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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/09/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice DE lavoro, dr.SS Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta DEla presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice DE lavoro, dr.SS Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico DEle note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4493/2022 DE ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Sticchi ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale A. Volta n. 72; ricorrente
C O N T R O
, in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura in atti, dall'avv. Rosa Maria Siciliano, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: In Tesi: Accertare e dichiarare che la Dott.SS (codice Parte_1 fiscale ha svolto, per i motivi e secondo le modalità descritte nel corpo DE C.F._1 suesteso ricorso, attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, fuori dall'orario di servizio, per 12 ore settimanali, nei mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021 compresi presso
l'hub vaccinale di VI (NA), effettuando nr. 788 inoculazioni di vaccino contro il SARS-CoV-2
e, per l'effetto, condannare l' (codice fiscale Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Via Marconi n. 66, OR DE EC (NA) in persona DE suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore DEla ricorrente DEla somma di € 6.289,92 (euro seimilanovecentoottantanove,92) o di quella diversa somma, risultante in esito alla espletanda istruttoria, oltre interessi dal dì DEla meSS in mora al saldo, a titolo di corrispettivo per l'attività prestata;
In via di subordinazione rispetto alla domanda principale: Accertare e dichiarare
l'ingiusto arricchimento DEl' resistente in ordine all'attività di somministrazione di vaccini CP_2 anti COVID-19 resa dalla ricorrente, e per l'effetto, condannare l' Controparte_2
(codice fiscale ) con sede legale in Via Marconi n. 66, OR DE EC
[...] P.IVA_1
(NA) in persona DE suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore DEla Dott.SS
(codice fiscale DEla somma di € 6.289,92 (euro Parte_1 C.F._1 seimilanovecentoottantanove,92) oltre interessi dal dì DEla meSS in mora al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività espletata dal ricorrente;
In ogni caso: Con vittoria di compenso professionale, e spese di lite.
PER L'A.S.L.: rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2022, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere medico specialista ambulatoriale convenzionato interno (ex art. 8 D.Lgs. n.
502/1992), in servizio presso il distretto 49 DEl' ; Controparte_1
- che in data 31.03.2021 - in base al “Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali DEla medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna” firmato dal Ministro DEla Salute il 16.03.2021 - aveva aderito, mediante trasmissione di apposito modulo, alla campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-19, quale medico vaccinatore;
- che, pertanto, da aprile 2021 ad agosto 2021, aveva svolto attività di somministrazione, fuori dall'orario di servizio e per 12 ore settimanali, dal mese di maggio 2021 al mese di luglio 2021, presso l'hub vaccinale di VI (NA) – dunque al di fuori DEla sua normale sede di lavoro – effettuando un totale di n. 788 inoculazioni di vaccino, e curando contestualmente l'aggiornamento DE c.d. anagrafe vaccinale attraverso l'utilizzo DEla relativa piattaforma;
- che, in data 06.09.2021, aveva pertanto fatto richiesta all' DE pagamento DE Controparte_1 corrispettivo ad eSS spettante in forza DEl'art. 3 DE predetto Protocollo di intesa, ma la sua richiesta era rimasta disattesa.
Sosteneva che, ai sensi DEl'art. 3 DE citato Protocollo aveva diritto al pagamento di un compenso aggiuntivo per il numero di ore (eccedenti quelle da contratto) impiegate per le somministrazioni di vaccini, per un totale di € 6.289,92; in subordine, in ragione DEl'ingiusta Cont locupletazione conseguita dall' per la prestazione resa, avrebbe avuto diritto quanto meno all'indennizzo ai sensi DEl'art. 2041 c.c..
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice DE
Lavoro, l' per l'accoglimento DEle suesposte conclusioni. Controparte_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta Controparte_2 contestando la fondatezza DEla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento DE compenso aggiuntivo previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali DEla medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna DE 16.03.2021 per i Cont medici specialisti ambulatoriali convenzionati resisi disponibili a somministrare i vaccini contro il SARS-CoV-2 durante o fuori l'orario di servizio.
Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Associazioni Sindacali di categoria sottoscrivevano un protocollo d'intesa al fine di definire “la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni ai sensi DEl'art. 8 DE d.lgs.
n. 502 DE 1992 nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative
e alle caratteristiche territoriali, nonché alle modalità concrete di vaccinazione DEla popolazione individuata”.
In particolare, il citato Protocollo prevede, per quanto di interesse, che: “
1. Il coinvolgimento, su base volontaria, dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni ai sensi DEl'art. 8 DE
d.lgs. n. 502 DE 1992 nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 può avvenire, previo accordo con lo specialista, sia durante l'orario di servizio che attraverso
l'attribuzione di un orario aggiuntivo nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Collettivo
Nazionale DE 31 marzo 2020.
2. (…)
3. In caso di prestazione in orario di servizio allo specialista spettano i compensi per le prestazioni di particolare interesse di cui all'art. 41 comma 4 e DEl'allegato 3 DE vigente ACN oltre il trattamento economico orario corrisposto ai sensi DEl'art. 43. Qualora l'attività di cui al presente protocollo venga resa in orario aggiuntivo dedicato esclusivamente all'attività di vaccinazione, allo specialista spetterà il trattamento economico per l'orario aggiunto senza erogazione dei compensi a prestazioni di seguito indicati.
Se l'attività verrà svolta fuori DEla normale sede di lavoro individuata dalla lettera d'incarico si applicherà sia durante l'orario di servizio che in orario aggiuntivo anche quanto previsto dall'art. 32 DEl'ACN vigente.
Per quel che riguarda il trattamento economico di cui all'art 41 comma 4 e DE collegato allegato 3 DEl'ACN 31 marzo 2020 non essendo prevista dal nomenclatore tariffario una specifica tariffa per l'inoculazione DE vaccino, dalla quale calcolare il 40% di cui al medesimo allegato 3 questa viene stabilita in euro 15,40 (quindici/40) esclusivamente per definire l'ammontare di quanto spettante allo specialista per ogni singola inoculazione in misura di euro 6,16 (sei/16), salvo ulteriori incrementi derivanti da Accordi integrativi regionali da aggiungere alla normale remunerazione prevista dagli artt. 32, 41 e 43 DE vigente Accordo Collettivo Nazionale integrati come sopra previsti. (…)”.
3. Ciò posto, si rileva che, nella fattispecie, risulta incontestato che la ricorrente fosse medico specialista ambulatoriale convenzionato interno ex art. 8 D.Lgs. n. 502/1992, in servizio presso il distretto 49 DEl' e che abbia aderito alla campagna vaccinale rendendosi Controparte_1 disponibile a somministrare i vaccini contro il Covid-19 fuori l'orario di servizio in altra sede per 12 ore settimanali, e che ciò è avvenuto dal mese di maggio 2021 fino al mese di luglio 2021 compreso, presso gli hub vaccinali di OC e VI, entrambi facenti parte DE Distretto sociosanitario n. 49 con sede in Nola (NA); è incontestato che la ricorrente abbia effettuato un totale di n. 788 inoculazioni di vaccino, curando contestualmente l'aggiornamento DEl'anagrafe vaccinale attraverso l'utilizzo DEla piattaforma prevista dalla legge. Cont A fronte di tali deduzioni, l' resistente ha eccepito che “non è stata rilasciata autorizzazione per prestazioni vaccinali extra contrattuali o secondo i dettami DEl'accordo tra e Regione Pt_2
Campania DE 24.3.2021 non recepito dall' Pertanto, in assenza di formale Parte_3 autorizzazione aziendale e distrettuale DEla effettiva applicazione DEl'accordo regionale, nulla è dovuto a parte ricorrente”.
Da tale ultima affermazione si desume che la Regione Campania ha dato attuazione al Protocollo mediante un accordo con Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana); è evidente, Pt_2 Cont pertanto, che non è nelle facoltà DEle singole sottrarsi a quanto stabilito dalla Regione, in assenza di allegazione da parte DEla resistente DEla neceSSrietà da parte DEle singole aziende sanitarie di recepire le relative previsioni di tale accordo o, a monte, DE Protocollo d'Intesa citato.
3.1. Resta da verificare se, come contestato dall'Azienda, sia ostativo al pagamento DEle somme di cui è causa l'assenza di una formale autorizzazione all'espletamento DEl'attività di vaccinatore.
Mutuando i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di straordinario, (cfr. Cass. civ., sez. lav., 23/06/2023 n. 18063), per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso DE datore di lavoro;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il neceSSrio pagamento DEl'attività da autorizzare.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'incontestato espletamento DEl'attività di medico vaccinatore sotto la direzione ed il coordinamento DEla dott.SS responsabile Persona_1 DEl'HUB OC-VI DE distretto 49, in uno alla conoscenza di detta circostanza da parte Cont DEl' – come desumibile dalla nota prot. 83561 DE 26.04.2023 DE Direttore DEla , Pt_4 prodotta dalla resistente, ove si legge “(...) le vaccinazioni di cui trattasi, seppure rese in orario aggiuntivo, si sono configurate come attività rese a compensazione di quella ordinaria momentaneamente sospesa a causa DEle norme di prevenzione anti COVID-19” – siano elementi sufficienti a fari ritenere autorizzata tale attività da remunerare, tra l'altro, con fondi regionali.
4. In ordine al quantum, i conteggi effettuati dalla parte ricorrente sono solo parzialmente condivisibili, posto che va escluso il riconoscimento DEla somma di € 2.096,64 a titolo di compenso aggiuntivo per prestazione resa fuori DEla normale sede di lavoro.
Invero, la parte omette di dedurre quale è la sede di servizio cui normalmente espleta la propria attività lavorativa, limitandosi ad affermare di essere in servizio presso il distretto sociosanitario 49 Cont DEl' resistente che ricomprende, anche, OC e VI.
Ne discende, pertanto, che alla ricorrente spetta solo la somma di € 4.193,28 pari al trattamento economico (€ 29,12) per l'orario aggiunto (144 ore) di cui all'art. 43 ACN 2020, senza erogazione dei compensi a prestazioni (di cui al comma 3 DE punto 3 DE Protocollo di Intesa).
In parziale accoglimento DEla domanda, l' va condannata al pagamento DEla Controparte_1 somma di € 4.193,28 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza DEle singole obbligazioni al saldo.
5. In ragione DE parziale accoglimento DE ricorso e DEl'assenza di specifici precedenti sulla questione trattata, si dispone la compensazione integrale DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice DE lavoro, dr.SS Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento DE ricorso, condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 di DEla complessiva somma di € 4.193,28 per le causali di cui in parte motiva, oltre la Parte_1 maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione DE credito al soddisfo;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite DE presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura DE dispositivo e DEla esposizione DEle ragioni di fatto e diritto DEla decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 21/09/2025.
Il Giudice
Dr.SS Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice DE lavoro, dr.SS Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta DEla presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice DE lavoro, dr.SS Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico DEle note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4493/2022 DE ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Sticchi ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale A. Volta n. 72; ricorrente
C O N T R O
, in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura in atti, dall'avv. Rosa Maria Siciliano, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: In Tesi: Accertare e dichiarare che la Dott.SS (codice Parte_1 fiscale ha svolto, per i motivi e secondo le modalità descritte nel corpo DE C.F._1 suesteso ricorso, attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, fuori dall'orario di servizio, per 12 ore settimanali, nei mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021 compresi presso
l'hub vaccinale di VI (NA), effettuando nr. 788 inoculazioni di vaccino contro il SARS-CoV-2
e, per l'effetto, condannare l' (codice fiscale Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Via Marconi n. 66, OR DE EC (NA) in persona DE suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore DEla ricorrente DEla somma di € 6.289,92 (euro seimilanovecentoottantanove,92) o di quella diversa somma, risultante in esito alla espletanda istruttoria, oltre interessi dal dì DEla meSS in mora al saldo, a titolo di corrispettivo per l'attività prestata;
In via di subordinazione rispetto alla domanda principale: Accertare e dichiarare
l'ingiusto arricchimento DEl' resistente in ordine all'attività di somministrazione di vaccini CP_2 anti COVID-19 resa dalla ricorrente, e per l'effetto, condannare l' Controparte_2
(codice fiscale ) con sede legale in Via Marconi n. 66, OR DE EC
[...] P.IVA_1
(NA) in persona DE suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore DEla Dott.SS
(codice fiscale DEla somma di € 6.289,92 (euro Parte_1 C.F._1 seimilanovecentoottantanove,92) oltre interessi dal dì DEla meSS in mora al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività espletata dal ricorrente;
In ogni caso: Con vittoria di compenso professionale, e spese di lite.
PER L'A.S.L.: rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2022, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere medico specialista ambulatoriale convenzionato interno (ex art. 8 D.Lgs. n.
502/1992), in servizio presso il distretto 49 DEl' ; Controparte_1
- che in data 31.03.2021 - in base al “Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali DEla medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna” firmato dal Ministro DEla Salute il 16.03.2021 - aveva aderito, mediante trasmissione di apposito modulo, alla campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-19, quale medico vaccinatore;
- che, pertanto, da aprile 2021 ad agosto 2021, aveva svolto attività di somministrazione, fuori dall'orario di servizio e per 12 ore settimanali, dal mese di maggio 2021 al mese di luglio 2021, presso l'hub vaccinale di VI (NA) – dunque al di fuori DEla sua normale sede di lavoro – effettuando un totale di n. 788 inoculazioni di vaccino, e curando contestualmente l'aggiornamento DE c.d. anagrafe vaccinale attraverso l'utilizzo DEla relativa piattaforma;
- che, in data 06.09.2021, aveva pertanto fatto richiesta all' DE pagamento DE Controparte_1 corrispettivo ad eSS spettante in forza DEl'art. 3 DE predetto Protocollo di intesa, ma la sua richiesta era rimasta disattesa.
Sosteneva che, ai sensi DEl'art. 3 DE citato Protocollo aveva diritto al pagamento di un compenso aggiuntivo per il numero di ore (eccedenti quelle da contratto) impiegate per le somministrazioni di vaccini, per un totale di € 6.289,92; in subordine, in ragione DEl'ingiusta Cont locupletazione conseguita dall' per la prestazione resa, avrebbe avuto diritto quanto meno all'indennizzo ai sensi DEl'art. 2041 c.c..
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice DE
Lavoro, l' per l'accoglimento DEle suesposte conclusioni. Controparte_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta Controparte_2 contestando la fondatezza DEla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento DE compenso aggiuntivo previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali DEla medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna DE 16.03.2021 per i Cont medici specialisti ambulatoriali convenzionati resisi disponibili a somministrare i vaccini contro il SARS-CoV-2 durante o fuori l'orario di servizio.
Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Associazioni Sindacali di categoria sottoscrivevano un protocollo d'intesa al fine di definire “la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni ai sensi DEl'art. 8 DE d.lgs.
n. 502 DE 1992 nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative
e alle caratteristiche territoriali, nonché alle modalità concrete di vaccinazione DEla popolazione individuata”.
In particolare, il citato Protocollo prevede, per quanto di interesse, che: “
1. Il coinvolgimento, su base volontaria, dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni ai sensi DEl'art. 8 DE
d.lgs. n. 502 DE 1992 nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 può avvenire, previo accordo con lo specialista, sia durante l'orario di servizio che attraverso
l'attribuzione di un orario aggiuntivo nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Collettivo
Nazionale DE 31 marzo 2020.
2. (…)
3. In caso di prestazione in orario di servizio allo specialista spettano i compensi per le prestazioni di particolare interesse di cui all'art. 41 comma 4 e DEl'allegato 3 DE vigente ACN oltre il trattamento economico orario corrisposto ai sensi DEl'art. 43. Qualora l'attività di cui al presente protocollo venga resa in orario aggiuntivo dedicato esclusivamente all'attività di vaccinazione, allo specialista spetterà il trattamento economico per l'orario aggiunto senza erogazione dei compensi a prestazioni di seguito indicati.
Se l'attività verrà svolta fuori DEla normale sede di lavoro individuata dalla lettera d'incarico si applicherà sia durante l'orario di servizio che in orario aggiuntivo anche quanto previsto dall'art. 32 DEl'ACN vigente.
Per quel che riguarda il trattamento economico di cui all'art 41 comma 4 e DE collegato allegato 3 DEl'ACN 31 marzo 2020 non essendo prevista dal nomenclatore tariffario una specifica tariffa per l'inoculazione DE vaccino, dalla quale calcolare il 40% di cui al medesimo allegato 3 questa viene stabilita in euro 15,40 (quindici/40) esclusivamente per definire l'ammontare di quanto spettante allo specialista per ogni singola inoculazione in misura di euro 6,16 (sei/16), salvo ulteriori incrementi derivanti da Accordi integrativi regionali da aggiungere alla normale remunerazione prevista dagli artt. 32, 41 e 43 DE vigente Accordo Collettivo Nazionale integrati come sopra previsti. (…)”.
3. Ciò posto, si rileva che, nella fattispecie, risulta incontestato che la ricorrente fosse medico specialista ambulatoriale convenzionato interno ex art. 8 D.Lgs. n. 502/1992, in servizio presso il distretto 49 DEl' e che abbia aderito alla campagna vaccinale rendendosi Controparte_1 disponibile a somministrare i vaccini contro il Covid-19 fuori l'orario di servizio in altra sede per 12 ore settimanali, e che ciò è avvenuto dal mese di maggio 2021 fino al mese di luglio 2021 compreso, presso gli hub vaccinali di OC e VI, entrambi facenti parte DE Distretto sociosanitario n. 49 con sede in Nola (NA); è incontestato che la ricorrente abbia effettuato un totale di n. 788 inoculazioni di vaccino, curando contestualmente l'aggiornamento DEl'anagrafe vaccinale attraverso l'utilizzo DEla piattaforma prevista dalla legge. Cont A fronte di tali deduzioni, l' resistente ha eccepito che “non è stata rilasciata autorizzazione per prestazioni vaccinali extra contrattuali o secondo i dettami DEl'accordo tra e Regione Pt_2
Campania DE 24.3.2021 non recepito dall' Pertanto, in assenza di formale Parte_3 autorizzazione aziendale e distrettuale DEla effettiva applicazione DEl'accordo regionale, nulla è dovuto a parte ricorrente”.
Da tale ultima affermazione si desume che la Regione Campania ha dato attuazione al Protocollo mediante un accordo con Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana); è evidente, Pt_2 Cont pertanto, che non è nelle facoltà DEle singole sottrarsi a quanto stabilito dalla Regione, in assenza di allegazione da parte DEla resistente DEla neceSSrietà da parte DEle singole aziende sanitarie di recepire le relative previsioni di tale accordo o, a monte, DE Protocollo d'Intesa citato.
3.1. Resta da verificare se, come contestato dall'Azienda, sia ostativo al pagamento DEle somme di cui è causa l'assenza di una formale autorizzazione all'espletamento DEl'attività di vaccinatore.
Mutuando i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di straordinario, (cfr. Cass. civ., sez. lav., 23/06/2023 n. 18063), per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso DE datore di lavoro;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il neceSSrio pagamento DEl'attività da autorizzare.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'incontestato espletamento DEl'attività di medico vaccinatore sotto la direzione ed il coordinamento DEla dott.SS responsabile Persona_1 DEl'HUB OC-VI DE distretto 49, in uno alla conoscenza di detta circostanza da parte Cont DEl' – come desumibile dalla nota prot. 83561 DE 26.04.2023 DE Direttore DEla , Pt_4 prodotta dalla resistente, ove si legge “(...) le vaccinazioni di cui trattasi, seppure rese in orario aggiuntivo, si sono configurate come attività rese a compensazione di quella ordinaria momentaneamente sospesa a causa DEle norme di prevenzione anti COVID-19” – siano elementi sufficienti a fari ritenere autorizzata tale attività da remunerare, tra l'altro, con fondi regionali.
4. In ordine al quantum, i conteggi effettuati dalla parte ricorrente sono solo parzialmente condivisibili, posto che va escluso il riconoscimento DEla somma di € 2.096,64 a titolo di compenso aggiuntivo per prestazione resa fuori DEla normale sede di lavoro.
Invero, la parte omette di dedurre quale è la sede di servizio cui normalmente espleta la propria attività lavorativa, limitandosi ad affermare di essere in servizio presso il distretto sociosanitario 49 Cont DEl' resistente che ricomprende, anche, OC e VI.
Ne discende, pertanto, che alla ricorrente spetta solo la somma di € 4.193,28 pari al trattamento economico (€ 29,12) per l'orario aggiunto (144 ore) di cui all'art. 43 ACN 2020, senza erogazione dei compensi a prestazioni (di cui al comma 3 DE punto 3 DE Protocollo di Intesa).
In parziale accoglimento DEla domanda, l' va condannata al pagamento DEla Controparte_1 somma di € 4.193,28 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza DEle singole obbligazioni al saldo.
5. In ragione DE parziale accoglimento DE ricorso e DEl'assenza di specifici precedenti sulla questione trattata, si dispone la compensazione integrale DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice DE lavoro, dr.SS Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento DE ricorso, condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 di DEla complessiva somma di € 4.193,28 per le causali di cui in parte motiva, oltre la Parte_1 maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione DE credito al soddisfo;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite DE presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura DE dispositivo e DEla esposizione DEle ragioni di fatto e diritto DEla decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 21/09/2025.
Il Giudice
Dr.SS Valentina Olisterno