Art. 23. (Patrimoni)
Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della statizzazione e' devoluto all'Universita' statale degli studi di Cassino.
E' mantenuta a favore dell'Universita' statale degli studi di Cassino per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' degli enti promotori.
Gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese, costituito con decreto prefettizio n. 21141/3 del 13 maggio 1968, e da eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Universita' statale degli studi fino alla loro scadenza, e, comunque, non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario.
Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della statizzazione e' devoluto all'Universita' statale degli studi di Cassino.
E' mantenuta a favore dell'Universita' statale degli studi di Cassino per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' degli enti promotori.
Gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese, costituito con decreto prefettizio n. 21141/3 del 13 maggio 1968, e da eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Universita' statale degli studi fino alla loro scadenza, e, comunque, non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario.