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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa MA SI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5515/2024 promossa da e rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo De Leo, giusta Parte_1 Parte_2 procura in atti
-ricorrenti-
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della CP_ Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di procura notarile generale alle liti in atti
-convenuto-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e da verbale udienza odierna dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 23/12/2024, i ricorrenti, eredi della sig.ra,
, hanno chiesto che sia accertata l'inammissibilità della pretesa restitutoria dell' Persona_1
per intervenuta prescrizione o per carenza di motivazione dei provvedimenti e, “comunque, la CP_1
CP_ loro illegittimità, “ovvero disapplicare i provvedimenti emanati dall' di Genova nei confronti di parte ricorrente relativamente all'”indebito” n. 12681128 laddove dispongono a carico della stessa la ripetibilità e la restituzione dei ratei della pensione IC n. 07800779 percepiti dalla de cuius nel periodo da 1 gennaio a 31 dicembre 2012, pari ad € 3949,01, dichiarando Persona_1
CP_ nulla essere dovuto a titolo restitutorio per tale periodo, condannando l' in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere gli importi eventualmente trattenuti.”.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone la reiezione.
All'udienza di discussione la Difesa attorea non ha insistito sull'eccezione di prescrizione dell'indebito, alla luce della documentazione prodotta dall' sub docc. 1-4, 9 allegati alla CP_1 memoria difensiva.
La causa è decidibile allo stato degli atti.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Deve premettersi che trattasi di indebito di natura assistenziale, riguardando la pretesa dell' la ripetizione di ratei di assegno sociale (relativi al periodo 1/1-31/12/2012), di cui la de CP_1 cuius è divenuta titolare nel 2008, a seguito di trasformazione, al compimento Persona_1 dei 65 anni di età, del trattamento di invalidità civile, già in godimento dal 1998.
Va poi rilevato che tutti i provvedimenti comunicati da (richiesta di comunicazione CP_1 modello RED per l'anno 2011, preavviso di sospensione della prestazione, provvedimenti di sospensione e di revoca;
comunicazione di indebiti e provvedimenti recuperatori), alla de cuius e poi all'erede, risultano sufficientemente motivati, in quanto consentono di comprendere la ragioni e la natura dell'indebito scaturito dal comportamento omissivo della de cuius.
Parimenti da respingersi è la domanda attorea di declaratoria di inammissibilità della pretesa dell' : il giudizio davanti al giudice del lavoro non è un giudizio sulla legittimità del CP_1 provvedimento amministrativo, ma è un giudizio sul rapporto assistenziale con l' ; gli eventuali CP_1 vizi degli atti amministrativi possono semmai assumere rilievo ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Nel merito.
A fondamento della richiesta di rigetto del ricorso l' ha evidenziato: CP_1
-che l'indebito su detta prestazione scaturisce dalla “revoca” dell'assegno sociale, determinata dalla mancata comunicazione da parte della de cuius dei redditi familiari relativi all'anno 2011, comunicazione rilevante ai fini del diritto a prestazione nell'anno 2012.
-che quindi non si tratta di superamento dei limiti reddituali, ma di omessa dichiarazione dei redditi. -che l'articolo 13, comma 6, lettera c, della legge n. 122/2010, che ha introdotto il comma 10- bis dell'art. 35 della legge n. 14/2009, prevede, per i titolari di prestazioni collegate al reddito, un espresso obbligo di dichiarazione nei confronti dell' ; obbligo che è condizione imprescindibile CP_1 per il diritto alla prestazione assistenziale.
-che nel caso in cui l'interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito non comunichi i propri redditi all' , la prestazione è da considerarsi indebita. E che in tal caso, CP_1 dopo aver prima sospeso e poi revocato la prestazione, l' è chiamato a recuperare quanto CP_1 erogato;
-che nel caso di specie, non avendo effettuato la titolare alcuna comunicazione dei redditi relativa all'anno 2011, l' ha compiuto la procedura di revoca descritta dall'art. 35 co. 10 bis CP_1 della legge n. 14/2009 e che la prestazione, dunque, è stata conseguentemente revocata in via definitiva con conseguente recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa con riferimento ai redditi del 2011”;
Le difese dell' non sono meritevoli di accoglimento. CP_1
Questi i fatti essenziali ai fini del decidere, da considerarsi pacifici, non contestati o comunque documentalmente provati.
