Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CARLO SBRAGIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 69, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza;
2) La casa familiare sita in Comune di Capannori (Lu), fraz. Massa Macinaia, Via di S.Andrea n. 10, unitamente a tutti i beni mobili ed agli arredi presenti, viene assegnata alla signora Parte_1 che vi rimarrà a vivere con la figlia fino a quando l'immobile non sarà stato venduto con il ricavato diviso in parti uguali tra i coniugi;
3) Nel frattempo, le rate del mutuo bancario saranno corrisposte da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
4) Il sig. si impegna ed obbliga a prelevare da detta casa tutti i suoi beni personali Parte_2 entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
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6) Il padre potrà frequentare la figlia, a settimane alterne, due giorni la settimana dall'uscita dall'asilo fino alla sera alle ore 19.00 ed un giorno alla settimana dall'uscita dell'asilo fino alle ore
19.00 nonché nei giorni di sabato e domenica senza pernotto, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della minore;
7) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1 nella forma che i genitori concorderanno, entro e non oltre il giorno 15 la somma mensile di Euro
200,00.=. (Euro duecento/zero) a titolo di contributo perequativo al mantenimento per la figlia minore . Detta somma verrà rivalutata in base alla variazione degli indici Istat prendendo come Per_1 parametro di riferimento il mese di deposito del presente atto;
8) I genitori concordano che l'assegno unico ed universale (AUU) riconosciuto in favore della figlia minore sarà percepito dalla madre nella misura del 100%;
9) I genitori corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia minore da intendersi quelle di cui al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre- scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni; Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari
(master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o
2 autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.);
10) A definizione dei loro rapporti di natura patrimoniale relativi anche allo scioglimento della comunione legale dei beni i coniugi si impegnano ad attuare la sistemazione patrimoniale sotto descritta;
11) I ricorrenti si impegnano a mettere in vendita l'appartamento familiare e, previa estinzione del mutuo con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta procederanno alla divisione inter partes in egual misura della somma residua;
12) Il conto corrente cointestato ai coniugi, acceso presso il Banco di Lucca e del Tirreno Spa, relativo al pagamento delle rate del mutuo rimarrà in essere sino alla estinzione del mutuo stesso;
13) Con la perfetta attuazione delle condizioni di cui sopra, nei termini concordati e con i necessari presupposti previsti ex lege, i ricorrenti, e dichiarano di aver Parte_1 Parte_2 definito ogni rapporto economico - patrimoniale, ad eccezione della casa familiare che rimane in comproprietà tra i coniugi fino alla sua vendita, e conseguentemente di non avere più niente da pretendere l'uno dall'altra;
14) I coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente e di non vantare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro;
15) I coniugi, per quanto occorrer possa, prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso di entrambi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pistoia (PT) il 9/8/2014, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Pistoia (PT) in data 9/8/2014, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pistoia (PT) all'Atto Numero 55, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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