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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Francesco Delù Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2004 / 2024 promossa tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. , con l'avv. SERENA CRESTI presso il cui Controparte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio,
CONVENUTA
, c.f. , con l'avv. MICHELA PIERINI presso il cui Controparte_2 C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del minore
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: “1. Sul collocamento della figlia minore . Il padre rinuncia espressamente alla domanda di modifica del Persona_1 collocamento della minore, confermando l'attuale sistemazione presso la madre quale genitore
1 collocatario, in continuità con il regime stabilito dal decreto del Tribunale di Prato del 3 luglio 2019 come successivamente modificato dal decreto del Tribunale di Pistoia del 2 luglio 2020 e dal decreto del Tribunale di Prato del 20.01.2023 n. cronol. 117/2023. 2. Affidamento e responsabilità genitoriale. La minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di PE affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, e la salute, da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore esercita autonomamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di permanenza della minore presso di sé. Le parti concordano il reciproco divieto di video/fono/registrazioni nei confronti dell'altro genitore e delle conversazioni dallo stesso intrattenute con la minore. Le parti inoltre concordano a che possa utilizzare PE un telefono cellulare per le conversazioni col padre che potrà chiamarla in libertà e quando vorrà, senza dover preventivamente richiedere l'approvazione della madre. Sul cellulare di non PE potranno essere installate app social come instagram/fb/tiktok o altre e vi dovrà essere installato un sistema di parental control. potrà inoltre chiamare il padre o i nonni paterni quando vorrà PE tramite il suo cellulare.
3. Regime di visita e frequentazione.
3.1 Periodo ordinario (anno scolastico).
Mantenimento dell'attuale calendario di frequentazione: tre weekend al mese con il padre, uno con la madre. Qualora nel mese ricorrano cinque weekend, la bambina trascorrerà comunque tre weekend con il padre e due con la madre. Il padre si impegna a prelevare la bambina all'uscita di scuola per tutti i weekend di sua spettanza. La madre si farà carico di riprendere la bambina a
Rosignano per due weekend al mese. Per il terzo weekend mensile, il padre si impegna a riportare personalmente la bambina presso l'abitazione della madre entro le 19.00. Il prelevamento della bambina da Rosignano a cura della madre dovrà avvenire entro le ore 15:00, per cui il padre si impegna a far trovare alla madre la bambina pronta per il rientro, salvo diversi accordi tra le parti.
In deroga a quanto stabilito con i precedenti provvedimenti, il padre, visto che il luogo di svolgimento della propria attività lavorativa si è spostato nella provincia di Livorno dove risiede, durante la settimana, non farà visita alla minore nel giorno del mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti.
3.2 Periodo estivo. Dalla fine della scuola sino all'inizio del nuovo anno scolastico il regime sarà di alternanza settimanale: una settimana presso il padre, una settimana presso la madre. Il padre preleverà la bambina presso l'abitazione della madre entro le ore 15:00 del Lunedi della settimana di sua spettanza, mentre la madre riprenderà la bambina a Rosignano entro le ore 15:00 del lunedi della settimana di sua spettanza. A partire dall'estate 2026, il padre preleverà la bambina presso
l'abitazione della madre entro le ore 18:00 del sabato della settimana di sua spettanza, mentre la madre riprenderà la bambina a Rosignano entro le ore 18.00 del sabato della settimana di sua
2 spettanza. sono fatti salvi i diversi accordi dei genitori, tenuto conto del traffico estivo. Per le vacanze estive i genitori potranno tenere con sè la minore per quindici giorni consecutivi ciascuno concordando previamente il periodo prescelto. Le modalità specifiche di alternanza saranno concordate tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Assegno di mantenimento Il Sig.
[...]
corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia minore, un CP_2 assegno mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per tutto l'anno, senza distinzione tra periodo scolastico ed estivo. L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, come previsto dall'art. 337-ter, comma 5, del
Codice civile.
5. Spese straordinarie Le spese straordinarie per la minore, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali o esigenze episodiche e imprevedibili (cure mediche specialistiche, interventi odontoiatrici, attività sportive e ricreative, spese scolastiche non ordinarie), come da protocollo del Tribunale di Prato che qui deve considerarsi trascritto sono ripartite al 50% tra i genitori. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra le parti, ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili, come confermato dalla giurisprudenza secondo cui le spese straordinarie "obbligatorie" vanno rimborsate anche in assenza di previa concertazione.
6. Assegno unico universale. L'assegno unico universale per i figli minori sarà ripartito al 50% tra i genitori, con ciascuno che percepirà la quota di propria spettanza secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
7. Remissione della querela. Il Sig. si impegna a rimettere Controparte_2 formalmente la querela presentata nei confronti della sig.ra e che ha dato origine al CP_1 procedimento penale n. R.G.N.R. N. 5626/2024 Procura della repubblica presso il Tribunale di
Prato, rinunciando a ogni azione penale ad essa relativa.
8. Comunicazione e collaborazione.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un dialogo costruttivo e a collaborare positivamente per il benessere della minore, anteponendo l'interesse di quest'ultima ai propri. Le parti concordano che, qualora la bambina manifesti direttamente al padre evidenti segni di stanchezza o nei week end di spettanza del padre vi siano impegni della minore sportivi o scolastici, tali da rendere controproducente la frequentazione programmata, il padre valuterà con comprensione la situazione,
e comunque le parti sin da ora concordano che, nel caso decidano di comune accordo di derogare al diritto di vista come previsto al punto 3, il padre recupererà il week end o il giorno saltato entro la fine del mese successivo. Ogni variazione degli orari o delle modalità di frequentazione dovrà essere concordata tra le parti.
9. Clausola finale. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, restano in vigore e mantengono piena efficacia le statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Prato del 20.01.2023 n. cronol. 117/2023 e nei provvedimenti in esso richiamati in quanto compatibili con le presenti pattuizioni e non espressamente derogate dalle medesime”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 29.7.2025”.
3 Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 e ritualmente notificato, ha chiesto Controparte_1 di disporre la modifica del decreto n. 117/2023 del 20/01/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia all'esito del procedimento n. RG. 300/2020 in punto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in data [...] fuori dal matrimonio PE dalla relazione sentimentale con il resistente . Controparte_2
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che il Tribunale di Prato con decreto n. 2477/2019 del 03/07/2019 emesso all'esito del procedimento civile n. RG. 2271/2018, ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento della figlia minore ed alle modalità di esplicazione del diritto di visita padre/figlia, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori ed il collocamento presso la madre, al tempo domiciliata in Montale (PT), con diritto di visita del padre senza alcuna formalità, compatibilmente alle esigenze ed agli impegni della minore e comunque secondo il calendario indicato in decreto a weekend alternati ed anche dal giovedì al sabato nei week end in cui la minore sta con la madre, con spostamenti Prato/Rosignano a carico del padre e obbligo di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 180,36, euro
30,00 nel mese di giugno – mantenimento diretto nei mesi di luglio ed agosto;
(2) che la madre, dovendo trasferire la residenza nel Comune di Vernio ed essendo insorti dissapori per tale motivo con il , ha introdotto nel 2020 avanti al Tribunale di Pistoia ricorso ex art. 709 ter e 710 CP_2 cpc rubricato al n. RG. 300/2020 definito con decreto n. 117/2023 del 20/01/2023 il quale ha confermato il collocamento della minore presso la madre ed il previgente regime di frequentazione, stabilendo, tuttavia, l'alternanza dei genitori nell'accompagnare e riportare la minore nel tragitto
Prato/Rosignano; (3) che è divenuto gravoso per la minore dover trascorrere tutti i weekend (ad eccezione di uno) presso l'abitazione del padre, sopportando il disagio e la fatica dei trasferimenti;
(4) che nonostante il padre possa vedere la bambina ogni mercoledì non ha esplicato tale diritto;
(5) che il contributo al mantenimento posto a carico del padre è inadeguato, poiché calibrato su un accordo risalente al 2019 e su un regime quasi paritario di frequentazione, con spese per gli spostamenti integralmente a carico del medesimo.
Ha quindi domandato: (a) la conferma dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
(b) la previsione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie al 50%; (c) il diritto di visita del padre a weekend alternati, nel mese di giugno a settimane alterne e nel mese di agosto quindici giorni consecutivi.
