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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6255/2022 TRA
nato ad [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. D. Di Marco, Parte_1 in Scafati (SA), alla Via Don Angelo Pagano n. 60, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Direttore Regionale p.t., rappr. e dif. dagli Avv. L. Lembo e M. CP_1
Ferrante, giusta procura generale in atti, con cui elett. dom. presso l'Avvocatura della sede di Caserta CP_1
RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2022, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver svolto sin dal 1991 le mansioni di operaio edile alle dipendenze di diversi datori di lavoro, dettagliatamente indicati (cfr. estratto contributivo in atti);
- di aver lavorato per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, eseguendo gli ordini impartiti quotidianamente dal capo cantiere, occupandosi ab origine delle mansioni tipiche dell'operaio edile e di carpenteria edile, quali preparazione dell'impasto per l'intonaco, lavori di muratura, montaggio e smontaggio di ponteggi, approntamento e posizionamento di blocchi in cemento, smantellamento di facciate;
- di avere, per l'espletamento delle proprie mansioni, trasportato, caricato e scaricato molteplici attrezzature, utilizzato ripetutamente e quotidianamente varie strumentazioni coadiuvanti i lavori di costruzione, manutenzione e fabbricazione, svolgendo lavorazioni quali sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi e pesi, che richiedono fenomeni di flessione, inarcamento e torsione del tronco, idonee a provocare - unitamente al sovraccarico biomeccanico dovuto al peso e all'elevato numero di ripetizioni - l'ernia discale;
1 - che, come si evince dalla valutazione del medico competente, la mansione è caratterizzata da rischi specifici quali movimentazione manuale di carichi, posture incongrue, vibrazioni mano-braccio;
- che, accusando lombosciatalgia, si sottoponeva ad esami specifici, che evidenziavano “spondilodiscoartrosi e protusione in L4/L5-S1”;
- di aver presentato denuncia di malattia professionale all' , che veniva CP_1 archiviata, così come la successiva opposizione. Dedotta l'origine professionale delle patologie da cui era affetto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di Parte_1 origine professionale;
b) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione delle prestazioni di cui itto il ricorrente a seguito della tecnopatia contratta, nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo”. Spese vinte, con attribuzione. L' si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza del ricorso e concludeva per il CP_1 ri llo stesso, con vittoria di spese. Espletata consulenza tecnica, la causa, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte e nei limiti di seguito indicati. In via preliminare, va precisato che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito. Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. Ed invero, mentre l'infortunio deriva da una causa violenta in occasione del lavoro, la malattia professionale è determinata da una causa diluita nel tempo, che agisce in modo graduale e continuo. Ne discende che, in tema di malattia professionale, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
2 Per agevolare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia. Tuttavia, tale sistema, cd. tabellato, non garantiva adeguatamente il lavoratore, in quanto non consentiva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o, ancora, insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella. Per tali ragioni, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di tale sistema (sentenza n. 179/88), ed è stato successivamente introdotto il sistema cd. misto, in base al quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa. Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una CP_1 origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023). Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che la patologia indicata in ricorso sia eziologicamente correlata all'attività lavorativa svolta ed alle modalità con cui la stessa è stata espletata, anche in termini di carico e scarico di materiali. L'istituto convenuto, costituendosi nel presente giudizio, escludeva la natura professionale della patologia. Sulla base della documentazione in atti, ivi inclusa quella del medico competente, il giudicante conferiva incarico peritale al fine di accertare la sussistenza del nesso causale e, quindi, di determinare la percentuale dell'eventuale danno biologico. Il consulente tecnico nominato, all'esito di una dettagliata ricostruzione medico-legale delle patologie da cui è affetta parte ricorrente, ritenuta la sussistenza del nesso causale – in applicazione dei criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità, a sua volta articolata in efficienza, proporzionalità e compatibilità, nonché il criterio di esclusione, e verificato per ciascuno di essi la compatibilità con l'ipotesi del rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate – ha affermato che “tenuto conto degli elementi sinora emersi, è indubbio che nella fattispecie in termini, è esistente il nesso tra la tecnopatia e l'esposizione alla noxa patogena”, concludendo che le patologie accertate (protrusioni discali multiple ed ernia discale L5-S1) avevano determinato un pregiudizio all'integrità psico-fisica pari al 6% dal mese di settembre 2023, epoca della visita medico- legale. Tali conclusioni non sono state specificamente contestate dall'istituto resistente, che neppure ha formulato una ricostruzione medico-legale alternativa della vicenda oggetto del presente giudizio. 3 Per tali ragioni, le conclusioni cui è giunto il nominato consulente, precise, complete ed adeguatamente motivate, ed in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti, non possono che essere condivise dal giudicante. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso è parzialmente accolto, considerata la decorrenza determinata dal CTU, con conseguente riconoscimento in favore di parte ricorrente del diritto all'indennizzo del danno biologico derivante da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dal mese di settembre 2023, e condanna dell'istituto resistente al relativo pagamento. Su tale somma, da corrispondere a partire da una data successiva al 31-12-91, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Le spese di giudizio vanno compensate integralmente in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, atteso il riconoscimento di una percentuale inferiore a quella richiesta e della data di decorrenza. Le spese di consulenza si pongono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara che parte ricorrente è affetta da malattia professionale;
b) dichiara che l'integrità psico-fisica di parte ricorrente è ridotta nella misura del 6% a decorrere dal mese di settembre 2023; c) condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente, oltre CP_1 interessi leg entuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
d) compensa integralmente le spese di lite;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 28/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6255/2022 TRA
nato ad [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. D. Di Marco, Parte_1 in Scafati (SA), alla Via Don Angelo Pagano n. 60, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Direttore Regionale p.t., rappr. e dif. dagli Avv. L. Lembo e M. CP_1
Ferrante, giusta procura generale in atti, con cui elett. dom. presso l'Avvocatura della sede di Caserta CP_1
RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2022, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver svolto sin dal 1991 le mansioni di operaio edile alle dipendenze di diversi datori di lavoro, dettagliatamente indicati (cfr. estratto contributivo in atti);
- di aver lavorato per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, eseguendo gli ordini impartiti quotidianamente dal capo cantiere, occupandosi ab origine delle mansioni tipiche dell'operaio edile e di carpenteria edile, quali preparazione dell'impasto per l'intonaco, lavori di muratura, montaggio e smontaggio di ponteggi, approntamento e posizionamento di blocchi in cemento, smantellamento di facciate;
- di avere, per l'espletamento delle proprie mansioni, trasportato, caricato e scaricato molteplici attrezzature, utilizzato ripetutamente e quotidianamente varie strumentazioni coadiuvanti i lavori di costruzione, manutenzione e fabbricazione, svolgendo lavorazioni quali sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi e pesi, che richiedono fenomeni di flessione, inarcamento e torsione del tronco, idonee a provocare - unitamente al sovraccarico biomeccanico dovuto al peso e all'elevato numero di ripetizioni - l'ernia discale;
1 - che, come si evince dalla valutazione del medico competente, la mansione è caratterizzata da rischi specifici quali movimentazione manuale di carichi, posture incongrue, vibrazioni mano-braccio;
- che, accusando lombosciatalgia, si sottoponeva ad esami specifici, che evidenziavano “spondilodiscoartrosi e protusione in L4/L5-S1”;
- di aver presentato denuncia di malattia professionale all' , che veniva CP_1 archiviata, così come la successiva opposizione. Dedotta l'origine professionale delle patologie da cui era affetto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di Parte_1 origine professionale;
b) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione delle prestazioni di cui itto il ricorrente a seguito della tecnopatia contratta, nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo”. Spese vinte, con attribuzione. L' si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza del ricorso e concludeva per il CP_1 ri llo stesso, con vittoria di spese. Espletata consulenza tecnica, la causa, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte e nei limiti di seguito indicati. In via preliminare, va precisato che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito. Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. Ed invero, mentre l'infortunio deriva da una causa violenta in occasione del lavoro, la malattia professionale è determinata da una causa diluita nel tempo, che agisce in modo graduale e continuo. Ne discende che, in tema di malattia professionale, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
2 Per agevolare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia. Tuttavia, tale sistema, cd. tabellato, non garantiva adeguatamente il lavoratore, in quanto non consentiva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o, ancora, insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella. Per tali ragioni, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di tale sistema (sentenza n. 179/88), ed è stato successivamente introdotto il sistema cd. misto, in base al quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa. Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una CP_1 origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023). Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che la patologia indicata in ricorso sia eziologicamente correlata all'attività lavorativa svolta ed alle modalità con cui la stessa è stata espletata, anche in termini di carico e scarico di materiali. L'istituto convenuto, costituendosi nel presente giudizio, escludeva la natura professionale della patologia. Sulla base della documentazione in atti, ivi inclusa quella del medico competente, il giudicante conferiva incarico peritale al fine di accertare la sussistenza del nesso causale e, quindi, di determinare la percentuale dell'eventuale danno biologico. Il consulente tecnico nominato, all'esito di una dettagliata ricostruzione medico-legale delle patologie da cui è affetta parte ricorrente, ritenuta la sussistenza del nesso causale – in applicazione dei criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità, a sua volta articolata in efficienza, proporzionalità e compatibilità, nonché il criterio di esclusione, e verificato per ciascuno di essi la compatibilità con l'ipotesi del rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate – ha affermato che “tenuto conto degli elementi sinora emersi, è indubbio che nella fattispecie in termini, è esistente il nesso tra la tecnopatia e l'esposizione alla noxa patogena”, concludendo che le patologie accertate (protrusioni discali multiple ed ernia discale L5-S1) avevano determinato un pregiudizio all'integrità psico-fisica pari al 6% dal mese di settembre 2023, epoca della visita medico- legale. Tali conclusioni non sono state specificamente contestate dall'istituto resistente, che neppure ha formulato una ricostruzione medico-legale alternativa della vicenda oggetto del presente giudizio. 3 Per tali ragioni, le conclusioni cui è giunto il nominato consulente, precise, complete ed adeguatamente motivate, ed in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti, non possono che essere condivise dal giudicante. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso è parzialmente accolto, considerata la decorrenza determinata dal CTU, con conseguente riconoscimento in favore di parte ricorrente del diritto all'indennizzo del danno biologico derivante da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dal mese di settembre 2023, e condanna dell'istituto resistente al relativo pagamento. Su tale somma, da corrispondere a partire da una data successiva al 31-12-91, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Le spese di giudizio vanno compensate integralmente in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, atteso il riconoscimento di una percentuale inferiore a quella richiesta e della data di decorrenza. Le spese di consulenza si pongono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara che parte ricorrente è affetta da malattia professionale;
b) dichiara che l'integrità psico-fisica di parte ricorrente è ridotta nella misura del 6% a decorrere dal mese di settembre 2023; c) condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente, oltre CP_1 interessi leg entuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
d) compensa integralmente le spese di lite;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 28/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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