Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5207 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Marisa Bellon, che la rappresenta e difende per procura in atti attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge conclusioni per parte attrice: “accertata la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attrice ed
il completamento del suo percorso di transizione psicosomatico female to male, pronunciare la
rettificazione di sesso da femminile a maschile dell'odierna parte attrice, ordinando agli Ufficiali
dello stato civile competenti la modifiche anagrafiche conseguenti, con mutamento del nome
anagrafico da in;
Pt_1 Persona_1
2) autorizzare, nel contempo, parte attrice ad eseguire – in un momento successivo alla rettifica
dell'attribuzione del sesso – gli interventi medici necessari all'adeguamento del proprio corpo agli
aspetti somatici maschili, siano essi demolitivi (ad es., mastectomia, isterectomia e salpingo –
ooforectomia) e/o ricostruttivi (ad es. falloplastica o metoidioplastica);
3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, come per legge”
1
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha domandato la rettificazione degli atti dello Parte_1
stato civile, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome di e Persona_1
l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri del sesso alle proprie caratteristiche psicologiche, corrispondenti a quelle del sesso maschile.
A sostegno della domanda, ha allegato: che, fin da bambina, aveva sempre percepito la propria immagine come quella di una persona di sesso biologicamente maschile, mal tollerando –
soprattutto con l'ingresso nell'età puberale – il proprio corpo femminile;
che, per tali motivi, nel corso del periodo scolastico aveva attivato la carriera alias;
che ancora prima di raggiungere la maggiore età, aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico e neuropsichiatrico;
che in data
19.06.2023 aveva avviato il percorso medico ormonale, ancora in corso.
All'udienza del 5.02.2025 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato di avere iniziato la terapia il 19.06.2023, di avere accettato tutte le modifiche che ci sono state nel corpo, senza mai avere ripensamenti. Ha altresì precisato di frequentare l'università di Bologna e di svolgere attività
lavorativa part time, facendosi chiamare . Persona_1
Fissata udienza dinanzi al collegio ex art. 275 bis cpc, la parte attrice ha confermato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione,
sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme
che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili
che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo
sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle
relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo
ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili
2 dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere.
Nel mese di giugno del 2023 la parte attrice ha avviato la terapia ormonale mascolinizzante e, come emerge dalla relazione endocrinologica dell'8.04.2024, si è verificata una “modificazione degli
ormoni sessuali in senso maschile (reversibile), modificazioni somatiche (mascolinizzazione)
caratterizzate principalmente da: ipertrofia del clitoride (irreversibile), abbassamento del timbro
della voce (irreversibile), aumento della massa muscolare (parzialmente reversibile), aumento della rappresentazione dell'apparato pilifero (prevalentemente irreversibile), ipotrofia delle ghiandole
mammarie (reversibile), amenorrea (reversibile), ridistribuzione del grasso corporeo in senso maschile (reversibile)”.
Tali cambiamenti, come risulta dalla relazione del 21.06.2024, hanno comportato un deciso miglioramento del disagio vissuto, rendendo parte ricorrente “più sicuro di se stesso, meno ansioso
e con un tono dell'umore stabile, capace di gestire al meglio anche la vita universitaria e la vita sociale in generale”, mentre persiste un disagio “in tutte le situazioni in cui gli viene richiesto di
esibire i documenti di identità, come i contesti sanitari e sportivi e tutte le situazioni in cui è necessaria la presentazione di documenti anagrafici”.
La relazione citata evidenzia, inoltre, l'assenza di alterazioni psicopatologiche tali da controindicare il percorso e conclude evidenziando che “il trattamento ha infatti ricadute positive sul benessere psicofisico del ragazzo che vive da anni secondo un'identità di genere maschile in tutte le aree
della sua vita. Si può quindi affermare che la rettificazione dei dati anagrafici e la possibilità di
fare gli interventi chirurgici che riterrà necessari, rappresentano la procedura più idonea per
3 consentire a di vivere completamente nella sua identità di genere, garantendogli Persona_1
una migliore qualità di vita ed aprendo alla possibilità di una piena autorealizzazione personale, relazionale e professionale”.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che,
come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale
n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali
richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4,
del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
4 L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], Parte_1
nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto il prenome Pt_1 Per_1
”;
[...]
• dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
• non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
• dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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