4 Si è costituito tempestivamente in giudizio , deducendo: (1) di aver Controparte_2 incontrato difficoltà nell'esercizio del diritto di visita in parte logistiche in parte attribuibili alle rigide pretese della madre;
(2) che ha chiesto vanamente di intraprendere un percorso di mediazione familiare o di sostegno per gestire la conflittualità tra le parti;
(3) che è stato costretto a proporre querela avendo la madre unilateralmente ridotto i tempi di frequentazione padre/figlia; (3) che il padre ha potuto frequentare la figlia durante la settimana il mercoledì, finché ha lavorato spesso nei pressi di Prato-Pistoia; (4) che la madre ostacola il padre e registra le chiamate tra padre e figlia;
(5)che ha saputo da che la madre è intenzionata a trasferire nuovamente la propria residenza in un altro PE comune ed è molto preoccupato per lo stato emotivo della figlia;
(6) che l'ambiente paterno è sereno ed elemento di stabile riferimento per PE
Ha quindi domandato, in via preliminare: (a) di ordinare la cessazione delle registrazioni delle telefonate tra il padre e la figlia e delle registrazioni della figlia a sua insaputa;
(b) di disporre l'acquisizione di informazioni dalla scuola elementare di Vernio (PO) frequentata dalla minore
(c) di acquisire eventuali relazioni e/o indagini svolte a seguito delle segnalazioni del sig. PE
(d) di disporre una integrazione e/o nuova consulenza tecnica di ufficio sulla capacità CP_2 genitoriale delle parti;
nel merito: di confermare (a) l'affido condiviso di ad entrambi i PE genitori e di modificare l'attuale regime disponendo il collocamento prevalente della minore PE presso il padre, con ogni consequenziale provvedimento sia di carattere economico che in ordine alla frequentazione tra madre e figlia (b) di autorizzare l'iscrizione di per l'anno scolastico PE
2025/2026 alla scuola media inferiore Dante Alighieri di Rosignano;
(c) di ripartire equamente le spese straordinarie a carico dei genitori;
(d) di disporre che l'assegno unico sarà precipito al 50% da entrambi i genitori.
Con ordinanza del 20.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 14.01.2025, il Giudice, preso atto della disponibilità delle parti ad intraprendere percorso di mediazione familiare, ha invitato le stesse a rivolgersi ad un mediatore familiare a loro scelta.
Le parti hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare ed intendendo portarlo a termine hanno chiesto congiuntamente di differire l'udienza dell'8.4.2025.
Con provvedimento dell'08.07.2025 il giudice delegato, preso atto dell'ulteriore richiesta depositata congiuntamente dalle parti di differimento dell'udienza, ha rinviato la causa all'udienza del
23.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, all'esito della quale, precisate le conclusioni indicate in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
5 Affidamento della figlia minore, diritto di visita del genitore non collocatario– Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile, non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico della figlia.
Il Collegio ritiene pertanto adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse della minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento della figlia, pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età di del suo tempo di PE permanenza presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto della ulteriore pattuizione raggiunta dalle parti
(remissione della querela) specificando che sulla stessa non vi sarà pronuncia giurisdizionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in modifica dal decreto del Tribunale di Prato del 20.01.2023 n. cronol. 117/2023, così provvede:
- OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti sulle seguenti condizioni:
1. Sul collocamento della figlia minore . Il padre rinuncia espressamente alla Persona_1 domanda di modifica del collocamento della minore, confermando l'attuale sistemazione presso la madre quale genitore collocatario, in continuità con il regime stabilito dal decreto del Tribunale di Prato del 3 luglio 2019 come successivamente modificato dal decreto del
Tribunale di Pistoia del 2 luglio 2020 e dal decreto del Tribunale di Prato del 20.01.2023 n. cronol. 117/2023.
2. La minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di PE affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, e la salute, da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore esercita autonomamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di permanenza della minore presso di sé. Le parti concordano il reciproco divieto di video/fono/registrazioni nei confronti
6 dell'altro genitore e delle conversazioni dallo stesso intrattenute con la minore. Le parti inoltre concordano a che possa utilizzare un telefono cellulare per le conversazioni col padre PE che potrà chiamarla in libertà e quando vorrà, senza dover preventivamente richiedere l'approvazione della madre. Sul cellulare di non potranno essere installate app social PE come instagram/fb/tiktok o altre e vi dovrà essere installato un sistema di parental control. potrà inoltre chiamare il padre o i nonni paterni quando vorrà tramite il suo cellulare. PE
3. Regime di visita e frequentazione.
3.1 Periodo ordinario (anno scolastico). Mantenimento dell'attuale calendario di frequentazione: tre weekend al mese con il padre, uno con la madre.
Qualora nel mese ricorrano cinque weekend, la bambina trascorrerà comunque tre weekend con il padre e due con la madre. Il padre si impegna a prelevare la bambina all'uscita di scuola per tutti i weekend di sua spettanza. La madre si farà carico di riprendere la bambina a
Rosignano per due weekend al mese. Per il terzo weekend mensile, il padre si impegna a riportare personalmente la bambina presso l'abitazione della madre entro le 19.00. Il prelevamento della bambina da Rosignano a cura della madre dovrà avvenire entro le ore
15:00, per cui il padre si impegna a far trovare alla madre la bambina pronta per il rientro, salvo diversi accordi tra le parti. In deroga a quanto stabilito con i precedenti provvedimenti, il padre, visto che il luogo di svolgimento della propria attività lavorativa si è spostato nella provincia di Livorno dove risiede, durante la settimana, non farà visita alla minore nel giorno del mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti.
3.2 Periodo estivo. Dalla fine della scuola sino all'inizio del nuovo anno scolastico il regime sarà di alternanza settimanale: una settimana presso il padre, una settimana presso la madre. Il padre preleverà la bambina presso l'abitazione della madre entro le ore 15:00 del Lunedi della settimana di sua spettanza, mentre la madre riprenderà la bambina a Rosignano entro le ore 15:00 del lunedi della settimana di sua spettanza. A partire dall'estate 2026, il padre preleverà la bambina presso l'abitazione della madre entro le ore 18:00 del sabato della settimana di sua spettanza, mentre la madre riprenderà la bambina a Rosignano entro le ore 18.00 del sabato della settimana di sua spettanza. sono fatti salvi i diversi accordi dei genitori, tenuto conto del traffico estivo. Per le vacanze estive i genitori potranno tenere con sè la minore per quindici giorni consecutivi ciascuno concordando previamente il periodo prescelto. Le modalità specifiche di alternanza saranno concordate tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Assegno di mantenimento Il Sig. corrisponderà alla madre, quale contributo Controparte_2 al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per tutto l'anno, senza distinzione tra periodo scolastico ed estivo.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà automaticamente
7 rivalutato secondo gli indici ISTAT, come previsto dall'art. 337-ter, comma 5, del Codice civile.
5. Spese straordinarie Le spese straordinarie per la minore, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali o esigenze episodiche e imprevedibili (cure mediche specialistiche, interventi odontoiatrici, attività sportive e ricreative, spese scolastiche non ordinarie), come da protocollo del Tribunale di Prato che qui deve considerarsi trascritto sono ripartite al 50% tra i genitori. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra le parti, ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili, come confermato dalla giurisprudenza secondo cui le spese straordinarie "obbligatorie" vanno rimborsate anche in assenza di previa concertazione.
6. Assegno unico universale. L'assegno unico universale per i figli minori sarà ripartito al 50% tra i genitori, con ciascuno che percepirà la quota di propria spettanza secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
8. Comunicazione e collaborazione. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un dialogo costruttivo e a collaborare positivamente per il benessere della minore, anteponendo l'interesse di quest'ultima ai propri. Le parti concordano che, qualora la bambina manifesti direttamente al padre evidenti segni di stanchezza o nei week end di spettanza del padre vi siano impegni della minore sportivi o scolastici, tali da rendere controproducente la frequentazione programmata, il padre valuterà con comprensione la situazione, e comunque le parti sin da ora concordano che, nel caso decidano di comune accordo di derogare al diritto di vista come previsto al punto 3, il padre recupererà il week end o il giorno saltato entro la fine del mese successivo. Ogni variazione degli orari o delle modalità di frequentazione dovrà essere concordata tra le parti.
9. Clausola finale. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, restano in vigore e mantengono piena efficacia le statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Prato del 20.01.2023 n. cronol. 117/2023 e nei provvedimenti in esso richiamati in quanto compatibili con le presenti pattuizioni e non espressamente derogate dalle medesime.
– PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti sulla seguente condizione:
7. Remissione della querela. Il Sig. si impegna a rimettere formalmente la Controparte_2 querela presentata nei confronti della sig.ra e che ha dato origine al procedimento CP_1 penale n. R.G.N.R. N. 5626/2024 Procura della repubblica presso il Tribunale di Prato, rinunciando a ogni azione penale ad essa relativa.
Spese integralmente compensate tra le parti.
8 Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 30/07/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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