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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 604 /2023
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Bianco Angelo ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to Controparte_1 C.F._2
e difeso dall' avv. Ambrosio Filomena resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 15.12.2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate congiuntamente come riportate in atti.
MOTIVI in FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2023 la sig.ra , premesso di aver contratto in San Parte_1
GE SU matrimonio concordatario con il sig. il giorno 1.06.2012 e Controparte_1 che dalla unione nasceva le figlie minori ( - 09.05.2014)e ( – Per_1 Per_2 Per_3 Per_2 08.01.2019), assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del resistente;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: affido condiviso della prole, assegnazione della casa coniugale, determinazione di un assegno mensile per il mantenimento per sé e le figlie minori nella misura complessiva di € 1000,00 , disciplina del diritto di visita paterno con pernottamento delle minori solo al compimento degli anni 12.
All'udienza presidenziale del 19.06.2023, comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti. Il GD, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, emetteva i provvedimenti provvisori e nominava il Giudice
Istruttore per il prosieguo.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano concedersi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc.
Il Presidente istruttore ammetteva le richieste istruttorie delle parti e rinviava alla udienza del 15.12.
2025 per escussione dei testi e per precisazione conclusioni.
Con note telematiche del 2.12. 2025, le parti per il tramite dei rispettivi difensori rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano la trattazione della causa in modalità cartolare.
Il Presidente istruttore disponeva la trattazione in modalità cartolare della calendarizzata udienza, invitando le parti al deposito degli accordi.
Con note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 15.12.2025 le parti confermavano la volontà di volersi separare secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Sulle conclusioni congiunte in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Preliminarmente il Tribunale prende atto che con la sottoscrizione degli accordi la sig.ra Pt_1 rinuncia alla domanda di addebito e alla domanda di mantenimento per se stessa. Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter far ritiene quelle svolte dalle stesse parti nell' accordo formalizzato del 02.12.2025 e trasfuso in note telematiche ex art 127 ter cpc per l'udienza del 15.12.2025, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti nonché delle figlie minori.
In particolare, i coniugi convengono che la casa coniugale sita in Terzigno (NA) alla Via Ranieri n.
77 resti affidata alla moglie dando atto che il sig. ha già prelevato tutti i propri effetti CP_1 personali.
Le parti precisano che al fine di garantire alle figlie il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, le minori vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre che si impegnano a collaborare nel rapporto educativo.
Quanto al diritto di visita paterno, le i genitori prevedono che le minori possano stare col padre e con la madre indifferentemente senza formalità di sorta precisando che salvo diverso accordo, nel rispetto delle esigenze delle piccole e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, il padre terrà con sé le figlie per due pomeriggi a settimana, dalle 18,00 fino alle ore 20,00 (21,30 nel periodo di vacanza scolastica ); per due fine settimana al mese, dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) , dove si recherà a prelevarle, sino alle ore 19,00 della domenica, il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) oppure, ad anni alterni , il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), 5 e 6 gennaio (dalle ore
17,00 del cinque alle ore 19,00 del sei); il giorno di Pasqua o del lunedì in albis, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, ad anni alterni;
per venti giorni , anche da spezzettare, nelle vacanze estive , da concordare
, possibilmente , entro il mese di maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre le corrispondenti feste che riguardano la madre saranno festeggiate con tale genitore (recuperando in altri giorni le visite) e quelle che riguardano le figlie con entrambi i genitori o alternandole con l'uno o con l'altro di anno in anno. Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle minori nei momenti in cui si trovano presso di sé.
Quanto al contributo al mantenimento della prole, le parti precisano che il sig. verserà CP_1 alla moglie entro il cinque di ogni mese la somma di euro 500,00 per il mantenimento delle figlie, oltre l'intero assegno unico da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con contribuzione al
50% alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Na) il 08/01/1986 e c.f , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/09/1985 che hanno contratto matrimonio in San GE SU il giorno 1.06.2012 ( atto n. 8 P. II, s. A, anno 2012 );
2) dispone affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come in parte motiva;
3) assegna la casa coniugale sita in Terzigno (NA) alla Via Ranieri n. 77 alla sig.ra ; Parte_1
4) determina in € 500,00 il contributo al mantenimento della prole a carico di Controparte_1 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre AUU da liquidare per intero alla madre, spese straordinarie al 50% e rivalutazione Istat;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
6) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 15/12/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca