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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
CE IN GI
RE SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 16768/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GIANCASPRO NUNZIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. GIANCASPRO NUNZIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“A. I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. La casa coniugale, sita in Brescia, Trav. Dodicesima Villaggio Sereno n.22, di esclusiva proprietà del signor viene assegnata allo stesso con tutti gli arredi e i coarredi che la compongono. Parte_1
1 C. Le parti concordano che la signora lascerà la casa coniugale entro un mese dal Parte_2 deposito in Tribunale del presente ricorso e trasferirà la propria residenza altrove, prelevando, quindi, tutti i propri effetti personali dalla casa familiare, entro lo stesso termine.
D. Considerate le attuali esigenze della moglie, della sua giovane età, del fatto che ella è in cerca di stabile occupazione lavorativa e del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio (il signor Pt_1 percepisce una pensione netta di circa 1.100,00 euro mensili), le parti concordano sul versamento mensile alla moglie, da parte del signor della somma di euro 200,00 a titolo di lei mantenimento, tanto, per Pt_1 quanto dappresso si dirà, per dodici mesi. I coniugi, onde consentire alla signora di avere provvista Pt_2 per il reperimento di altra abitazione in affitto, concordano sulla dazione delle dodici mensilità in due soluzioni così determinate: quanto a Euro 500,00, la somma è stata già bonificata alla moglie, in data
12.08.2025; quanto a Euro 1.500,00, la somma verrà bonificata, alle coordinate già note al marito, al momento del deposito del presente ricorso. Qualora l'udienza di divorzio, per quanto si dirà dappresso al punto F. del presente atto, dovesse essere fissata oltre lo scadere dei dodici mesi di cui al presente punto
D., il marito verserà alla moglie la stessa cifra mensile (200,00 euro) sino alla suddetta udienza di divorzio, scorporando, poi, quanto versato, dall'importo stabilito al punto F., quale una tantum, ai sensi dell'art. art. 5 comma 8 L. 898/1970.
E. L'autovettura modello Opel Corsa del 2019, targata FT 746 HL, intestata al signor Parte_1 rimarrà in esclusivo uso al marito.
F. I coniugi, inoltre, stabiliscono, sin da ora, che in sede di divorzio, il signor verserà alla signora Pt_1 la somma totale di euro 3.000,00, entro l'udienza che, all'uopo, verrà fissata. Tale importo Pt_2 costituirà assegno divorzile una tantum, ex art. 5 comma 8 L. 898/1970. Il predetto importo è stato determinato in ragione del fatto che la signora possiede, in via esclusiva, un immobile in Camaguey Pt_2
–Cuba- (via Industria 105 entre San Martin Y San Josè) del valore attuale di circa 50.000,00 euro e che tale cespite è stato acquistato, e ristrutturato, con denaro proveniente dal solo marito.
G. Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altro rapporto di natura patrimoniale.
I. I coniugi rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza e rinunciano, sin da ora, alla comparizione personale alla fissanda udienza di separazione, nonché alla successiva di divorzio, dichiarando di aderire alla celebrazione della stessa tramite il deposito di note scritte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a OA (Cuba) in data 15.6.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA (BS)) al n. 86, parte II, serie C, anno 2016, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 1, c.c.;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD ER
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
CE IN GI
RE SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 16768/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GIANCASPRO NUNZIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. GIANCASPRO NUNZIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“A. I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. La casa coniugale, sita in Brescia, Trav. Dodicesima Villaggio Sereno n.22, di esclusiva proprietà del signor viene assegnata allo stesso con tutti gli arredi e i coarredi che la compongono. Parte_1
1 C. Le parti concordano che la signora lascerà la casa coniugale entro un mese dal Parte_2 deposito in Tribunale del presente ricorso e trasferirà la propria residenza altrove, prelevando, quindi, tutti i propri effetti personali dalla casa familiare, entro lo stesso termine.
D. Considerate le attuali esigenze della moglie, della sua giovane età, del fatto che ella è in cerca di stabile occupazione lavorativa e del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio (il signor Pt_1 percepisce una pensione netta di circa 1.100,00 euro mensili), le parti concordano sul versamento mensile alla moglie, da parte del signor della somma di euro 200,00 a titolo di lei mantenimento, tanto, per Pt_1 quanto dappresso si dirà, per dodici mesi. I coniugi, onde consentire alla signora di avere provvista Pt_2 per il reperimento di altra abitazione in affitto, concordano sulla dazione delle dodici mensilità in due soluzioni così determinate: quanto a Euro 500,00, la somma è stata già bonificata alla moglie, in data
12.08.2025; quanto a Euro 1.500,00, la somma verrà bonificata, alle coordinate già note al marito, al momento del deposito del presente ricorso. Qualora l'udienza di divorzio, per quanto si dirà dappresso al punto F. del presente atto, dovesse essere fissata oltre lo scadere dei dodici mesi di cui al presente punto
D., il marito verserà alla moglie la stessa cifra mensile (200,00 euro) sino alla suddetta udienza di divorzio, scorporando, poi, quanto versato, dall'importo stabilito al punto F., quale una tantum, ai sensi dell'art. art. 5 comma 8 L. 898/1970.
E. L'autovettura modello Opel Corsa del 2019, targata FT 746 HL, intestata al signor Parte_1 rimarrà in esclusivo uso al marito.
F. I coniugi, inoltre, stabiliscono, sin da ora, che in sede di divorzio, il signor verserà alla signora Pt_1 la somma totale di euro 3.000,00, entro l'udienza che, all'uopo, verrà fissata. Tale importo Pt_2 costituirà assegno divorzile una tantum, ex art. 5 comma 8 L. 898/1970. Il predetto importo è stato determinato in ragione del fatto che la signora possiede, in via esclusiva, un immobile in Camaguey Pt_2
–Cuba- (via Industria 105 entre San Martin Y San Josè) del valore attuale di circa 50.000,00 euro e che tale cespite è stato acquistato, e ristrutturato, con denaro proveniente dal solo marito.
G. Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altro rapporto di natura patrimoniale.
I. I coniugi rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza e rinunciano, sin da ora, alla comparizione personale alla fissanda udienza di separazione, nonché alla successiva di divorzio, dichiarando di aderire alla celebrazione della stessa tramite il deposito di note scritte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a OA (Cuba) in data 15.6.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA (BS)) al n. 86, parte II, serie C, anno 2016, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 1, c.c.;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD ER
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