dei rilievi formulati in premessa e come da note spese allegate, ovvero: condannare l' in persona del Presidente Controparte_2
p.t. al pagamento in favore dell'avv. al pagamento delle spese, diritti ed onorari per Parte_1
il giudizio di legittimità, R.G. 5286/17 pari ad euro 1.468,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese del giudizio di legittimità R.G. 5276/17, oltre al rimborso di TUTTE le spese esenti documentate pari ad euro 581,19 per spese esenti così come documentate (contributo unificato pari ad euro 196,00, contributo unificato per la tassa di registrazione dell'ordinanza resa dalla AS pari ad euro 200,00, marca da bollo pari ad euro
27,00 per la iscrizione del ricorso al ruolo, marca da bollo pari ad euro 4,41 per il ritiro copia nota
d'iscrizione a ruolo, marca da bollo pari ad euro 13,78 per il ritiro di copia conforme dell'ordinanza della AS, spese di trasferta pari ad euro 140,00 ( , Roma-Caserta) (giusta CP_4 allegata Nota Spese al giudizio R.G. 5806/22); condannare l' Controparte_2
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in riassunzione R.G.
[...]
5806/22 pari ad euro 1.618,000 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese al giudizio R.G. 5806/22 (giusta allegata Nota Spese al giudizio
R.G. 5806/22); Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio di revocazione”.
Con comparsa di risposta dell'1/2/2024 si è costituito l' chiedendo il rigetto delle domande per CP_1
inammissibilità e infondatezza, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2024, viste le note di trattazione scritta, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, con concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali (30+20).
**** Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, con riferimento all'eccezione di tardività della costituzione di parte convenuta, se ne evidenzia l'irrilevanza ai fini del decidere, in quanto, seppur l'art. 399 cpc preveda che “le altre parti” debbano costituirsi nello stesso termine previsto per l'attore, ossia entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di citazione (quindi entro il 1 dicembre 2023, tenuto conto che la notifica risale all'11.11.2023), tuttavia, mentre per la tardività della costituzione dell'attore prevede l'improcedibilità della domanda, invece, per la tardività della costituzione del convenuto, non è contemplata alcuna sanzione.
Ciò precisato, occorre innanzitutto scrutinare l'ammissibilità del rimedio esperito dall'avv. a Parte_1
seguito della decisione n. 89/21 della Corte Cost.
La Corte è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395
n. 4 cpc e 14 del dlgs n. 150/2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui pagina 3 di 9 non consentirebbe di assoggettare al rimedio impugnatorio citato l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo 1° settembre 2011 n 150, viziata da errore di fatto.
Il giudice rimettente, muovendo dall'assunto secondo cui l'ordinanza collegiale conclusiva del procedimento di liquidazione dei compensi del difensore, sebbene abbia contenuto decisorio e sia inappellabile, non sarebbe suscettibile di revocazione per errore di fatto, in ragione della forma del provvedimento che definisce tale procedimento, ha dubitato della legittimità costituzionale delle previsioni censurate, anzitutto in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irragionevole esclusione del rimedio impugnatorio che si determinerebbe a fronte della possibilità di esperire lo stesso rimedio per le sentenze inappellabili, pronunciate in unico grado o in grado di appello, così dandosi luogo ad un'irragionevole disparità di trattamento nell'accesso alla tutela giurisdizionale tra soggetti che versano nelle medesime condizioni giuridiche;
inoltre, anche in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto, impedendo, in relazione alla forma del provvedimento definitorio adottato (ordinanza), la possibilità di avvalersi del mezzo di impugnazione della revocazione, realizzerebbe una ingiustificata compromissione del diritto di agire in giudizio della parte che intenda far valere l'errore di fatto, così precludendole, in modo irragionevole, ogni possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale.
La Corte ha ritenuto infondata la questione, ritenendo applicabile un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni denunciate, in virtù della quale deve ritenersi che la revocazione, per errore di fatto, possa essere esperita contro ogni atto giurisdizionale riconducibile nel paradigma del provvedimento decisorio, precisando che, un'interpretazione solamente letterale dell'art. 395 c.p.c., che limiti alle sentenze i provvedimenti impugnabili per revocazione, sarebbe irragionevolmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 3 e 24 Cost.. La Corte ha anche ricordato come abbia già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4 cpc, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva la revocazione per errore di fatto avverso provvedimenti formalmente diversi dalle sentenze (esempio: ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione, sfratto per morosità ecc. ), proprio sul presupposto che, attesa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale di tali ordinanze, sarebbe stato irrazionale e lesivo dei diritti delle parti escludere la possibilità di emendarle dall'errore determinato dalla mancata o inesatta percezione dei documenti versati in causa (sentenza n.
558 del 1989). Pertanto, nel confermare le direttrici ermeneutiche tracciate dai richiamati precedenti, la
Corte ha reputato non più attuale la conclusione del giudice remittente, per la quale la formulazione dell'art. 395 n. 4 cpc, che limita alle sentenze i provvedimenti impugnabili per revocazione, non consenta un'interpretazione adeguatrice, atta ad estenderne la portata alle decisioni rese in forma di ordinanza, evidenziando come il mutato assetto ordinamentale, delineatosi in conseguenza delle riforme del processo civile dell'ultimo ventennio e dell'evoluzione del modo in cui la giurisprudenza pagina 4 di 9 ricostruisce il rapporto tra forma e funzione dei provvedimenti giurisdizionali, consenta, in realtà, di offrire, attraverso una lettura sistematica dell'art. 395 cpc, un'interpretazione costituzionalmente orientata che, adeguando tale disposizione agli artt. 3 e 24 Cost., garantisce l'accesso al rimedio revocatorio, per emendare dall'errore percettivo, determinante ai fini della decisione, ogni provvedimento giurisdizionale che, pur non assumendo la forma della sentenza, sia definitivo e decida, all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed a cognizione esauriente, su diritti o status con attitudine al giudicato.
Pertanto, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 395 cpc, come richiamata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia citata, deve ritenersi ammissibile il rimedio impugnatorio esperito dall'avv. avverso l'ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/2011. Parte_1
In merito ai tre errori di fatto lamentati dall'avv. , su cui si fonerebbe l'azione di revocazione Parte_1
ex art. 395 n. 4 cpc, si osserva quanto segue:
1) Errata compensazione delle spese di lite
Secondo parte attrice la revocanda ordinanza n. 9441 del 4 luglio 2023, in punto di spese di lite, sarebbe dipesa da un errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, in quanto sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, ovvero che la Suprema Corte abbia rigettato il ricorso.
In realtà, quanto dedotto sul punto non appare veritiero, poiché la decisione assunta dal Collegio in merito alla compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità sia del giudizio riassunto non è dipesa dall'erronea supposizione che il ricorso in AS fosse stato rigettato, anzi, il Collegio ha così motivato la compensazione: “Per quanto riguarda le spese di lite, il fatto che la cassazione dell'ordinanza impugnata, seppur abbia portato all'accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito, non ha tuttavia inciso sull'esito finale del giudizio (rigetto domanda), si ritiene che costituisca ragione sufficiente per disporne la compensazione sia in riferimento al giudizio di legittimità che al presente”, per cui è evidente che la pronuncia delle spese è stata assunta nella consapevolezza che il ricorso era stato accolto.
Va precisato, che la Corte non ha ordinato al Tribunale di liquidare le spese di lite in favore dell'avv.
, ma gli ha solo affidato l'onere di “pronunciare anche sulle spese di legittimità”, lasciandolo Parte_1
libero di valutare la soccombenza dell'una o dell'altra parte.
La Corte Costituzionale ha chiarito che la nozione di errore di fatto va circoscritta <all'errore [...] meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa» dell'organo giudicante>> (Sentenza n. 36 del 1991).
Pertanto, non essendoci alcun errore sul fatto, l'ordinanza non potrà essere modificata sul punto.
pagina 5 di 9 2) Mancata liquidazione di 2 voci di onorari
Secondo parte attrice, la revocanda ordinanza n. 9441 del 4 luglio 2023 avrebbe mal calcolato gli onorari, per un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, poiché avrebbe supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità emergerebbe dalla documentazione in atti, ossia non avrebbe liquidato la somma dovuta all'istante per attività documentate (comparsa di riassunzione pari ad €
207,50 e assistenza udienze n. 12 pari ad euro 660,00 per un totale di € 867,50, in ossequio alle Tariffe
D.M. 8 aprile 2004 n. 127 Tabella A – Paragrafo II (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione).
Anche tale censura non appare fondata, tenuto conto che, la mancata liquidazione di tali voci di onorario non risulta dipesa dal postulato errore di fatto, quanto dalla circostanza che la liquidazione degli onorari non era stata oggetto di rilievi da parte della AS.
In proposito, appare necessario ribadire quanto già ricordato nell'ordinanza collegiale oggetto di revocazione ossia che il giudice del rinvio è tenuto a seguire ed applicare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, che rappresenta la ratio decidendi seguita dal giudice di legittimità, contenuto nella pronuncia in virtù del vincolo discendente dall'art. 384 co. 1 cpc., per cui il giudice del rinvio, quale giudice ad quem, deve dare risposta solamente alle richieste che la AS (giudice a quo) ha precisato nell'ordinanza di rinvio. Al riguardo si evidenzia, che la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla liquidazione degli onorari, nonché nella parte in cui ha escluso la liquidazione dei diritti relativi alla scritturazione e collazione e ritiro copie, in quanto ritenuta motivata l'esclusione, mentre ha rilevato che, a differenza di quanto stabilito dal giudice di merito, alcuni diritti richiesti dall'avv. e non liquidati sull'assunto che non fossero Parte_1
contemplati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali applicabili (d.m. 585/1994 e 127/2004), in realtà erano ricompresi nelle suddette tabelle. Pertanto, il Tribunale, quale giudice del rinvio, era chiamato a riesaminare solamente tali voci, escludendole solo se relative ad attività non espletate oppure se costituenti duplicazioni, senza doversi pronunciare anche sugli onorari.
In pratica, la mancata liquidazione delle due voci di onorario de quibus non è dipesa da un errore di fatto, come sosterrebbe parte attrice, ma dalla preclusione derivante dal vincolo discendente dell'art. 384 co. 1 cpc., per cui il giudice del rinvio, quale giudice ad quem, deve dare risposta solamente alle richieste indicate nell'ordinanza di rinvio.
3) Liquidazioni errate nell'ordinanza 15/7/16 ripetute nell'ordinanza 4/7/23 -
Secondo parte attrice, la revocanda ordinanza n. 9441 del 4 luglio 2023 sarebbe l'effetto anche di un altro errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, rappresentato dal calcolo errato della liquidazione spettante alla ricorrente, errore in cui sarebbe incorso anche il Tribunale, in funzione collegiale, adito originariamente con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. In particolare, secondo l'avv.
pagina 6 di 9 , il Tribunale precedentemente adito avrebbe liquidato all'istante la somma di € 3747,76 a Parte_1
titolo di diritti, onorari, spese imponibili e spese esenti, oltre spese generali, Iva e c.p.a. per poi erroneamente detrarre gli acconti ricevuti dalla ricorrente (che erano comprensivi degli accessori di legge) senza prima maggiorare la somma liquidata degli accessori;
inoltre non avrebbe considerato gli interessi legali dalla data della messa in mora del 2 giugno 2007 al soddisfo e non avrebbe considerato l'ulteriore somma di € 867,50 per onorari. In conclusione, l'avv. chiede che le venga Parte_1
liquidata la somma che si ottiene detraendo gli acconti (comprensivi di spese generali, iva e c.p.a. e a cui sono state già detratte le relative ritenute di acconto) dalla somma di cui all'ordinanza del 15 luglio
2016 con l'integrazione dei diritti liquidati nell'ordinanza del 4 luglio 2023 e degli ulteriori detti onorari documentati e non riconosciuti, maggiorata di spese generali, iva e c.p.a. e detratta la ritenuta di acconto, oltre agli interessi dalla data del 2 giugno 2007 della lettera di messa in mora al soddisfo.
Anche tale richiesta appare infondata, in quanto il Tribunale non è incorso in alcun errore di calcolo.
Appare opportuno riportare il calcolo eseguito dal giudice del rinvio: “Considerato che il Tribunale aveva liquidato all'avv. , con l'ordinanza del 16/7/2016, il complessivo importo di € 3.747,76 Parte_1
(a titolo di diritti, onorari, spese imponibili e spese esenti), oltre spese generali, IVA e CPA, aggiungendo a tale importo gli ulteriori diritti riconosciuti, il compenso professionale dovuto all'avv.
, per l'attività difensiva espletata nell'interesse dell' nell'ambito del Parte_1 Controparte_1 giudizio rg 206/2000, ammonterebbe ad € 4.369,46, oltre al rimborso forfettario (pari al 10% fino al
2004 e al 12,50% dopo il 2004), iva e cpa.
Considerato che l'importo complessivo dovuto per i compensi, comprensivo anche del rimborso forfettario e degli accessori di legge, ammonterebbe a circa € 4.540,69 (a netto della ritenuta
d'acconto), (€ 5.675,86 al lordo) e considerato che dall'ordinanza risulta che parte resistente ha già corrisposto all'avv. la somma complessiva e non contestata di € 4.800,55 (al netto della Parte_1
r.a.), è evidente che pur liquidando, in seguito alle indicazioni della Suprema Corte, gli ulteriori diritti richiesti, non si supera la somma già versata dal resistente, per cui null'altro è dovuto all'avv.
, con conferma del rigetto della domanda.” Parte_1
Il calcolo eseguito dal Tribunale, in realtà, corrisponde a quello eseguito dall'avv. , nella parte Parte_1
in cui si sono detratti gli acconti ricevuti (al netto della ritenuta) alla somma ottenuta aggiungendo all'importo riconosciuto con l'ordinanza del 2016 (€ 3747,76), l'ulteriore importo riconosciuto con l'ordinanza del 2023 (€ 621,70) e gli accessori di legge, detratta la ritenuta.
In pratica, il conteggio eseguito dal giudice del rinvio si differenzia da quanto richiesto dall'avv.
, per non aver considerato l'importo di € 867,50 per onorari e gli interessi dalla messa in Parte_1
mora.
pagina 7 di 9 Tuttavia, la mancata considerazione di tali elementi non è dipesa da un errore materiale, in quanto gli ulteriori onorari richiesti non sono stati riconosciuti per le ragioni di cui al precedente punto 2.
Per quanto riguarda gli interessi, invece, vale il principio richiamato più volte dalla stessa parte attrice nell'atto di citazione, ossia il principio secondo cui il mandato affidato al giudice ad quem, consisterebbe nel riesaminare solamente gli aspetti indicati dall'ordinanza di rinvio, secondo il principio di diritto enunciato, per cui, non avendo la Corte nulla statuito in merito alla questione degli interessi, se un errore vi è stato nella loro esclusione non è un errore del giudice di rinvio, ma del giudice originariamente adito.
Secondo parte attrice, le ordinanze in contestazione sarebbero infine revocabili, non solo per i tre presunti errori di fatto precedentemente analizzati, ma anche ex art. 395 comma 5 cpc, in quanto contrarie ad altra precedente ordinanza, avente fra le parti autorità di cosa giudicata.
In particolare, secondo l'avv. , le ordinanze de quibus sarebbero contrarie all'ordinanza della Parte_1
Suprema Corte, poiché il Collegio, quale giudice di rinvio, non si sarebbe mantenuto nell'alveo tracciato dalla decisione di legittimità, avendo rivalutato nuovamente il ricorso ex art. 702 bis proposto dalla ricorrente, escludendo, arbitrariamente, la fondatezza della domanda, valutata positivamente dalla
Suprema Corte.
In punto di diritto, in materia di revocazione, il motivo revocatorio previsto dall'art. 395, comma 1, n.
5, c.p.c., si ha quando ricorrano, in via cumulativa, i seguenti presupposti: a) il contrasto della sentenza revocanda con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata. Tale conflitto è ipotizzabile solo quando vi sia identità soggettiva ed oggettiva dei giudizi, tale per cui le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti e con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum. È necessario, dunque, che sussista una strutturale concordanza degli elementi costitutivi dell'azione promossa tra le medesime parti nei due giudizi;
b) la mancata pronuncia da parte del Giudice sulla relativa eccezione, essendo necessario che l'esistenza del giudicato non sia stata dedotta in giudizio o, comunque, non sia stata presa in esame dal
Giudice, poiché, in caso contrario, non sarebbe ravvisabile il carattere "occulto" del contrasto con la precedente statuizione, su cui riposa il fondamento del rimedio in esame.
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, rileva l'insussistenza dell'asserito contrasto, poiché i giudicati sono contrassegnati da diversità di petitum e causa petendi, infatti, dal tenore dell'ordinanza della Suprema Corte, non emerge la valutazione positiva della domanda della ricorrente ex art 702 bis cpc. In realtà, la pronuncia della Suprema Corte non ha assolutamente investito il merito, ma, accogliendo il motivo di ricorso, ha fissato il principio di diritto a cui si sarebbe dovuto attenere il pagina 8 di 9 giudice di rinvio, che, come già chiarito in precedenza, avrebbe dovuto solamente riesaminare alcune voci di “diritti”, escludendole solo se relative ad attività non espletate oppure se costituenti duplicazioni, senza doversi pronunciare anche sugli onorari, principio a cui il Collegio si è attenuto. Tra
l'altro, non va sottaciuto che, seppur il motivo di ricorso era unico, tuttavia sotto lo stesso motivo sono stati ricompresi diversi punti, singolarmente analizzati dalla Corte, la quale ha ricordato che la liquidazione degli onorari (parte più corposa del compenso dell'avvocato) rientra nella valutazione discrezionale del giudice del merito, che resta sindacabile solo se affetta da vizi logici o giuridici (nella fattispecie non ravvisati); ha esaminato e respinto il rilievo della ricorrente, secondo cui il Tribunale si sarebbe limitato a recepire la liquidazione delle spese processuali, operata dal giudice della causa in cui la ricorrente aveva svolto il suo patrocinio;
ha esaminato la liquidazione dei diritti di procuratore effettuata dal Tribunale (la parte minore della retribuzione dell'avvocato), rilevando che alcune voci, escluse dal compenso perché ritenute non previste nella tariffa, erano invece ivi previste e le ha elencate diligentemente, rimettendone la liquidazione al giudice ad quem come per legge, disponendo che questi provvedesse a verificare l'effettivo svolgimento delle prestazioni e la sussistenza o meno di eventuali duplicazioni, compito che è stato assolto dal Collegio con l'ordinanza oggetto della presente revocazione, per cui non si vede dove l'ordinanza collegiale confligga con la pronuncia della Corte.
Per tutte le ragioni esposte la domanda di revocazione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014 e succ. mod. tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad €
5.200,00) e dell'attività espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisoria data la natura documentale).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento in favore dell' Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 1701,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso nella camera di consiglio del 21.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Arlen Picano dott. Enrico Quaranta
pagina 9 di 9