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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/11839
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa RT CA E' ST,
a scioglimento della riserva assunta in data 6.06.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 1 luglio 2025
Il Giudice
RT CA E' ST
N. R.G. 2024/11839
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RT CA E' ST ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11839/2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi difesi e assistiti dall'avv. Matteo Zevola (C.F. ) e presso il suo C.F._3 Studio elettivamente domiciliati in Milano (MI), via Francesco Daverio n. 6.
RICORRENTE/I Contro
(C.F.- P.I. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 Generale Dr. rappresentato e difeso dall'avv. Renato Fedeli (C.F. CP_2
, presso il cui studio in Milano, Via G. Griziotti 1, è elettivamente domiciliato. C.F._4
RESISTENTE/I
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine assegnato.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26.03.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accertamento
[...] Controparte_1 della responsabilità dell'Ente per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c. e la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni derivatigli, adducendo la seguente vicenda. Nel dicembre 2022 si sottoponeva ad una visita cardiologica di controllo dalla Parte_1 specialista, la quale le prescriveva specifiche analisi del sangue, indispensabili per verificare la presenza di possibili infezioni, conseguenti alla presenza di una leggera escrescenza sull'aorta.
Il medico di base rilasciava n. 2 prescrizioni di “Emocromo con ricerca aerobi e anaerobi”; i due campioni avrebbero dovuto essere prelevati contestualmente, da due parti diverse del corpo, in modo da poter confrontare l'esito delle analisi.
In data 20 dicembre 2022, in regime di solvenza presso l'Istituto Auxologico Italiano - Ospedale San Luca veniva effettuato alla ricorrente un prelievo di sangue solo dal braccio destro (ma nel referto risultava essere stato erroneamente indicato il sinistro) e veniva omesso l'altro prelievo, dal braccio sinistro, nonostante la precisa prescrizione della cardiologa e del medico curante.
La cardiologa, rilevato il prelievo parziale, invitava la paziente a completare l'esame come da protocollo e la completava la campionatura in data 22.12.2022, sostenendo nuovamente il costo Pt_1 dell'esame. Il secondo prelievo dava esito di positività batterica (poi identificato come Staphylococcus epidermidis), esito comunicato alla cardiologa della in data 23.12.2022. Pt_1
La positività riscontrata ha determinato l'annullamento del viaggio organizzato dai ricorrenti in Costarica, con partenza il 27 dicembre e con rientro dopo due settimane, atteso che la presenza del batterio e di una sospetta endocardite infettiva, da riconfermarsi con ulteriore emocoltura urgente, avrebbe comportato un'immediata e urgente somministrazione di terapia antibiotica per via endovenosa, da effettuarsi anche in regime ospedaliero. La cancellazione in prossimità del viaggio ha comportato la possibilità di ottenere rimborsi soltanto parziali.
In data 27.12.2022, la si sottoponeva ai prelievi per emocoltura di conferma dell'infezione Pt_1 batterica, il cui referto veniva reso disponibile solo dal 3 gennaio 2023 e risultava integralmente negativo, escludendo la presenza del batterio rilevato in occasione del precedente esame.
Parti ricorrenti deducono che le modalità di esecuzione dei primi prelievi sono state inadeguate (l'esame richiesto prevedeva il contestuale prelievo di due campioni ematici, uno da ciascun braccio) oltre alla presunta contaminazione del campione per fatto e colpa del laboratorio di analisi e/o dell'operatore addetto al prelievo. In particolare, i ricorrenti contestano alla struttura resistente una responsabilità per erronea effettuazione dei prelievi, per presunta contaminazione di uno dei campioni da cui sarebbe risultato il falso positivo che ha causato la cancellazione del programmato viaggio in Costarica.
La difesa delle parti ricorrenti ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti contestati, identificati sia nei danni patrimoniali corrispondenti agli esborsi per la vacanza in Costarica non rimborsati dagli operatori turistici e dai vettori aerei a causa dell'annullamento in prossimità della partenza, ed ai costi sostenuti per l'inutile ripetizione dell'esame di conferma, sia nel danno morale patito da entrambi i coniugi per l'annullamento del viaggio e per lo stress e il disagio subiti dalla per i ripetuti prelievi e per l'errato esito Pt_1 dell'esame.
Con decreto ex art. 281 undecies il giudice fissava la prima udienza al 2.07.2024, onerando parti ricorrenti di notificare il ricorso introduttivo e il decreto all' . Alla prima Controparte_1 udienza rilevata l'omessa notifica degli atti introduttivi del giudizio il giudice disponeva la notifica del ricorso e dell'ordinanza del 2.7.2024 via PEC entro il 30.7.2024 e rinviava all'udienza del 12.11.2024.
Si è costituito, con comparsa depositata telematicamente in data 29.10.2024, l' Controparte_1
(di seguito ) deducendo quanto segue.
[...] CP_1
L'Ente convenuto ha dedotto l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità sia per mancanza del nesso di causalità tra gli allegati inadempimenti e l'evento lesivo identificato nell'annullamento del viaggio programmato, sia, in ogni caso, per l'inesistenza degli stessi profili d'inadempimento lamentati. La difesa dell' ha concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda. CP_1
All'esito dell'udienza del 12.11.2024, su richiesta dei difensori delle parti, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 281 duodecies IV comma, ordinando a parte ricorrente di depositare nel fascicolo telematico, nei termini indicati, copia integrale del referto della visita cardiologica del 16.12.2022 e copia integrale del contratto di viaggio per il Costarica;
con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 11.03.2025, il giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., assegnando il termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive d'udienza al 5.06.2025, con termine intermedio al 26.05.2025 per il deposito di eventuale breve memoria conclusiva e nota spese. Lette le memorie conclusive, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositata unitamente all'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in data 6.06.2025.
DIRITTO
La domanda di parti ricorrenti non è fondata e non può essere accolta per le seguenti motivazioni.
Preliminarmente pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità da inadempimento.
Nella fattispecie in esame, nella quale i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' Controparte_1
, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale sia quanto alla
[...] ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, sia, infine, con riferimento all'identificazione del danno risarcibile e del nesso di causalità fra azione e danno. In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento o non corretto adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n. 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018). Di converso, grava sull'ente convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
È pacifico che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008 e Sez. 3 sentenza n. 18392 del 26/07/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico denominato di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura - fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero - (cfr. Cass. n. 8826/2007). I suddetti principi sono stati da ultimo recepiti dalla Legge 24/2017 (entrata in vigore in data 1 aprile 2017), il cui art. 7, primo comma, recita testualmente: “La struttura sanitaria
o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
La documentazione prodotta in atti (docc. 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 di parti ricorrenti) prova l'esistenza del contratto tra le parti volto alla realizzazione delle prestazioni sanitarie, accordo peraltro mai smentito.
Applicando i principi riportati al caso di specie, discende che i ricorrenti, deducendo l'inesatto colpevole adempimento dei sanitari dell' , sono chiamati ad allegare Controparte_1 l'inadempimento qualificato della struttura e a provare, oltre all'esistenza del contratto, il nesso di causalità tra l'evento ed il danno. Rimane, invece, a carico dell'obbligato la prova inerente all'esatto adempimento (cfr. anche Cass. 18 settembre 2015 n. 18307).
L'azione incardinata dalla e dal non è fondata con particolare riferimento al nesso Pt_1 Parte_2 di causalità tra l'evento asseritamente colpevole e il danno derivatone. Nella fattispecie de quo, infatti si ritiene assorbente rilevare la radicale carenza del nesso di causalità c.d. giuridica ex art. 1223 c.c. tra la condotta dell'ente e il danno asseritamente patito, carenza che esonera il giudice dalla pronuncia sulla sussistenza dell'inadempimento.
In tema di responsabilità contrattuale, gli articoli 1223, 1225 e 1227 del Codice civile disciplinano il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento di un'obbligazione. L'art. 1223 stabilisce che il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente (la perdita subita) che il lucro cessante (il mancato guadagno), purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. L'art. 1225 limita il risarcimento al danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione, salvo il caso di dolo. Infine, l'art. 1227 stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, e non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
L'art. 1223 c.c. prevede che in materia contrattuale i danni risarcibili siano solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato. È quindi necessario accertare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: il primo fra comportamento ed evento ed un altro fra evento e danno. Peraltro, l'indagine sull'esistenza della relazione causale fra inadempimento ed evento dannoso, da considerare secondo il criterio del “più probabile che non” è da tenere distinta da quella diretta ad individuare le singole conseguenze dannose, finalizzata solo a delimitare gli esatti confini di una responsabilità risarcitoria già accertata.
L'art. 1223 c.c., dunque, individua la tipologia di danni oggetto di risarcimento e il criterio di imputazione causale degli stessi al debitore inadempiente, stabilendo un nesso di causalità giuridica (distinto dal nesso di causalità materiale), di collegamento tra la condotta inadempiente ed i danni. Il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione (o da fatto illecito) esige, dunque, a mente della norma richiamata, un rapporto causale immediato e diretto tra fatto generatore del danno e pregiudizi. Tale limitazione è fondata, secondo la giurisprudenza di legittimità, sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti dell'inadempimento o degli eventi illeciti ed è orientata ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento o del fatto illecito che non sia propriamente diretta ed immediata;
inoltre, secondo i giudici di legittimità, è compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i caratteri normativamente richiesti (Cass. n. 9374/2006).
In sostanza la finalità cui mira l'art. 1223 c.c. consiste nell'ascrivere all'autore materiale della condotta e agli altri soggetti responsabili civilmente un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno.
Va poi ricordato che, per quanto riguarda la risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, la stessa è circoscritta dall'ulteriore limite della prevedibilità del danno ai sensi del disposto di cui all'art. 1225 c.c., limite non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, stante il mancato richiamo dell'art. 2056 c.c.
Pertanto, fuori dalle ipotesi di dolo, il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, rimane comunque limitato ai danni che potevano prevedersi al tempo in cui l'obbligazione è sorta e per la loro concreta liquidazione dovrà altresì tenersi conto dell'eventuale comportamento colposo del debitore (art. 1227 c.c.). Ulteriormente, sempre sotto l'aspetto delle limitazioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, appaiono inoltre rilevanti, oltre alla già citata previsione di cui all'art. 1225 e ss. c.c. circa la risarcibilità del solo danno prevedibile, ed a patto che sia “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento (art. 1223 c.c.), gli ulteriori limiti che risultano dal richiamo all'art. 1174 c.c., nel senso che l'interesse non patrimoniale che si assume leso deve comunque essere dedotto in contratto.
In altre parole, in vista della possibilità di accordare il risarcimento del danno non patrimoniale in ambito contrattuale si richiede che la specifica funzione protettiva degli interessi non patrimoniali del creditore della prestazione, sia penetrata nella causa contrattuale, in modo tale che l'adempimento di detti obblighi protettivi sia ragione giustificativa dello stesso accordo in concreto assunto.
La lesione di un interesse che non sia stato considerato dalle parti all'atto della conclusione del contratto e che non rileva quindi ai fini della sua causa in concreto, non potrà trovare legittimo ristoro in presenza di un accertato inadempimento contrattuale.
La prova del nesso di causalità e della prevedibilità del danno, che sono elementi costitutivi della responsabilità contrattuale da inadempimento, grava, ovviamente, sul creditore che è tenuto a fornire prova non solo della riferibilità causale immediata e diretta del danno lamentato alla prestazione mancata, ma anche della conoscenza o prevedibilità, da parte del debitore, di tutti gli elementi di fatto rilevanti al fine di consentirgli di prevedere il pregiudizio derivante alla controparte dall'inadempimento anche nel suo concreto ammontare (T. Milano n. 2472/2020).
Alla luce dei principi riportati, con particolare riguardo ai danni non patrimoniali e patrimoniali, la domanda deve essere rigettata per i motivi che seguono.
I danni lamentati dalle parti ricorrenti non possono essere causalmente connessi al presunto inadempimento (art. 1223 c.c.), né prevedibili (art. 1225 c.c.). Si tratta infatti di danni che dal contratto di erogazione di prestazioni mediche traggono solo occasione e che, pertanto, non possono dirsi inerenti a diritti derivanti dal contratto stesso.
Il contratto di erogazione di prestazioni mediche ha come oggetto le prestazioni sanitarie che un soggetto, detto erogatore (nel caso di specie l'Auxologico), si impegna a fornire a favore di un altro soggetto, il beneficiario, dietro il pagamento di un corrispettivo o in base a specifici accordi contrattuali. L'inadempimento può consistere nella mancata esecuzione della prestazione, nell'esecuzione in modo inesatto o incompleto, o nel ritardo nell'esecuzione. Inoltre, la gravità dell'inadempimento è un elemento fondamentale per valutare la possibilità di risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento.
È di solare evidenza, che nella fattispecie de quo, anche ove fosse riscontrabile un inadempimento di una qualche rilevanza, circostanza che questo Giudice esclude, i danni asseritamente lamentati dai coniugi non sono eziologicamente riconducibili al presunto inadempimento. Si Controparte_3 ritiene, infatti, che la cancellazione del viaggio in Costarica, peraltro decisa dai coniugi su indicazione/suggerimento del cardiologo curante, oltre a non costituire una conseguenza immediata e diretta del presunto inadempimento, non possa assolutamente costituire un danno prevedibile, né tantomeno può essere considerato un interesse dedotto in contratto. La protezione degli interessi non patrimoniali della , quale creditrice della prestazione sanitaria, non può comprendere gli effetti Pt_1 derivanti dall'annullamento di un viaggio programmato già in precedenza, non rientrando questi ultimi nell'ambito della causa contrattuale del contratto di spedalità che si assume non correttamente adempiuto.
Tale conclusione è, del resto avvalorata, sol che si analizzi la natura del danno lamentato dalle parti ricorrenti con il presente giudizio. I ricorrenti hanno azionato un danno da vacanza rovinata, inquadrabile nell'ambito del danno non patrimoniale e come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. Civ. sez. III 13.11.2009 n. 24044 in Resp. civ. e prev. 2010, 6, 1314).
Trattasi di un danno non patrimoniale, che si fonda sul combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 92, comma 2, del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza sua colpa, ha diritto, oltre alla restituzione della somma,
o in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, così come disciplinato dall'art. 47 del codice del turismo. Ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo, per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita, è necessario che la vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste sia quella connessa all'acquisto di un “pacchetto turistico”, le cui caratteristiche sono fissate dall'art. 34 dello stesso codice. In particolare, il
“pacchetto” deve avere ad oggetto «i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche» risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio.
In virtù del contratto turistico stipulato dal turista-consumatore, la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto stesso e obbligando, così, il venditore/organizzatore a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. L'eventuale inadempimento di questa obbligazione determina il risarcimento del danno da vacanza rovinata, configurabile esclusivamente in relazione al contratto di viaggio, il cui oggetto è il godimento delle utilità promesse dal tour operator e/o dall'agenzia di viaggi venditrice del pacchetto.
È evidente che la finalità della vacanza e del godimento di un tempo di svago e di riposo non può essere annoverata come elemento caratterizzante della causa del contratto di erogazione di prestazioni sanitarie, né il risarcimento dei danni patrimoniali e non può configurare una conseguenza immediata, diretta e prevedibile dell'eventuale inadempimento o non corretto adempimento dello stesso.
L'assenza di nesso causale tra le prestazioni sanitarie rese dall'esponente in ordine ai prelievi ematici del dicembre 2022 e il danno, elide alla radice la sussistenza di qualsivoglia patimento d'animo, ove provato dai ricorrenti, imputabile all'odierna resistente. L'esclusione della configurabilità di un nesso di causalità giuridica tra il comportamento dell'Auxologico e il danno lamentato comporta il rigetto della domanda dei resistenti ed esime questo giudice dallo statuire sulla configurabilità, in concreto, di un inadempimento rilevante.
Alla soccombenza segue la condanna a corrispondere all' le spese di lite del Controparte_1 presente procedimento, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- rigetta integralmente la domanda formulata dai ricorrenti e perché infondata;
Pt_1 Parte_2
- condanna i ricorrenti a rimborsare all' le spese sostenute per la Controparte_1 difesa nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Milano il 1 luglio 2025
Il Giudice
RT CA E' ST
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa RT CA E' ST,
a scioglimento della riserva assunta in data 6.06.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 1 luglio 2025
Il Giudice
RT CA E' ST
N. R.G. 2024/11839
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RT CA E' ST ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11839/2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi difesi e assistiti dall'avv. Matteo Zevola (C.F. ) e presso il suo C.F._3 Studio elettivamente domiciliati in Milano (MI), via Francesco Daverio n. 6.
RICORRENTE/I Contro
(C.F.- P.I. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 Generale Dr. rappresentato e difeso dall'avv. Renato Fedeli (C.F. CP_2
, presso il cui studio in Milano, Via G. Griziotti 1, è elettivamente domiciliato. C.F._4
RESISTENTE/I
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine assegnato.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26.03.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accertamento
[...] Controparte_1 della responsabilità dell'Ente per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c. e la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni derivatigli, adducendo la seguente vicenda. Nel dicembre 2022 si sottoponeva ad una visita cardiologica di controllo dalla Parte_1 specialista, la quale le prescriveva specifiche analisi del sangue, indispensabili per verificare la presenza di possibili infezioni, conseguenti alla presenza di una leggera escrescenza sull'aorta.
Il medico di base rilasciava n. 2 prescrizioni di “Emocromo con ricerca aerobi e anaerobi”; i due campioni avrebbero dovuto essere prelevati contestualmente, da due parti diverse del corpo, in modo da poter confrontare l'esito delle analisi.
In data 20 dicembre 2022, in regime di solvenza presso l'Istituto Auxologico Italiano - Ospedale San Luca veniva effettuato alla ricorrente un prelievo di sangue solo dal braccio destro (ma nel referto risultava essere stato erroneamente indicato il sinistro) e veniva omesso l'altro prelievo, dal braccio sinistro, nonostante la precisa prescrizione della cardiologa e del medico curante.
La cardiologa, rilevato il prelievo parziale, invitava la paziente a completare l'esame come da protocollo e la completava la campionatura in data 22.12.2022, sostenendo nuovamente il costo Pt_1 dell'esame. Il secondo prelievo dava esito di positività batterica (poi identificato come Staphylococcus epidermidis), esito comunicato alla cardiologa della in data 23.12.2022. Pt_1
La positività riscontrata ha determinato l'annullamento del viaggio organizzato dai ricorrenti in Costarica, con partenza il 27 dicembre e con rientro dopo due settimane, atteso che la presenza del batterio e di una sospetta endocardite infettiva, da riconfermarsi con ulteriore emocoltura urgente, avrebbe comportato un'immediata e urgente somministrazione di terapia antibiotica per via endovenosa, da effettuarsi anche in regime ospedaliero. La cancellazione in prossimità del viaggio ha comportato la possibilità di ottenere rimborsi soltanto parziali.
In data 27.12.2022, la si sottoponeva ai prelievi per emocoltura di conferma dell'infezione Pt_1 batterica, il cui referto veniva reso disponibile solo dal 3 gennaio 2023 e risultava integralmente negativo, escludendo la presenza del batterio rilevato in occasione del precedente esame.
Parti ricorrenti deducono che le modalità di esecuzione dei primi prelievi sono state inadeguate (l'esame richiesto prevedeva il contestuale prelievo di due campioni ematici, uno da ciascun braccio) oltre alla presunta contaminazione del campione per fatto e colpa del laboratorio di analisi e/o dell'operatore addetto al prelievo. In particolare, i ricorrenti contestano alla struttura resistente una responsabilità per erronea effettuazione dei prelievi, per presunta contaminazione di uno dei campioni da cui sarebbe risultato il falso positivo che ha causato la cancellazione del programmato viaggio in Costarica.
La difesa delle parti ricorrenti ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti contestati, identificati sia nei danni patrimoniali corrispondenti agli esborsi per la vacanza in Costarica non rimborsati dagli operatori turistici e dai vettori aerei a causa dell'annullamento in prossimità della partenza, ed ai costi sostenuti per l'inutile ripetizione dell'esame di conferma, sia nel danno morale patito da entrambi i coniugi per l'annullamento del viaggio e per lo stress e il disagio subiti dalla per i ripetuti prelievi e per l'errato esito Pt_1 dell'esame.
Con decreto ex art. 281 undecies il giudice fissava la prima udienza al 2.07.2024, onerando parti ricorrenti di notificare il ricorso introduttivo e il decreto all' . Alla prima Controparte_1 udienza rilevata l'omessa notifica degli atti introduttivi del giudizio il giudice disponeva la notifica del ricorso e dell'ordinanza del 2.7.2024 via PEC entro il 30.7.2024 e rinviava all'udienza del 12.11.2024.
Si è costituito, con comparsa depositata telematicamente in data 29.10.2024, l' Controparte_1
(di seguito ) deducendo quanto segue.
[...] CP_1
L'Ente convenuto ha dedotto l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità sia per mancanza del nesso di causalità tra gli allegati inadempimenti e l'evento lesivo identificato nell'annullamento del viaggio programmato, sia, in ogni caso, per l'inesistenza degli stessi profili d'inadempimento lamentati. La difesa dell' ha concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda. CP_1
All'esito dell'udienza del 12.11.2024, su richiesta dei difensori delle parti, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 281 duodecies IV comma, ordinando a parte ricorrente di depositare nel fascicolo telematico, nei termini indicati, copia integrale del referto della visita cardiologica del 16.12.2022 e copia integrale del contratto di viaggio per il Costarica;
con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 11.03.2025, il giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., assegnando il termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive d'udienza al 5.06.2025, con termine intermedio al 26.05.2025 per il deposito di eventuale breve memoria conclusiva e nota spese. Lette le memorie conclusive, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositata unitamente all'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in data 6.06.2025.
DIRITTO
La domanda di parti ricorrenti non è fondata e non può essere accolta per le seguenti motivazioni.
Preliminarmente pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità da inadempimento.
Nella fattispecie in esame, nella quale i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' Controparte_1
, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale sia quanto alla
[...] ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, sia, infine, con riferimento all'identificazione del danno risarcibile e del nesso di causalità fra azione e danno. In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento o non corretto adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n. 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018). Di converso, grava sull'ente convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
È pacifico che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008 e Sez. 3 sentenza n. 18392 del 26/07/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico denominato di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura - fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero - (cfr. Cass. n. 8826/2007). I suddetti principi sono stati da ultimo recepiti dalla Legge 24/2017 (entrata in vigore in data 1 aprile 2017), il cui art. 7, primo comma, recita testualmente: “La struttura sanitaria
o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
La documentazione prodotta in atti (docc. 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 di parti ricorrenti) prova l'esistenza del contratto tra le parti volto alla realizzazione delle prestazioni sanitarie, accordo peraltro mai smentito.
Applicando i principi riportati al caso di specie, discende che i ricorrenti, deducendo l'inesatto colpevole adempimento dei sanitari dell' , sono chiamati ad allegare Controparte_1 l'inadempimento qualificato della struttura e a provare, oltre all'esistenza del contratto, il nesso di causalità tra l'evento ed il danno. Rimane, invece, a carico dell'obbligato la prova inerente all'esatto adempimento (cfr. anche Cass. 18 settembre 2015 n. 18307).
L'azione incardinata dalla e dal non è fondata con particolare riferimento al nesso Pt_1 Parte_2 di causalità tra l'evento asseritamente colpevole e il danno derivatone. Nella fattispecie de quo, infatti si ritiene assorbente rilevare la radicale carenza del nesso di causalità c.d. giuridica ex art. 1223 c.c. tra la condotta dell'ente e il danno asseritamente patito, carenza che esonera il giudice dalla pronuncia sulla sussistenza dell'inadempimento.
In tema di responsabilità contrattuale, gli articoli 1223, 1225 e 1227 del Codice civile disciplinano il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento di un'obbligazione. L'art. 1223 stabilisce che il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente (la perdita subita) che il lucro cessante (il mancato guadagno), purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. L'art. 1225 limita il risarcimento al danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione, salvo il caso di dolo. Infine, l'art. 1227 stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, e non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
L'art. 1223 c.c. prevede che in materia contrattuale i danni risarcibili siano solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato. È quindi necessario accertare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: il primo fra comportamento ed evento ed un altro fra evento e danno. Peraltro, l'indagine sull'esistenza della relazione causale fra inadempimento ed evento dannoso, da considerare secondo il criterio del “più probabile che non” è da tenere distinta da quella diretta ad individuare le singole conseguenze dannose, finalizzata solo a delimitare gli esatti confini di una responsabilità risarcitoria già accertata.
L'art. 1223 c.c., dunque, individua la tipologia di danni oggetto di risarcimento e il criterio di imputazione causale degli stessi al debitore inadempiente, stabilendo un nesso di causalità giuridica (distinto dal nesso di causalità materiale), di collegamento tra la condotta inadempiente ed i danni. Il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione (o da fatto illecito) esige, dunque, a mente della norma richiamata, un rapporto causale immediato e diretto tra fatto generatore del danno e pregiudizi. Tale limitazione è fondata, secondo la giurisprudenza di legittimità, sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti dell'inadempimento o degli eventi illeciti ed è orientata ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento o del fatto illecito che non sia propriamente diretta ed immediata;
inoltre, secondo i giudici di legittimità, è compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i caratteri normativamente richiesti (Cass. n. 9374/2006).
In sostanza la finalità cui mira l'art. 1223 c.c. consiste nell'ascrivere all'autore materiale della condotta e agli altri soggetti responsabili civilmente un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno.
Va poi ricordato che, per quanto riguarda la risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, la stessa è circoscritta dall'ulteriore limite della prevedibilità del danno ai sensi del disposto di cui all'art. 1225 c.c., limite non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, stante il mancato richiamo dell'art. 2056 c.c.
Pertanto, fuori dalle ipotesi di dolo, il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, rimane comunque limitato ai danni che potevano prevedersi al tempo in cui l'obbligazione è sorta e per la loro concreta liquidazione dovrà altresì tenersi conto dell'eventuale comportamento colposo del debitore (art. 1227 c.c.). Ulteriormente, sempre sotto l'aspetto delle limitazioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, appaiono inoltre rilevanti, oltre alla già citata previsione di cui all'art. 1225 e ss. c.c. circa la risarcibilità del solo danno prevedibile, ed a patto che sia “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento (art. 1223 c.c.), gli ulteriori limiti che risultano dal richiamo all'art. 1174 c.c., nel senso che l'interesse non patrimoniale che si assume leso deve comunque essere dedotto in contratto.
In altre parole, in vista della possibilità di accordare il risarcimento del danno non patrimoniale in ambito contrattuale si richiede che la specifica funzione protettiva degli interessi non patrimoniali del creditore della prestazione, sia penetrata nella causa contrattuale, in modo tale che l'adempimento di detti obblighi protettivi sia ragione giustificativa dello stesso accordo in concreto assunto.
La lesione di un interesse che non sia stato considerato dalle parti all'atto della conclusione del contratto e che non rileva quindi ai fini della sua causa in concreto, non potrà trovare legittimo ristoro in presenza di un accertato inadempimento contrattuale.
La prova del nesso di causalità e della prevedibilità del danno, che sono elementi costitutivi della responsabilità contrattuale da inadempimento, grava, ovviamente, sul creditore che è tenuto a fornire prova non solo della riferibilità causale immediata e diretta del danno lamentato alla prestazione mancata, ma anche della conoscenza o prevedibilità, da parte del debitore, di tutti gli elementi di fatto rilevanti al fine di consentirgli di prevedere il pregiudizio derivante alla controparte dall'inadempimento anche nel suo concreto ammontare (T. Milano n. 2472/2020).
Alla luce dei principi riportati, con particolare riguardo ai danni non patrimoniali e patrimoniali, la domanda deve essere rigettata per i motivi che seguono.
I danni lamentati dalle parti ricorrenti non possono essere causalmente connessi al presunto inadempimento (art. 1223 c.c.), né prevedibili (art. 1225 c.c.). Si tratta infatti di danni che dal contratto di erogazione di prestazioni mediche traggono solo occasione e che, pertanto, non possono dirsi inerenti a diritti derivanti dal contratto stesso.
Il contratto di erogazione di prestazioni mediche ha come oggetto le prestazioni sanitarie che un soggetto, detto erogatore (nel caso di specie l'Auxologico), si impegna a fornire a favore di un altro soggetto, il beneficiario, dietro il pagamento di un corrispettivo o in base a specifici accordi contrattuali. L'inadempimento può consistere nella mancata esecuzione della prestazione, nell'esecuzione in modo inesatto o incompleto, o nel ritardo nell'esecuzione. Inoltre, la gravità dell'inadempimento è un elemento fondamentale per valutare la possibilità di risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento.
È di solare evidenza, che nella fattispecie de quo, anche ove fosse riscontrabile un inadempimento di una qualche rilevanza, circostanza che questo Giudice esclude, i danni asseritamente lamentati dai coniugi non sono eziologicamente riconducibili al presunto inadempimento. Si Controparte_3 ritiene, infatti, che la cancellazione del viaggio in Costarica, peraltro decisa dai coniugi su indicazione/suggerimento del cardiologo curante, oltre a non costituire una conseguenza immediata e diretta del presunto inadempimento, non possa assolutamente costituire un danno prevedibile, né tantomeno può essere considerato un interesse dedotto in contratto. La protezione degli interessi non patrimoniali della , quale creditrice della prestazione sanitaria, non può comprendere gli effetti Pt_1 derivanti dall'annullamento di un viaggio programmato già in precedenza, non rientrando questi ultimi nell'ambito della causa contrattuale del contratto di spedalità che si assume non correttamente adempiuto.
Tale conclusione è, del resto avvalorata, sol che si analizzi la natura del danno lamentato dalle parti ricorrenti con il presente giudizio. I ricorrenti hanno azionato un danno da vacanza rovinata, inquadrabile nell'ambito del danno non patrimoniale e come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. Civ. sez. III 13.11.2009 n. 24044 in Resp. civ. e prev. 2010, 6, 1314).
Trattasi di un danno non patrimoniale, che si fonda sul combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 92, comma 2, del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza sua colpa, ha diritto, oltre alla restituzione della somma,
o in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, così come disciplinato dall'art. 47 del codice del turismo. Ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo, per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita, è necessario che la vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste sia quella connessa all'acquisto di un “pacchetto turistico”, le cui caratteristiche sono fissate dall'art. 34 dello stesso codice. In particolare, il
“pacchetto” deve avere ad oggetto «i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche» risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio.
In virtù del contratto turistico stipulato dal turista-consumatore, la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto stesso e obbligando, così, il venditore/organizzatore a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. L'eventuale inadempimento di questa obbligazione determina il risarcimento del danno da vacanza rovinata, configurabile esclusivamente in relazione al contratto di viaggio, il cui oggetto è il godimento delle utilità promesse dal tour operator e/o dall'agenzia di viaggi venditrice del pacchetto.
È evidente che la finalità della vacanza e del godimento di un tempo di svago e di riposo non può essere annoverata come elemento caratterizzante della causa del contratto di erogazione di prestazioni sanitarie, né il risarcimento dei danni patrimoniali e non può configurare una conseguenza immediata, diretta e prevedibile dell'eventuale inadempimento o non corretto adempimento dello stesso.
L'assenza di nesso causale tra le prestazioni sanitarie rese dall'esponente in ordine ai prelievi ematici del dicembre 2022 e il danno, elide alla radice la sussistenza di qualsivoglia patimento d'animo, ove provato dai ricorrenti, imputabile all'odierna resistente. L'esclusione della configurabilità di un nesso di causalità giuridica tra il comportamento dell'Auxologico e il danno lamentato comporta il rigetto della domanda dei resistenti ed esime questo giudice dallo statuire sulla configurabilità, in concreto, di un inadempimento rilevante.
Alla soccombenza segue la condanna a corrispondere all' le spese di lite del Controparte_1 presente procedimento, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- rigetta integralmente la domanda formulata dai ricorrenti e perché infondata;
Pt_1 Parte_2
- condanna i ricorrenti a rimborsare all' le spese sostenute per la Controparte_1 difesa nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Milano il 1 luglio 2025
Il Giudice
RT CA E' ST