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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3980/2017
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3980/2017 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
IL AL, C.F. ed elettivamente domiciliato in viale C.F._2
Regina Margherita n. 2/d 95125, Catania;
attore contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. GRANOZZI GAETANO, C.F.
, ed elettivamente domiciliato in viale Vittorio Veneto n. 227, Catania;
C.F._3 convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – capitalizzazione degli interessi – usura
– ripetizione di indebito – prescrizione.
Le parti hanno discusso il procedimento ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna come da verbale che precede. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare dell'impresa individuale “Gomme&Gomme”, ha convenuto in giudizio Parte_1
(di seguito, ), deducendo di aver intrattenuto con la stessa il rapporto Controparte_1 CP_2 di conto corrente bancario identificato dal numero 476/010/00001893-4, nonché un contratto di anticipazione su fatture e un contratto di apertura di credito, conclusi in data 24.01.2001, e un contratto di mutuo fondiario;
ha altresì dedotto di aver proceduto ad estinguere il rapporto di conto corrente in data 19.07.2013, corrispondendo all'istituto quanto dovuto. ha lamentato, rispetto al suddetto rapporto di conto corrente (assistito da Parte_1 affidamento e collegato a conto anticipi, nei termini suddetti), l'applicazione di interessi usurari in violazione dell'art. 1815 c.c. e di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., condotta dalla quale sarebbe derivato un credito a proprio favore, dell'importo di euro 109.357,19 (senza applicazione dell'art. 1194 c.c.) o, in subordine, di euro 108.712,93 (con applicazione dell'art. 1194
c.c.), secondo quanto risulta dalla perizia di parte allegata.
L'attore ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“respinta ogni contraria ragione ed eccezione, accertare e dichiarare l'esistenza di interessi usurari in riferimento al contratto di conto corrente, conto anticipi e apertura di credito in conto corrente e, per l'effetto, dichiarare nulli gli interessi al tasso convenzionale e condannare la CP_3 alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di 101.452,06 euro o del maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal pagamento o, in subordine, dalla domanda e sino al soddisfo;
accertare e dichiarare, inoltre, la illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, della clausola di massimo scoperto, accertando e dichiarando la nullità delle relative clausole contrattuali, e dunque la illegittimità delle condizioni economiche applicate al suddetto rapporto di conto corrente e di ogni relativo addebito e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro CP_3
109.357,19 al calcolo senza applicazione di capitalizzazione né trimestrale né annuale con interessi passivi e attivi al tasso convenzionale, o, in subordine, al pagamento di euro 108.712,93 seguendo il criterio di calcolo con applicazione dell'art. 1194 c.c. con imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale al tasso convenzionale, o del maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal pagamento o, in subordine, dalla domanda, e sino al soddisfo.
In via istruttoria, ove il Giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione, si chiede volersi ammettere C.T.U con il mandato di calcolare il saldo finale dei conti predetti applicando i seguenti criteri:
1. ricalcolare tutti i movimenti contabili registrati da inizio rapporto;
2. rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati e valutando che gli stessi siano corrispondenti a quelli dovuti per ogni singolo periodo di tempo, dall'inizio del rapporto;
3. ricalcolare i saldi senza applicazione di alcun tasso di interesse e senza applicare alcuna capitalizzazione degli stessi interessi o, in subordine, con applicazione dell'art. 1194 c.c. con imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale”. si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“In via pregiudiziale
a)- ritenere e dichiarare la nullità della citazione per l'assoluta genericità della domanda per tutto quanto dedotto in seno alla superiore esposizione in diritto;
In via preliminare
b)- ritenere e dichiarare la intervenuta prescrizione della avversa domanda di ripetizione in relazione ai pagamenti eseguiti fino al 27.02.2012 ovvero, in subordine, fino al 27.02.2007 per tutte le ragioni di cui alla superiore esposizione in diritto;
Nel merito
c)- rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto e intutelabile in diritto per le ragioni tutte dedotte in seno alla superiore esposizione in fatto e in diritto;
d)- in subordine, ritenere e dichiarare l'irripetibilità delle somme pagate a titolo di interessi, commissioni e quant'altro da parte del correntista in virtù del principio della soluti retentio secondo quanto disposto dall'art. 2034 c.c., trattandosi di adempimento di obbligazione naturale”. ha contestato i criteri posti alla base della perizia di parte depositata dall'attore e si Parte_2
è inoltre opposta alle richieste istruttorie avversarie (emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed ammissione di c.t.u.), in quanto ritenute esplorative.
In subordine, “qualora ritenuta possibile la rielaborazione pur in difetto degli estratti conto periodici dal sorgere del rapporto senza soluzione di continuità”, ha richiesto che: “1) (la c.t.u.) abbia ad oggetto solo le operazioni eseguite sul conto limitatamente al periodo dal 27.02.2012 ovvero in subordine dal 27.02.2007; 2) andrà, in ogni caso, mantenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, al tasso convenzionale pattuito, essendo detta capitalizzazione legittima quantomeno certamente a far data dal 1.07.2000, in quanto operata in regime di reciprocità in ossequio alle prescrizioni normative vigenti;
3) in via gradata, andrà mantenuta la capitalizzazione semestrale ovvero annuale;
4) dovranno essere mantenute in quanto legittimamente pattuite e applicate, le c.m.s. 5) in ogni caso, le rimesse andranno imputate dapprima agli interessi e poi al capitale ai sensi dell'art. 1194 c.c.; 6) nessuna rielaborazione potrà essere compiuta in relazione alle operazioni di anticipazione su fatture, per tutto quanto sopra dedotto e comprovato;
7) parimenti, nessuna rielaborazione potrà disporsi con riguardo agli interessi creditori in relazione ai quali parte attrice non ha formulato nessuna domanda;
8) in subordine, l'eventuale credito spettante a titolo di interessi creditori maturati sul saldo ricalcolato del rapporto dovrà essere riconosciuto limitatamente a quelli maturati a far data dal 27.02.2012 stante la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c.; 9) in ogni caso, stante la mancata produzione di tutti gli estratti conto e del contratto di anticipazione su fatture, la rielaborazione non potrà essere in alcun modo eseguita ovvero in subordine potrà essere eseguita soltanto a partire dal momento in cui gli estratti conto ex adverso allegati non presentino soluzione di continuità. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che venga accertato il sopravvenuto ed involontario superamento del tasso soglia nel corso del contratto, si chiede che il C.T.U. riconduca il tasso applicato al rapporto
a quello previsto dal tasso soglia relativo al periodo di riferimento”.
