Art. 5.
Presso il Ministero della sanita' e' istituito il centrostudi con funzioni di collaborazione tecnica con il Ministro per la sanita', in materia di predisposizione e di attuazione del programma economico nazionale, per quanto attiene alla parte di competenza del Ministero stesso.(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che e' abrogato l' art. 5 della legge 20 giugno 1969, n. 383 ; ha inoltre disposto (con l'art. 10 comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
Presso il Ministero della sanita' e' istituito il centrostudi con funzioni di collaborazione tecnica con il Ministro per la sanita', in materia di predisposizione e di attuazione del programma economico nazionale, per quanto attiene alla parte di competenza del Ministero stesso.(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che e' abrogato l' art. 5 della legge 20 giugno 1969, n. 383 ; ha inoltre disposto (con l'art. 10 comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".