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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Andrea Luce - Presidente
Dott. Francesco Rossini - Giudice rel.
Dott. Giulio Fortunato - Giudice
ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 1193/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 e pendente
TRA
Avv. CO De RT, in giudizio ex art. 86 c.p.c., (C.F.:
) domiciliato presso il proprio Studio in Salerno, C.F._1
Via R. Conforti n.17;
attore
E
, in persona del Controparte_1
Responsabile pro tempore, rapp.ta e difesa, per procura ad litem in calce
1 alla comparsa, dall'Avv. Margherita Oliva con la quale elett.te dom.lia in
San Marzano sul Sarno, alla via Vittorio Veneto, 19;
convenuta
NONCHE'
il Pubblico Ministero
parte necessaria
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19
giugno 2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. CO De RT
proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento - cartolina postale Racc. n. 67101217461-3, recante data di consegna 14.01.2013,
asseritamente notificata a mani di esso esponente, ivi indicato come
“destinatario” e diretto ricevente del plico, dichiaratamente connessa e riferibile alla cartella di pagamento n. 10020120043932137000.
1.1. Parimenti, proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento
- cartolina postale n. 67211373456-0, dichiaratamente connessa e riferibile all'atto esattoriale distinto al n. 10080201400004763000, anche questa asseritamente ricevuta per sottoscrizione in apparenza riconducibile ad esso attore.
2. Premetteva di avere proposto impugnazione dinanzi al Giudice di Pace
di Salerno avverso l'estratto di ruolo e che, nel corso del giudizio, l'
[...]
aveva eccepito la formale notifica degli avvisi Controparte_2
di accertamento contestati.
2 3. Riferiva di avere disconosciuto e contestato l'autenticità delle sottoscrizioni e che il Giudice di Pace aveva quindi sospeso il giudizio rimettendo le parti dinanzi al Tribunale.
4. L'odierno querelante ribadiva che gli avvisi di ricevimento indicati non era mai stati da esso ricevuti e sottoscritti e, a fini comparativi, depositava i verbali redatti a suo pugno dinanzi al G.d.P., gli atti ed i documenti prodotti in quel giudizio la cui sottoscrizione era allo stesso certamente riconducibile, invocando in ogni caso l'espletamento di CTU grafologica.
5. Con comparsa di risposta di costituiva l Controparte_2
eccependo – preliminarmente – la violazione dell'art. 221
[...]
c.p.c. e dell'art. 125 disp.att. cpc e, in particolare, quella di cui al numero 3,
atteso che parte attrice aveva solo richiamato il provvedimento del GdP che disponeva la sospensione del giudizio di opposizione, senza depositare a copia conforme della relativa ordinanza.
Nel merito, contestava l'avversa domanda per infondatezza, essendo le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento tutte autografe.
6. Non si è costituito il Pubblico Ministero – pure formalmente citato dall'attore – parte necessaria del processo.
7. La causa, istruita con l'acquisizione del documento originale contestato e mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica, all'udienza del 19
giugno 2025, sulle conclusioni delle parti conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata trattenuta alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
3 1. Le eccezioni preliminari sollevate dall' Controparte_2
sono infondate.
[...]
1.1. In primo luogo, non sussiste l'invocata violazione dell'art. 125 c.1 n. 3
disp.att. c.p.c. secondo cui “La riassunzione della causa è fatta con
comparsa che deve contenere…il richiamo dell'atto introduttivo del
giudizio”: nel corpo della citazione introduttiva del presente giudizio l'attore richiama espressamente il procedimento instaurato dinanzi al
Giudice di Pace di Salerno, rubricato al n. 8407/2018, sospeso a seguito dell'istanza di querela di falso;
la circostanza non è del resto contestata.
1.2. La convenuta poi, pone la questione della nullità della querela ex art. 221 c.p.c., per l'omessa indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità.
L'atto con il quale viene proposta querela di falso deve contenere, ai sensi del secondo comma del citato articolo 221 del codice di rito, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla. Ai fini della valida proposizione della querela di falso, per altro, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dalla richiamata norma può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi,
anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. n. 4720 del 19/02/2019).
Nel caso di specie, l'attore ha offerto alla valutazione del Tribunale altri documenti recanti sue firme di sottoscrizione diverse da quella contestata
(atti e verbali del giudizio di primo grado) ed ha invocato lo svolgimento di
4 una consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare l'aprocrifia delle firme in contestazione, dichiarandosi disponibile all'effettuazione del saggio grafico.
2. Venendo al merito, l'attore De RT CO afferma l'apocrifia delle firme di sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate notificate nell'interesse dell' , al fine di Controparte_2
confutare la piena efficacia probatoria dell'attestazione dell'agente postale circa la riferibilità delle firme al destinatario della notifica dell'atto;
circostanza che corrobora la legittimazione attiva dell'attore, peraltro non contestata.
2. Vi è stata notifica a mezzo del servizio postale e gli atti risultano consegnati all'indirizzo del destinatario a persona che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento, nello spazio relativo alla firma del destinatario;
non risulta che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982: la consegna deve dunque ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.
3. Orbene, all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del
1982 è certamente necessario promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, cioè la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale attinente alla consegna in sé
dell'atto al destinatario, ad un familiare, ad un convivente, ad un collaboratore, ad un addetto al ritiro o al portiere, ancorché non ne siano indicate le complete generalità.
5 4. Il nominato consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , Persona_1
grafologa giudiziaria, ha dato atto che la sottoscrizione in verifica è stata ripetutamente indagata con l'ausilio del microscopio binoculare a riflessione, con uno scanner ad alta definizione, in modo da valutare minimi particolari non visibili ad una normale lente di ingrandimento e riconoscere in tal modo piccoli segni di indecisione motoria che sono tipici di un artificio imitativo, oppure del camuffamento della scrittura.
Ha quindi comparato la sottoscrizione in verifica con quelle risultanti da documenti ufficiali considerando i parametri costitutivi e qualitativi del grafismo, in particolare le spinte vettoriali, l'assetto dinamico- scrittorio,
l'iter formativo delle lettere, i gesti di attacco e le modalità di esecuzione dei finali, i rapporti dimensionali, la continuità e la direzione, il tratto e la pressione, la modalità esecutive dei collegamenti e dei puntini.
L'ausiliare ha quindi condivisibilmente rimarcato che ogni segno non deve essere considerato a sé stante ma va osservato in relazione dinamica con gli altri elementi grafici;
considerando l'esame grafologico delle firme oggetto di verifica e confrontandole con gli scritti in comparazione, ha quindi affermato che la sottoscrizione oggetto di verifica diverge rispetto alle firme comparative, in quanto numerose e significative sono risultate le differenze relative ai profili grafologici individuati.
In definitiva, il consulente ha così concluso “L'esame comparativo,
eseguito tra le sottoscrizioni in verifica e il quadro autografo ha evidenziato
la presenza di assetti estetico-formali dissimili che rimandano a fonti ideo-
operative tra di loro diverse, essendosi palesate discordanze sostanziali
particolarmente evidenti, riscontrabili in diversi gesti grafici. Le risultanze
6 emerse nel corso degli accertamenti eseguiti consentono, dunque, di
formulare la seguente conclusione: Le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di
ricevimento meglio identificati in precedenza, a nome dell'avvocato CO
De RT, oggetto della presente verifica NON SONO AUTENTICHE,
ovvero, non possono essere ricondotte alla mano scrivente dell'avvocato
CO De RT”.
5. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliare, immuni da errori logici e procedurali e conformi alla scienza di settore, oltre che non contestate specificamente dalla parte convenute, e le condivide appieno, dovendosi concludere per l'apocrifia delle firme in esame, non apposte dall'attore destinatario dell'atto.