L' , con nota 2/4/2024 avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite CP_1 su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 007800779 (doc. 1 ric.), ricevuta Persona_1 dall'erede , ha comunicato a quest'ultimo, per quanto qui rileva, quanto segue: Parte_1
“per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sulla pensione cat INVCIV n.07800779 della sig.ra è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo Parte_3 complessivo di euro 3.949,01 per i seguenti motivi: assegno sociale derivante da invalidità cvile non spettante. Poiché l'istituto, per legge deve provedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi , in qualità di erede della sig. ra dovrà provvedre al pagamento dell'importo di euro Parte_4
3949,021…”.
La comunicazione è stata reiterata il 30/9/2024 con la precisazione che il recupero sarebbe avvenuto in 36 trattenute mensili sulla pensione VO del (doc. 3 ric.) Pt_5
Avverso tale comunicazione i ricorrenti hanno proposto ricorso amministrativo, che è stato respinto dal Comitato provinciale (doc. 4 ric.). CP_1
ha dedotto e provato di avere inviato alla de cuius una CP_1 Persona_1 comunicazione di preavviso di sospensione della prestazione in ragione dell'omesso invio della comunicazione reddituale familiare in data 26 settembre 2014, ricevuta dalla de cuius in data
9/10/2014 (docc. 1 e 2 ) e di aver comunicato, con successivo provvedimento del 12/2/2016, CP_1 ricevuto dalla sig.ra in data 1/3/2016 (docc. 3 e 4 ), stante la perdurante Per_1 CP_1 inadempienza nell'invio delle comunicazioni relative ai redditi anno 2011 la revoca definitiva della prestazione.
È documentato e pacifico tra le parti:
- che l'indebito de quo è stato contestato dall' in relazione all'omessa comunicazione, CP_1 da parte della de cuius, dei redditi riferiti all'anno 2011.
-che l' ha dato notizia alla de cuius delle conseguenze dell'omissione, in termini di CP_1 sospensione della prestazione, nell'anno 2014;
-che la revoca definitiva della prestazione è stata comunicata alla de cuius con successivo provvedimento del 12/2/2016, ricevuto il 1/3/2016;
È pacifico, ancora, tra le parti, che la prestazione di cui era titolare la de cuius fosse prestazione assistenziale collegata al reddito, poiché l'art. 12 del d.l. 30.1.1971, n. 5, conv. con modificazioni nella l. 30.3.1971, n. 118, subordina l'erogazione della pensione di inabilità al possesso di redditi non superiori ad una determinata soglia, così come l'art. 13 del medesimo d.l. fa per la prestazione, del pari d'invalidità civile, dell'assegno mensile.
Orbene, ai sensi dell'art. 35 del d.l. n. 207/2008, commi 8, 9 e 10-bis, come modificati/introdotti dall'art. 13, co. 6, d.l. 31.5.2010, n. 78:
“8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente [il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo]. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
[…]
10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La prestazione oggetto di causa, appunto assistenziale e “collegata al reddito”, è stata sospesa nell'anno 2014 e definitivamente revocata nel 2016, a seguito della mancata comunicazione dei redditi percepiti dalla de cuius nell'anno 2011.
Dunque, l' non si è attenuta - diversamente da quanto dallo stesso sostenuto – alla CP_1 tempistica prevista dal comma 10-bis dell'art. 35 del d.l. n. 207/2008, introdotto dall'art. 13, co. 6, lett. c), del d.l. 31.5.2010, n. 78. avendo proceduto alla sospensione della prestazione d'invalidità civile oltre il termine prescritto dalla legge.
Ci si richiama a quanto condivisibilmente ritenuto in una recente decisione di merito, circa gli effetti di tali inosservanze, a fronte di un indebito assistenziale (sottolineature della scrivente):
“L'art. 35, co. 10-bis cit. è effettivamente chiaro … nell'imporre, ai fini collaborativi, a carico del soggetto non tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi al Fisco un onere di comunicazione all in caso di assenza della situazione reddituale mediante invio del c.d. 'Modello RED' a pena CP_1 della sospensione ed infine della revoca definitiva della prestazione assistenziale con il conseguente recupero delle somme erogate nell'anno in cui tale dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. Part Nella fattispecie in esame è pacifico che la abbia omesso di presentare il modello RED 2012 relativo ai redditi percepiti nel 2011, ma l' non ha provveduto al rispetto CP_1 delle tempistiche di cui alla predetta legge, sia nel sospendere cautelativamente la prestazione, sia nel revocarla definitivamente per l'anno successivo a quello di riferimento…
La tesi di secondo cui il rispetto delle tempistiche di cui sopra sussisterebbe solo nel CP_1 caso di corretta comunicazione da parte del beneficiario dei dati reddituali superiori alla soglia, non coglie nel segno. CP_ La norma infatti consente espressamente all' previdenziale di sospendere la prestazione ed avviare la procedura di regolarizzazione proprio nel caso di mancato invio delle comunicazioni reddituali.
Se manca la comunicazione relativa ai redditi, la prestazione assistenziale collegata al reddito dev'essere sospesa dall'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e poi definitivamente revocata se l'inerzia continua oltre i 60 giorni dalla sospensione.
Ed allora: Se è vero che la legge prevede questo sistema sanzionatorio per ottenere la collaborazione del beneficiario, consentendo a quest'ultimo di provvedere alla c.d. ricostituzione reddituale in ritardo ma entro certi limiti temporali (60 giorni dal provvedimento di sospensione), anche l'ente erogatore deve procedere nel rispetto della tempistica prevista dalla legge, non essendo ammissibili comportamenti tolleranti dell che a distanza di tempo decida di recuperare prestazioni relative CP_1 ad anni risalenti, ormai utilizzate in buona fede dall'accipiens per il suo sostentamento.
La norma introduce un obbligo di collaborazione tempestivo per entrambe le parti allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità.
Così come si pretende che il pensionato comunichi i redditi percepiti nell'anno precedente attraverso l'invio del modello RED, anche l' dev'essere altrettanto tempestivo nel controllare i CP_1 mancati invii e sospendere la prestazione nel corso dell'anno successivo, tanto più che l'attuale sistema telematico consente di monitorare con maggior facilità tali adempimenti. CP_ L'orientamento giurisprudenziale secondo cui non si può pretendere che l - in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo - si debba attivare per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (Cass. civ., sez. lav., 17.05.2013 n. 12097) non può spingersi al punto da legittimare attività di recupero da parte dell'Istituto a distanza di anni, quando ormai il beneficiario ha utilizzato il sussidio per vivere.
Tale tesi è stata recepita anche dalla giurisprudenza di merito più sensibile alle problematiche dei beneficiari di provvidenze legate al reddito;
in particolare in un caso similare la
Corte di Appello di Torino con sentenza resa nel procedimento R.G. 723/2017 ha così motivato: “il meccanismo voluto dal legislatore prevede che la revoca sia preceduta dalla sospensione della prestazione disposta dall'Ente e che, nel termine di 60 giorni da tale provvedimento, l'assicurato possa adempiere tardivamente all'obbligo di comunicazione senza incorrere nella revoca della prestazione, sebbene l'inoltro dei dati reddituali in questo modo avvenga non solo oltre il termine originariamente previsto ma con un ritardo che è variabile poiché dipende dal momento in cui è disposta la sospensione da parte dell'Ente. Tale ultimo provvedimento, nello schema voluto dal legislatore, precede la revoca e costituisce un provvedimento cautelativo per l'Ente ed un avvertimento per l'assicurato. Nel caso di specie detta sospensione non è mai stata disposta dall' CP_1 con la conseguenza che non può dirsi integrata la fattispecie normativa ed il ritardo con cui l'assicurata ha adempiuto al proprio obbligo non assume quel rilievo al quale, nella previsione normativa, fa seguito una conseguenza evidentemente di carattere sanzionatorio, costituita dalla revoca della prestazione e dal recupero di quanto versato medio tempore, il cui carattere giustifica una lettura della norma di stretta interpretazione” (v. anche successive conformi App. Torino
31.07.2019 n° 668; App. Torino 06.07.2019 n. 511; App. Torino 21.08.2018 n. 292).
Va comunque evidenziato come la Corte di Cassazione ha precisato fin dalla sentenza n.
1446/2008 (Cfr anche Cass. n. 11921/2015) che nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è venuto via via consolidando un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si era già espressa la Corte Cost. con ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 in cui si è pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). (Cass.,
Ordinanza 30 giugno 2020, n° 13223).
Nel caso in esame sia il provvedimento di sospensione della prestazione sia il provvedimento di revoca sono avvenuti tardivamente con conseguente lesione del legittimo affidamento.
Deve dunque ritenersi che l' abbia fatto valere il suo potere sanzionatorio in modo CP_1 tardivo, al di là dei termini stabiliti dalla legge che contiene temporalmente il potere di sospendere le prestazioni entro l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata proprio per evitare eventuali ripetizioni a distanza di tempo, quando ormai il pensionato non ha più la disponibilità delle somme erogate.”
Tale omissione, per poter essere sanzionata con la sospensione della prestazione e la successiva revoca, dev'essere contestata e fatta valere dall'ente erogatore nei termini fissati dalla legge;
altrimenti prevale il legittimo affidamento del pensionato in stato di bisogno.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, va sottolineato che i principi di tutela dell'affidamento dell'accipiens si sono generalmente formati in situazioni in cui erano state indebitamente erogate prestazioni;
la situazione della sua dante causa non può essere trattata peggio rispetto a quella di chi, in altrettanta buona fede, abbia percepito somme senza averne diritto>> (Corte Appello Genova, sez. lav., sent. 21.1.2022, n. 5; conf., oltre alle decisioni citate in essa,
Tribunale Torino, sez. lav., 28.3.2023, n. 670; Tribunale La Spezia, sez. lav., 20.12.2021, n. 296).
Del resto nel caso in esame non è emerso che la pensionata abbia dolosamente omesso di inviare all' la documentazione necessaria i fini del vaglio della sussistenza del requisito CP_1 reddituale, ben potendo ipotizzarsi un comportamento di semplice colpa, presumibilmente dovuta alla tipica difficoltà delle persone anziane nell'adempiere a pratiche amministrative che necessitano il rispetto delle scadenze.
Pertanto, l'indebito è irripetibile sulla base dell'assorbente ragione dell'insussistenza di uno dei presupposti (tempestività della sospensione) per la revoca della prestazione d'invalidità civile;
revoca che, secondo la stessa prospettazione dell' (confermata dalle produzioni documentali), è CP_1 stata disposta esclusivamente in ragione della mancata comunicazione, da parte della de cuius, dei redditi del 2011.
Trovando la pretesa dell' causa in detta revoca, accertata l'insussistenza dei presupposti CP_1 della stessa, non sussiste il diritto dell' di ripetere, presso i ricorrenti, le somme erogate alla de CP_1 cuius a titolo di prestazione assegno sociale derivante da invalidità civile.
Quanto alle spese di lite, esse vengono compensate in misura di un terzo per la reciproca soccombenza (eccezioni di prescrizione e di nullità per carenza di motivazione); per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dei ricorrenti (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
dichiara l'irripetibilità, da parte dell' , dell'indebito relativo alla prestazione d'invalidità CP_1 civile percepita dalla dante causa degli odierni ricorrenti nel periodo 1/1/2012-31/12/2012 e dichiara che nulla è dovuto dai ricorrenti, all' , a tale titolo;
CP_1 compensa in misura di un terzo tra le parti le spese di lite;
condanna l' a rifondere ai ricorrenti la residua frazione delle spese di lite, frazione che CP_1 liquida in complessivi euro 900,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Genova, 12/11/2025
Il GIUDICE MA SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa MA SI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5515/2024 promossa da e rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo De Leo, giusta Parte_1 Parte_2 procura in atti
-ricorrenti-
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della CP_ Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di procura notarile generale alle liti in atti
-convenuto-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e da verbale udienza odierna dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 23/12/2024, i ricorrenti, eredi della sig.ra,
, hanno chiesto che sia accertata l'inammissibilità della pretesa restitutoria dell' Persona_1
per intervenuta prescrizione o per carenza di motivazione dei provvedimenti e, “comunque, la CP_1
CP_ loro illegittimità, “ovvero disapplicare i provvedimenti emanati dall' di Genova nei confronti di parte ricorrente relativamente all'”indebito” n. 12681128 laddove dispongono a carico della stessa la ripetibilità e la restituzione dei ratei della pensione IC n. 07800779 percepiti dalla de cuius nel periodo da 1 gennaio a 31 dicembre 2012, pari ad € 3949,01, dichiarando Persona_1
CP_ nulla essere dovuto a titolo restitutorio per tale periodo, condannando l' in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere gli importi eventualmente trattenuti.”.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone la reiezione.
All'udienza di discussione la Difesa attorea non ha insistito sull'eccezione di prescrizione dell'indebito, alla luce della documentazione prodotta dall' sub docc. 1-4, 9 allegati alla CP_1 memoria difensiva.
La causa è decidibile allo stato degli atti.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Deve premettersi che trattasi di indebito di natura assistenziale, riguardando la pretesa dell' la ripetizione di ratei di assegno sociale (relativi al periodo 1/1-31/12/2012), di cui la de CP_1 cuius è divenuta titolare nel 2008, a seguito di trasformazione, al compimento Persona_1 dei 65 anni di età, del trattamento di invalidità civile, già in godimento dal 1998.
Va poi rilevato che tutti i provvedimenti comunicati da (richiesta di comunicazione CP_1 modello RED per l'anno 2011, preavviso di sospensione della prestazione, provvedimenti di sospensione e di revoca;
comunicazione di indebiti e provvedimenti recuperatori), alla de cuius e poi all'erede, risultano sufficientemente motivati, in quanto consentono di comprendere la ragioni e la natura dell'indebito scaturito dal comportamento omissivo della de cuius.
Parimenti da respingersi è la domanda attorea di declaratoria di inammissibilità della pretesa dell' : il giudizio davanti al giudice del lavoro non è un giudizio sulla legittimità del CP_1 provvedimento amministrativo, ma è un giudizio sul rapporto assistenziale con l' ; gli eventuali CP_1 vizi degli atti amministrativi possono semmai assumere rilievo ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Nel merito.
A fondamento della richiesta di rigetto del ricorso l' ha evidenziato: CP_1
-che l'indebito su detta prestazione scaturisce dalla “revoca” dell'assegno sociale, determinata dalla mancata comunicazione da parte della de cuius dei redditi familiari relativi all'anno 2011, comunicazione rilevante ai fini del diritto a prestazione nell'anno 2012.
-che quindi non si tratta di superamento dei limiti reddituali, ma di omessa dichiarazione dei redditi. -che l'articolo 13, comma 6, lettera c, della legge n. 122/2010, che ha introdotto il comma 10- bis dell'art. 35 della legge n. 14/2009, prevede, per i titolari di prestazioni collegate al reddito, un espresso obbligo di dichiarazione nei confronti dell' ; obbligo che è condizione imprescindibile CP_1 per il diritto alla prestazione assistenziale.
-che nel caso in cui l'interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito non comunichi i propri redditi all' , la prestazione è da considerarsi indebita. E che in tal caso, CP_1 dopo aver prima sospeso e poi revocato la prestazione, l' è chiamato a recuperare quanto CP_1 erogato;
-che nel caso di specie, non avendo effettuato la titolare alcuna comunicazione dei redditi relativa all'anno 2011, l' ha compiuto la procedura di revoca descritta dall'art. 35 co. 10 bis CP_1 della legge n. 14/2009 e che la prestazione, dunque, è stata conseguentemente revocata in via definitiva con conseguente recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa con riferimento ai redditi del 2011”;
Le difese dell' non sono meritevoli di accoglimento. CP_1
Questi i fatti essenziali ai fini del decidere, da considerarsi pacifici, non contestati o comunque documentalmente provati.
L' , con nota 2/4/2024 avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite CP_1 su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 007800779 (doc. 1 ric.), ricevuta Persona_1 dall'erede , ha comunicato a quest'ultimo, per quanto qui rileva, quanto segue: Parte_1
“per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sulla pensione cat INVCIV n.07800779 della sig.ra è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo Parte_3 complessivo di euro 3.949,01 per i seguenti motivi: assegno sociale derivante da invalidità cvile non spettante. Poiché l'istituto, per legge deve provedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi , in qualità di erede della sig. ra dovrà provvedre al pagamento dell'importo di euro Parte_4
3949,021…”.
La comunicazione è stata reiterata il 30/9/2024 con la precisazione che il recupero sarebbe avvenuto in 36 trattenute mensili sulla pensione VO del (doc. 3 ric.) Pt_5
Avverso tale comunicazione i ricorrenti hanno proposto ricorso amministrativo, che è stato respinto dal Comitato provinciale (doc. 4 ric.). CP_1
ha dedotto e provato di avere inviato alla de cuius una CP_1 Persona_1 comunicazione di preavviso di sospensione della prestazione in ragione dell'omesso invio della comunicazione reddituale familiare in data 26 settembre 2014, ricevuta dalla de cuius in data
9/10/2014 (docc. 1 e 2 ) e di aver comunicato, con successivo provvedimento del 12/2/2016, CP_1 ricevuto dalla sig.ra in data 1/3/2016 (docc. 3 e 4 ), stante la perdurante Per_1 CP_1 inadempienza nell'invio delle comunicazioni relative ai redditi anno 2011 la revoca definitiva della prestazione.
È documentato e pacifico tra le parti:
- che l'indebito de quo è stato contestato dall' in relazione all'omessa comunicazione, CP_1 da parte della de cuius, dei redditi riferiti all'anno 2011.
-che l' ha dato notizia alla de cuius delle conseguenze dell'omissione, in termini di CP_1 sospensione della prestazione, nell'anno 2014;
-che la revoca definitiva della prestazione è stata comunicata alla de cuius con successivo provvedimento del 12/2/2016, ricevuto il 1/3/2016;
È pacifico, ancora, tra le parti, che la prestazione di cui era titolare la de cuius fosse prestazione assistenziale collegata al reddito, poiché l'art. 12 del d.l. 30.1.1971, n. 5, conv. con modificazioni nella l. 30.3.1971, n. 118, subordina l'erogazione della pensione di inabilità al possesso di redditi non superiori ad una determinata soglia, così come l'art. 13 del medesimo d.l. fa per la prestazione, del pari d'invalidità civile, dell'assegno mensile.
Orbene, ai sensi dell'art. 35 del d.l. n. 207/2008, commi 8, 9 e 10-bis, come modificati/introdotti dall'art. 13, co. 6, d.l. 31.5.2010, n. 78:
“8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente [il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo]. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
[…]
10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La prestazione oggetto di causa, appunto assistenziale e “collegata al reddito”, è stata sospesa nell'anno 2014 e definitivamente revocata nel 2016, a seguito della mancata comunicazione dei redditi percepiti dalla de cuius nell'anno 2011.
Dunque, l' non si è attenuta - diversamente da quanto dallo stesso sostenuto – alla CP_1 tempistica prevista dal comma 10-bis dell'art. 35 del d.l. n. 207/2008, introdotto dall'art. 13, co. 6, lett. c), del d.l. 31.5.2010, n. 78. avendo proceduto alla sospensione della prestazione d'invalidità civile oltre il termine prescritto dalla legge.
Ci si richiama a quanto condivisibilmente ritenuto in una recente decisione di merito, circa gli effetti di tali inosservanze, a fronte di un indebito assistenziale (sottolineature della scrivente):
“L'art. 35, co. 10-bis cit. è effettivamente chiaro … nell'imporre, ai fini collaborativi, a carico del soggetto non tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi al Fisco un onere di comunicazione all in caso di assenza della situazione reddituale mediante invio del c.d. 'Modello RED' a pena CP_1 della sospensione ed infine della revoca definitiva della prestazione assistenziale con il conseguente recupero delle somme erogate nell'anno in cui tale dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. Part Nella fattispecie in esame è pacifico che la abbia omesso di presentare il modello RED 2012 relativo ai redditi percepiti nel 2011, ma l' non ha provveduto al rispetto CP_1 delle tempistiche di cui alla predetta legge, sia nel sospendere cautelativamente la prestazione, sia nel revocarla definitivamente per l'anno successivo a quello di riferimento…
La tesi di secondo cui il rispetto delle tempistiche di cui sopra sussisterebbe solo nel CP_1 caso di corretta comunicazione da parte del beneficiario dei dati reddituali superiori alla soglia, non coglie nel segno. CP_ La norma infatti consente espressamente all' previdenziale di sospendere la prestazione ed avviare la procedura di regolarizzazione proprio nel caso di mancato invio delle comunicazioni reddituali.
Se manca la comunicazione relativa ai redditi, la prestazione assistenziale collegata al reddito dev'essere sospesa dall'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e poi definitivamente revocata se l'inerzia continua oltre i 60 giorni dalla sospensione.
Ed allora: Se è vero che la legge prevede questo sistema sanzionatorio per ottenere la collaborazione del beneficiario, consentendo a quest'ultimo di provvedere alla c.d. ricostituzione reddituale in ritardo ma entro certi limiti temporali (60 giorni dal provvedimento di sospensione), anche l'ente erogatore deve procedere nel rispetto della tempistica prevista dalla legge, non essendo ammissibili comportamenti tolleranti dell che a distanza di tempo decida di recuperare prestazioni relative CP_1 ad anni risalenti, ormai utilizzate in buona fede dall'accipiens per il suo sostentamento.
La norma introduce un obbligo di collaborazione tempestivo per entrambe le parti allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità.
Così come si pretende che il pensionato comunichi i redditi percepiti nell'anno precedente attraverso l'invio del modello RED, anche l' dev'essere altrettanto tempestivo nel controllare i CP_1 mancati invii e sospendere la prestazione nel corso dell'anno successivo, tanto più che l'attuale sistema telematico consente di monitorare con maggior facilità tali adempimenti. CP_ L'orientamento giurisprudenziale secondo cui non si può pretendere che l - in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo - si debba attivare per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (Cass. civ., sez. lav., 17.05.2013 n. 12097) non può spingersi al punto da legittimare attività di recupero da parte dell'Istituto a distanza di anni, quando ormai il beneficiario ha utilizzato il sussidio per vivere.
Tale tesi è stata recepita anche dalla giurisprudenza di merito più sensibile alle problematiche dei beneficiari di provvidenze legate al reddito;
in particolare in un caso similare la
Corte di Appello di Torino con sentenza resa nel procedimento R.G. 723/2017 ha così motivato: “il meccanismo voluto dal legislatore prevede che la revoca sia preceduta dalla sospensione della prestazione disposta dall'Ente e che, nel termine di 60 giorni da tale provvedimento, l'assicurato possa adempiere tardivamente all'obbligo di comunicazione senza incorrere nella revoca della prestazione, sebbene l'inoltro dei dati reddituali in questo modo avvenga non solo oltre il termine originariamente previsto ma con un ritardo che è variabile poiché dipende dal momento in cui è disposta la sospensione da parte dell'Ente. Tale ultimo provvedimento, nello schema voluto dal legislatore, precede la revoca e costituisce un provvedimento cautelativo per l'Ente ed un avvertimento per l'assicurato. Nel caso di specie detta sospensione non è mai stata disposta dall' CP_1 con la conseguenza che non può dirsi integrata la fattispecie normativa ed il ritardo con cui l'assicurata ha adempiuto al proprio obbligo non assume quel rilievo al quale, nella previsione normativa, fa seguito una conseguenza evidentemente di carattere sanzionatorio, costituita dalla revoca della prestazione e dal recupero di quanto versato medio tempore, il cui carattere giustifica una lettura della norma di stretta interpretazione” (v. anche successive conformi App. Torino
31.07.2019 n° 668; App. Torino 06.07.2019 n. 511; App. Torino 21.08.2018 n. 292).
Va comunque evidenziato come la Corte di Cassazione ha precisato fin dalla sentenza n.
1446/2008 (Cfr anche Cass. n. 11921/2015) che nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è venuto via via consolidando un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si era già espressa la Corte Cost. con ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 in cui si è pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). (Cass.,
Ordinanza 30 giugno 2020, n° 13223).
Nel caso in esame sia il provvedimento di sospensione della prestazione sia il provvedimento di revoca sono avvenuti tardivamente con conseguente lesione del legittimo affidamento.
Deve dunque ritenersi che l' abbia fatto valere il suo potere sanzionatorio in modo CP_1 tardivo, al di là dei termini stabiliti dalla legge che contiene temporalmente il potere di sospendere le prestazioni entro l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata proprio per evitare eventuali ripetizioni a distanza di tempo, quando ormai il pensionato non ha più la disponibilità delle somme erogate.”
Tale omissione, per poter essere sanzionata con la sospensione della prestazione e la successiva revoca, dev'essere contestata e fatta valere dall'ente erogatore nei termini fissati dalla legge;
altrimenti prevale il legittimo affidamento del pensionato in stato di bisogno.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, va sottolineato che i principi di tutela dell'affidamento dell'accipiens si sono generalmente formati in situazioni in cui erano state indebitamente erogate prestazioni;
la situazione della sua dante causa non può essere trattata peggio rispetto a quella di chi, in altrettanta buona fede, abbia percepito somme senza averne diritto>> (Corte Appello Genova, sez. lav., sent. 21.1.2022, n. 5; conf., oltre alle decisioni citate in essa,
Tribunale Torino, sez. lav., 28.3.2023, n. 670; Tribunale La Spezia, sez. lav., 20.12.2021, n. 296).
Del resto nel caso in esame non è emerso che la pensionata abbia dolosamente omesso di inviare all' la documentazione necessaria i fini del vaglio della sussistenza del requisito CP_1 reddituale, ben potendo ipotizzarsi un comportamento di semplice colpa, presumibilmente dovuta alla tipica difficoltà delle persone anziane nell'adempiere a pratiche amministrative che necessitano il rispetto delle scadenze.
Pertanto, l'indebito è irripetibile sulla base dell'assorbente ragione dell'insussistenza di uno dei presupposti (tempestività della sospensione) per la revoca della prestazione d'invalidità civile;
revoca che, secondo la stessa prospettazione dell' (confermata dalle produzioni documentali), è CP_1 stata disposta esclusivamente in ragione della mancata comunicazione, da parte della de cuius, dei redditi del 2011.
Trovando la pretesa dell' causa in detta revoca, accertata l'insussistenza dei presupposti CP_1 della stessa, non sussiste il diritto dell' di ripetere, presso i ricorrenti, le somme erogate alla de CP_1 cuius a titolo di prestazione assegno sociale derivante da invalidità civile.
Quanto alle spese di lite, esse vengono compensate in misura di un terzo per la reciproca soccombenza (eccezioni di prescrizione e di nullità per carenza di motivazione); per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dei ricorrenti (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
dichiara l'irripetibilità, da parte dell' , dell'indebito relativo alla prestazione d'invalidità CP_1 civile percepita dalla dante causa degli odierni ricorrenti nel periodo 1/1/2012-31/12/2012 e dichiara che nulla è dovuto dai ricorrenti, all' , a tale titolo;
CP_1 compensa in misura di un terzo tra le parti le spese di lite;
condanna l' a rifondere ai ricorrenti la residua frazione delle spese di lite, frazione che CP_1 liquida in complessivi euro 900,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Genova, 12/11/2025
Il GIUDICE MA SI