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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/09/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1867 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Padova n° 33 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. C.F._1
Marco Celia presso il quale è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] il [...] e residente a [...]
33 (C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Marco Celia C.F._2 presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11 novembre 2024 i signori e , premettendo di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in IN (CZ) il 10 settembre 2017 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 3 parte II serie A - anno 2017) e che da tale unione è nata una IG, (12/08/2020), Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del
PM il Tribunale si riservava la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separatamente e si porteranno rispetto;
Per_ La IG , minorenne, viene affidata congiuntamente ad ambedue i genitori con collocamento stabile presso la madre, nell'attuale casa familiare, di proprietà dei coniugi, che viene assegnata alla IG.ra , con tutti CP_1
i mobili che attualmente l'arredano, eccetto gli effetti personali del IG. che verranno trasferiti in altro Parte_1 luogo entro 30 gg dalla data di deposito del Ricorso introduttivo . Per espresso accordo tra le parti, tale diritto si estinguerà solo SE e QUANDO:
Per_ La IG diverrà economicamente autosufficiente, e in tal caso la casa verrà messa in vendita, o intestata alla Per_ IA , con l'obbligo della IG.ra di trovarsi nuova dimora;
CP_1
La IG.ra intraprenderà una convivenza stabile ed affettiva con un nuovo compagno. In tale ultima CP_1 ipotesi, ove la IG decidesse, di non seguire la madre, e preferisse restare con il padre, nella residenza coniugale sita in Loc. Martelletto alla Via Sant'Antonio n° 33 del comune di ET (CZ), anche il sig. si Parte_1 obbliga – a sua volta – a non estendere a terzi il godimento e l'uso del suddetto immobile.
Resta impregiudicato il diritto, tanto per la IG.ra quanto per il IG. , di ricevere e/o ospitare CP_1 Parte_1 occasionalmente chiunque, all'interno della residenza coniugale sita in Loc. Martelletto alla Via Sant'Antonio n°
33 del comune di ET (CZ) nel rispetto – ovviamente dei minori;
Il IG. trasferirà la propria residenza ed il proprio domicilio ove meglio riterrà, anche fuori Parte_1
Regione.
B) AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Per_ I coniugi decidono di comune accordo che la IG rimarrà affidata ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, secondo le seguenti modalità:
La minore trascorrerà con il padre due fine – settimana al mese (pernottando con il medesimo);
Durante il periodo delle vacanze estive la minore potrà trascorrere con il padre (pernottando con il medesimo), quindici giorni consecutivi. In tale periodo la madre potrà far visita alla IG anche tre volte a settimana per almeno tre ore, previo semplice avviso telefonico (compatibilmente con il programma di vacanze dell'altro coniuge). Sarà cura del genitore che vorrà esercitare il diritto di visita recarsi a sue spese nelle località presso cui i minori dovessero eventualmente soggiornare durante il periodo estivo;
Durante le vacanze scolastiche natalizie la IG trascorrerà una metà delle stesse con il padre e l'altra metà con la madre, di modo che la bambina possa trascorrere ad anni alterni il Natale ed il Capodanno con ciascuno dei genitori;
La minore trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
Per quanto riguarda le ulteriori festività o ponti, le modalità di collocamento dei minori verranno concordate di volta in volta dai genitori nel rispetto del principio di alternanza e di pari opportunità;
Ciascun genitore dovrà prendersi cura della IG nei giorni in cui è previsto che gli stessi debbano rimanere presso di sé (anche mediante baby sitter, il cui costo rimarrà ad esclusivo carico della parte che ne richiederà l'ausilio, senza alcun diritto al rimborso). Tuttavia, nell'eventualità in cui uno dei genitori fosse impossibilitato per qualsiasi motivo a rispettare le modalità di visita e/o di pernottamento di cui ai punti che procedono, lo stesso – prima di affidarlo alle cure di terze persone – dovrà preventivamente sondare la disponibilità dell'altro coniuge a tenere i minori presso di sé, al fine di evitare il più possibile l'affidamento dei bambini a terzi. In nessun caso il genitore che riceverà detta eventuale richiesta potrà ritenersi obbligato ad accettarla.
B) ESERCIZIO DEI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVA AI FIGLI
1. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della IG verranno esercitate dai coniugi disgiuntamente. I genitori assumeranno, invece, di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione,
l'educazione, la salute della bambina ed in generale tutte le decisioni che potrebbero incidere in modo rilevante o significativo sull'assetto degli accordi, per come definiti nel presente atto.
Di comune accordo dovranno essere adottate anche le decisioni che riguardano le “Spese Straordinarie” (per come appresso elencate e definite), da sostenere nell'interesse della minore.
A tal fine il coniuge che riterrà necessario sostenere una spesa straordinaria, dovrà concordare la stessa dandone preavviso (preferibilmente una settimana prima) all'altro (anche mediante semplici sms od e – mail), illustrando sinteticamente le ragioni che giustificano la spesa e comunque assicurandosi che l'altro coniuge abbia effettivamente ricevuto la comunicazione. In caso di mancata risposta entro quattro giorni dall'effettiva ricezione della comunicazione, la richiesta di partecipazione alle spese straordinarie dovrà intendersi tacitamente accolta.
Sono fatte salve le spese straordinarie sostenute per ragioni di improrogabile necessità ed urgenza, per le quali dovrà comunque essere fornita idonea giustificazione, per come appresso specificato. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non richiedere alcuna contribuzione spese straordinarie superflue o voluttuarie.
C) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della IG.
Il padre – a titolo di concorso nel mantenimento ordinario mensile della IG – verserà alla IG.ra CP_1 entro 15 giorni di ciascun mese la somma – determinata in via conciliativa – di € 600,00 (euro seicento/00)- ( euro trecento/00a titolo di quota per il mutuo tratto sulla banca BNL Paris Pa € trecento/00 per mantenimento ordinario) mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa contraddistinto dal codice IBAN
[...] e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra nell'interesse della IG , preventivamente concordate tra i coniugi (secondo le direttive di massima di cui CP_1 al punto n. C che precede) e successivamente documentate (per come appresso meglio specificato);
Il contributo di mantenimento verrà versato dal IG. a decorrere dal primo mese successivo Parte_1 alla data in cui lascerà la casa coniugale;
Esso include tutte le spese che fanno parte delle ordinarie necessità di vita mensili della IG , ad eccezione delle spese di abbigliamento, di quelle mediche (coperte e non dal servizio sanitario nazionale), sportive, ludiche/ricreative, di quelle relative alla frequenza di corsi pre o post – scuola od alla partecipazione a gite scolastiche, delle spese relative ai libri ed ai corredi scolastici, delle “paghette” settimanali, delle spese universitarie che – per espressa volontà delle Parti – verranno considerate “Spese Straordinarie” e, dunque, sostenute in parti uguali tra i coniugi;
La IG.ra si obbliga ad amministrare il suddetto contributo economico con diligenza ed oculatezza ed a CP_1 destinare lo stesso alla soddisfazione di tutte quelle che – si ribadisce – sono le esigenze ordinarie della propria IG, senza distrarre – neppure parzialmente – dette somme per l'acquisto od il pagamento di beni personali;
Resta fermo l'obbligo per entrambi i coniugi di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie nel mese estivo in cui la minore rimarra' con l'altro coniuge;
Non saranno rimborsate le spese straordinarie per le quali il coniuge che ne richiederà il rimborso non fornirà all'altro idonea documentazione (fattura quietanzata, ricevuta fiscale etc) che attesti l'effettività del pagamento;
Ricevuta la documentazione di cui sopra, il coniuge che ha eventualmente anticipato la spesa straordinaria dovrà essere rimborsato con bonifico entro il termine di giorni 10 dalla richiesta (quest'ultima da effettuarsi con semplice sms od apposita e – mail). D)ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
In via meramente conciliativa, il sig. – con la sottoscrizione del presente atto – presta il proprio Parte_1 consenso a che gli assegni per il nucleo familiare vengano richiesti e goduti annualmente in via esclusiva dal IG.ra
. CP_1
E) DEI DOCUMENTI PERSONALI DEI FIGLI
I documenti personali della minore (quali passaporto, codice fiscale, documentazione medica e scolastica) rimarranno – salvo futuro e diverso accordo – in custodia della madre e dovranno essere consegnati al padre tutte le volte che quest'ultimo ne faccia richiesta per qualsiasi attività, fermo restando per il IG. l'obbligo Parte_1 di riconsegna.
F) CONSENSO DELL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio od al rinnovo, da parte delle autorità competenti, di eventuali documenti validi per l'espatrio della propria IG.
Resta ferma la regola che, l'eventuale espatrio temporaneo della minore, dovrà comunque essere concordato tra i coniugi.
G) MANTENIMENTO TRA I CONIUGI
In via meramente conciliativa il IG. e la IG.ra dichiarano entrambi di rinunciare all'assegno Parte_1 CP_1 personale di mantenimento relativo al presente procedimento di separazione personale dei coniugi;
Entrambi i coniugi, congiuntamente chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (atto al n. 3 parte Parte_1 CP_1
II serie A - reg. Atti Matrimonio del Comune di IN (CZ) - anno 2017);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di IN per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 09/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1867 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Padova n° 33 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. C.F._1
Marco Celia presso il quale è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] il [...] e residente a [...]
33 (C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Marco Celia C.F._2 presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11 novembre 2024 i signori e , premettendo di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in IN (CZ) il 10 settembre 2017 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 3 parte II serie A - anno 2017) e che da tale unione è nata una IG, (12/08/2020), Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del
PM il Tribunale si riservava la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separatamente e si porteranno rispetto;
Per_ La IG , minorenne, viene affidata congiuntamente ad ambedue i genitori con collocamento stabile presso la madre, nell'attuale casa familiare, di proprietà dei coniugi, che viene assegnata alla IG.ra , con tutti CP_1
i mobili che attualmente l'arredano, eccetto gli effetti personali del IG. che verranno trasferiti in altro Parte_1 luogo entro 30 gg dalla data di deposito del Ricorso introduttivo . Per espresso accordo tra le parti, tale diritto si estinguerà solo SE e QUANDO:
Per_ La IG diverrà economicamente autosufficiente, e in tal caso la casa verrà messa in vendita, o intestata alla Per_ IA , con l'obbligo della IG.ra di trovarsi nuova dimora;
CP_1
La IG.ra intraprenderà una convivenza stabile ed affettiva con un nuovo compagno. In tale ultima CP_1 ipotesi, ove la IG decidesse, di non seguire la madre, e preferisse restare con il padre, nella residenza coniugale sita in Loc. Martelletto alla Via Sant'Antonio n° 33 del comune di ET (CZ), anche il sig. si Parte_1 obbliga – a sua volta – a non estendere a terzi il godimento e l'uso del suddetto immobile.
Resta impregiudicato il diritto, tanto per la IG.ra quanto per il IG. , di ricevere e/o ospitare CP_1 Parte_1 occasionalmente chiunque, all'interno della residenza coniugale sita in Loc. Martelletto alla Via Sant'Antonio n°
33 del comune di ET (CZ) nel rispetto – ovviamente dei minori;
Il IG. trasferirà la propria residenza ed il proprio domicilio ove meglio riterrà, anche fuori Parte_1
Regione.
B) AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Per_ I coniugi decidono di comune accordo che la IG rimarrà affidata ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, secondo le seguenti modalità:
La minore trascorrerà con il padre due fine – settimana al mese (pernottando con il medesimo);
Durante il periodo delle vacanze estive la minore potrà trascorrere con il padre (pernottando con il medesimo), quindici giorni consecutivi. In tale periodo la madre potrà far visita alla IG anche tre volte a settimana per almeno tre ore, previo semplice avviso telefonico (compatibilmente con il programma di vacanze dell'altro coniuge). Sarà cura del genitore che vorrà esercitare il diritto di visita recarsi a sue spese nelle località presso cui i minori dovessero eventualmente soggiornare durante il periodo estivo;
Durante le vacanze scolastiche natalizie la IG trascorrerà una metà delle stesse con il padre e l'altra metà con la madre, di modo che la bambina possa trascorrere ad anni alterni il Natale ed il Capodanno con ciascuno dei genitori;
La minore trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
Per quanto riguarda le ulteriori festività o ponti, le modalità di collocamento dei minori verranno concordate di volta in volta dai genitori nel rispetto del principio di alternanza e di pari opportunità;
Ciascun genitore dovrà prendersi cura della IG nei giorni in cui è previsto che gli stessi debbano rimanere presso di sé (anche mediante baby sitter, il cui costo rimarrà ad esclusivo carico della parte che ne richiederà l'ausilio, senza alcun diritto al rimborso). Tuttavia, nell'eventualità in cui uno dei genitori fosse impossibilitato per qualsiasi motivo a rispettare le modalità di visita e/o di pernottamento di cui ai punti che procedono, lo stesso – prima di affidarlo alle cure di terze persone – dovrà preventivamente sondare la disponibilità dell'altro coniuge a tenere i minori presso di sé, al fine di evitare il più possibile l'affidamento dei bambini a terzi. In nessun caso il genitore che riceverà detta eventuale richiesta potrà ritenersi obbligato ad accettarla.
B) ESERCIZIO DEI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVA AI FIGLI
1. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della IG verranno esercitate dai coniugi disgiuntamente. I genitori assumeranno, invece, di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione,
l'educazione, la salute della bambina ed in generale tutte le decisioni che potrebbero incidere in modo rilevante o significativo sull'assetto degli accordi, per come definiti nel presente atto.
Di comune accordo dovranno essere adottate anche le decisioni che riguardano le “Spese Straordinarie” (per come appresso elencate e definite), da sostenere nell'interesse della minore.
A tal fine il coniuge che riterrà necessario sostenere una spesa straordinaria, dovrà concordare la stessa dandone preavviso (preferibilmente una settimana prima) all'altro (anche mediante semplici sms od e – mail), illustrando sinteticamente le ragioni che giustificano la spesa e comunque assicurandosi che l'altro coniuge abbia effettivamente ricevuto la comunicazione. In caso di mancata risposta entro quattro giorni dall'effettiva ricezione della comunicazione, la richiesta di partecipazione alle spese straordinarie dovrà intendersi tacitamente accolta.
Sono fatte salve le spese straordinarie sostenute per ragioni di improrogabile necessità ed urgenza, per le quali dovrà comunque essere fornita idonea giustificazione, per come appresso specificato. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non richiedere alcuna contribuzione spese straordinarie superflue o voluttuarie.
C) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della IG.
Il padre – a titolo di concorso nel mantenimento ordinario mensile della IG – verserà alla IG.ra CP_1 entro 15 giorni di ciascun mese la somma – determinata in via conciliativa – di € 600,00 (euro seicento/00)- ( euro trecento/00a titolo di quota per il mutuo tratto sulla banca BNL Paris Pa € trecento/00 per mantenimento ordinario) mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa contraddistinto dal codice IBAN
[...] e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra nell'interesse della IG , preventivamente concordate tra i coniugi (secondo le direttive di massima di cui CP_1 al punto n. C che precede) e successivamente documentate (per come appresso meglio specificato);
Il contributo di mantenimento verrà versato dal IG. a decorrere dal primo mese successivo Parte_1 alla data in cui lascerà la casa coniugale;
Esso include tutte le spese che fanno parte delle ordinarie necessità di vita mensili della IG , ad eccezione delle spese di abbigliamento, di quelle mediche (coperte e non dal servizio sanitario nazionale), sportive, ludiche/ricreative, di quelle relative alla frequenza di corsi pre o post – scuola od alla partecipazione a gite scolastiche, delle spese relative ai libri ed ai corredi scolastici, delle “paghette” settimanali, delle spese universitarie che – per espressa volontà delle Parti – verranno considerate “Spese Straordinarie” e, dunque, sostenute in parti uguali tra i coniugi;
La IG.ra si obbliga ad amministrare il suddetto contributo economico con diligenza ed oculatezza ed a CP_1 destinare lo stesso alla soddisfazione di tutte quelle che – si ribadisce – sono le esigenze ordinarie della propria IG, senza distrarre – neppure parzialmente – dette somme per l'acquisto od il pagamento di beni personali;
Resta fermo l'obbligo per entrambi i coniugi di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie nel mese estivo in cui la minore rimarra' con l'altro coniuge;
Non saranno rimborsate le spese straordinarie per le quali il coniuge che ne richiederà il rimborso non fornirà all'altro idonea documentazione (fattura quietanzata, ricevuta fiscale etc) che attesti l'effettività del pagamento;
Ricevuta la documentazione di cui sopra, il coniuge che ha eventualmente anticipato la spesa straordinaria dovrà essere rimborsato con bonifico entro il termine di giorni 10 dalla richiesta (quest'ultima da effettuarsi con semplice sms od apposita e – mail). D)ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
In via meramente conciliativa, il sig. – con la sottoscrizione del presente atto – presta il proprio Parte_1 consenso a che gli assegni per il nucleo familiare vengano richiesti e goduti annualmente in via esclusiva dal IG.ra
. CP_1
E) DEI DOCUMENTI PERSONALI DEI FIGLI
I documenti personali della minore (quali passaporto, codice fiscale, documentazione medica e scolastica) rimarranno – salvo futuro e diverso accordo – in custodia della madre e dovranno essere consegnati al padre tutte le volte che quest'ultimo ne faccia richiesta per qualsiasi attività, fermo restando per il IG. l'obbligo Parte_1 di riconsegna.
F) CONSENSO DELL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio od al rinnovo, da parte delle autorità competenti, di eventuali documenti validi per l'espatrio della propria IG.
Resta ferma la regola che, l'eventuale espatrio temporaneo della minore, dovrà comunque essere concordato tra i coniugi.
G) MANTENIMENTO TRA I CONIUGI
In via meramente conciliativa il IG. e la IG.ra dichiarano entrambi di rinunciare all'assegno Parte_1 CP_1 personale di mantenimento relativo al presente procedimento di separazione personale dei coniugi;
Entrambi i coniugi, congiuntamente chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (atto al n. 3 parte Parte_1 CP_1
II serie A - reg. Atti Matrimonio del Comune di IN (CZ) - anno 2017);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di IN per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 09/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo