Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01530/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2025, proposto dal Comune di Buccino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Falce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Asi di Salerno, non costituito in giudizio;
Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno- C.G.S. Salerno S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento della nota prot. 1167 del 28.7.2025, acquisita in pari data al protocollo comunale (n. 0007427), con la quale la società CGS ha negato l'accesso agli atti di cui alla richiesta comunale in data 22.7.2025 (prot. 0007116) non sussistendo - a suo avviso - "interesse qualificato di codesto Ente in relazione alla motivazione sottesa alla richiesta formulata";
nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente alla ostensione degli atti come richiesti con la citata nota e per la condanna della società resistente alla esibizione e rilascio di copia di tutta la documentazione oggetto dell'istanza in parola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno- C.G.S. Salerno S.r.l. a Socio Unico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. FA Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato, il Comune di Buccino adiva codesto T.A.R. al fine di ottenere l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità della nota prot. 1167 del 28.7.2025 con cui la società C.G.S. Salerno – SRL Unipersonale ha negato l’accesso agli atti di cui alla richiesta comunale presentata in data 22.7.2025 (prot. 0007116), con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all’ostensione degli atti richiesti e condanna della società resistente alla trasmissione di copia di tutta la documentazione oggetto dell’istanza ovvero all’accesso alla stessa mediante visione ed estrazione di copia.
La parte ricorrente ha affermato che:
- la società resistente gestisce nella zona ASI del Comune di Buccino un impianto di raccolta, di trattamento e di conferimento in depurazione di reflui civili e industriali, nonché “rifiuti liquidi” provenienti da reti fognarie comunali, attività industriali in area ASI (scarichi e reflui) e impianti industriali esterni conferiti su autorizzazione (trasporti su gomma);
- il Comune, sulla scorta di una relazione tecnica di due esperti periti chimico/industriali, i quali hanno relazionato sul “ contributo di ristoro ambientale ” presumibilmente spettante all’Ente, con nota dell’UTC prot. 7116/2025 ha richiesto al gestore C.G.S. copia, per gli anni 2020-2025, del registro carico e scarico rifiuti e MUD annuale del gestore;
- la società resistente, con nota prot. 1167/2025, ha denegato l’accesso agli atti assumendo che il contributo di cui trattasi spetterebbe ai soli Comuni sede di trattamento di “rifiuti urbani” e da parte di soggetti affidatari (in tutto o in parte) del servizio integrato, con conseguente difetto dell’interesse qualificato all’ostensione degli atti richiesti a causa dell’insussistenza di entrambi i presupposti richiesti per la spettanza del “ contributo di ristoro ambientale ”.
Con il ricorso, la parte ricorrente lamenta la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e succ. mod. ed int. violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n.8/2012 (artt. 2 e 3) e della L.R. n. 4/2007. Violazione del TUSP (D.lgs. n. 175/2016). Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di leale collaborazione tra PP.AA. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. ”.
In particolare la ricorrente censura il motivo del diniego all’accesso fondato sulla prospettata insussistenza dell’interesse qualificato richiesto per l’accesso ai documenti, a causa della mancanza, in concreto, dei presupposti previsti ex lege per l’attribuzione del contributo. Infatti la parte ricorrente afferma che la situazione giuridicamente rilevante ex art. 22 L. 241/1990, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, non debba necessariamente identificarsi con una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto della richiesta di accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nella sua sfera giuridica, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica azionabile in giudizio ovvero, come pretende il C.G.S., valutabile come giuridicamente fondata. Si ritiene, infatti, che l’ostensione degli atti richiesti sia indispensabile per definire le questioni attinenti alla spettanza e alla quantificazione del contributo di cui trattasi. La sussistenza o meno dell’attribuzione del contributo è questione che non incide sul diritto di accesso; anzi, una volta ottenuto l’accesso, il ricorrente potrà valutare se sussista o meno l’attribuzione del contenuto, che è quindi un profilo che si colloca a valle dell’accesso, e non monte.
2. Si è costituita la società resistente eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
In particolare, in relazione all’inammissibilità del ricorso, la società resistente sostiene una carenza di interesse a ricorrere, reggendosi il diniego di accesso su due autonome statuizioni motivazionali (la prima, di tipo oggettivo, sulla natura dei rifiuti trattati nell’impianto di Buccino e la seconda, di tipo soggettivo, relativa al fatto che il C.G.S. non sarebbe affidatario del servizio integrato dei rifiuti ex LRC 4/2007), delle quali solo la prima sarebbe stata effettivamente contestata dal ricorrente.
In relazione all’infondatezza del ricorso, la società resistente sostiene che presupposto indefettibile per l’applicazione del contributo è che l’impianto effettui il trattamento di rifiuti urbani, il che non si verificherebbe nel caso dell’impianto gestito dalla C.G.S. S.r.l. nel Comune di Buccino, trattandosi di un impianto di depurazione industriale.
3. Il Collegio ritiene di non poter accogliere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente. Difatti, la parte ricorrente ha in realtà contestato sia la prima che la seconda parte della motivazione posta alla base del diniego di accesso, affermando come la società resistente sia autorizzata dalla Regione Campania, nell’ambito del sistema integrato regionale di gestione dei rifiuti, alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di reflui civili ed industriali della zona ASI, dei reflui urbani del Comune di Buccino nonché di rifiuti liquidi di provenienza esterna condotti all’impianto a mezzo autobotti.
In relazione invece agli argomenti della resistente secondo cui il ricorso sarebbe infondato, il Collegio ritiene che non sia questa la sede per stabilire sull’effettiva spettanza del contributo di ristoro ambientale, trattandosi di un ricorso avverso un diniego di accesso agli atti. In questa sede, ciò che rileva è la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale, anche in chiave difensiva, a conoscere documenti dal cui esame potrebbe emergere la sussistenza della spettanza a un bene della vita (non oggetto del presente giudizio) quale appunto il descritto contributo, data l’indispensabilità dei documenti richiesti al fine di consentire al ricorrente di verificare se il contributo gli sia effettivamente dovuto e quale sarebbe la sua concreta quantificazione.
Il Collegio quindi annulla il diniego dell’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la medesima all’ostensione di tutti i documenti richiesti con tale istanza.
4. In ragione della particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di diniego del Consorzio per la Gestione dei Servizi della provincia di Salerno – C.G.S. Salerno s.r.l. ed ordina a quest’ultimo l’esibizione degli atti e dei documenti richiesti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
FA Di LO, Primo Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di LO | IG SO |
IL SEGRETARIO