6. In conclusione, va accolta la domanda dell'attore e va dichiarato che: A)
la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale
Racc. n. 67101217461-3, recante data di consegna 14.01.2013,
asseritamente notificata a mani di esso esponente, ivi indicato come
“destinatario” e diretto ricevente del plico, dichiaratamente connessa e riferibile alla cartella di pagamento n. 10020120043932137000 non è di De
RT CO;
B) la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale Racc. n. 67211373456-0, dichiaratamente connessa e riferibile all'atto esattoriale distinto al n. 10080201400004763000, non è
di De RT CO.
7. A norma del secondo comma dell'art. 226 c.p.c., vanno impartite le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., sicché deve ordinarsi la cancellazione dei documenti, attraverso la dichiarazione, in calce o a margine dei predetti
7 avvisi di ricevimento, che la firma di sottoscrizione del destinatario non appartiene a De RT CO.
8. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, imputabile alla convenuta , per la fondatezza della Controparte_2
querela.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e durata del processo e della quantità e qualità dell'attività
difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile/bassa complessità).
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa,
devono essere definitivamente poste a carico dell' Controparte_2
, sempre in ossequio al richiamato principio di soccombenza.
[...]
P.Q.M.
La Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale Racc. n. 67101217461-3, recante data di consegna
14.01.2013, asseritamente notificata a mani di esso esponente, ivi indicato come “destinatario” e diretto ricevente del plico, dichiaratamente connessa e riferibile alla cartella di pagamento n. 10020120043932137000 non è di
De RT CO;
8 2. dichiara che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale Racc. n. 67211373456-0, dichiaratamente connessa e riferibile all'atto esattoriale distinto al n. 10080201400004763000, non è di
De RT CO.
3. ordina la cancellazione dei documenti, mediante annotazione, in calce o in margine dei predetti avvisi di ricevimento, che la firma di sottoscrizione del destinatario non appartiene a De RT CO;
4. condanna l' , in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 70,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 27.11.2025
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dr. Francesco Rossini dr. Andrea Luce
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Andrea Luce - Presidente
Dott. Francesco Rossini - Giudice rel.
Dott. Giulio Fortunato - Giudice
ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 1193/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 e pendente
TRA
Avv. CO De RT, in giudizio ex art. 86 c.p.c., (C.F.:
) domiciliato presso il proprio Studio in Salerno, C.F._1
Via R. Conforti n.17;
attore
E
, in persona del Controparte_1
Responsabile pro tempore, rapp.ta e difesa, per procura ad litem in calce
1 alla comparsa, dall'Avv. Margherita Oliva con la quale elett.te dom.lia in
San Marzano sul Sarno, alla via Vittorio Veneto, 19;
convenuta
NONCHE'
il Pubblico Ministero
parte necessaria
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19
giugno 2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. CO De RT
proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento - cartolina postale Racc. n. 67101217461-3, recante data di consegna 14.01.2013,
asseritamente notificata a mani di esso esponente, ivi indicato come
“destinatario” e diretto ricevente del plico, dichiaratamente connessa e riferibile alla cartella di pagamento n. 10020120043932137000.
1.1. Parimenti, proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento
- cartolina postale n. 67211373456-0, dichiaratamente connessa e riferibile all'atto esattoriale distinto al n. 10080201400004763000, anche questa asseritamente ricevuta per sottoscrizione in apparenza riconducibile ad esso attore.
2. Premetteva di avere proposto impugnazione dinanzi al Giudice di Pace
di Salerno avverso l'estratto di ruolo e che, nel corso del giudizio, l'
[...]
aveva eccepito la formale notifica degli avvisi Controparte_2
di accertamento contestati.
2 3. Riferiva di avere disconosciuto e contestato l'autenticità delle sottoscrizioni e che il Giudice di Pace aveva quindi sospeso il giudizio rimettendo le parti dinanzi al Tribunale.
4. L'odierno querelante ribadiva che gli avvisi di ricevimento indicati non era mai stati da esso ricevuti e sottoscritti e, a fini comparativi, depositava i verbali redatti a suo pugno dinanzi al G.d.P., gli atti ed i documenti prodotti in quel giudizio la cui sottoscrizione era allo stesso certamente riconducibile, invocando in ogni caso l'espletamento di CTU grafologica.
5. Con comparsa di risposta di costituiva l Controparte_2
eccependo – preliminarmente – la violazione dell'art. 221
[...]
c.p.c. e dell'art. 125 disp.att. cpc e, in particolare, quella di cui al numero 3,
atteso che parte attrice aveva solo richiamato il provvedimento del GdP che disponeva la sospensione del giudizio di opposizione, senza depositare a copia conforme della relativa ordinanza.
Nel merito, contestava l'avversa domanda per infondatezza, essendo le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento tutte autografe.
6. Non si è costituito il Pubblico Ministero – pure formalmente citato dall'attore – parte necessaria del processo.
7. La causa, istruita con l'acquisizione del documento originale contestato e mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica, all'udienza del 19
giugno 2025, sulle conclusioni delle parti conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata trattenuta alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
3 1. Le eccezioni preliminari sollevate dall' Controparte_2
sono infondate.
[...]
1.1. In primo luogo, non sussiste l'invocata violazione dell'art. 125 c.1 n. 3
disp.att. c.p.c. secondo cui “La riassunzione della causa è fatta con
comparsa che deve contenere…il richiamo dell'atto introduttivo del
giudizio”: nel corpo della citazione introduttiva del presente giudizio l'attore richiama espressamente il procedimento instaurato dinanzi al
Giudice di Pace di Salerno, rubricato al n. 8407/2018, sospeso a seguito dell'istanza di querela di falso;
la circostanza non è del resto contestata.
1.2. La convenuta poi, pone la questione della nullità della querela ex art. 221 c.p.c., per l'omessa indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità.
L'atto con il quale viene proposta querela di falso deve contenere, ai sensi del secondo comma del citato articolo 221 del codice di rito, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla. Ai fini della valida proposizione della querela di falso, per altro, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dalla richiamata norma può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi,
anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. n. 4720 del 19/02/2019).
Nel caso di specie, l'attore ha offerto alla valutazione del Tribunale altri documenti recanti sue firme di sottoscrizione diverse da quella contestata
(atti e verbali del giudizio di primo grado) ed ha invocato lo svolgimento di
4 una consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare l'aprocrifia delle firme in contestazione, dichiarandosi disponibile all'effettuazione del saggio grafico.
2. Venendo al merito, l'attore De RT CO afferma l'apocrifia delle firme di sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate notificate nell'interesse dell' , al fine di Controparte_2
confutare la piena efficacia probatoria dell'attestazione dell'agente postale circa la riferibilità delle firme al destinatario della notifica dell'atto;
circostanza che corrobora la legittimazione attiva dell'attore, peraltro non contestata.
2. Vi è stata notifica a mezzo del servizio postale e gli atti risultano consegnati all'indirizzo del destinatario a persona che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento, nello spazio relativo alla firma del destinatario;
non risulta che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982: la consegna deve dunque ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.
3. Orbene, all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del
1982 è certamente necessario promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, cioè la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale attinente alla consegna in sé
dell'atto al destinatario, ad un familiare, ad un convivente, ad un collaboratore, ad un addetto al ritiro o al portiere, ancorché non ne siano indicate le complete generalità.
5 4. Il nominato consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , Persona_1
grafologa giudiziaria, ha dato atto che la sottoscrizione in verifica è stata ripetutamente indagata con l'ausilio del microscopio binoculare a riflessione, con uno scanner ad alta definizione, in modo da valutare minimi particolari non visibili ad una normale lente di ingrandimento e riconoscere in tal modo piccoli segni di indecisione motoria che sono tipici di un artificio imitativo, oppure del camuffamento della scrittura.
Ha quindi comparato la sottoscrizione in verifica con quelle risultanti da documenti ufficiali considerando i parametri costitutivi e qualitativi del grafismo, in particolare le spinte vettoriali, l'assetto dinamico- scrittorio,
l'iter formativo delle lettere, i gesti di attacco e le modalità di esecuzione dei finali, i rapporti dimensionali, la continuità e la direzione, il tratto e la pressione, la modalità esecutive dei collegamenti e dei puntini.
L'ausiliare ha quindi condivisibilmente rimarcato che ogni segno non deve essere considerato a sé stante ma va osservato in relazione dinamica con gli altri elementi grafici;
considerando l'esame grafologico delle firme oggetto di verifica e confrontandole con gli scritti in comparazione, ha quindi affermato che la sottoscrizione oggetto di verifica diverge rispetto alle firme comparative, in quanto numerose e significative sono risultate le differenze relative ai profili grafologici individuati.
In definitiva, il consulente ha così concluso “L'esame comparativo,
eseguito tra le sottoscrizioni in verifica e il quadro autografo ha evidenziato
la presenza di assetti estetico-formali dissimili che rimandano a fonti ideo-
operative tra di loro diverse, essendosi palesate discordanze sostanziali
particolarmente evidenti, riscontrabili in diversi gesti grafici. Le risultanze
6 emerse nel corso degli accertamenti eseguiti consentono, dunque, di
formulare la seguente conclusione: Le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di
ricevimento meglio identificati in precedenza, a nome dell'avvocato CO
De RT, oggetto della presente verifica NON SONO AUTENTICHE,
ovvero, non possono essere ricondotte alla mano scrivente dell'avvocato
CO De RT”.
5. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliare, immuni da errori logici e procedurali e conformi alla scienza di settore, oltre che non contestate specificamente dalla parte convenute, e le condivide appieno, dovendosi concludere per l'apocrifia delle firme in esame, non apposte dall'attore destinatario dell'atto.
6. In conclusione, va accolta la domanda dell'attore e va dichiarato che: A)
la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale
Racc. n. 67101217461-3, recante data di consegna 14.01.2013,
asseritamente notificata a mani di esso esponente, ivi indicato come
“destinatario” e diretto ricevente del plico, dichiaratamente connessa e riferibile alla cartella di pagamento n. 10020120043932137000 non è di De
RT CO;
B) la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale Racc. n. 67211373456-0, dichiaratamente connessa e riferibile all'atto esattoriale distinto al n. 10080201400004763000, non è
di De RT CO.
7. A norma del secondo comma dell'art. 226 c.p.c., vanno impartite le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., sicché deve ordinarsi la cancellazione dei documenti, attraverso la dichiarazione, in calce o a margine dei predetti
7 avvisi di ricevimento, che la firma di sottoscrizione del destinatario non appartiene a De RT CO.
8. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, imputabile alla convenuta , per la fondatezza della Controparte_2
querela.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e durata del processo e della quantità e qualità dell'attività
difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile/bassa complessità).
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa,
devono essere definitivamente poste a carico dell' Controparte_2
, sempre in ossequio al richiamato principio di soccombenza.
[...]
P.Q.M.
La Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale Racc. n. 67101217461-3, recante data di consegna
14.01.2013, asseritamente notificata a mani di esso esponente, ivi indicato come “destinatario” e diretto ricevente del plico, dichiaratamente connessa e riferibile alla cartella di pagamento n. 10020120043932137000 non è di
De RT CO;
8 2. dichiara che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartolina postale Racc. n. 67211373456-0, dichiaratamente connessa e riferibile all'atto esattoriale distinto al n. 10080201400004763000, non è di
De RT CO.
3. ordina la cancellazione dei documenti, mediante annotazione, in calce o in margine dei predetti avvisi di ricevimento, che la firma di sottoscrizione del destinatario non appartiene a De RT CO;
4. condanna l' , in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 70,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 27.11.2025
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dr. Francesco Rossini dr. Andrea Luce
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