Articolo 6 della Legge 24 gennaio 2025, n. 11
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 febbraio 2025
Art. 6. Comitato tecnico-scientifico 1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attivita' svolte dal consorzio. In particolare:
a) definisce le indicazioni operative sull'attivita' del consorzio;
b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati nonche' sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;
c) esprime valutazioni sui risultati conseguiti dal consorzio;
d) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attivita' svolte dal consorzio;
e) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del consorzio.
2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e' formato da esperti nelle materie di cui all'articolo 3 ed e' composto da:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) un membro effettivo, con funzioni di vice presidente, e uno supplente designati dalla regione Toscana;
c) un membro effettivo e uno supplente designati dalla provincia di Grosseto;
d) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Orbetello;
e) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Monte Argentario.
3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico non spettano indennita' o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonche', per i soli membri residenti in sede diversa da quella del consorzio, quando si recano alle sedute del comitato, il rimborso delle spese sostenute, entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Per la validita' delle sedute del comitato tecnico-scientifico e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.
7. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:
a) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;
b) ha funzioni di impulso nei riguardi dell'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui al comma 1, lettera d).
8. I membri del comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni e possono essere confermati per due volte.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2025
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