Ordinanza cautelare 28 gennaio 2025
Ordinanza presidenziale 18 febbraio 2025
Ordinanza presidenziale 31 marzo 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22327 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14176 del 2024, proposto da
Briseide S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina dirigenziale n. prot. CT/140061/2024 del 5 novembre 2024, che ha respinto l’istanza della ricorrente del 30 agosto 2024 di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente per mq. 22,20, per attività di somministrazione al dettaglio di alimenti e bevande sita in Roma, Piazzale delle Medaglie D’Oro, civici n. 22/23.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa IA IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente gestisce un ristorante sito a Roma in piazzale Medaglie d’oro e ha presentato il 30 agosto 2024 un’istanza per occupazione di suolo pubblico di mq 22 nello spazio antistante il proprio locale, con pedana per una parte sulla strada e per una parte sul marciapiede.
Dopo un preavviso di diniego dell’11 settembre 2024, Roma Capitale ha respinto l’istanza, con la seguente motivazione: «l’area OSP insiste sulla sede stradale della viabilità principale, al di fuori del marciapiede, in contrasto con quanto disposto dall’art. 12, comma 2 della D.A.C. 21/2021. Si rappresenta, inoltre, che l’OSP è in contrasto anche con l’art. 12, comma 3, lett. i) della menzionata D.A.C., in quanto la larghezza del marciapiede (mt. 3.50) consente il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada».
2. Contro questa determinazione la ricorrente ha proposto l’odierno gravame, affidato ai seguenti motivi:
a) «Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione art. 10 bis L. 241/1990».
L’amministrazione nel provvedimento finale non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente e si sarebbe limitata a ripetere le affermazioni spese nel preavviso di diniego.
b) «Violazione e falsa applicazione Delibera 21/2021 Roma Capitale. Violazione di legge: violazione art. 3 L. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, disparità di trattamento».
L’esponente aveva fatto presente a Roma Capitale che, benché Viale delle Medaglie d'oro sia considerata nel Piano del traffico urbano una cd. via principale (e precisamente una strada di quartiere), la situazione di Piazzale Medaglie d'oro, ove pure convergono due strade cd. principali, era da ritenersi anomala, tenuto conto che nella medesima piazza vi sono due strade complanari, ove non transiterebbe alcun traffico cd. “principale”, e una delle quali è quella ove la ricorrente ha richiesto l'occupazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 12 della D.A.C. n. 12/2021 non vi sarebbe un divieto generalizzato di nuove occupazioni nemmeno sulle strade di viabilità principale e l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione quanto previsto in tale articolo, tenuto conto che parte della occupazione è sul marciapiede e che sul punto ove è stata richiesta l'occupazione non vi sono stalli di sosta tariffata. Aggiunge che aveva fatto presente che la conformazione dello stato del marciapiede, contenente alcune griglie, non poteva consentire il rilascio dell'occupazione richiesta unicamente sul marciapiede stesso, ma il Comune ha negato l’occupazione senza ulteriore istruttoria e senza formulare una proposta alternativa.
La ricorrente lamenta anche la disparità di trattamento, avuto riguardo a un locale sito nella medesima piazza che avrebbe una occupazione analoga a quella richiesta, insistente in parte su marciapiede e in parte su strada.
c) «Violazione del principio di proporzionalità. Violazione art. 97 Costituzione. Violazione legittimo affidamento».
Roma Capitale avrebbe esercitato il proprio potere non rispettando i canoni di idoneità, necessarietà e adeguatezza, poiché non vi sarebbe alcun motivo legato al Piano del traffico che impedirebbe il rilascio dell'occupazione, tenuto conto anche dello stato del marciapiede.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025 è stata disposta la fissazione della data di trattazione nel merito del gravame.
5. In via istruttoria, sono stati acquisiti i provvedimenti relativi alla occupazione di suolo pubblico rilasciata nel locale precedente sito in Piazzale Medaglie d'oro 22 e di quella rilasciata al locale sito in Piazzale Medaglie d'oro 11.
6. In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, richiamando anche quanto deciso con le sentenze di questa Sezione n. 16114/2025 e n. 11564/2025. Inoltre, ha fatto presente che, anche alla luce della delibera comunale n.118/2025 di approvazione del nuovo regolamento per la disciplina delle occupazioni su suolo pubblico, ha presentato a Roma Capitale il 7 ottobre 2025 una istanza di riesame del diniego oggetto di impugnazione.
7. All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Giova premettere che parte ricorrente ha impugnato e censurato unicamente il diniego di occupazione di suolo pubblico e non ha contestato l’ascrizione di Viale delle Medaglie d'oro alla viabilità principale da parte del Piano del traffico di Roma Capitale. La deducente, infatti, si è limitata a sostenere che, benché Viale delle Medaglie d’oro sia classificata “via principale” dal piano del traffico, nella parte in cui tale viale funge da strada complanare a Piazzale Medaglie d’oro non vi sarebbero esigenze di sicurezza stradale tali da non consentire l’occupazione di suolo pubblico al di fuori del marciapiede.
Solo con l’ultima memoria, non notificata, depositata in giudizio il 22 ottobre 2025, la ricorrente ha chiesto per la prima volta l’annullamento in parte qua del P.G.T.U. adottato da Roma Capitale «nella parte in cui annovera Viale Medaglie d'Oro e Via Prisciano, strade classificate Q – di quartiere – nella “viabilità principale”».
Ebbene, come rappresentato di recente dal giudice d’appello (cfr. la decisione del Consiglio di Stato, sezione V, 10 giugno 2025 n. 5014, richiamata anche dalla sentenza di questa sezione n. 14983 del 29 luglio 2025) assume efficacia dirimente la qualificazione impressa alla strada interessata dall’intervento privato dal “Piano Generale del Traffico Urbano” - P.G.T.U. di Roma Capitale. In particolare, viene in rilevo l’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021, recante l’adozione di tale Piano, per cui la concedibilità della OSP incontra il limite della sicurezza dettato al codice della strada (Cons. Stato, V, n. 1 settembre 2023, n. 8120, 8 gennaio 2024, n. 262 e 20 marzo 2024, n. 2728).
La richiamata giurisprudenza ha anche osservato che l’elezione a viabilità principale operata dal PGTU è volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati ed è pienamente coerente con le previsioni di cui all’art. 20, comma 3 del codice della strada, dettate per le occupazioni commerciali nei centri abitati con chioschi o installazioni e tavolini, le quali possono essere assentite sui marciapiedi, alle condizioni ivi dettate.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada, non è consentito posizionare OSP al di fuori dei marciapiedi nelle strade classificate come viabilità principale.
10. La natura vincolata del diniego comporta l’infondatezza delle censure di carattere procedimentale dedotte nel primo motivo e delle ulteriori contestazioni formulate nel ricorso di disparità di trattamento e la violazione del principio di proporzionalità.
11. Conclusivamente, il gravame non può trovare accoglimento.
12. Le oscillazioni giurisprudenziali sulla tematica trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA IA AN, Consigliere, Estensore
Francesca IAni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA AN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO