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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.568/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Liberato Maffettone e dall'avv.Francesco Gennaro Rainone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Carbonara di
Nola (SA) alla via Pozzoromolo n.
6- appellante
E in persona del lr pt già CO [...]
e RT Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv.Gaetano Maiuri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ascea (SA) alla via de
Dominicis n.1 – appellati
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Passero ed Controparte_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nola alla via San
Francesco n.95 – appellante incidentale adesiva
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.387/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata e notificata l'1/6/22.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che, previo accertamento del mancato pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo n.1327/2012 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il
31/10/2012, depositato in pari data, notificato il 20/12/2012, non opposto e reso esecutivo con apposizione della formula esecutiva il
25/2/2013, con successiva notifica dell'atto di precetto in data
5/3/2013, fosse accolta la domanda e, per l'effetto, che fosse confermato a suo favore il credito portato dal suddetto titolo di €.
94.646,41 con interessi e spese e compensi professionali, oltre interessi, rivalutazione e spese successive come per legge;
chiedeva anche che fosse disposta la prosecuzione del giudizio di esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania avente R.G.E.
n.109/2013 per il recupero del predetto credito nei confronti della
[...]
già CP_1 CO Controparte_5
[...
[...] il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze
[...]
del doppio grado di giudizio con attribuzione agli avvocati anticipatari;
chiedeva , infine, che fosse emesso ogni altro provvedimento, anche istruttorio, ritenuto necessario, utile ed opportuno;
per gli appellati e CO
: chiedevano il rigetto dell'appello e l'eventuale Controparte_3
definizione dello stesso ex art.281 sexies cpc, con la vittoria delle spese ed attribuzione e con la condanna dell'appellante e di CP_4
ex art.96 cpc al pagamento, in solido tra loro, di un
[...]
indennizzo, da liquidarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 cc nella misura di € 15.000,00 ovvero di quella ritenuta di giustizia;
per l'appellata : concludeva come l'appellante Controparte_4
aderendo all'atto di appello.
Con ordinanza del 9/11/2022 la Corte dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con ordinanza del 6/4/23 rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 26 settembre 2024 e con
3 ordinanza del 3 ottobre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania la società RT
, per far
[...] Controparte_6 Controparte_3
accertare il mancato pagamento e, quindi, il credito pari ad E
96.646,41, oltre interessi e rivalutazione, di cui al D.I. n. 1327/2012
del Tribunale di Nocera Inferiore depositato il 31/10/2012, notificato il
20/12/2012 e, in quanto non opposto, reso esecutivo il 25/2/2013, con conseguente notifica dell'atto di precetto il 5/3/2013; chiedeva, altresì,
disporsi la prosecuzione del giudizio di esecuzione per il recupero di tale credito.
A sostegno di quanto richiesto la parte attrice esponeva che:
nella procedura esecutiva R.G.E. n. 109/2013 già sospesa, la
[...]
depositava ricorso ex art. 615 c. 2 RT
cpc e all'udienza di comparizione delle parti, si era costituita, quale creditore procedente, contestando le pretese di controparte;
in tale
4 procedura si costituiva anche che, quale creditore Controparte_4
cessionario, si opponeva all'estinzione della procedura esecutiva insistendo per il prosieguo e che, unitamente al Controparte_3
debitore esecutato, insisteva per l'estinzione della procedura esecutiva;
il Giudice dell' Esecuzione dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 615 c. 2 cpc, essendo già sospesa la procedura e assegnava il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all'opposizione; malgrado tale provvedimento, la CP_1
insisteva per l'estinzione della procedura esecutiva, tramite il deposito di un'atipica istanza di estinzione.
La con ricorso ex art. 702 bis cpc, si opponeva CP_1
all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione deducendo che: il giudizio aveva come oggetto l'opposizione a cognizione piena avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che aveva rigettato implicitamente il ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso l'istanza di estinzione della procedura esecutiva;
il
Giudice dell'Esecuzione aveva confuso gli istituti della sospensione della procedura, pur effettivamente ritenendo la stessa già sospesa,
5 funzionalmente disposta ex art. 619 cpc per altro motivo da parte del terzo opponente e aveva ritenuto di non dover accertare ex CP_3
art. 615 cpc l'impossibilità della prosecuzione della procedura immobiliare dato il pagamento integrale del debito a base della richiamata procedura esecutiva.
Il ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e di conseguenza che fosse dichiarata l'estinzione o l'improcedibilità della procedura esecutiva alla luce del pagamento del relativo debito.
Tale ricorso iscritto al n.1258 / 2018 veniva riunito al procedimento avente ad oggetto la domanda di accertamento da parte della di mancato pagamento del credito. Parte_1
Anche quale cessionaria del credito della Controparte_4
si costituiva contestando l'avvenuto pagamento del Parte_1
credito portato dal titolo e, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inefficacia della dichiarazione satisfattiva del credito vantato dalla nei confronti RT
della perché carente dei requisiti formali e sostanziali;
nel Parte_1
merito, chiedeva per la contraddittorietà delle statuizioni contenute
6 negli atti notarili di estinzione dell'obbligazione e di cessione del credito e per il mancato riferimento alla quietanza di pagamento, che fosse dichiarata priva di effetti la dichiarazione dell'estinzione dell'obbligazione per l'errore di fatto e/o per la simulazione della stessa.
Si costituiva, infine, che eccepiva il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, in adesione alle richieste della chiedeva di dichiarare l'estinzione della CP_1
procedura o l'improcedibilità per l'impossibilità di realizzare il pagamento del debito in quanto integralmente estinto.
Nel corso del giudizio veniva acquisita della documentazione e la causa andava in decisione con la concessione dei termini.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea e dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva e poneva le spese del giudizio a carico della e di e Parte_1 Controparte_4
favore sia della società che Controparte_7
di . Controparte_3
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
7 dalle produzioni di parte attrice era emerso che: CP_8
rivestiva la carica di liquidatore della fino al 22/2/2017, Parte_1
giorno in cui si dimetteva e subentrava al suo posto;
Controparte_4
con atto per Notaio rep. n. 6320 racc. n. 4139, Persona_1 CP_8
nominava suo procuratore speciale affinché,
[...] Persona_2
nel nome e nell'interesse della società da lui rappresentata,
sottoscrivesse atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 26/2/2013, ai numeri B101/650, presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Salerno per E 130.000,00, in favore della e contro la Parte_1
società derivante dal decreto RT
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 19/2/2013, rep.
n. 1643; in tale atto era scritto che consentiva alla Controparte_9
cancellazione, essendo stata estinta l'obbligazione vantata nei confronti della con missiva indirizzata al Tribunale di Parte_1
Vallo della Lucania e depositata il 3/3/2017, CP_8
comunicava che a seguito ad accordi transattivi si riteneva soddisfatta e, pertanto, non vantava alcun credito verso la
[...]
e conseguentemente dichiarava di rinunciare RT
8 all'atto di pignoramento notificato ed alla relativa procedura esecutiva,
con rispettive richieste di cancellazione ed estinzione;
l'atto pubblico faceva piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza, ma non provava la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali potevano essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso;
nel caso di specie la prova contraria non era stata raggiunta da parte attrice mediante l'allegazione di un successivo atto notarile del 12/1/2017 a mezzo del quale aveva ceduto il credito in oggetto a CP_10
veniva in questione un altro atto pubblico che Controparte_4
poteva prevalere sul precedente solo con la proposizione di querela di falso;
da tale ragionamento conseguiva che erano veri i fatti riportati nell'atto del Notaio rep. n. 6320, racc. n. 4139 e che, Persona_1
quindi, effettivamente vi era stata l'estinzione dell'obbligazione della
Parte_1
9 La società , in persona del lr pt ha Parte_1
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)contraddittorietà tra
PQM
e motivazione;
nel dispositivo era stata rigettata la domanda attorea, mentre nell'ultimo capoverso della pagina 4 del provvedimento il Tribunale aveva affermato che la domanda attorea non poteva che essere accolta;
a conferma di tanto rilevava che non era vero che non vi era stata una querela di falso tanto che agli atti venivano riportati gli estremi del procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata
e veniva depositato il certificato ex art. 335 cpp;
vi era contraddizione nella motivazione nella parte in cui veniva richiamata la comunicazione di al Tribunale di Vallo della Lucania, CP_8
depositata telematicamente il 3/3/2017 a mezzo della quale quest'ultimo dichiarava la soddisfazione del credito e la rinuncia all'atto di pignoramento ed alla relativa procedura esecutiva e nello stesso tempo si diceva che aveva cessato dalla carica di CP_8
liquidatore in data 22/2/2017; il potere di convenire qualsiasi altro patto di natura obbligatoria e/o reale era stato attribuito a Per_1
10 solo in caso di utilità o di necessità per la cancellazione Per_2
dell'ipoteca; affinchè si potesse configurare una dichiarazione liberatoria del credito era necessario fare almeno un riferimento agli accordi intercorsi e provare la liberatoria ex art. 138 c l. 247/2012; non poteva essere equiparata la dichiarazione di e la Persona_2
cessione del credito a favore di dando valenza Controparte_4
all'atto precedente, perché il notaio con la dichiarazione del primo,
aveva raccolto un consenso, senza alcun effetto sull'obbligazione,
mentre con la cessione del credito, fondata su fatture, vi era stato il trasferimento dell'obbligazione a un terzo con effetti traslativi sull'obbligazione esistente tra le parti;
2)errore in iudicando, violazione e falsa applicazione dell'art. 1711 cc e ss.; quanto alla procura conferita da a CP_8
rilevava il fatto che per poter convenire qualsiasi Persona_2
patto di natura reale o obbligatoria occorreva la necessità o l'utilità e che la dichiarazione di consenso alla cancellazione dell'ipoteca non implicava necessariamente la dichiarazione di estinzione dell'obbligazione vantata dalla nei Parte_1
confronti della;
in sostanza la RT
11 dichiarazione di estinzione andava oltre il mandato conferito e tanto ciò era vero che aveva, infatti, ceduto il credito, CP_8
negando la valenza estintiva della dichiarazione del procuratore;
inoltre, l'atto con cui aveva prestato consenso alla Persona_2
cancellazione di ipoteca giudiziale non conteneva alcun richiamo specifico all'eventuale patto convenuto tra le parti o alla comunicazione prevista dall'art. 1712 cc e, quindi, non poteva produrre alcun effetto nei confronti della società che non ne aveva avuto conoscenza;
3)erronea valutazione delle prove a fondamento della decisione;
l'appellante evidenziava che aveva chiesto l'ammissione di prove e che tale sua richiesta era stata rigettata sul presupposto che la causa fosse già matura per la decisione;
in ogni caso con la cessione del credito del 22/12/2016 aveva provato di non essere a conoscenza della dichiarazione del 10/11/2016 e che sull'unico conto della Parte_1
non era transitata alcuna somma;
i due atti pubblici avevano un diverso rilievo perché uno aveva una natura obbligatoria e l'altro era un consenso alla cancellazione dell'ipoteca con una dichiarazione non comunicata ed ultra mandato;
non era vero che non vi era la querela di
12 falso perché sui fatti in questione pendeva un procedimento penale presso la Procura competente;
non risultava inoltre che il procuratore speciale avesse fatta comunicazione al mandante dell'avvenuta ottemperanza al mandato ex art 1711 cc;
il contenzioso riguardava due società e, quindi, il pagamento doveva risultare dalle scritture contabili per cui se aveva provato che non aveva ricevuto le somme dovute l'altra parte non aveva provato di aver pagato;
4)omessa motivazione di un punto della domanda introduttiva: la decisione era censurabile nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di esaminare il motivo relativo all'obbligo della rintracciabilità dei pagamenti non solo al fine di rendere lecita qualsiasi operazione economica-finanziaria, ma anche per verificare effettivamente se vi fosse stato un accordo tra le parti, o una transazione con relativa quietanza;
sotto tale profilo vi era un'evidente violazione in quanto ed il suo procuratore speciale , nel CP_8 Persona_2
dichiarare l'estinzione dell'obbligazione, il primo senza poteri e il secondo ultra-mandato, non avevano fornito e provato alcun atto e/o patto per rendere chiara e trasparente l'operazione economica
13 effettuata, che avrebbe giustificato il loro operato rispetto alle norme dell'antiriciclaggio.
La società CO1 CP_3
si costituivano e in primis chiedevano che l'appello fosse
[...]
dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello per infondatezza e la condanna degli appellanti ex art.96 cpc per l'abuso dello strumento processuale perpetrato dalla società creditrice e dalla creditrice interventrice che avevano agito con imprudenza, colpa o dolo.
Evidenziavano che dalla visura camerale in atti, poteva evincersi che la sostituzione del liquidatore avvenuta con CP_8
verbale di assemblea del 22/2/2017, era annotata presso il Registro
Imprese solo in data 7/4/2017 e, quindi, dopo il deposito telematico della rinuncia del 3/3/2017.
si costituiva aderendo integralmente alle difese Controparte_4
ed alle eccezioni svolte con l'atto di appello dalla Parte_1
, quale creditrice cedente.
[...]
Precisava a sostegno di quanto dedotto dagli appellanti che se effettivamente ci fosse stato un adempimento dell'obbligazione non
14 avrebbe avuto ragione d'essere la cessione dello stesso credito e che a conferma di tanto il mancato riferimento ad una quietanza nella dichiarazione del procuratore implicava che fosse dubbia la sussistenza di una transazione avvenuta tra le parti.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, perimetrando l'esegesi di tale norma e chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris
instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a
15 contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019;
sent.Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Non vi contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione in quanto il Tribunale ha chiaramente rigettato la domanda della e ha accolto l'opposizione dell' Parte_1 [...]
dichiarando l'estinzione della procedura CO2
esecutiva.
16 In merito a quanto dedotto dagli appellanti per comprovare tale contraddizione e, quindi, per riscontrare che la loro domanda doveva essere accolta e non rigettata va detto che :
la querela di falso a cui allude il Giudice di primo grado è quella esercitata in civile da non confondere con la querela per il reato di falso che attiene al diverso ambito penale;
le dimissioni di del 22 / 2 /2017 non avevano CP_8
effetto fino all'iscrizione nel registro delle imprese avvenuta il
7/4/2017 ovvero successivamente alla missiva del 3/3/2017 sempre di a mezzo della quale veniva comunicata la soddisfazione CP_8
del credito e la rinuncia all'atto di pignoramento e alla procedura esecutiva;
anche se si riteneva che l'estinzione dell'obbligazione fosse stata dichiarata da senza averne poteri necessitando per Controparte_9
qualsiasi altro patto di natura reale o obbligatoria l'utilità o la necessità, la successiva missiva inoltrata al Tribunale di Vallo della
Lucania il 3 /3/2017 valeva a sanare, mediante ratifica, ogni attività
posta in essere dal procuratore speciale;
17 il riferimento alla dichiarazione liberatoria del credito ex art.13
8c l. 247/2012 è sopravvenuto in questo grado di giudizio in violazione dell'art.345 cpc;
non poteva farsi distinzione tra i due atti pubblici per ricavarne una diversa valenza in quanto quello che rilevava era il mancato esperimento della querela di falso in sede civile.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la violazione dell'art.1711 cc in quanto il consenso reso dal procuratore era stato espresso oltre i limiti del mandato quanto Controparte_9
alla dichiarazione di estinzione dell'obbligazione, dovendo sussistere l'utilità o la necessità per qualsiasi altro patto di natura reale o obbligatoria.
Tale doglianza è superata dalla missiva del 3 marzo 2017 a mezzo della quale il liquidatore nella sostanza CP_8
ratificava l'operato del procuratore, implicitamente facendo anche presupporre la comunicazione dell'esecuzione del mandato da parte di
. Controparte_9
Con il terzo motivo gli appellanti hanno rilevato che il Tribunale
aveva valutato in modo erroneo le prove.
