CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 9666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9666 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OR IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
Lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 9666 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 13 aprile 2023, ha rigettato le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà formulate da DE Di RG, in riferimento alla pena di sei mesi di arresto di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della repubblica di Teramo in data 2 dicembre 2020. A ragione della decisione il Tribunale - dopo avere premesso l'astratta ammissibilità di tutte dette istanze, avendo l'interessata espiato il quantum di pena prevista da ciascuna norma per l'ammissione al rispettivo beneficio - ha ritenuto ostativo l'avvenuto aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari cui la stessa era sottoposta per altra causa (e, segnatamente, per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale), reputando tale circostanza indicativa di una rilevante pericolosità sociale, tale da escludere qualsiasi giudizio prognostico favorevole. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione DE Di RG, tramite il difensore di fiducia avv. Tiziano Rossoli, che affida a due motivi. 2.1. Con il primo deduce la mancata acquisizione di una prova decisiva. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto tutte le istanze di misure alternative sull'erroneo presupposto che la ricorrente fosse, all'epoca della decisione, ancora sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in virtù dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Macerata del 5 ottobre 2022. Ove, invece, si fosse premurato di aggiornare la posizione giuridica dell'istante, avrebbe verificato che la stessa, in data 7 dicembre 2022, era rimessa in libertà con l'applicazione dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e, successivamente, il 2 gennaio 2023, le era stata revocata anche tale residua misura cautelare coercitiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). In virtù della sola, errata considerazione che la ricorrente fosse sottoposta misura cautelare, il giudice specializzato ha omesso la doverosa valutazione sulla sua personalità, al fine di verificare se vi fosse stata un inizio di revisione critica del suo passato criminale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha prospettato l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato. 2. Com'è noto, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale (Sez. I, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993). Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il Tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354de1 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato, essendosi accordato pari grado di rilievo prognostico, alla condotta carceraria a ai risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione. 3. Ciò posto, risulta dagli atti che la ricorrente, alla data provvedimento impugnato (e sin dal 7 dicembre 2022) era libera, come risulta dai provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata del 7.12.2022 e del 2.01.2023, allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha, dunque, erroneamente ritenuto la ricorrente in vinculis alla data della pronuncia e a tale status ha, altrettanto erroneamente, attribuito rilievo esclusivo ai fini del provvedimento reiettivo. E', invero, principio consolidato quello secondo cui «Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale» (Sez.
1. n. 967 del 16/02/1995, Marchese, Rv. 200507; Sez. 1, n. 2871 del 12(01/2005, Gualberti, Rv. 230556; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260523). 3 4. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, libero negli esiti, si atterrà ai superiori principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente c
Lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 9666 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 13 aprile 2023, ha rigettato le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà formulate da DE Di RG, in riferimento alla pena di sei mesi di arresto di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della repubblica di Teramo in data 2 dicembre 2020. A ragione della decisione il Tribunale - dopo avere premesso l'astratta ammissibilità di tutte dette istanze, avendo l'interessata espiato il quantum di pena prevista da ciascuna norma per l'ammissione al rispettivo beneficio - ha ritenuto ostativo l'avvenuto aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari cui la stessa era sottoposta per altra causa (e, segnatamente, per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale), reputando tale circostanza indicativa di una rilevante pericolosità sociale, tale da escludere qualsiasi giudizio prognostico favorevole. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione DE Di RG, tramite il difensore di fiducia avv. Tiziano Rossoli, che affida a due motivi. 2.1. Con il primo deduce la mancata acquisizione di una prova decisiva. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto tutte le istanze di misure alternative sull'erroneo presupposto che la ricorrente fosse, all'epoca della decisione, ancora sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in virtù dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Macerata del 5 ottobre 2022. Ove, invece, si fosse premurato di aggiornare la posizione giuridica dell'istante, avrebbe verificato che la stessa, in data 7 dicembre 2022, era rimessa in libertà con l'applicazione dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e, successivamente, il 2 gennaio 2023, le era stata revocata anche tale residua misura cautelare coercitiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). In virtù della sola, errata considerazione che la ricorrente fosse sottoposta misura cautelare, il giudice specializzato ha omesso la doverosa valutazione sulla sua personalità, al fine di verificare se vi fosse stata un inizio di revisione critica del suo passato criminale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha prospettato l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato. 2. Com'è noto, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale (Sez. I, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993). Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il Tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354de1 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato, essendosi accordato pari grado di rilievo prognostico, alla condotta carceraria a ai risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione. 3. Ciò posto, risulta dagli atti che la ricorrente, alla data provvedimento impugnato (e sin dal 7 dicembre 2022) era libera, come risulta dai provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata del 7.12.2022 e del 2.01.2023, allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha, dunque, erroneamente ritenuto la ricorrente in vinculis alla data della pronuncia e a tale status ha, altrettanto erroneamente, attribuito rilievo esclusivo ai fini del provvedimento reiettivo. E', invero, principio consolidato quello secondo cui «Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale» (Sez.
1. n. 967 del 16/02/1995, Marchese, Rv. 200507; Sez. 1, n. 2871 del 12(01/2005, Gualberti, Rv. 230556; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260523). 3 4. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, libero negli esiti, si atterrà ai superiori principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente c