Articolo 5 della Legge 20 giugno 1969, n. 383
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 agosto 1969
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Versione
18 agosto 1993
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Versione
24 dicembre 1996
Art. 5.
Presso il Ministero della sanita' e' istituito il centrostudi con funzioni di collaborazione tecnica con il Ministro per la sanita', in materia di predisposizione e di attuazione del programma economico nazionale, per quanto attiene alla parte di competenza del Ministero stesso.(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che e' abrogato l' art. 5 della legge 20 giugno 1969, n. 383 ; ha inoltre disposto (con l'art. 10 comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996