TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 779/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, in com- posizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 779/2023 R.G. promossa da
, in persona del Sindaco p.t. (c.f. ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti ed in virtù di delibera di G.M. n. 29/2023, dall'avv. Anto- nio Scuderi, con il quale elettivamente domicilia digitalmente presso il proprio indirizzo di posta elettronica: Email_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Massimo Senatore, nel cui studio elettivamente domicilia in Polla
(SA), alla Via Annia
PARTE APPELLATA avente ad oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di n. 44/2023 Pt_1
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale accogliere il presente appello e, per
l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza del Giudice di Pace di , dott. Pasqua- Pt_1
le Dente, n. 44/23, depositata in Cancelleria giorno 24.01.2023, mai notificata, con cui
è stato definito il ricorso acquisito al n. 556/22 di R.G., e, di conseguenza, confermare il verbale di accertamento della Polizia Municipale di n. V/23U/2022, pr. Pt_1
327/2022, elevato a carico del Sig. . CP_1
1
Con vittoria delle spese ed onorario del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “perché l'ill.mo Tribunale di Lagonegro, voglia così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto dal , confermando la sentenza impugnata Parte_1
in ogni sua parte;
2) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'avvocato anitistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, il in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 44/2023 pronunciata dal Giudi- ce di Pace di , con cui era stato accolto il ricorso del sig. avverso il Pt_1 CP_1
verbale di accertamento n. V/23U/2022, pr. 327/2022, elevato dalla Polizia Locale per violazione dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada, relativo alla mancanza di copertura assicurativa del veicolo.
Il verbale contestava al la circolazione del veicolo FIAT Panda targato BK943TV, CP_1
privo della prescritta assicurazione, rilevata in data 04.08.2022 alle ore 12:12 in Polla
(SA), sulla S.R. 426, altezza km 0,700, mediante osservazione da remoto delle immagi- ni del sistema di videosorveglianza comunale.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto illegittimo l'accertamento, in quanto effettuato con apparecchiatura non omologata, senza la presenza fisica dell'agente accertatore, e senza adeguata motivazione circa l'impossibilità della contestazione immediata.
Avverso tale decisione, il ha dedotto plurimi motivi di gravame, soste- Parte_1 nendo la legittimità dell'accertamento da remoto, effettuato contestualmente dal Co- mandante della Polizia Locale, e la corretta applicazione dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter), del Codice della Strada, che consente la contestazione differita in caso di ri- levazione della violazione dell'obbligo assicurativo mediante confronto dei dati rilevati con quelli risultanti dagli elenchi ufficiali dei veicoli privi di copertura.
Il Tribunale, con decreto del 12.07.2023, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 5.12.2023, poi sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rinviata per discussione ex art. 437 c.p.c. all'udienza cartolare del 07.10.2024.
Successivamente, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, con ordinanza dell'8.10.2024, la causa è stata nuovamente rinviata in prosieguo udienza di discussione al 06.10.2025, con termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. fino al giorno stesso.
2
Alla nuova udienza, le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta: il ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre il ha chiesto Parte_1 CP_1
il rigetto del gravame, contestando le argomentazioni avversarie e richiamando le pro- prie difese già articolate nella memoria di costituzione.
Sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate con conseguente riforma della impugnata sentenza.
Appare opportuno evidenziare fin da subito che la parte appellata non ha dato prova che il veicolo di sua proprietà nella data di presunta commissione dell'infrazione fosse provvisto di assicurazione RCA.
Ciò posto, non possono considerarsi condivisibili le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione che verte essenzialmente sulla mancata prova della omologazione del sistema “Targa System” e sulla insussistenza dei presupposti per la contestazione differita, posto che è stato acclarato il passaggio dell'auto di proprietà dell'appellato in data 04.08.2022 alle ore 12:12 sulla S.R. 426 all'altezza del K0,700
(ponte romano) in direzione Piazza Ponte.
Ebbene, in primo luogo va evidenziata l'inconferenza dell'affermazione contenuta nella decisione impugnata circa l'inidoneità dello strumento di lettura targhe ( CP_2
”) ad accertare in via autonoma e definitiva l'infrazione contestata all'originario ri-
[...]
corrente. Se da un lato, infatti, la mancata omologazione del sistema preclude la possibi- lità di utilizzarlo ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non po- tendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), dall'altro lato, comun- que, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter), come ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contesta- zione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ri- cavati dal sistema “Targa System” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo fina- lizzato al completamento dell'accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, come appunto nel caso in esame, attraverso l'ulteriore controllo diretto mediante l'interrogazione delle piattaforme telematiche relative agli elenchi dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. È evidente, pertanto, che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 201 comma
1-bis, lett. g-bis) C.d.S., poiché l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 193 C.d.S. per quanto qui rileva, non è avvenuto – come detto - per mezzo di appositi dispositivi o
3
apparecchiature di rilevamento ma muovendo dai dati acquisiti dal sistema i verbaliz- zanti hanno proceduto ad un autonomo accertamento. Dunque, l'impugnata sentenza non ha considerato la circostanza, valorizzata invece dall'odierno appellante nell'atto di gravame, per cui il sistema “Targa System” non può fondare autonomamente la conte- stazione dell'infrazione ma può tuttavia costituire base per l'ulteriore attività di accerta- mento da parte degli organi competenti (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 10/05/2023,
n. 12681: “In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la pos- sibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accerta- tiva da parte degli organi competenti”; nonché Trib. Locri, dott. Amadei sentenza del
13.2.2024 nel procedimento n. 988/2203 r.g.).
Erroneamente, dunque, la gravata sentenza ha ritenuto che nella specie ci si trovi di fronte ad una non consentita contestazione differita. Si ribadisce, infatti, come sostenuto dal appellante, che ai sensi dell'art. 201 C.d.S. comma 1-bis la contestazione Pt_1
immediata non è necessaria, tra le altre ipotesi, in presenza di (g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'ob- bligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicu- razione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decre- to-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.
Ne consegue, pertanto, che non si è verificata alcuna immotivata contestazione differita della violazione.
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando infondato l'originario ricorso proposto da avverso il verbale di accertamento n. CP_1
V/23U/2022, pr. 327/2022 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Pt_1
04.08.2022 per violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S.
La liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in favore del
[...]
, segue il criterio dell'odierna soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di Pt_1
, nonché vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto CP_1
4
del valore della causa, ricompresa nello scaglione fino a € 1.000,00, per le fasi studio, introduttiva e decisoria (stante l'assenza di attività istruttoria), avuto riguardo al caratte- re seriale delle questione ed alla decisione con modalità semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitiva- mente pronunciando nel giudizio d'appello n. 779/2023 R.G. avverso la sentenza n.
44/2023 del Giudice di Pace di depositata in data 24.01.2023, come in epigrafe Pt_1
promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da av- CP_1
verso il verbale di accertamento V/23U/2022, pr. 327/2022 elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di 04.08.2022 per violazione dell'art. 193, comma Pt_1
2, C.d.S.;
- condanna l'appellato alla refusione, in favore del delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 173,00 per com- pensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, e per l'appello in € 423,50 (di cui € 332,00 per compensi ed € 91,50 per esborsi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovute.
Così deciso in Lagonegro, 03.11.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, in com- posizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 779/2023 R.G. promossa da
, in persona del Sindaco p.t. (c.f. ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti ed in virtù di delibera di G.M. n. 29/2023, dall'avv. Anto- nio Scuderi, con il quale elettivamente domicilia digitalmente presso il proprio indirizzo di posta elettronica: Email_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Massimo Senatore, nel cui studio elettivamente domicilia in Polla
(SA), alla Via Annia
PARTE APPELLATA avente ad oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di n. 44/2023 Pt_1
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale accogliere il presente appello e, per
l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza del Giudice di Pace di , dott. Pasqua- Pt_1
le Dente, n. 44/23, depositata in Cancelleria giorno 24.01.2023, mai notificata, con cui
è stato definito il ricorso acquisito al n. 556/22 di R.G., e, di conseguenza, confermare il verbale di accertamento della Polizia Municipale di n. V/23U/2022, pr. Pt_1
327/2022, elevato a carico del Sig. . CP_1
1
Con vittoria delle spese ed onorario del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “perché l'ill.mo Tribunale di Lagonegro, voglia così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto dal , confermando la sentenza impugnata Parte_1
in ogni sua parte;
2) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'avvocato anitistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, il in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 44/2023 pronunciata dal Giudi- ce di Pace di , con cui era stato accolto il ricorso del sig. avverso il Pt_1 CP_1
verbale di accertamento n. V/23U/2022, pr. 327/2022, elevato dalla Polizia Locale per violazione dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada, relativo alla mancanza di copertura assicurativa del veicolo.
Il verbale contestava al la circolazione del veicolo FIAT Panda targato BK943TV, CP_1
privo della prescritta assicurazione, rilevata in data 04.08.2022 alle ore 12:12 in Polla
(SA), sulla S.R. 426, altezza km 0,700, mediante osservazione da remoto delle immagi- ni del sistema di videosorveglianza comunale.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto illegittimo l'accertamento, in quanto effettuato con apparecchiatura non omologata, senza la presenza fisica dell'agente accertatore, e senza adeguata motivazione circa l'impossibilità della contestazione immediata.
Avverso tale decisione, il ha dedotto plurimi motivi di gravame, soste- Parte_1 nendo la legittimità dell'accertamento da remoto, effettuato contestualmente dal Co- mandante della Polizia Locale, e la corretta applicazione dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter), del Codice della Strada, che consente la contestazione differita in caso di ri- levazione della violazione dell'obbligo assicurativo mediante confronto dei dati rilevati con quelli risultanti dagli elenchi ufficiali dei veicoli privi di copertura.
Il Tribunale, con decreto del 12.07.2023, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 5.12.2023, poi sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rinviata per discussione ex art. 437 c.p.c. all'udienza cartolare del 07.10.2024.
Successivamente, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, con ordinanza dell'8.10.2024, la causa è stata nuovamente rinviata in prosieguo udienza di discussione al 06.10.2025, con termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. fino al giorno stesso.
2
Alla nuova udienza, le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta: il ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre il ha chiesto Parte_1 CP_1
il rigetto del gravame, contestando le argomentazioni avversarie e richiamando le pro- prie difese già articolate nella memoria di costituzione.
Sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate con conseguente riforma della impugnata sentenza.
Appare opportuno evidenziare fin da subito che la parte appellata non ha dato prova che il veicolo di sua proprietà nella data di presunta commissione dell'infrazione fosse provvisto di assicurazione RCA.
Ciò posto, non possono considerarsi condivisibili le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione che verte essenzialmente sulla mancata prova della omologazione del sistema “Targa System” e sulla insussistenza dei presupposti per la contestazione differita, posto che è stato acclarato il passaggio dell'auto di proprietà dell'appellato in data 04.08.2022 alle ore 12:12 sulla S.R. 426 all'altezza del K0,700
(ponte romano) in direzione Piazza Ponte.
Ebbene, in primo luogo va evidenziata l'inconferenza dell'affermazione contenuta nella decisione impugnata circa l'inidoneità dello strumento di lettura targhe ( CP_2
”) ad accertare in via autonoma e definitiva l'infrazione contestata all'originario ri-
[...]
corrente. Se da un lato, infatti, la mancata omologazione del sistema preclude la possibi- lità di utilizzarlo ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non po- tendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), dall'altro lato, comun- que, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter), come ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contesta- zione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ri- cavati dal sistema “Targa System” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo fina- lizzato al completamento dell'accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, come appunto nel caso in esame, attraverso l'ulteriore controllo diretto mediante l'interrogazione delle piattaforme telematiche relative agli elenchi dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. È evidente, pertanto, che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 201 comma
1-bis, lett. g-bis) C.d.S., poiché l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 193 C.d.S. per quanto qui rileva, non è avvenuto – come detto - per mezzo di appositi dispositivi o
3
apparecchiature di rilevamento ma muovendo dai dati acquisiti dal sistema i verbaliz- zanti hanno proceduto ad un autonomo accertamento. Dunque, l'impugnata sentenza non ha considerato la circostanza, valorizzata invece dall'odierno appellante nell'atto di gravame, per cui il sistema “Targa System” non può fondare autonomamente la conte- stazione dell'infrazione ma può tuttavia costituire base per l'ulteriore attività di accerta- mento da parte degli organi competenti (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 10/05/2023,
n. 12681: “In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la pos- sibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accerta- tiva da parte degli organi competenti”; nonché Trib. Locri, dott. Amadei sentenza del
13.2.2024 nel procedimento n. 988/2203 r.g.).
Erroneamente, dunque, la gravata sentenza ha ritenuto che nella specie ci si trovi di fronte ad una non consentita contestazione differita. Si ribadisce, infatti, come sostenuto dal appellante, che ai sensi dell'art. 201 C.d.S. comma 1-bis la contestazione Pt_1
immediata non è necessaria, tra le altre ipotesi, in presenza di (g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'ob- bligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicu- razione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decre- to-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.
Ne consegue, pertanto, che non si è verificata alcuna immotivata contestazione differita della violazione.
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando infondato l'originario ricorso proposto da avverso il verbale di accertamento n. CP_1
V/23U/2022, pr. 327/2022 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Pt_1
04.08.2022 per violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S.
La liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in favore del
[...]
, segue il criterio dell'odierna soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di Pt_1
, nonché vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto CP_1
4
del valore della causa, ricompresa nello scaglione fino a € 1.000,00, per le fasi studio, introduttiva e decisoria (stante l'assenza di attività istruttoria), avuto riguardo al caratte- re seriale delle questione ed alla decisione con modalità semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitiva- mente pronunciando nel giudizio d'appello n. 779/2023 R.G. avverso la sentenza n.
44/2023 del Giudice di Pace di depositata in data 24.01.2023, come in epigrafe Pt_1
promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da av- CP_1
verso il verbale di accertamento V/23U/2022, pr. 327/2022 elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di 04.08.2022 per violazione dell'art. 193, comma Pt_1
2, C.d.S.;
- condanna l'appellato alla refusione, in favore del delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 173,00 per com- pensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, e per l'appello in € 423,50 (di cui € 332,00 per compensi ed € 91,50 per esborsi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovute.
Così deciso in Lagonegro, 03.11.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
5