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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4088/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4088/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti PLUTINO STEFANIA e CRISPIANI RICCARDO;
e nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dagli avv.ti PLUTINO STEFANIA e CRISPIANI RICCARDO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) Rapporti personali:
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno previa comunicazione, dandosi sin da ora espresso e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio.
2) Mantenimento dei coniugi:
In considerazione del divario reddituale, il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_2 sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 1.000 (mille Pt_1 euro). Tale importo sarà automaticamente adeguato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT come previsto dalla normativa vigente. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra Il Sig. si impegna altresì a corrispondere Pt_1 Parte_2
- 1 - per l'intero le rate del mutuo ipotecario acceso con Banca Intesa San OL fino all'estinzione dello stesso. A tal fine continuerà a versare la provvista necessaria sul conto corrente di attuale appoggio del predetto mutuo su Banca Intesa San OL SpA con IBAN
[...] intestato ad entrambi i coniugi entro la scadenza di ciascun rateo. Detto conto corrente rimarrà aperto sino all'estinzione del mutuo.
3) Beni immobili, mobili registrati e beni mobili:
Ogni coniuge rimane nella esclusiva proprietà e disponibilità dei rispettivi beni immobili, mobili registrati a proprio nome anche ove l'acquisto sia avvenuto in epoca antecedente alla stipula del regime patrimoniale della separazione dei beni.
4) Conti Correnti, depositi in danaro, titoli, investimenti e piani pensionistici dei ricorrenti:
I coniugi si danno atto di essere titolari ciascuno di propri rapporti bancari/ assicurativi.
Pertanto i predetti rapporti restano di esclusiva titolarità, spettanza e proprietà del soggetto che ne è attualmente titolare/intestatario, con rinuncia dell'altro coniuge ad ogni e qualsiasi pretesa su siffatti rapporti bancari, postali e/o assicurativi, sulle somme dagli stessi portate
e/o negli stessi accreditate e/o dagli stessi prelevate, nonché al loro saldo e/o riscatto e/o indennizzo e a tutti i frutti percepiti e non consumati degli stessi.
5) Varie.
I coniugi si danno atto reciprocamente di aver già regolamentato, risolto e definito ogni altra questione economico/patrimoniale e, pertanto, di non aver nulla piu' a pretendere l'uno dall'altra.
6) Spese di procedura:
Le spese di assistenza legale, sia stragiudiziali e che giudiziali, della presente procedura sono compensate integralmente tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 27/05/1990, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 3/12/2025, ha espresso parere favorevole.
- 2 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio ad Ancona il 27/05/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 118, parte 2, serie A dell'anno 1990; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4088/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti PLUTINO STEFANIA e CRISPIANI RICCARDO;
e nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dagli avv.ti PLUTINO STEFANIA e CRISPIANI RICCARDO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) Rapporti personali:
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno previa comunicazione, dandosi sin da ora espresso e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio.
2) Mantenimento dei coniugi:
In considerazione del divario reddituale, il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_2 sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 1.000 (mille Pt_1 euro). Tale importo sarà automaticamente adeguato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT come previsto dalla normativa vigente. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra Il Sig. si impegna altresì a corrispondere Pt_1 Parte_2
- 1 - per l'intero le rate del mutuo ipotecario acceso con Banca Intesa San OL fino all'estinzione dello stesso. A tal fine continuerà a versare la provvista necessaria sul conto corrente di attuale appoggio del predetto mutuo su Banca Intesa San OL SpA con IBAN
[...] intestato ad entrambi i coniugi entro la scadenza di ciascun rateo. Detto conto corrente rimarrà aperto sino all'estinzione del mutuo.
3) Beni immobili, mobili registrati e beni mobili:
Ogni coniuge rimane nella esclusiva proprietà e disponibilità dei rispettivi beni immobili, mobili registrati a proprio nome anche ove l'acquisto sia avvenuto in epoca antecedente alla stipula del regime patrimoniale della separazione dei beni.
4) Conti Correnti, depositi in danaro, titoli, investimenti e piani pensionistici dei ricorrenti:
I coniugi si danno atto di essere titolari ciascuno di propri rapporti bancari/ assicurativi.
Pertanto i predetti rapporti restano di esclusiva titolarità, spettanza e proprietà del soggetto che ne è attualmente titolare/intestatario, con rinuncia dell'altro coniuge ad ogni e qualsiasi pretesa su siffatti rapporti bancari, postali e/o assicurativi, sulle somme dagli stessi portate
e/o negli stessi accreditate e/o dagli stessi prelevate, nonché al loro saldo e/o riscatto e/o indennizzo e a tutti i frutti percepiti e non consumati degli stessi.
5) Varie.
I coniugi si danno atto reciprocamente di aver già regolamentato, risolto e definito ogni altra questione economico/patrimoniale e, pertanto, di non aver nulla piu' a pretendere l'uno dall'altra.
6) Spese di procedura:
Le spese di assistenza legale, sia stragiudiziali e che giudiziali, della presente procedura sono compensate integralmente tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 27/05/1990, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 3/12/2025, ha espresso parere favorevole.
- 2 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio ad Ancona il 27/05/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 118, parte 2, serie A dell'anno 1990; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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