Con ordinanza del 13.07.2018, emessa dal Giudice precedente titolare del procedimento, è stata disposta c.t.u. al fine di accertare se la banca convenuta abbia percepito somme in eccesso rispetto alle previsioni legali con riferimento al contratto di contratto di conto corrente concluso in data
25.01.1999, onerando il c.t.u. a procedere:
“-al ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata in assenza di reciprocità tra le parti :
- all'accertamento se, secondo i Dm via via intervenuti, al momento della pattuizione degli interessi o successivamente sia stato superato il tasso soglia, computando nella base di calcolo ogni onere di remunerazione del credito, ivi comprese le cms, con esclusione delle sole imposte e tasse;
considerato che
il ctu dovrà esaminare la documentazione prodotta a partire dall'inizio del rapporto, se sono stati prodotti tutti gli estratti, ovvero muovendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti da parte attrice senza soluzione di continuità”.
Con ordinanza del 23.12.2019 è stato conferito mandato integrativo al c.t.u., nei termini seguenti:
“1) Rideterminato il saldo 'reale' del conto – ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – il c.t.u. individuerà le rimesse ripristinatorie della provvista
e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU.
24418/10); ritenuto che individuate le rimesse solutorie il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
2) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti”.
Con ordinanza del 29.05.2025 è stata disposta ulteriore integrazione istruttoria con riferimento all'individuazione del c.d. fido di fatto, alle rimesse prescritte e alla verifica circa il rispetto del tasso soglia previsto dalla legge sull'usura.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, nonché l'iter del procedimento, le domande attoree meritano parziale accoglimento, nei termini che seguono.
Va innanzitutto esaminato il mandato conferito al c.t.u., in applicazione dei principi di diritto che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va considerata l'esigenza di applicare gli interessi lecitamente pattuiti in contratto nel rispetto degli artt. 117 t.u.b. e 1283 c.c., ovverosia con l'eliminazione della capitalizzione.
Al riguardo va ricordato come la Corte di Cassazione, con un orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2374/99, successivamente espresso nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n.
21095/2004 e seguito dalla giurisprudenza successiva, ha ritenuto la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi;
con un significativo revirement rispetto all'orientamento precedente, ha affermato che le clausole di tale tipo non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo, bensì ad un semplice uso negoziale. Di conseguenza, esse appaiono in contrasto con il principio imperativo contenuto nell'art. 1283 c.c., a tenore del quale l'anatocismo è vietato “in mancanza di usi contrari”, intendendosi per tali, per opinione pressoché unanime, gli usi normativi.
Specificamente, posto che gli usi normativi sono dati dalla ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio (in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico), il requisito non ricorre nel caso di anatocismo bancario, in quanto le clausole di capitalizzazione degli interessi sono state reiteratamente accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a norme o principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché usualmente inserite nei contratti relativi a servizi bancari, insuscettibili di negoziazione individuale. Per tale motivo, nessuna valida deroga al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c. può affermarsi esistente sulla base dell'uso consistente nell'inserzione delle clausole di capitalizzazione nei contratti di conto corrente.
Su questa consolidata ricostruzione si innesta la previsione dell'art. 25 co. II d. lgs. 342/1999, che, introducendo un nuovo comma all'art. 120 t.u.b., ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito e risparmio (delibera intervenuta il 09.02.2000), le modalità e i criteri di produzione di interessi su interessi (da sommarsi al capitale), maturati nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale delibera ha previsto la validità delle clausole inserite nei contratti conclusi a partire da giorno 01.07.2000, se è stabilita la stessa periodicità per il conteggio dei saldi passivi e di quelli attivi.
Nel caso in esame, il contratto è stato concluso nel 1999, dunque in un periodo in cui la capitalizzazione era in ogni caso vietata, e, dopo l'entrata in vigore della disciplina sopra richiamata, non è stato adeguato alle nuove disposizioni, non essendo stata pattuita reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Di conseguenza, la clausola anatocistica è nulla e il conteggio va epurato dal calcolo degli interessi composti: il saldo va determinato considerando, per l'intero periodo 1999-2013, i soli interessi convenzionali semplici, al tasso convenzione ex art. 117 t.u.b.
Nel ricalcolo del saldo del conto va inoltre preso in considerazione l'intero periodo di svolgimento del rapporto solo qualora si riscontri la produzione di estratti conto completi, mentre, in caso contrario, il conteggio va operato partendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti da parte attrice senza soluzione di continuità. Ciò sulla base del principio per cui, in tale ultimo caso, la mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia, ex multis, a Corte di Appello di Catania, Sez. I, 03.08.2020, n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Ciò implica che il correntista che agisca per l'accertamento o la ripetizione dell'indebito è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, ex multis, Corte appello
Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto,
a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura, sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto).
Mediante il mandato integrativo è stato altresì richiesto al c.t.u. di espungere le rimesse prescritte, essendo stata formulata la relativa eccezione da parte dell'istituto bancario convenuto, e alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova sul punto.
A tale riguardo, merita condivisione l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie formulata da . CP_2
Sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418/2000, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
Sull'onere della prova in materia sono successivamente intervenute le Sezioni unite, che, con la sentenza n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (principi seguiti dalla giurisprudenza successiva;
ex multis, Cass. civ., nn.
2660/19 e 15895/19).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta sarebbe stato onere del correntista produrre la documentazione contabile atta a dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e, non essendo stata depositata tale documentazione, deve dunque essere accolta l'eccezione di prescrizione e conseguentemente devono essere esclusi, ai fini della domanda di ripetizione d'indebito, tutti i versamenti effettuati anteriormente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione, nei termini contenuti nel mandato integrativo.
Alla luce dei suddetti mandati e dei principi esposti, il c.t.u. ha dunque operato il ricalcolo nei termini che di seguito schematicamente si riportano:
- ha esaminato le pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente concluso in data
25.01.1999;
- ha analizzato gli estratti conto ordinari e scalari prodotti con riferimento al periodo in esame ed ha appurato che “sono stati prodotti gli estratti conto relativi al periodo 01.01.2000-
19.07.2013 (data di estinzione del conto corrente), mentre risultano mancanti gli estratti conto relativi al periodo 25.01.1999 (data di accensione del rapporto) fino al 31.12.1999, nonché i conti scalari del II Trimestre 2000 e del III e IV trimestre 2007”;
- ha dunque proceduto al ricalcolo dei saldi del conto corrente muovendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti da parte attrice (primo trimestre 2000) senza soluzione di continuità, applicando le condizioni economiche convenute con il contratto di conto corrente stipulato in data 25.01.1999;
- in particolare, quanto al tasso annuo di interesse creditore, non previsto in contratto, il c.t.u. ha applicato i tassi risultanti dagli estratti conto (p. 8 prima relazione), in quanto più favorevoli al correntista rispetto ai tassi legali;
- quanto al tasso di interesse debitore, sono stati applicati i tassi convenzionali o quelli, più favorevoli per il correntista, contenuti negli estratti conto;
- è stata applicata la c.m.s. espressamente pattuita, unitamente agli altri oneri del credito, escludendo, invece, quelle non convenute (canone periodico, commissioni per bonifici, recupero spese varie, etc.).
Subentrato il sottoscritto Giudice nella titolarità del procedimento, con ordinanza del 29.05.2025, tenuto conto delle evoluzioni giurisprudenziali medio tempore intervenute, è stata disposta ulteriore integrazione di consulenza, affinché il c.t.u. rettificasse i risultati raggiunti sulla base dei seguenti criteri:
“
1. al fine del conteggio delle rimesse prescritte (nei termini individuati nell'ordinanza del
23.12.2019), individui il c.t.u. l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti;
in mancanza di espressa pattuizione scritta circa
l'apertura di credito, il c.t.u. dovrà comunque considerare l'eventuale c.d. fido di fatto, ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie, in quanto l'eccezione di nullità per mancanza di forma ex art. 117 t.u.b. non è stata formulata dal correntista (Cass. civ., n. 17982/2023);
2. ai fini della verifica circa il rispetto del tasso soglia, il c.t.u.:
i. dovrà considerare irrilevante l'usura sopravvenuta in corso di rapporto, salvo il caso di nuova pattuizione (Cass. civ., Sez. un., n. 24675/2017), ovverosia dovrà mantenere nel conteggio i tassi anche usurari divenuti tali in ragione del mero decrescere dei tassi soglia, salvo nuova pattuizione
e per il trimestre di riferimento;
ii. per individuare il t.a.e.g. da confrontare al fine di verificare il rispetto del tasso soglia:
A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub E) rispettivamente con il tasso soglia e con 'la c.m.s. soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della c.m.s. rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
B) periodo successivo alla data 1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
C) applichi, in linea generale, le Istruzioni della AN d'IT ratione temporis applicabili;
iii. applichi il criterio di imputazione ai sensi dell'art. 1194 c.c. solo con riferimento alle rimesse solutorie”.
Rispondendo ai suddetti quesiti, il c.t.u. ha innanzitutto conteggiato le rimesse prescritte considerando, pur in mancanza di espressa pattuizione scritta circa l'affidamento concesso,
l'eventuale c.d. fido di fatto, in quanto, sulla base della giurisprudenza richiamata nel mandato, trattasi di nullità relativa non eccepita dal correntista (l'operazione, contrariamente a quanto osservato dal c.t.p. di parte attrice, è stata correttamene svolta nel rispetto del mandato contenuto nell'ordinanza del 23.12.2019).
Il c.t.u. ha dunque analizzato i conti scalari del rapporto di conto corrente oggetto di causa e ha individuato l'affidamento di fatto attraverso la verifica, per il periodo oggetto di indagine, dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto (considerata una remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido) e dell'applicazione di tassi debitori differenti secondo l'entità dell'esposizione debitoria (evidentemente riferibili a condizioni entro-fido ed extra-fido).
Dalla superiore analisi è emerso che a decorrere dal 20.01.2001 la banca ha applicato due differenti tassi debitori, così come dal primo trimestre 2001 sono state applicate due differenti aliquote per le commissioni di massimo scoperto (tabella a p. 6 della seconda relazione integrativa).
Il c.d. fido di fatto può agevolmente desumersi dalle basi di calcolo indicate nel conto scalare (a partire dal primo trimestre del 2001) per la quantificazione delle commissioni di massimo scoperto, che prevedono una prima aliquota dello 0,500% da applicarsi ad una base di calcolo di 20.000.000 di lire (pari a 10.329,00 euro), ed una seconda aliquota da applicarsi ad una seconda base di calcolo determinata dal saldo di massimo scoperto rilevato nel trimestre di riferimento, dedotta la prima base di calcolo (lire 20.000.000, poi 10.329,00 euro), che corrisponde in questo caso proprio al fido di fatto concesso. Rispondendo alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, il c.t.u. ha chiarito che l'importo di euro 10.329,00 corrisponde al fido di fatto che la banca ha concesso stabilmente e costantemente al correntista, come agevolmente desumibile dai conti scalari per il periodo primo trimestre 2001-primo trimestre 2007, apertura di credito che è rimasta invariata per tutto il periodo oggetto di indagine.
Al fine del conteggio delle rimesse prescritte (nei termini individuati nell'ordinanza del
23.12.2019) e precisamente quelle aventi natura solutoria risalenti ad oltre un decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (10.02.2017), il c.t.u. ha proceduto, in ossequio al mandato integrativo ricevuto, a redigere apposito prospetto al fine di individuarle in ordine cronologico, tenendo conto del saldo reale del conto (ovverosia il saldo ricalcolato secondo i criteri indicati nel mandato del 13.07.2018) e considerando, appunto, il c.d. fido di fatto ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie.
Per il periodo ricompreso tra il primo trimestre e il quarto trimestre dell'anno 2000, non è stato accertato alcun fido di fatto e, pertanto, tutte le rimesse affluite sul conto scoperto sono state ritenuta di natura solutoria, mentre dal I trimestre 2001 al I trimestre 2007, alla luce dell'individuazione del suddetto fido (pari a euro 10.329,00), sono state individuate le rimesse di natura solutoria.
Nella tabella contenuta a p. 7 della seconda relazione integrativa il c.t.u. ha individuato per ciascun trimestre l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte risalenti ad oltre un decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione (01.01.2000-10.02.2007), nonché l'indebito ripetibile dato dalla differenza tra gli originari interessi e competenze liquidati e addebitati trimestralmente dalla banca e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato: è stato così evidenziato un totale di rimesse prescritte pari a euro 3.252.883,91, competenze banca per euro 37.699,61, competenze riliquidate per euro 30.951,19 e, dunque, un indebito ripetibile pari a euro 6.748,42.
Il c.t.u. ha dunque proceduto ad imputare l'indebito ripetibile suddetto a deconto del credito accertato in esito alla rielaborazione del conto secondo i criteri indicati nel mandato del 13.07.2018, giungendo al seguente risultato: saldo ricalcolato a credito del correntista pari a euro 14.754,87; indebito ripetibile pari a euro 6.748,42; conseguente saldo finale a credito del correntista pari a euro
8.006,45. Tale saldo scaturisce dai criteri di calcolo disposti con ordinanza del 13.07.2018, che ha previsto, con riferimento al contratto di conto corrente stipulato il 25.01.1999, il ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare-avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora applicata in assenza di reciprocità tra le parti.
In merito al secondo quesito del mandato, relativo alla verifica del rispetto del tasso soglia, va innanzitutto considerato che la mancata produzione in atti dei decreti ministeriali contenenti la rilevazione dei tassi medi e la fissazione dei tassi soglia ai sensi della l. 108/1996 non preclude l'esame della censura di usurarietà, dal momento che la più recente giurisprudenza della Cassazione
– modificando un orientamento già fatto proprio da Cass. civ., Sezioni unite, n. 9441/2009 e Sez.
III, nn. 8752/2001 e 2543/2019, nonchè da significativa giurisprudenza di merito – ha riconosciuto che a tali D.M. va riconosciuta la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio iura novit curia e non quello dispositivo (Cass. civ., Sez. I, 29.11.2022, n.
35102).
Tanto chiarito, al fine di verificare il carattere usurario degli interessi il c.t.u. ha proceduto preliminarmente ad accertare se il tasso debitore pattuito con la lettera contratto del 25.01.1999
(doc. 2) abbia superato quello soglia, secondo le rilevazioni effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro, avuto riguardo al D.M. pubblicato nella G.U. e relativo al trimestre di conclusione del contratto (primo trimestre 1999). Al fine di determinate il T.E.G., il consulente ha applicato le istruzioni della AN d'IT per le aperture di credito in conto corrente, in conformità con il mandato.
Tale indicazione è stata data in ragione dell'esigenza, costantemente affermata dalla giurisprudenza, di eseguire la comparazione tra il t.e.g previsto per il rapporto ed il tasso soglia fondato sui tassi medi rilevati dalla stessa AN d'IT raffrontando indici omogenei. Può a tale riguardo richiamarsi, ex multis, la pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.09.2020, n. 20464, che ha affermato quanto segue: “Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della AN d'IT – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge
(costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019,
n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si 'imporrebbe... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli' (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n.
16303). Una volta dichiarata la generale soggezione alla legge degli atti della AN d'IT, tuttavia, la prima delle censure formulata dal ricorrente (…) non va poi oltre questo segno. Essa non esplicita, nè illustra, cioè, quali sarebbero gli (ipotetici) vizi interni alla formula matematica approntata dalla AN d'IT nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura. Nè potrebbe più in generale dubitarsi – visto il tenore della L. n. 108 del 1996, art.
2 – che le 'rilevazioni' compiute dalla AN d'IT costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di
TEG”. In senso analogo è attestata la giurisprudenza pressoché unanime sia di legittimità sia di merito e si rinvia, ex multis, a Tribunale Crotone, 27.01.2020, n. 77; Tribunale Ivrea, 19.07.2019, n.
679; Tribunale Napoli Nord, Sez. III, 04.03.2019 n. 619; nella giurisprudenza di questo ufficio si rinvia, tra le molte, a Tribunale Catania, Sez. IV, n. 192/2021.
In concreto, il c.t.u., stante la suddetta mancata pattuizione del fido in forma scritta, ha rilevato che il t.e.g. coincide con il t.a.n. pattuito nella lettera contratto del 25.01.1999 ed è dunque pari al
14%. Tale saggio, tenuto conto delle istruzioni suddette, della categoria di riferimento (si dà atto che il c.t.u. ha fatto riferimento sia alla categoria di operazioni “aperture di credito in conto corrente fino a lire 10.000.000” sia alla categoria di operazioni “aperture di credito in conto corrente oltre
10.000.000 di lire”) e dei tassi rilevati per il primo trimestre 1999, risulta inferiore al tasso soglia.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, il c.t.u. ha osservato che, confrontando la c.m.s. pattuita con il citato contratto (pari all'1%) e la c.m.s. soglia, determinata maggiorando del 50%
l'entità della c.m.s. media pubblicata dal Ministero del Tesoro, relativo al trimestre di conclusione del contratto (primo trimestre 1999), emerge una c.m.s. pattuita eccedente la soglia, pari a 0,63%
(0,42% + 1,5).
A questo punto il c.t.u., operando in conformità con il mandato conferito e sulla base dei principi espressi da Cass. civ., Sez. un., n. 16303/2018, ha evidenziato che tale superamento non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, la percentuale della c.m.s. determinata in eccesso (pari allo 0,37%),
è stata confrontata con la differenza percentuale determinata mettendo a confronto il t.e.g (pari al
14,00%) e il t.e.g.e.m, maggiorato del 50%, nella misura prevista sia per la categoria di operazioni
“aperture di credito in conto corrente fino a lire 10.000.000” sia per la categoria di operazioni
“aperture di credito in conto corrente oltre 10.000.000 di lire”, applicati per il primo trimestre 1999.
Operando tale ricostruzione, il tasso complessivo non risulta usurario, come chiarito nella tabella contenuta a p. 11 della seconda relazione integrativa, in quanto l'eccedenza della c.m.s. applicata, rispetto a quella della c.m.s. rientrante nella soglia (+0,37%) viene integralmente assorbita dal
'margine' residuo del tasso di interessi, risultante dalla differenza tra il t.e.g. e i corrispondenti tassi soglia. Si riporta, a tale riguardo, il principio di diritto affermato dalla suddetta sentenza Cass. civ.,
Sez. un., n. 16303/2018: “Con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la 'CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
In conclusione, ritenuta illegittima l'applicazione di interessi capitalizzati e ritenuta fondata nei termini di cui in motivazione l'eccezione di prescrizione, l'istituto convenuto in Parte_2 parziale accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere condannato a restituire all'attore euro 8.006,45, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda, ai Parte_1 sensi dell'art. 2033 c.c. (27.02.2017, data di notifica dell'atto di citazione).
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta, con quantificazione pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore per cui la domanda è stata accolta, dell'attività difensiva svolta e delle questioni giuridiche esaminate. La condanna viene disposta a favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello
Stato. Non si dà luogo a dimezzamento a causa dell'ammissione di parte attrice vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, alla luce dei principi affermati da Corte cost., n. 64/2024. Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto di data odierna, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3980/2017, così decide:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, ritenuta illegittima l'applicazione di interessi capitalizzati al contratto di conto corrente n. 476/010/00001893-4 e ritenuta fondata nei termini di cui in motivazione l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, condanna a restituire ad euro 8.006,45, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 al tasso legale a decorrere dal 27.02.2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
1.701,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, da corrispondersi a favore dell'Erario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto di data odierna, definitivamente a carico di Controparte_4
Catania, 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3980/2017 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
IL AL, C.F. ed elettivamente domiciliato in viale C.F._2
Regina Margherita n. 2/d 95125, Catania;
attore contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. GRANOZZI GAETANO, C.F.
, ed elettivamente domiciliato in viale Vittorio Veneto n. 227, Catania;
C.F._3 convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – capitalizzazione degli interessi – usura
– ripetizione di indebito – prescrizione.
Le parti hanno discusso il procedimento ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna come da verbale che precede. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare dell'impresa individuale “Gomme&Gomme”, ha convenuto in giudizio Parte_1
(di seguito, ), deducendo di aver intrattenuto con la stessa il rapporto Controparte_1 CP_2 di conto corrente bancario identificato dal numero 476/010/00001893-4, nonché un contratto di anticipazione su fatture e un contratto di apertura di credito, conclusi in data 24.01.2001, e un contratto di mutuo fondiario;
ha altresì dedotto di aver proceduto ad estinguere il rapporto di conto corrente in data 19.07.2013, corrispondendo all'istituto quanto dovuto. ha lamentato, rispetto al suddetto rapporto di conto corrente (assistito da Parte_1 affidamento e collegato a conto anticipi, nei termini suddetti), l'applicazione di interessi usurari in violazione dell'art. 1815 c.c. e di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., condotta dalla quale sarebbe derivato un credito a proprio favore, dell'importo di euro 109.357,19 (senza applicazione dell'art. 1194 c.c.) o, in subordine, di euro 108.712,93 (con applicazione dell'art. 1194
c.c.), secondo quanto risulta dalla perizia di parte allegata.
L'attore ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“respinta ogni contraria ragione ed eccezione, accertare e dichiarare l'esistenza di interessi usurari in riferimento al contratto di conto corrente, conto anticipi e apertura di credito in conto corrente e, per l'effetto, dichiarare nulli gli interessi al tasso convenzionale e condannare la CP_3 alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di 101.452,06 euro o del maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal pagamento o, in subordine, dalla domanda e sino al soddisfo;
accertare e dichiarare, inoltre, la illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, della clausola di massimo scoperto, accertando e dichiarando la nullità delle relative clausole contrattuali, e dunque la illegittimità delle condizioni economiche applicate al suddetto rapporto di conto corrente e di ogni relativo addebito e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro CP_3
109.357,19 al calcolo senza applicazione di capitalizzazione né trimestrale né annuale con interessi passivi e attivi al tasso convenzionale, o, in subordine, al pagamento di euro 108.712,93 seguendo il criterio di calcolo con applicazione dell'art. 1194 c.c. con imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale al tasso convenzionale, o del maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal pagamento o, in subordine, dalla domanda, e sino al soddisfo.
In via istruttoria, ove il Giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione, si chiede volersi ammettere C.T.U con il mandato di calcolare il saldo finale dei conti predetti applicando i seguenti criteri:
1. ricalcolare tutti i movimenti contabili registrati da inizio rapporto;
2. rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati e valutando che gli stessi siano corrispondenti a quelli dovuti per ogni singolo periodo di tempo, dall'inizio del rapporto;
3. ricalcolare i saldi senza applicazione di alcun tasso di interesse e senza applicare alcuna capitalizzazione degli stessi interessi o, in subordine, con applicazione dell'art. 1194 c.c. con imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale”. si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“In via pregiudiziale
a)- ritenere e dichiarare la nullità della citazione per l'assoluta genericità della domanda per tutto quanto dedotto in seno alla superiore esposizione in diritto;
In via preliminare
b)- ritenere e dichiarare la intervenuta prescrizione della avversa domanda di ripetizione in relazione ai pagamenti eseguiti fino al 27.02.2012 ovvero, in subordine, fino al 27.02.2007 per tutte le ragioni di cui alla superiore esposizione in diritto;
Nel merito
c)- rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto e intutelabile in diritto per le ragioni tutte dedotte in seno alla superiore esposizione in fatto e in diritto;
d)- in subordine, ritenere e dichiarare l'irripetibilità delle somme pagate a titolo di interessi, commissioni e quant'altro da parte del correntista in virtù del principio della soluti retentio secondo quanto disposto dall'art. 2034 c.c., trattandosi di adempimento di obbligazione naturale”. ha contestato i criteri posti alla base della perizia di parte depositata dall'attore e si Parte_2
è inoltre opposta alle richieste istruttorie avversarie (emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed ammissione di c.t.u.), in quanto ritenute esplorative.
In subordine, “qualora ritenuta possibile la rielaborazione pur in difetto degli estratti conto periodici dal sorgere del rapporto senza soluzione di continuità”, ha richiesto che: “1) (la c.t.u.) abbia ad oggetto solo le operazioni eseguite sul conto limitatamente al periodo dal 27.02.2012 ovvero in subordine dal 27.02.2007; 2) andrà, in ogni caso, mantenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, al tasso convenzionale pattuito, essendo detta capitalizzazione legittima quantomeno certamente a far data dal 1.07.2000, in quanto operata in regime di reciprocità in ossequio alle prescrizioni normative vigenti;
3) in via gradata, andrà mantenuta la capitalizzazione semestrale ovvero annuale;
4) dovranno essere mantenute in quanto legittimamente pattuite e applicate, le c.m.s. 5) in ogni caso, le rimesse andranno imputate dapprima agli interessi e poi al capitale ai sensi dell'art. 1194 c.c.; 6) nessuna rielaborazione potrà essere compiuta in relazione alle operazioni di anticipazione su fatture, per tutto quanto sopra dedotto e comprovato;
7) parimenti, nessuna rielaborazione potrà disporsi con riguardo agli interessi creditori in relazione ai quali parte attrice non ha formulato nessuna domanda;
8) in subordine, l'eventuale credito spettante a titolo di interessi creditori maturati sul saldo ricalcolato del rapporto dovrà essere riconosciuto limitatamente a quelli maturati a far data dal 27.02.2012 stante la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c.; 9) in ogni caso, stante la mancata produzione di tutti gli estratti conto e del contratto di anticipazione su fatture, la rielaborazione non potrà essere in alcun modo eseguita ovvero in subordine potrà essere eseguita soltanto a partire dal momento in cui gli estratti conto ex adverso allegati non presentino soluzione di continuità. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che venga accertato il sopravvenuto ed involontario superamento del tasso soglia nel corso del contratto, si chiede che il C.T.U. riconduca il tasso applicato al rapporto
a quello previsto dal tasso soglia relativo al periodo di riferimento”.
Con ordinanza del 13.07.2018, emessa dal Giudice precedente titolare del procedimento, è stata disposta c.t.u. al fine di accertare se la banca convenuta abbia percepito somme in eccesso rispetto alle previsioni legali con riferimento al contratto di contratto di conto corrente concluso in data
25.01.1999, onerando il c.t.u. a procedere:
“-al ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata in assenza di reciprocità tra le parti :
- all'accertamento se, secondo i Dm via via intervenuti, al momento della pattuizione degli interessi o successivamente sia stato superato il tasso soglia, computando nella base di calcolo ogni onere di remunerazione del credito, ivi comprese le cms, con esclusione delle sole imposte e tasse;
considerato che
il ctu dovrà esaminare la documentazione prodotta a partire dall'inizio del rapporto, se sono stati prodotti tutti gli estratti, ovvero muovendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti da parte attrice senza soluzione di continuità”.
Con ordinanza del 23.12.2019 è stato conferito mandato integrativo al c.t.u., nei termini seguenti:
“1) Rideterminato il saldo 'reale' del conto – ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – il c.t.u. individuerà le rimesse ripristinatorie della provvista
e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU.
24418/10); ritenuto che individuate le rimesse solutorie il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
2) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti”.
Con ordinanza del 29.05.2025 è stata disposta ulteriore integrazione istruttoria con riferimento all'individuazione del c.d. fido di fatto, alle rimesse prescritte e alla verifica circa il rispetto del tasso soglia previsto dalla legge sull'usura.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, nonché l'iter del procedimento, le domande attoree meritano parziale accoglimento, nei termini che seguono.
Va innanzitutto esaminato il mandato conferito al c.t.u., in applicazione dei principi di diritto che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va considerata l'esigenza di applicare gli interessi lecitamente pattuiti in contratto nel rispetto degli artt. 117 t.u.b. e 1283 c.c., ovverosia con l'eliminazione della capitalizzione.
Al riguardo va ricordato come la Corte di Cassazione, con un orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2374/99, successivamente espresso nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n.
21095/2004 e seguito dalla giurisprudenza successiva, ha ritenuto la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi;
con un significativo revirement rispetto all'orientamento precedente, ha affermato che le clausole di tale tipo non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo, bensì ad un semplice uso negoziale. Di conseguenza, esse appaiono in contrasto con il principio imperativo contenuto nell'art. 1283 c.c., a tenore del quale l'anatocismo è vietato “in mancanza di usi contrari”, intendendosi per tali, per opinione pressoché unanime, gli usi normativi.
Specificamente, posto che gli usi normativi sono dati dalla ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio (in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico), il requisito non ricorre nel caso di anatocismo bancario, in quanto le clausole di capitalizzazione degli interessi sono state reiteratamente accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a norme o principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché usualmente inserite nei contratti relativi a servizi bancari, insuscettibili di negoziazione individuale. Per tale motivo, nessuna valida deroga al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c. può affermarsi esistente sulla base dell'uso consistente nell'inserzione delle clausole di capitalizzazione nei contratti di conto corrente.
Su questa consolidata ricostruzione si innesta la previsione dell'art. 25 co. II d. lgs. 342/1999, che, introducendo un nuovo comma all'art. 120 t.u.b., ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito e risparmio (delibera intervenuta il 09.02.2000), le modalità e i criteri di produzione di interessi su interessi (da sommarsi al capitale), maturati nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale delibera ha previsto la validità delle clausole inserite nei contratti conclusi a partire da giorno 01.07.2000, se è stabilita la stessa periodicità per il conteggio dei saldi passivi e di quelli attivi.
Nel caso in esame, il contratto è stato concluso nel 1999, dunque in un periodo in cui la capitalizzazione era in ogni caso vietata, e, dopo l'entrata in vigore della disciplina sopra richiamata, non è stato adeguato alle nuove disposizioni, non essendo stata pattuita reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Di conseguenza, la clausola anatocistica è nulla e il conteggio va epurato dal calcolo degli interessi composti: il saldo va determinato considerando, per l'intero periodo 1999-2013, i soli interessi convenzionali semplici, al tasso convenzione ex art. 117 t.u.b.
Nel ricalcolo del saldo del conto va inoltre preso in considerazione l'intero periodo di svolgimento del rapporto solo qualora si riscontri la produzione di estratti conto completi, mentre, in caso contrario, il conteggio va operato partendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti da parte attrice senza soluzione di continuità. Ciò sulla base del principio per cui, in tale ultimo caso, la mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia, ex multis, a Corte di Appello di Catania, Sez. I, 03.08.2020, n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Ciò implica che il correntista che agisca per l'accertamento o la ripetizione dell'indebito è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, ex multis, Corte appello
Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto,
a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura, sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto).
Mediante il mandato integrativo è stato altresì richiesto al c.t.u. di espungere le rimesse prescritte, essendo stata formulata la relativa eccezione da parte dell'istituto bancario convenuto, e alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova sul punto.
A tale riguardo, merita condivisione l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie formulata da . CP_2
Sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418/2000, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
Sull'onere della prova in materia sono successivamente intervenute le Sezioni unite, che, con la sentenza n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (principi seguiti dalla giurisprudenza successiva;
ex multis, Cass. civ., nn.
2660/19 e 15895/19).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta sarebbe stato onere del correntista produrre la documentazione contabile atta a dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e, non essendo stata depositata tale documentazione, deve dunque essere accolta l'eccezione di prescrizione e conseguentemente devono essere esclusi, ai fini della domanda di ripetizione d'indebito, tutti i versamenti effettuati anteriormente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione, nei termini contenuti nel mandato integrativo.
Alla luce dei suddetti mandati e dei principi esposti, il c.t.u. ha dunque operato il ricalcolo nei termini che di seguito schematicamente si riportano:
- ha esaminato le pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente concluso in data
25.01.1999;
- ha analizzato gli estratti conto ordinari e scalari prodotti con riferimento al periodo in esame ed ha appurato che “sono stati prodotti gli estratti conto relativi al periodo 01.01.2000-
19.07.2013 (data di estinzione del conto corrente), mentre risultano mancanti gli estratti conto relativi al periodo 25.01.1999 (data di accensione del rapporto) fino al 31.12.1999, nonché i conti scalari del II Trimestre 2000 e del III e IV trimestre 2007”;
- ha dunque proceduto al ricalcolo dei saldi del conto corrente muovendo dal saldo risultante dall'estratto conto più risalente tra quelli prodotti da parte attrice (primo trimestre 2000) senza soluzione di continuità, applicando le condizioni economiche convenute con il contratto di conto corrente stipulato in data 25.01.1999;
- in particolare, quanto al tasso annuo di interesse creditore, non previsto in contratto, il c.t.u. ha applicato i tassi risultanti dagli estratti conto (p. 8 prima relazione), in quanto più favorevoli al correntista rispetto ai tassi legali;
- quanto al tasso di interesse debitore, sono stati applicati i tassi convenzionali o quelli, più favorevoli per il correntista, contenuti negli estratti conto;
- è stata applicata la c.m.s. espressamente pattuita, unitamente agli altri oneri del credito, escludendo, invece, quelle non convenute (canone periodico, commissioni per bonifici, recupero spese varie, etc.).
Subentrato il sottoscritto Giudice nella titolarità del procedimento, con ordinanza del 29.05.2025, tenuto conto delle evoluzioni giurisprudenziali medio tempore intervenute, è stata disposta ulteriore integrazione di consulenza, affinché il c.t.u. rettificasse i risultati raggiunti sulla base dei seguenti criteri:
“
1. al fine del conteggio delle rimesse prescritte (nei termini individuati nell'ordinanza del
23.12.2019), individui il c.t.u. l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti;
in mancanza di espressa pattuizione scritta circa
l'apertura di credito, il c.t.u. dovrà comunque considerare l'eventuale c.d. fido di fatto, ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie, in quanto l'eccezione di nullità per mancanza di forma ex art. 117 t.u.b. non è stata formulata dal correntista (Cass. civ., n. 17982/2023);
2. ai fini della verifica circa il rispetto del tasso soglia, il c.t.u.:
i. dovrà considerare irrilevante l'usura sopravvenuta in corso di rapporto, salvo il caso di nuova pattuizione (Cass. civ., Sez. un., n. 24675/2017), ovverosia dovrà mantenere nel conteggio i tassi anche usurari divenuti tali in ragione del mero decrescere dei tassi soglia, salvo nuova pattuizione
e per il trimestre di riferimento;
ii. per individuare il t.a.e.g. da confrontare al fine di verificare il rispetto del tasso soglia:
A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub E) rispettivamente con il tasso soglia e con 'la c.m.s. soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della c.m.s. rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
B) periodo successivo alla data 1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
C) applichi, in linea generale, le Istruzioni della AN d'IT ratione temporis applicabili;
iii. applichi il criterio di imputazione ai sensi dell'art. 1194 c.c. solo con riferimento alle rimesse solutorie”.
Rispondendo ai suddetti quesiti, il c.t.u. ha innanzitutto conteggiato le rimesse prescritte considerando, pur in mancanza di espressa pattuizione scritta circa l'affidamento concesso,
l'eventuale c.d. fido di fatto, in quanto, sulla base della giurisprudenza richiamata nel mandato, trattasi di nullità relativa non eccepita dal correntista (l'operazione, contrariamente a quanto osservato dal c.t.p. di parte attrice, è stata correttamene svolta nel rispetto del mandato contenuto nell'ordinanza del 23.12.2019).
Il c.t.u. ha dunque analizzato i conti scalari del rapporto di conto corrente oggetto di causa e ha individuato l'affidamento di fatto attraverso la verifica, per il periodo oggetto di indagine, dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto (considerata una remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido) e dell'applicazione di tassi debitori differenti secondo l'entità dell'esposizione debitoria (evidentemente riferibili a condizioni entro-fido ed extra-fido).
Dalla superiore analisi è emerso che a decorrere dal 20.01.2001 la banca ha applicato due differenti tassi debitori, così come dal primo trimestre 2001 sono state applicate due differenti aliquote per le commissioni di massimo scoperto (tabella a p. 6 della seconda relazione integrativa).
Il c.d. fido di fatto può agevolmente desumersi dalle basi di calcolo indicate nel conto scalare (a partire dal primo trimestre del 2001) per la quantificazione delle commissioni di massimo scoperto, che prevedono una prima aliquota dello 0,500% da applicarsi ad una base di calcolo di 20.000.000 di lire (pari a 10.329,00 euro), ed una seconda aliquota da applicarsi ad una seconda base di calcolo determinata dal saldo di massimo scoperto rilevato nel trimestre di riferimento, dedotta la prima base di calcolo (lire 20.000.000, poi 10.329,00 euro), che corrisponde in questo caso proprio al fido di fatto concesso. Rispondendo alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, il c.t.u. ha chiarito che l'importo di euro 10.329,00 corrisponde al fido di fatto che la banca ha concesso stabilmente e costantemente al correntista, come agevolmente desumibile dai conti scalari per il periodo primo trimestre 2001-primo trimestre 2007, apertura di credito che è rimasta invariata per tutto il periodo oggetto di indagine.
Al fine del conteggio delle rimesse prescritte (nei termini individuati nell'ordinanza del
23.12.2019) e precisamente quelle aventi natura solutoria risalenti ad oltre un decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (10.02.2017), il c.t.u. ha proceduto, in ossequio al mandato integrativo ricevuto, a redigere apposito prospetto al fine di individuarle in ordine cronologico, tenendo conto del saldo reale del conto (ovverosia il saldo ricalcolato secondo i criteri indicati nel mandato del 13.07.2018) e considerando, appunto, il c.d. fido di fatto ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie.
Per il periodo ricompreso tra il primo trimestre e il quarto trimestre dell'anno 2000, non è stato accertato alcun fido di fatto e, pertanto, tutte le rimesse affluite sul conto scoperto sono state ritenuta di natura solutoria, mentre dal I trimestre 2001 al I trimestre 2007, alla luce dell'individuazione del suddetto fido (pari a euro 10.329,00), sono state individuate le rimesse di natura solutoria.
Nella tabella contenuta a p. 7 della seconda relazione integrativa il c.t.u. ha individuato per ciascun trimestre l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte risalenti ad oltre un decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione (01.01.2000-10.02.2007), nonché l'indebito ripetibile dato dalla differenza tra gli originari interessi e competenze liquidati e addebitati trimestralmente dalla banca e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato: è stato così evidenziato un totale di rimesse prescritte pari a euro 3.252.883,91, competenze banca per euro 37.699,61, competenze riliquidate per euro 30.951,19 e, dunque, un indebito ripetibile pari a euro 6.748,42.
Il c.t.u. ha dunque proceduto ad imputare l'indebito ripetibile suddetto a deconto del credito accertato in esito alla rielaborazione del conto secondo i criteri indicati nel mandato del 13.07.2018, giungendo al seguente risultato: saldo ricalcolato a credito del correntista pari a euro 14.754,87; indebito ripetibile pari a euro 6.748,42; conseguente saldo finale a credito del correntista pari a euro
8.006,45. Tale saldo scaturisce dai criteri di calcolo disposti con ordinanza del 13.07.2018, che ha previsto, con riferimento al contratto di conto corrente stipulato il 25.01.1999, il ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare-avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora applicata in assenza di reciprocità tra le parti.
In merito al secondo quesito del mandato, relativo alla verifica del rispetto del tasso soglia, va innanzitutto considerato che la mancata produzione in atti dei decreti ministeriali contenenti la rilevazione dei tassi medi e la fissazione dei tassi soglia ai sensi della l. 108/1996 non preclude l'esame della censura di usurarietà, dal momento che la più recente giurisprudenza della Cassazione
– modificando un orientamento già fatto proprio da Cass. civ., Sezioni unite, n. 9441/2009 e Sez.
III, nn. 8752/2001 e 2543/2019, nonchè da significativa giurisprudenza di merito – ha riconosciuto che a tali D.M. va riconosciuta la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio iura novit curia e non quello dispositivo (Cass. civ., Sez. I, 29.11.2022, n.
35102).
Tanto chiarito, al fine di verificare il carattere usurario degli interessi il c.t.u. ha proceduto preliminarmente ad accertare se il tasso debitore pattuito con la lettera contratto del 25.01.1999
(doc. 2) abbia superato quello soglia, secondo le rilevazioni effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro, avuto riguardo al D.M. pubblicato nella G.U. e relativo al trimestre di conclusione del contratto (primo trimestre 1999). Al fine di determinate il T.E.G., il consulente ha applicato le istruzioni della AN d'IT per le aperture di credito in conto corrente, in conformità con il mandato.
Tale indicazione è stata data in ragione dell'esigenza, costantemente affermata dalla giurisprudenza, di eseguire la comparazione tra il t.e.g previsto per il rapporto ed il tasso soglia fondato sui tassi medi rilevati dalla stessa AN d'IT raffrontando indici omogenei. Può a tale riguardo richiamarsi, ex multis, la pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.09.2020, n. 20464, che ha affermato quanto segue: “Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della AN d'IT – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge
(costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019,
n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si 'imporrebbe... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli' (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n.
16303). Una volta dichiarata la generale soggezione alla legge degli atti della AN d'IT, tuttavia, la prima delle censure formulata dal ricorrente (…) non va poi oltre questo segno. Essa non esplicita, nè illustra, cioè, quali sarebbero gli (ipotetici) vizi interni alla formula matematica approntata dalla AN d'IT nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura. Nè potrebbe più in generale dubitarsi – visto il tenore della L. n. 108 del 1996, art.
2 – che le 'rilevazioni' compiute dalla AN d'IT costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di
TEG”. In senso analogo è attestata la giurisprudenza pressoché unanime sia di legittimità sia di merito e si rinvia, ex multis, a Tribunale Crotone, 27.01.2020, n. 77; Tribunale Ivrea, 19.07.2019, n.
679; Tribunale Napoli Nord, Sez. III, 04.03.2019 n. 619; nella giurisprudenza di questo ufficio si rinvia, tra le molte, a Tribunale Catania, Sez. IV, n. 192/2021.
In concreto, il c.t.u., stante la suddetta mancata pattuizione del fido in forma scritta, ha rilevato che il t.e.g. coincide con il t.a.n. pattuito nella lettera contratto del 25.01.1999 ed è dunque pari al
14%. Tale saggio, tenuto conto delle istruzioni suddette, della categoria di riferimento (si dà atto che il c.t.u. ha fatto riferimento sia alla categoria di operazioni “aperture di credito in conto corrente fino a lire 10.000.000” sia alla categoria di operazioni “aperture di credito in conto corrente oltre
10.000.000 di lire”) e dei tassi rilevati per il primo trimestre 1999, risulta inferiore al tasso soglia.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, il c.t.u. ha osservato che, confrontando la c.m.s. pattuita con il citato contratto (pari all'1%) e la c.m.s. soglia, determinata maggiorando del 50%
l'entità della c.m.s. media pubblicata dal Ministero del Tesoro, relativo al trimestre di conclusione del contratto (primo trimestre 1999), emerge una c.m.s. pattuita eccedente la soglia, pari a 0,63%
(0,42% + 1,5).
A questo punto il c.t.u., operando in conformità con il mandato conferito e sulla base dei principi espressi da Cass. civ., Sez. un., n. 16303/2018, ha evidenziato che tale superamento non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, la percentuale della c.m.s. determinata in eccesso (pari allo 0,37%),
è stata confrontata con la differenza percentuale determinata mettendo a confronto il t.e.g (pari al
14,00%) e il t.e.g.e.m, maggiorato del 50%, nella misura prevista sia per la categoria di operazioni
“aperture di credito in conto corrente fino a lire 10.000.000” sia per la categoria di operazioni
“aperture di credito in conto corrente oltre 10.000.000 di lire”, applicati per il primo trimestre 1999.
Operando tale ricostruzione, il tasso complessivo non risulta usurario, come chiarito nella tabella contenuta a p. 11 della seconda relazione integrativa, in quanto l'eccedenza della c.m.s. applicata, rispetto a quella della c.m.s. rientrante nella soglia (+0,37%) viene integralmente assorbita dal
'margine' residuo del tasso di interessi, risultante dalla differenza tra il t.e.g. e i corrispondenti tassi soglia. Si riporta, a tale riguardo, il principio di diritto affermato dalla suddetta sentenza Cass. civ.,
Sez. un., n. 16303/2018: “Con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la 'CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
In conclusione, ritenuta illegittima l'applicazione di interessi capitalizzati e ritenuta fondata nei termini di cui in motivazione l'eccezione di prescrizione, l'istituto convenuto in Parte_2 parziale accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere condannato a restituire all'attore euro 8.006,45, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda, ai Parte_1 sensi dell'art. 2033 c.c. (27.02.2017, data di notifica dell'atto di citazione).
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta, con quantificazione pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore per cui la domanda è stata accolta, dell'attività difensiva svolta e delle questioni giuridiche esaminate. La condanna viene disposta a favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello
Stato. Non si dà luogo a dimezzamento a causa dell'ammissione di parte attrice vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, alla luce dei principi affermati da Corte cost., n. 64/2024. Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto di data odierna, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3980/2017, così decide:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, ritenuta illegittima l'applicazione di interessi capitalizzati al contratto di conto corrente n. 476/010/00001893-4 e ritenuta fondata nei termini di cui in motivazione l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, condanna a restituire ad euro 8.006,45, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 al tasso legale a decorrere dal 27.02.2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
1.701,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, da corrispondersi a favore dell'Erario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto di data odierna, definitivamente a carico di Controparte_4
Catania, 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone