TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1977 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2017, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON NN, unitamente e disgiuntamente all'avv. Riccardo Folino, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
attrice contro
(P.I. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Leone, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Francesco Carnovale Scalzo e Caterina Flora Restuccia, giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro.
In particolare esponeva che il giorno 6.10.2012, intorno alle ore 9:50, usciva dal negozio
Computer City, sito in Via Piave n. 53 di e, nello scendere il marciapiede, CP_1 poggiava il piede destro sulla carreggiata e, a causa di un buca non segnalata, cadeva rovinosamente a terra;
che a seguito dell'evento sul posto intervenivano gli Agenti della
Polizia Municipale del Comune di per i consueti accertamenti;
che a causa CP_1 delle lesioni subite, l'attore veniva soccorso e trasportato a mezzo del servizio del 118
Pagina 1 di 11 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove, all'esito degli CP_1 accertamenti, gli veniva riscontrata una “frattura bimalleolare a destra” con necessità di procedere ad intervento chirurgico;
che la responsabilità di quanto accaduto era da ascriversi interamente al quale ente proprietario della strada ex art. 2043 Controparte_1
e/o 2051 c.c.
Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_1 attorea e chiedendone il rigetto perché ritenuta infondata, sia in fatto che in diritto. In particolare, contestava la fondatezza della domanda nell'an, per la mancata dimostrazione del presupposto della responsabilità del con riferimento alla Controparte_1 fattispecie dell'art. 2051 c.c., e nel quantum debeatur, per mancanza della prova del danno sofferto ed eccessività della pretesa risarcitoria. Rilevava, inoltre, che, se il danneggiato avesse tenuto un comportamento diligente e prudente, avrebbe potuto certamente evitare la caduta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea o, in via subordinata, dichiararsi il concorso di colpa e ridurre l'ammontare preteso nella misura corrispondente.
La causa, espletata l'attività istruttoria consistita nella prova testimoniale e nella CTU medico legale, riassegnata alla scrivente nella fase di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è in parte fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti che si dirà.
Gioverà, tuttavia, preliminarmente fare il punto circa i presupposti e i limiti della responsabilità da cose in custodia, quale è quella di cui si discute.
Orbene, la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. - fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 1985, n. 288 in
Pagina 2 di 11 Giust. civ. Mass. 1985).
Pertanto, l'art. 2051 c.c. richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa, laddove la condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall'art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima, è posta a carico del custode la presunzione iuris tantum di colpa di cui sopra, che, come detto, può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(Cassazione Civile, sez. III, 22 maggio 1982, n. 3134 in Giust. civ. Mass. 1982).
Invero, nel caso di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili
(Cass. Civ. 6407/1987 in Giust. civ. Mass. 1987).
In altri termini: la responsabilità per i danni causati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. richiede che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno (compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri della
Pagina 3 di 11 imprevedibilità ed inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass. n. 19.5.2011
n. 1106).
La Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche per i danni derivanti dalla circolazione su strade comunali, laddove sia configurabile la concreta possibilità di vigilanza e controllo da parte del in particolare per i centri abitati e le CP_1 strade urbane (Cass.
6.7.2006 n. 15383), residuando, in difetto di tale requisito, la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, con riferimento all'eventus damni, è stato provato che il sinistro de quo è avvenuto in Via Piave n. 53 a su un tratto di strada su cui deve ritenersi CP_1 sussistente la concreta possibilità per il convenuto di esercitare i propri poteri di CP_1 vigilanza e controllo, per essere la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, nel perimetro urbano dello stesso comune (cfr. Cass. civ. Sez. III, 06/07/2006, n.
15383)
In particolare, l'evento storico è stato confermato dai testi escussi (cfr. Testimone_1 verbale di udienza del 6.03.19) e (cfr. verbale di udienza del 7.10.19), i Testimone_2 quali hanno confermato la dinamica del sinistro per come dedotta nell'atto introduttivo.
Ciò posto, occorre scrutinare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno riportato da parte attrice.
A tal fine, gioverà ricordare che, la collettività ha diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
Pagina 4 di 11 danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre
2013, n. 23584).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sull'argomento, precisando altresì: “In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(fattispecie relativa alla caduta occorsa ad una donna su una strada coperta di ghiaccio e a cui, però, era stato ascritto un comportamento imprudente)” (Cassazione civile sez. VI,
12/04/2018, n.9146).
Ancora, “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, n.9315; in senso conforme, Cass. Civ. 6 febbraio 2020 n. 2872; Cass. Civ., n. 2480 del 2018).
Pagina 5 di 11 Copiosa giurisprudenza di merito ha dato seguito a questa impostazione: ex multis,
Tribunale Bari sez. III, 29/05/2018, n.2354 “La sussistenza di un comportamento che denoti distrazione e mancanza di prudenza da parte dell'utente danneggiato esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., qualora sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra causa del danno ed il danno stesso, mentre, in caso contrario, esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso”; ancora, Tribunale
Barcellona P.G., 17/02/2020, n.189, “Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art.
2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene pubblico esclude la responsabilità dell'ente proprietario, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato”.
In definitiva, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta colposa del danneggiato integra il cd. fortuito incidentale quando si ponga in esclusivo rapporto causale con l'evento dannoso (Corte appello L'Aquila, 06/11/2018, n.2088) dando luogo, altrimenti, ad un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1.
Ebbene, nel caso di specie, in base all'istruttoria testimoniale esperita nel corso del giudizio
è emersa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed i danni patiti dal atteso che i citati testi hanno confermato che l'attore è caduto a terra per aver Pt_1 messo il piede dentro una buca presente sul manto stradale a ridosso del marciapiede.
Dal verosimile racconto dei testi, presenti al momento dei fatti, emerge chiaramente l'elemento della contestualità temporale tra il transito del sul tratto di strada in cui Pt_1 era presente la buca e la sua caduta;
ciò integra l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che le lesioni riportate dal furono in concreto provocate Pt_1 dalla buca, peraltro non segnalata.
A tal proposito, si rileva che l'esistenza dell'anomalia stradale è una circostanza non contestata dal convenuto che ha concentrato le sue difese sull'insussistenza dei CP_1 presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. nonché sulla condotta colpevole del danneggiato.
E in effetti, a parere del Tribunale, residua a carico del una percentuale non Pt_1
Pagina 6 di 11 minima di responsabilità atteso che il sinistro si è verificato in condizioni di buona visibilità
(essendo avvenuto in orario diurno) e nell'atto di scendere dal marciapiede, azione che di per sé esige adeguata attenzione nell'incedere.
La buca oggetto di causa, sebbene non immediatamente visibile, proprio per il fatto di trovarsi a ridosso del detto marciapiede, avrebbe potuto essere, invero, evitata ove l'attore avesse tenuto una condotta più attenta, per come richiesto dalle condizioni del luogo e possibile per quelle di tempo (e, quindi, di visibilità).
Ritiene, invero, il Tribunale che detta condotta poco accorta, pur non avendo un rapporto causale esclusivo con la caduta (non può, infatti, escludersi che il sinistro si sarebbe comunque verificato) ha concorso nella causazione dell'evento dannoso nella misura in cui un atteggiamento più avveduto (prestando una maggiore attenzione nello scendere dal marciapiede) avrebbe verosimilmente consentito, secondo il canone del “più probabile che non”, al di avvedersi dell'anomalia stradale (cfr. documentazione fotografica in Pt_1 atti), arrestarsi se necessario, evitarla deviando il suo percorso o superarla modulando diversamente la lunghezza del passo.
In altre parole, la concreta possibilità per l'utente di avvedersi dell'anomalia stradale e di evitarla mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, se non esclude del CP_ tutto la responsabilità dell' convenuto (non potendosi, nel caso di specie, ritenere integrato il caso fortuito e, quindi, del tutto interrotto il nesso causale), la limita in ragione del concorso di colpa.
Gioverà precisare, per inciso, che la suddetta circostanza (ovvero, che l'attore potesse in ipotesi accorgersi della buca) non determina per altro verso la totale esclusione di responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale, posto che è irrilevante ai fini dell'attribuzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla differente previsione dell'art. 2043 c.c. ed atta a connotare i presupposti di non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo.
Orbene, valutate le rispettive responsabilità nel senso sopra descritto può essere affermata la concorrente responsabilità del ex art. 2051 c.c. e di Controparte_1 Parte_1
nella produzione del sinistro, nella misura del 50% il primo e del 50% il secondo.
[...]
Una volta accertata la responsabilità, seppure parziale, del Controparte_1 convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, deve essere esaminato il
[...] profilo del quantum dei danni subiti dall'attore.
Pagina 7 di 11 Ora, il vaglio sul quantum deve essere condotto alla luce delle disposizioni normative in tema di risarcimento del danno alla persona in caso di lesioni di lieve entità.
Come noto, l'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, al suo comma 3-ter ha disposto che al comma 2 dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e nel successivo comma 3-quater ha ulteriormente aggiunto che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art.
139… è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.
La Corte Costituzione, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 139 sollevate da vari giudici di merito, ha a più riprese ribadito che “non è censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno permanente alle microlesioni di che trattasi” (cfr. Cort.
Cost. Sent. n. 235/2014; Corte Cost. Ord. n. 242/2015
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in continuità con precedenti decisioni n. 18773/16,
n. 1272/18 e n. 22066/2018, ha precisato che gli accertamenti diagnostici strumentali (radiografie, tac e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini) non sono condizione assoluta e necessaria per il risarcimento dei danni fisici conseguenti a lesioni di lieve entità (Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza 28 febbraio 2019, n.
5820).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento dell'invalidità permanente si debba considerare vincolato a una verifica delle lesioni strettamente strumentale sicché “ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non” può “essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini”.
Invero, evidenzia la Corte, “la prova della sussistenza di una microlesione non necessariamente deve essere fornita sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale. Gli esami strumentali non sono cioè l'unico mezzo utilizzabile, ma si
Pagina 8 di 11 pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento
e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le leges artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/12/2022, n. 37477)
“con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 21/09/2023, n. 26985).
Ebbene, nel caso di specie, le lesioni riportate dal danneggiato a seguito del sinistro sono state verificate e attestate dal CTU a seguito di accertamento medico legale con riscontro visivo consistito nell'esame obiettivo generale del periziato nonché esame obiettivo locale dei distretti traumatizzati e relativa valutazione clinica, anche sulla base della documentazione sanitaria in atti.
In particolare, le dette lesioni sono consistite in “frattura bimalleolare a destra” (cfr. verbale di Pronto Soccorso del 06.10.12).
All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della puntuale motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta confermata la sopra riportata diagnosi, oltre che la sua compatibilità con la dinamica del sinistro. E' stato accertato, altresì, che la stabilizzazione clinica, per il tipo e la gravità delle lesioni seguite al trauma accidentale subito, ha richiesto un periodo di giorni 45 di ITA, giorni 30 ITP al 75%, giorni 30 ITP al 50% e giorni 60 al
25% e che, all'esito della stessa, sono residuati postumi permanenti invalidanti nella misura del 7% (“Esiti algo-disfunzionali di frattura bimalleolare destra con frammentazione del pilone tibiale, trattata mediante riduzione ed osteosintesi chirurgica, pregiudizio estetico di grado lieve da esiti cicatriziali chirurgici", cfr. pag. 10 CTU in atti).
Tanto premesso, il danno risarcibile in capo all'odierno attore è, sulla scorta delle tabelle applicabili al caso di specie (le tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005) e in vigore al momento della presente
Pagina 9 di 11 liquidazione (in questo senso, Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2019, n. 33770), pari ad euro €
15.664,06 (di cui € 10.186,51 a titolo di danno biologico permanente ed € 5.477,55 a titolo di danno biologico temporaneo).
Detta somma, cui aggiungere le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU pari ad euro 165,00, dovrà essere comunque ridotta per l'accertato concorso di colpa di
(pari al 50%) nel determinismo materiale dell'incidente spettandogli, Parte_1 dunque, la somma di euro 7.914,53.
Su questa somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, cioè dal 6.10.2012, data del sinistro.
Gli interessi sono, però, calcolati sulla somma di euro 7.914,53 svalutata al 6.10.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Alcuna somma può essere, invece, riconosciuta a titolo di danno morale.
Invero, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale che non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di un autonomo accertamento.
Pertanto, escluse frazioni ed automatismi nella aestimatio del danno, il giudice dovrà dapprima liquidare il danno biologico coi criteri di legge o l'equità, a seconda delle ipotesi;
quindi, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Le sofferenze morali sono, pertanto, divenute un fattore per la personalizzazione del danno biologico.
Ne deriva che è onere di chi agisce per il risarcimento del danno allegare e dimostrare le alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa quale conseguenza del fatto illecito altrui, al fine di accertare, anche presuntivamente, tale voce di danno.
Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha, non solo provato, ma neanche allegato tale tipo di pregiudizio (cfr. atto di citazione) con la conseguenza che alcuna somma ulteriore può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Le spese di lite seguono la soccombenza per la metà, restando compensata la residua
Pagina 10 di 11 metà in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro (causa valore decisum euro 7.914,53, compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona del Sindaco, al risarcimento dei danni in favore di Controparte_3
, liquidati in euro 7.914,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in Parte_1 motivazione;
- condanna l' al pagamento del 50% delle Controparte_3 spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come dovute per legge.
Lamezia Terme, 11.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1977 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2017, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON NN, unitamente e disgiuntamente all'avv. Riccardo Folino, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
attrice contro
(P.I. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Leone, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Francesco Carnovale Scalzo e Caterina Flora Restuccia, giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro.
In particolare esponeva che il giorno 6.10.2012, intorno alle ore 9:50, usciva dal negozio
Computer City, sito in Via Piave n. 53 di e, nello scendere il marciapiede, CP_1 poggiava il piede destro sulla carreggiata e, a causa di un buca non segnalata, cadeva rovinosamente a terra;
che a seguito dell'evento sul posto intervenivano gli Agenti della
Polizia Municipale del Comune di per i consueti accertamenti;
che a causa CP_1 delle lesioni subite, l'attore veniva soccorso e trasportato a mezzo del servizio del 118
Pagina 1 di 11 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove, all'esito degli CP_1 accertamenti, gli veniva riscontrata una “frattura bimalleolare a destra” con necessità di procedere ad intervento chirurgico;
che la responsabilità di quanto accaduto era da ascriversi interamente al quale ente proprietario della strada ex art. 2043 Controparte_1
e/o 2051 c.c.
Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_1 attorea e chiedendone il rigetto perché ritenuta infondata, sia in fatto che in diritto. In particolare, contestava la fondatezza della domanda nell'an, per la mancata dimostrazione del presupposto della responsabilità del con riferimento alla Controparte_1 fattispecie dell'art. 2051 c.c., e nel quantum debeatur, per mancanza della prova del danno sofferto ed eccessività della pretesa risarcitoria. Rilevava, inoltre, che, se il danneggiato avesse tenuto un comportamento diligente e prudente, avrebbe potuto certamente evitare la caduta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea o, in via subordinata, dichiararsi il concorso di colpa e ridurre l'ammontare preteso nella misura corrispondente.
La causa, espletata l'attività istruttoria consistita nella prova testimoniale e nella CTU medico legale, riassegnata alla scrivente nella fase di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è in parte fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti che si dirà.
Gioverà, tuttavia, preliminarmente fare il punto circa i presupposti e i limiti della responsabilità da cose in custodia, quale è quella di cui si discute.
Orbene, la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. - fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 1985, n. 288 in
Pagina 2 di 11 Giust. civ. Mass. 1985).
Pertanto, l'art. 2051 c.c. richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa, laddove la condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall'art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima, è posta a carico del custode la presunzione iuris tantum di colpa di cui sopra, che, come detto, può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(Cassazione Civile, sez. III, 22 maggio 1982, n. 3134 in Giust. civ. Mass. 1982).
Invero, nel caso di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili
(Cass. Civ. 6407/1987 in Giust. civ. Mass. 1987).
In altri termini: la responsabilità per i danni causati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. richiede che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno (compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri della
Pagina 3 di 11 imprevedibilità ed inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass. n. 19.5.2011
n. 1106).
La Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche per i danni derivanti dalla circolazione su strade comunali, laddove sia configurabile la concreta possibilità di vigilanza e controllo da parte del in particolare per i centri abitati e le CP_1 strade urbane (Cass.
6.7.2006 n. 15383), residuando, in difetto di tale requisito, la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, con riferimento all'eventus damni, è stato provato che il sinistro de quo è avvenuto in Via Piave n. 53 a su un tratto di strada su cui deve ritenersi CP_1 sussistente la concreta possibilità per il convenuto di esercitare i propri poteri di CP_1 vigilanza e controllo, per essere la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, nel perimetro urbano dello stesso comune (cfr. Cass. civ. Sez. III, 06/07/2006, n.
15383)
In particolare, l'evento storico è stato confermato dai testi escussi (cfr. Testimone_1 verbale di udienza del 6.03.19) e (cfr. verbale di udienza del 7.10.19), i Testimone_2 quali hanno confermato la dinamica del sinistro per come dedotta nell'atto introduttivo.
Ciò posto, occorre scrutinare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno riportato da parte attrice.
A tal fine, gioverà ricordare che, la collettività ha diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
Pagina 4 di 11 danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre
2013, n. 23584).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sull'argomento, precisando altresì: “In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(fattispecie relativa alla caduta occorsa ad una donna su una strada coperta di ghiaccio e a cui, però, era stato ascritto un comportamento imprudente)” (Cassazione civile sez. VI,
12/04/2018, n.9146).
Ancora, “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, n.9315; in senso conforme, Cass. Civ. 6 febbraio 2020 n. 2872; Cass. Civ., n. 2480 del 2018).
Pagina 5 di 11 Copiosa giurisprudenza di merito ha dato seguito a questa impostazione: ex multis,
Tribunale Bari sez. III, 29/05/2018, n.2354 “La sussistenza di un comportamento che denoti distrazione e mancanza di prudenza da parte dell'utente danneggiato esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., qualora sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra causa del danno ed il danno stesso, mentre, in caso contrario, esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso”; ancora, Tribunale
Barcellona P.G., 17/02/2020, n.189, “Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art.
2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene pubblico esclude la responsabilità dell'ente proprietario, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato”.
In definitiva, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta colposa del danneggiato integra il cd. fortuito incidentale quando si ponga in esclusivo rapporto causale con l'evento dannoso (Corte appello L'Aquila, 06/11/2018, n.2088) dando luogo, altrimenti, ad un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1.
Ebbene, nel caso di specie, in base all'istruttoria testimoniale esperita nel corso del giudizio
è emersa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed i danni patiti dal atteso che i citati testi hanno confermato che l'attore è caduto a terra per aver Pt_1 messo il piede dentro una buca presente sul manto stradale a ridosso del marciapiede.
Dal verosimile racconto dei testi, presenti al momento dei fatti, emerge chiaramente l'elemento della contestualità temporale tra il transito del sul tratto di strada in cui Pt_1 era presente la buca e la sua caduta;
ciò integra l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che le lesioni riportate dal furono in concreto provocate Pt_1 dalla buca, peraltro non segnalata.
A tal proposito, si rileva che l'esistenza dell'anomalia stradale è una circostanza non contestata dal convenuto che ha concentrato le sue difese sull'insussistenza dei CP_1 presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. nonché sulla condotta colpevole del danneggiato.
E in effetti, a parere del Tribunale, residua a carico del una percentuale non Pt_1
Pagina 6 di 11 minima di responsabilità atteso che il sinistro si è verificato in condizioni di buona visibilità
(essendo avvenuto in orario diurno) e nell'atto di scendere dal marciapiede, azione che di per sé esige adeguata attenzione nell'incedere.
La buca oggetto di causa, sebbene non immediatamente visibile, proprio per il fatto di trovarsi a ridosso del detto marciapiede, avrebbe potuto essere, invero, evitata ove l'attore avesse tenuto una condotta più attenta, per come richiesto dalle condizioni del luogo e possibile per quelle di tempo (e, quindi, di visibilità).
Ritiene, invero, il Tribunale che detta condotta poco accorta, pur non avendo un rapporto causale esclusivo con la caduta (non può, infatti, escludersi che il sinistro si sarebbe comunque verificato) ha concorso nella causazione dell'evento dannoso nella misura in cui un atteggiamento più avveduto (prestando una maggiore attenzione nello scendere dal marciapiede) avrebbe verosimilmente consentito, secondo il canone del “più probabile che non”, al di avvedersi dell'anomalia stradale (cfr. documentazione fotografica in Pt_1 atti), arrestarsi se necessario, evitarla deviando il suo percorso o superarla modulando diversamente la lunghezza del passo.
In altre parole, la concreta possibilità per l'utente di avvedersi dell'anomalia stradale e di evitarla mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, se non esclude del CP_ tutto la responsabilità dell' convenuto (non potendosi, nel caso di specie, ritenere integrato il caso fortuito e, quindi, del tutto interrotto il nesso causale), la limita in ragione del concorso di colpa.
Gioverà precisare, per inciso, che la suddetta circostanza (ovvero, che l'attore potesse in ipotesi accorgersi della buca) non determina per altro verso la totale esclusione di responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale, posto che è irrilevante ai fini dell'attribuzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla differente previsione dell'art. 2043 c.c. ed atta a connotare i presupposti di non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo.
Orbene, valutate le rispettive responsabilità nel senso sopra descritto può essere affermata la concorrente responsabilità del ex art. 2051 c.c. e di Controparte_1 Parte_1
nella produzione del sinistro, nella misura del 50% il primo e del 50% il secondo.
[...]
Una volta accertata la responsabilità, seppure parziale, del Controparte_1 convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, deve essere esaminato il
[...] profilo del quantum dei danni subiti dall'attore.
Pagina 7 di 11 Ora, il vaglio sul quantum deve essere condotto alla luce delle disposizioni normative in tema di risarcimento del danno alla persona in caso di lesioni di lieve entità.
Come noto, l'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, al suo comma 3-ter ha disposto che al comma 2 dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e nel successivo comma 3-quater ha ulteriormente aggiunto che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art.
139… è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.
La Corte Costituzione, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 139 sollevate da vari giudici di merito, ha a più riprese ribadito che “non è censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno permanente alle microlesioni di che trattasi” (cfr. Cort.
Cost. Sent. n. 235/2014; Corte Cost. Ord. n. 242/2015
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in continuità con precedenti decisioni n. 18773/16,
n. 1272/18 e n. 22066/2018, ha precisato che gli accertamenti diagnostici strumentali (radiografie, tac e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini) non sono condizione assoluta e necessaria per il risarcimento dei danni fisici conseguenti a lesioni di lieve entità (Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza 28 febbraio 2019, n.
5820).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento dell'invalidità permanente si debba considerare vincolato a una verifica delle lesioni strettamente strumentale sicché “ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non” può “essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini”.
Invero, evidenzia la Corte, “la prova della sussistenza di una microlesione non necessariamente deve essere fornita sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale. Gli esami strumentali non sono cioè l'unico mezzo utilizzabile, ma si
Pagina 8 di 11 pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento
e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le leges artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/12/2022, n. 37477)
“con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 21/09/2023, n. 26985).
Ebbene, nel caso di specie, le lesioni riportate dal danneggiato a seguito del sinistro sono state verificate e attestate dal CTU a seguito di accertamento medico legale con riscontro visivo consistito nell'esame obiettivo generale del periziato nonché esame obiettivo locale dei distretti traumatizzati e relativa valutazione clinica, anche sulla base della documentazione sanitaria in atti.
In particolare, le dette lesioni sono consistite in “frattura bimalleolare a destra” (cfr. verbale di Pronto Soccorso del 06.10.12).
All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della puntuale motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta confermata la sopra riportata diagnosi, oltre che la sua compatibilità con la dinamica del sinistro. E' stato accertato, altresì, che la stabilizzazione clinica, per il tipo e la gravità delle lesioni seguite al trauma accidentale subito, ha richiesto un periodo di giorni 45 di ITA, giorni 30 ITP al 75%, giorni 30 ITP al 50% e giorni 60 al
25% e che, all'esito della stessa, sono residuati postumi permanenti invalidanti nella misura del 7% (“Esiti algo-disfunzionali di frattura bimalleolare destra con frammentazione del pilone tibiale, trattata mediante riduzione ed osteosintesi chirurgica, pregiudizio estetico di grado lieve da esiti cicatriziali chirurgici", cfr. pag. 10 CTU in atti).
Tanto premesso, il danno risarcibile in capo all'odierno attore è, sulla scorta delle tabelle applicabili al caso di specie (le tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005) e in vigore al momento della presente
Pagina 9 di 11 liquidazione (in questo senso, Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2019, n. 33770), pari ad euro €
15.664,06 (di cui € 10.186,51 a titolo di danno biologico permanente ed € 5.477,55 a titolo di danno biologico temporaneo).
Detta somma, cui aggiungere le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU pari ad euro 165,00, dovrà essere comunque ridotta per l'accertato concorso di colpa di
(pari al 50%) nel determinismo materiale dell'incidente spettandogli, Parte_1 dunque, la somma di euro 7.914,53.
Su questa somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, cioè dal 6.10.2012, data del sinistro.
Gli interessi sono, però, calcolati sulla somma di euro 7.914,53 svalutata al 6.10.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Alcuna somma può essere, invece, riconosciuta a titolo di danno morale.
Invero, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale che non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di un autonomo accertamento.
Pertanto, escluse frazioni ed automatismi nella aestimatio del danno, il giudice dovrà dapprima liquidare il danno biologico coi criteri di legge o l'equità, a seconda delle ipotesi;
quindi, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Le sofferenze morali sono, pertanto, divenute un fattore per la personalizzazione del danno biologico.
Ne deriva che è onere di chi agisce per il risarcimento del danno allegare e dimostrare le alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa quale conseguenza del fatto illecito altrui, al fine di accertare, anche presuntivamente, tale voce di danno.
Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha, non solo provato, ma neanche allegato tale tipo di pregiudizio (cfr. atto di citazione) con la conseguenza che alcuna somma ulteriore può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Le spese di lite seguono la soccombenza per la metà, restando compensata la residua
Pagina 10 di 11 metà in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro (causa valore decisum euro 7.914,53, compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona del Sindaco, al risarcimento dei danni in favore di Controparte_3
, liquidati in euro 7.914,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in Parte_1 motivazione;
- condanna l' al pagamento del 50% delle Controparte_3 spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come dovute per legge.
Lamezia Terme, 11.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 11 di 11