18 Sotto tale profilo va evidenziato che in primo grado la
[...]
aveva chiesto di provare a mezzo della Parte_1
testimonianza di se era vero che aveva sottoscritto la CP_8
delega a favore di e se riconosceva la firma Controparte_9
apposta in calce alla delega e in caso di mancata ammissione di tale prova di espletare una CTU grafologica avente ad oggetto l'autenticità
della sottoscrizione della delega.
La stessa aveva, inoltre, chiesto di Parte_1
provare sempre a mezzo dell'escussione di quale forma CP_8
di pagamento era stata utilizzata per estinguere il credito vantato dalla prima o dopo il 3/11/20016, se lo stesso teste aveva Parte_1
rilasciato quietanza liberatoria prima del 3/11/2016 in relazione al credito vantato dalla ed oggetto del decreto ingiuntivo Parte_1
n.1327/2012, se in data 22/12/2016 aveva ceduto il credito a CP_4
e se in data 3/3/2017 aveva conferito mandato all'avv.
[...]
per la trasmissione telematica della dichiarazione di CP_13
rinuncia all'atto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva intentata nei confronti della Controparte_7
[...]
19 Sempre la chiedeva anche di Parte_1
deferire l'interrogatorio formale a liquidatore della CP_14
società affinchè riferisse se la società di cui era liquidatore aveva solo un conto corrente presso la Banca di Credito Popolare e se dalle scritture contabili della società risultava il pagamento del credito in questione.
Tale richiesta di prova è stata rigettata in modo implicito nel momento in cui il Tribunale ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ma questo non significa che quanto gli appellanti volevano provare con tali mezzi di prova fosse già riscontrato.
In proposito la Corte rileva che la parte non ha contestato la mancata ammissione delle prove in primo grado, non ha ripetuto la richiesta in sede di precisazioni delle conclusioni (cfr. sent.
Cass.n.10748/2012) e non ha articolato in proposito uno specifico motivo di appello (cfr.sent.Cass.n.1532/2018), limitandosi solo a reiterare sic et simpliciter l'istanza in questo grado.
In ogni caso non può dirsi che fosse rilevante il mancato transito di somme sull'unico conto corrente della in liquidazione Parte_1
non potendo escludersi una diversa modalità di estinzione del credito
20 oggetto del contenuto degli accordi transattivi di cui alla missiva del 3
marzo 2017.
Quanto alle altre censure contenute in tale motivo e già contenute nei precedenti motivi va riaffermato che:
la cessione del credito del 22/12/2016 successiva all'atto notarile contenente la dichiarazione del procuratore non aveva valore dirimente in quanto smentita dalla missiva indirizzata il 3/3/2017 al Tribunale di
Vallo della Lucania;
non poteva farsi distinzione tra i due atti pubblici per ricavarne una diversa valenza in quanto quello che rilevava era il mancato esperimento della querela di falso in sede civile;
non vi era stata una violazione dell'art.1711 cc perché con la missiva del 3 marzo 2017 il liquidatore ratificava CP_8
l'operato del procuratore, implicitamente facendo anche presupporre la comunicazione dell'esecuzione del mandato da parte di CP_9
.
[...]
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione per l'omessa valutazione del rispetto dei principi in tema di
21 antiriciclaggio per la tracciabilità dei pagamenti al di sopra di certi importi.
Anche questo motivo va rigettato perchè, come già detto, il
Tribunale ha implicitamente rigettato le richieste istruttorie articolate dalla non perché ha ritenuto che quanto si Parte_1
voleva dimostrare fosse già provato, ma perchè la causa potesse essere decisa anche senza l'espletamento di tale attività.
Invero l'esistenza di unico conto corrente della Parte_1
non era del tutto provata se lo stesso difensore chiedeva
[...]
una conferma di tanto mediante un capitolo dell'interrogatorio formale che voleva deferire al liquidatore della società.
Lo stesso discorso va fatto in merito all'esistenza di un riscontro di tale pagamento nelle scritture contabili altrettanto oggetto di un altro capitolo dell'interrogatorio formale e della forma di pagamento utilizzata per l'estinzione del credito pure oggetto di un capitolo della prova testimoniale.
La mancata ammissione di tale prova che ha consentito al
Tribunale di non valutare il profilo dedotto con l'ultimo motivo di
22 appello, preclude alla Corte di valutare la stessa questione in sede di appello.
Va ribadito che le richieste istruttorie reiterate in appello non sono accoglibili sulla base di quanto già argomentato in tema di rigetto del terzo motivo di appello.
ha aderito all'appello principale e, quindi, nella Controparte_4
sostanza seppure tardivamente ha proposto a sua volta un appello incidentale.
Ai sensi dell'art.334 cpc l'appello incidentale tardivo è
comunque ammissibile.
Ne consegue che per le stesse motivazioni appena espresse va rigettato l'appello incidentale adesivo di . Controparte_4
Non vi sono i presupposti per applicare l'art.96 IIIc cpc a carico degli appellanti.
Le spese seguono la soccombenza e per l'interesse comune degli appellanti principali e dell'appellante incidentale le spese vanno poste a loro carico in solido ( scaglione: 52001,00 E- 260.000,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e
23 quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50%
per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello principale e quello incidentale adesivo di e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Controparte_4
2) condanna tutti gli appellanti in solido a pagare le spese del giudizio a favore degli appellati, spese che liquida in E 6078,5 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti e l'appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.568/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Liberato Maffettone e dall'avv.Francesco Gennaro Rainone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Carbonara di
Nola (SA) alla via Pozzoromolo n.
6- appellante
E in persona del lr pt già CO [...]
e RT Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv.Gaetano Maiuri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ascea (SA) alla via de
Dominicis n.1 – appellati
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Passero ed Controparte_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nola alla via San
Francesco n.95 – appellante incidentale adesiva
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.387/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata e notificata l'1/6/22.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che, previo accertamento del mancato pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo n.1327/2012 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il
31/10/2012, depositato in pari data, notificato il 20/12/2012, non opposto e reso esecutivo con apposizione della formula esecutiva il
25/2/2013, con successiva notifica dell'atto di precetto in data
5/3/2013, fosse accolta la domanda e, per l'effetto, che fosse confermato a suo favore il credito portato dal suddetto titolo di €.
94.646,41 con interessi e spese e compensi professionali, oltre interessi, rivalutazione e spese successive come per legge;
chiedeva anche che fosse disposta la prosecuzione del giudizio di esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania avente R.G.E.
n.109/2013 per il recupero del predetto credito nei confronti della
[...]
già CP_1 CO Controparte_5
[...
[...] il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze
[...]
del doppio grado di giudizio con attribuzione agli avvocati anticipatari;
chiedeva , infine, che fosse emesso ogni altro provvedimento, anche istruttorio, ritenuto necessario, utile ed opportuno;
per gli appellati e CO
: chiedevano il rigetto dell'appello e l'eventuale Controparte_3
definizione dello stesso ex art.281 sexies cpc, con la vittoria delle spese ed attribuzione e con la condanna dell'appellante e di CP_4
ex art.96 cpc al pagamento, in solido tra loro, di un
[...]
indennizzo, da liquidarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 cc nella misura di € 15.000,00 ovvero di quella ritenuta di giustizia;
per l'appellata : concludeva come l'appellante Controparte_4
aderendo all'atto di appello.
Con ordinanza del 9/11/2022 la Corte dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con ordinanza del 6/4/23 rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 26 settembre 2024 e con
3 ordinanza del 3 ottobre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania la società RT
, per far
[...] Controparte_6 Controparte_3
accertare il mancato pagamento e, quindi, il credito pari ad E
96.646,41, oltre interessi e rivalutazione, di cui al D.I. n. 1327/2012
del Tribunale di Nocera Inferiore depositato il 31/10/2012, notificato il
20/12/2012 e, in quanto non opposto, reso esecutivo il 25/2/2013, con conseguente notifica dell'atto di precetto il 5/3/2013; chiedeva, altresì,
disporsi la prosecuzione del giudizio di esecuzione per il recupero di tale credito.
A sostegno di quanto richiesto la parte attrice esponeva che:
nella procedura esecutiva R.G.E. n. 109/2013 già sospesa, la
[...]
depositava ricorso ex art. 615 c. 2 RT
cpc e all'udienza di comparizione delle parti, si era costituita, quale creditore procedente, contestando le pretese di controparte;
in tale
4 procedura si costituiva anche che, quale creditore Controparte_4
cessionario, si opponeva all'estinzione della procedura esecutiva insistendo per il prosieguo e che, unitamente al Controparte_3
debitore esecutato, insisteva per l'estinzione della procedura esecutiva;
il Giudice dell' Esecuzione dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 615 c. 2 cpc, essendo già sospesa la procedura e assegnava il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all'opposizione; malgrado tale provvedimento, la CP_1
insisteva per l'estinzione della procedura esecutiva, tramite il deposito di un'atipica istanza di estinzione.
La con ricorso ex art. 702 bis cpc, si opponeva CP_1
all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione deducendo che: il giudizio aveva come oggetto l'opposizione a cognizione piena avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che aveva rigettato implicitamente il ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso l'istanza di estinzione della procedura esecutiva;
il
Giudice dell'Esecuzione aveva confuso gli istituti della sospensione della procedura, pur effettivamente ritenendo la stessa già sospesa,
5 funzionalmente disposta ex art. 619 cpc per altro motivo da parte del terzo opponente e aveva ritenuto di non dover accertare ex CP_3
art. 615 cpc l'impossibilità della prosecuzione della procedura immobiliare dato il pagamento integrale del debito a base della richiamata procedura esecutiva.
Il ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e di conseguenza che fosse dichiarata l'estinzione o l'improcedibilità della procedura esecutiva alla luce del pagamento del relativo debito.
Tale ricorso iscritto al n.1258 / 2018 veniva riunito al procedimento avente ad oggetto la domanda di accertamento da parte della di mancato pagamento del credito. Parte_1
Anche quale cessionaria del credito della Controparte_4
si costituiva contestando l'avvenuto pagamento del Parte_1
credito portato dal titolo e, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inefficacia della dichiarazione satisfattiva del credito vantato dalla nei confronti RT
della perché carente dei requisiti formali e sostanziali;
nel Parte_1
merito, chiedeva per la contraddittorietà delle statuizioni contenute
6 negli atti notarili di estinzione dell'obbligazione e di cessione del credito e per il mancato riferimento alla quietanza di pagamento, che fosse dichiarata priva di effetti la dichiarazione dell'estinzione dell'obbligazione per l'errore di fatto e/o per la simulazione della stessa.
Si costituiva, infine, che eccepiva il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, in adesione alle richieste della chiedeva di dichiarare l'estinzione della CP_1
procedura o l'improcedibilità per l'impossibilità di realizzare il pagamento del debito in quanto integralmente estinto.
Nel corso del giudizio veniva acquisita della documentazione e la causa andava in decisione con la concessione dei termini.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea e dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva e poneva le spese del giudizio a carico della e di e Parte_1 Controparte_4
favore sia della società che Controparte_7
di . Controparte_3
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
7 dalle produzioni di parte attrice era emerso che: CP_8
rivestiva la carica di liquidatore della fino al 22/2/2017, Parte_1
giorno in cui si dimetteva e subentrava al suo posto;
Controparte_4
con atto per Notaio rep. n. 6320 racc. n. 4139, Persona_1 CP_8
nominava suo procuratore speciale affinché,
[...] Persona_2
nel nome e nell'interesse della società da lui rappresentata,
sottoscrivesse atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 26/2/2013, ai numeri B101/650, presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Salerno per E 130.000,00, in favore della e contro la Parte_1
società derivante dal decreto RT
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 19/2/2013, rep.
n. 1643; in tale atto era scritto che consentiva alla Controparte_9
cancellazione, essendo stata estinta l'obbligazione vantata nei confronti della con missiva indirizzata al Tribunale di Parte_1
Vallo della Lucania e depositata il 3/3/2017, CP_8
comunicava che a seguito ad accordi transattivi si riteneva soddisfatta e, pertanto, non vantava alcun credito verso la
[...]
e conseguentemente dichiarava di rinunciare RT
8 all'atto di pignoramento notificato ed alla relativa procedura esecutiva,
con rispettive richieste di cancellazione ed estinzione;
l'atto pubblico faceva piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza, ma non provava la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali potevano essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso;
nel caso di specie la prova contraria non era stata raggiunta da parte attrice mediante l'allegazione di un successivo atto notarile del 12/1/2017 a mezzo del quale aveva ceduto il credito in oggetto a CP_10
veniva in questione un altro atto pubblico che Controparte_4
poteva prevalere sul precedente solo con la proposizione di querela di falso;
da tale ragionamento conseguiva che erano veri i fatti riportati nell'atto del Notaio rep. n. 6320, racc. n. 4139 e che, Persona_1
quindi, effettivamente vi era stata l'estinzione dell'obbligazione della
Parte_1
9 La società , in persona del lr pt ha Parte_1
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)contraddittorietà tra
PQM
e motivazione;
nel dispositivo era stata rigettata la domanda attorea, mentre nell'ultimo capoverso della pagina 4 del provvedimento il Tribunale aveva affermato che la domanda attorea non poteva che essere accolta;
a conferma di tanto rilevava che non era vero che non vi era stata una querela di falso tanto che agli atti venivano riportati gli estremi del procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata
e veniva depositato il certificato ex art. 335 cpp;
vi era contraddizione nella motivazione nella parte in cui veniva richiamata la comunicazione di al Tribunale di Vallo della Lucania, CP_8
depositata telematicamente il 3/3/2017 a mezzo della quale quest'ultimo dichiarava la soddisfazione del credito e la rinuncia all'atto di pignoramento ed alla relativa procedura esecutiva e nello stesso tempo si diceva che aveva cessato dalla carica di CP_8
liquidatore in data 22/2/2017; il potere di convenire qualsiasi altro patto di natura obbligatoria e/o reale era stato attribuito a Per_1
10 solo in caso di utilità o di necessità per la cancellazione Per_2
dell'ipoteca; affinchè si potesse configurare una dichiarazione liberatoria del credito era necessario fare almeno un riferimento agli accordi intercorsi e provare la liberatoria ex art. 138 c l. 247/2012; non poteva essere equiparata la dichiarazione di e la Persona_2
cessione del credito a favore di dando valenza Controparte_4
all'atto precedente, perché il notaio con la dichiarazione del primo,
aveva raccolto un consenso, senza alcun effetto sull'obbligazione,
mentre con la cessione del credito, fondata su fatture, vi era stato il trasferimento dell'obbligazione a un terzo con effetti traslativi sull'obbligazione esistente tra le parti;
2)errore in iudicando, violazione e falsa applicazione dell'art. 1711 cc e ss.; quanto alla procura conferita da a CP_8
rilevava il fatto che per poter convenire qualsiasi Persona_2
patto di natura reale o obbligatoria occorreva la necessità o l'utilità e che la dichiarazione di consenso alla cancellazione dell'ipoteca non implicava necessariamente la dichiarazione di estinzione dell'obbligazione vantata dalla nei Parte_1
confronti della;
in sostanza la RT
11 dichiarazione di estinzione andava oltre il mandato conferito e tanto ciò era vero che aveva, infatti, ceduto il credito, CP_8
negando la valenza estintiva della dichiarazione del procuratore;
inoltre, l'atto con cui aveva prestato consenso alla Persona_2
cancellazione di ipoteca giudiziale non conteneva alcun richiamo specifico all'eventuale patto convenuto tra le parti o alla comunicazione prevista dall'art. 1712 cc e, quindi, non poteva produrre alcun effetto nei confronti della società che non ne aveva avuto conoscenza;
3)erronea valutazione delle prove a fondamento della decisione;
l'appellante evidenziava che aveva chiesto l'ammissione di prove e che tale sua richiesta era stata rigettata sul presupposto che la causa fosse già matura per la decisione;
in ogni caso con la cessione del credito del 22/12/2016 aveva provato di non essere a conoscenza della dichiarazione del 10/11/2016 e che sull'unico conto della Parte_1
non era transitata alcuna somma;
i due atti pubblici avevano un diverso rilievo perché uno aveva una natura obbligatoria e l'altro era un consenso alla cancellazione dell'ipoteca con una dichiarazione non comunicata ed ultra mandato;
non era vero che non vi era la querela di
12 falso perché sui fatti in questione pendeva un procedimento penale presso la Procura competente;
non risultava inoltre che il procuratore speciale avesse fatta comunicazione al mandante dell'avvenuta ottemperanza al mandato ex art 1711 cc;
il contenzioso riguardava due società e, quindi, il pagamento doveva risultare dalle scritture contabili per cui se aveva provato che non aveva ricevuto le somme dovute l'altra parte non aveva provato di aver pagato;
4)omessa motivazione di un punto della domanda introduttiva: la decisione era censurabile nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di esaminare il motivo relativo all'obbligo della rintracciabilità dei pagamenti non solo al fine di rendere lecita qualsiasi operazione economica-finanziaria, ma anche per verificare effettivamente se vi fosse stato un accordo tra le parti, o una transazione con relativa quietanza;
sotto tale profilo vi era un'evidente violazione in quanto ed il suo procuratore speciale , nel CP_8 Persona_2
dichiarare l'estinzione dell'obbligazione, il primo senza poteri e il secondo ultra-mandato, non avevano fornito e provato alcun atto e/o patto per rendere chiara e trasparente l'operazione economica
13 effettuata, che avrebbe giustificato il loro operato rispetto alle norme dell'antiriciclaggio.
La società CO1 CP_3
si costituivano e in primis chiedevano che l'appello fosse
[...]
dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello per infondatezza e la condanna degli appellanti ex art.96 cpc per l'abuso dello strumento processuale perpetrato dalla società creditrice e dalla creditrice interventrice che avevano agito con imprudenza, colpa o dolo.
Evidenziavano che dalla visura camerale in atti, poteva evincersi che la sostituzione del liquidatore avvenuta con CP_8
verbale di assemblea del 22/2/2017, era annotata presso il Registro
Imprese solo in data 7/4/2017 e, quindi, dopo il deposito telematico della rinuncia del 3/3/2017.
si costituiva aderendo integralmente alle difese Controparte_4
ed alle eccezioni svolte con l'atto di appello dalla Parte_1
, quale creditrice cedente.
[...]
Precisava a sostegno di quanto dedotto dagli appellanti che se effettivamente ci fosse stato un adempimento dell'obbligazione non
14 avrebbe avuto ragione d'essere la cessione dello stesso credito e che a conferma di tanto il mancato riferimento ad una quietanza nella dichiarazione del procuratore implicava che fosse dubbia la sussistenza di una transazione avvenuta tra le parti.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, perimetrando l'esegesi di tale norma e chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris
instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a
15 contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019;
sent.Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Non vi contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione in quanto il Tribunale ha chiaramente rigettato la domanda della e ha accolto l'opposizione dell' Parte_1 [...]
dichiarando l'estinzione della procedura CO2
esecutiva.
16 In merito a quanto dedotto dagli appellanti per comprovare tale contraddizione e, quindi, per riscontrare che la loro domanda doveva essere accolta e non rigettata va detto che :
la querela di falso a cui allude il Giudice di primo grado è quella esercitata in civile da non confondere con la querela per il reato di falso che attiene al diverso ambito penale;
le dimissioni di del 22 / 2 /2017 non avevano CP_8
effetto fino all'iscrizione nel registro delle imprese avvenuta il
7/4/2017 ovvero successivamente alla missiva del 3/3/2017 sempre di a mezzo della quale veniva comunicata la soddisfazione CP_8
del credito e la rinuncia all'atto di pignoramento e alla procedura esecutiva;
anche se si riteneva che l'estinzione dell'obbligazione fosse stata dichiarata da senza averne poteri necessitando per Controparte_9
qualsiasi altro patto di natura reale o obbligatoria l'utilità o la necessità, la successiva missiva inoltrata al Tribunale di Vallo della
Lucania il 3 /3/2017 valeva a sanare, mediante ratifica, ogni attività
posta in essere dal procuratore speciale;
17 il riferimento alla dichiarazione liberatoria del credito ex art.13
8c l. 247/2012 è sopravvenuto in questo grado di giudizio in violazione dell'art.345 cpc;
non poteva farsi distinzione tra i due atti pubblici per ricavarne una diversa valenza in quanto quello che rilevava era il mancato esperimento della querela di falso in sede civile.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la violazione dell'art.1711 cc in quanto il consenso reso dal procuratore era stato espresso oltre i limiti del mandato quanto Controparte_9
alla dichiarazione di estinzione dell'obbligazione, dovendo sussistere l'utilità o la necessità per qualsiasi altro patto di natura reale o obbligatoria.
Tale doglianza è superata dalla missiva del 3 marzo 2017 a mezzo della quale il liquidatore nella sostanza CP_8
ratificava l'operato del procuratore, implicitamente facendo anche presupporre la comunicazione dell'esecuzione del mandato da parte di
. Controparte_9
Con il terzo motivo gli appellanti hanno rilevato che il Tribunale
aveva valutato in modo erroneo le prove.
18 Sotto tale profilo va evidenziato che in primo grado la
[...]
aveva chiesto di provare a mezzo della Parte_1
testimonianza di se era vero che aveva sottoscritto la CP_8
delega a favore di e se riconosceva la firma Controparte_9
apposta in calce alla delega e in caso di mancata ammissione di tale prova di espletare una CTU grafologica avente ad oggetto l'autenticità
della sottoscrizione della delega.
La stessa aveva, inoltre, chiesto di Parte_1
provare sempre a mezzo dell'escussione di quale forma CP_8
di pagamento era stata utilizzata per estinguere il credito vantato dalla prima o dopo il 3/11/20016, se lo stesso teste aveva Parte_1
rilasciato quietanza liberatoria prima del 3/11/2016 in relazione al credito vantato dalla ed oggetto del decreto ingiuntivo Parte_1
n.1327/2012, se in data 22/12/2016 aveva ceduto il credito a CP_4
e se in data 3/3/2017 aveva conferito mandato all'avv.
[...]
per la trasmissione telematica della dichiarazione di CP_13
rinuncia all'atto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva intentata nei confronti della Controparte_7
[...]
19 Sempre la chiedeva anche di Parte_1
deferire l'interrogatorio formale a liquidatore della CP_14
società affinchè riferisse se la società di cui era liquidatore aveva solo un conto corrente presso la Banca di Credito Popolare e se dalle scritture contabili della società risultava il pagamento del credito in questione.
Tale richiesta di prova è stata rigettata in modo implicito nel momento in cui il Tribunale ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ma questo non significa che quanto gli appellanti volevano provare con tali mezzi di prova fosse già riscontrato.
In proposito la Corte rileva che la parte non ha contestato la mancata ammissione delle prove in primo grado, non ha ripetuto la richiesta in sede di precisazioni delle conclusioni (cfr. sent.
Cass.n.10748/2012) e non ha articolato in proposito uno specifico motivo di appello (cfr.sent.Cass.n.1532/2018), limitandosi solo a reiterare sic et simpliciter l'istanza in questo grado.
In ogni caso non può dirsi che fosse rilevante il mancato transito di somme sull'unico conto corrente della in liquidazione Parte_1
non potendo escludersi una diversa modalità di estinzione del credito
20 oggetto del contenuto degli accordi transattivi di cui alla missiva del 3
marzo 2017.
Quanto alle altre censure contenute in tale motivo e già contenute nei precedenti motivi va riaffermato che:
la cessione del credito del 22/12/2016 successiva all'atto notarile contenente la dichiarazione del procuratore non aveva valore dirimente in quanto smentita dalla missiva indirizzata il 3/3/2017 al Tribunale di
Vallo della Lucania;
non poteva farsi distinzione tra i due atti pubblici per ricavarne una diversa valenza in quanto quello che rilevava era il mancato esperimento della querela di falso in sede civile;
non vi era stata una violazione dell'art.1711 cc perché con la missiva del 3 marzo 2017 il liquidatore ratificava CP_8
l'operato del procuratore, implicitamente facendo anche presupporre la comunicazione dell'esecuzione del mandato da parte di CP_9
.
[...]
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione per l'omessa valutazione del rispetto dei principi in tema di
21 antiriciclaggio per la tracciabilità dei pagamenti al di sopra di certi importi.
Anche questo motivo va rigettato perchè, come già detto, il
Tribunale ha implicitamente rigettato le richieste istruttorie articolate dalla non perché ha ritenuto che quanto si Parte_1
voleva dimostrare fosse già provato, ma perchè la causa potesse essere decisa anche senza l'espletamento di tale attività.
Invero l'esistenza di unico conto corrente della Parte_1
non era del tutto provata se lo stesso difensore chiedeva
[...]
una conferma di tanto mediante un capitolo dell'interrogatorio formale che voleva deferire al liquidatore della società.
Lo stesso discorso va fatto in merito all'esistenza di un riscontro di tale pagamento nelle scritture contabili altrettanto oggetto di un altro capitolo dell'interrogatorio formale e della forma di pagamento utilizzata per l'estinzione del credito pure oggetto di un capitolo della prova testimoniale.
La mancata ammissione di tale prova che ha consentito al
Tribunale di non valutare il profilo dedotto con l'ultimo motivo di
22 appello, preclude alla Corte di valutare la stessa questione in sede di appello.
Va ribadito che le richieste istruttorie reiterate in appello non sono accoglibili sulla base di quanto già argomentato in tema di rigetto del terzo motivo di appello.
ha aderito all'appello principale e, quindi, nella Controparte_4
sostanza seppure tardivamente ha proposto a sua volta un appello incidentale.
Ai sensi dell'art.334 cpc l'appello incidentale tardivo è
comunque ammissibile.
Ne consegue che per le stesse motivazioni appena espresse va rigettato l'appello incidentale adesivo di . Controparte_4
Non vi sono i presupposti per applicare l'art.96 IIIc cpc a carico degli appellanti.
Le spese seguono la soccombenza e per l'interesse comune degli appellanti principali e dell'appellante incidentale le spese vanno poste a loro carico in solido ( scaglione: 52001,00 E- 260.000,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e
23 quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50%
per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello principale e quello incidentale adesivo di e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Controparte_4
2) condanna tutti gli appellanti in solido a pagare le spese del giudizio a favore degli appellati, spese che liquida in E 6078,5 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti e l'appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
24