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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/07/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1053/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 13/05/2025, da:
(cod. fisc. ), nata Domodossola il 07/05/1977, residente in Parte_1 C.F._1
Domodossola, Via Rebora 14
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Vairetti (cod. fisc. – pec C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Domodossola, Via Marconi Email_1
n. 13, giusta procura in atti
RICORRENTI
P.M.
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) il figlio tenuto conto dei suoi interessi primari e, al contempo, del diritto a mantenere Per_1 un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che con il padre, ricevendo da entrambi cura, istruzione ed educazione, viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, completa di arredi e corredi, di Domodossola, Via Rebora n 14, attualmente in comproprietà tra i coniugi, con impegno dei genitori di agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra gli stessi e il figlio, consentendo a entrambi, nei limiti del possibile e nel rispetto dei reciproci impegni e delle occupazioni scolastiche e parascolastiche di di passare i giorni liberi da impegni lavorativi Per_1 con il minore. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente, previo accordo con la madre, e, in ogni caso, con almeno una notte di pernottamento a settimana, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi e nel rispetto dei desiderata di Il figlio minore starà col papà la Per_1 vigilia di Natale e il giorno di Natale con la mamma, mentre in relazione ai giorni di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo i genitori concorderanno di volta in volta con chi starà inoltre, i Per_1 genitori potranno tenere il figlio durante le vacanze di Natale e Pasqua secondo le rispettive esigenze di lavoro e previo accordo tra gli stessi. Il minore, altresì, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Il tutto, comunque, fatti salvi diversi accordi da assumersi, di volta in volta, tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore e con impegno di entrambi a occuparsi del figlio nei momenti in cui uno dei due fosse impedito;
3) le decisioni di maggior interesse per (a titolo esemplificativo, educazione, istruzione, Per_1 cure mediche) dovranno essere adottate da entrambi i genitori congiuntamente, salve comprovate ragioni d'urgenza e con la precisazione che la mancata manifestazione scritta (anche a mezzo mail, sms, w.a.) di dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte di un genitore all'altro, comporterà adesione alla decisione da assumersi. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé
4) i coniugi, entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro;
5) considerato anche che sulla madre grava e graverà il carico maggiore nella gestione di Per_1 per espresso accordo tra i coniugi: a) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Pt_2 Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio, un assegno mensile dell'importo di € 370,00
(trecentosettanta/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, a far tempo dal deposito del presente ricorso e dandosi atto che ha provveduto, dal momento del suo allontanamento dalla casa Pt_2 familiare, a contribuire al mantenimento di b) le spese straordinarie saranno regolate e Per_1 verranno ripartite fra i genitori secondo quanto indicato nel protocollo d'intesa del Tribunale di
Verbania, prodotto quale doc. 19, da considerarsi parte integrante del presente atto;
c) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva da 6) le parti si concedono reciproco assenso al Parte_1 rilascio dei documenti tutti, per loro e per il figlio minore, compresi quelli validi / necessari per
l'espatrio;
PRENDERE ATTO dei seguenti ulteriori accordi e pattuizioni 7) nell'ambito della definizione del complesso quadro degli interessi personali e patrimoniali connessi alla crisi coniugale e a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig. si impegna a cedere e trasferire alla sig. Parte_2
, che si impegna ad accettare e acquistare, la piena proprieta' della propria quota, Parte_1 pari al 50%, dei beni immobili siti in Domodossola, Via Rebora n 14, censiti nel Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 9, mappale 811, sub. 12, cat. A2 (appartamento) e al Foglio 9, mappale
811, sub. 11, cat. C6 (autorimessa), unitamente alla sua quota di comproprietà su tutti i mobili ed arredi contenuti in detto immobile già adibito a casa coniugale. Il corrispettivo di detto trasferimento
è costituito dall'accollo integrale da parte di dell'intero mutuo residuo alla data Parte_1 di stipula dell'atto notarile di trasferimento immobiliare, accesso con in data 28/6/2021 e CP_1 dalla dazione della somma di € 20.000,00= (ventimila/00) contestualmente alla firma del rogito per la predetta cessione che dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, fatte salve proroghe concordate tra le parti, avanti a Notaio scelto di comune accordo dalle stesse, che ne sosterranno le spese in egual misura;
8) la vettura Ford Tourneo Courier targata EV793AP, in comproprietà tra le parti e da sempre in uso a viene alla stessa assegnata in proprietà esclusiva, con impegno di a Parte_1 Pt_2 formalizzare il passaggio di proprietà a mera richiesta di la quale ne sosterrà le spese, Parte_1 così come rimarranno a carico di quest'ultima le spese concernenti bollo, assicurazione, riparazioni
e quant'altro connesso all'uso esclusivo del veicolo;
9) il conto corrente n. 420970267, acceso presso Unicredit Banca, cointestato tra i coniugi rimane di esclusiva pertoccanza della sig.ra nulla pretendendo in relazione allo stesso;
Parte_1 Pt_2
10) rilevato che la moglie ha contribuito nel tempo, con risparmi esclusivamente personali, ai bisogni della famiglia, la stessa dà atto di rinunciare a qualsiasi richiesta di restituzione nei confronti del marito;
11) le parti, a fronte dell'esatto adempimento di ogni impegno reciprocamente assunto, si danno atto di aver definito ogni questione di natura patrimoniale”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 13/05/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) il 3/08/2013.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro; si dà, altresì, atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti tutti, per loro e per il figlio minore, compresi quelli validi
/ necessari per l'espatrio;
Si dà anche atto che nell'ambito della definizione del complesso quadro degli interessi personali e patrimoniali connessi alla crisi coniugale e a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig.
si impegna a cedere e trasferire alla sig. , che si impegna ad Parte_2 Parte_1 accettare e acquistare, la piena proprieta' della propria quota, pari al 50%, dei beni immobili siti in
Domodossola, Via Rebora n 14, censiti nel Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 9, mappale
811, sub. 12, cat. A2 (appartamento) e al Foglio 9, mappale 811, sub. 11, cat. C6 (autorimessa), unitamente alla sua quota di comproprietà su tutti i mobili ed arredi contenuti in detto immobile già adibito a casa coniugale. Il corrispettivo di detto trasferimento è costituito dall'accollo integrale da parte di dell'intero mutuo residuo alla data di stipula dell'atto notarile di Parte_1 trasferimento immobiliare, accesso con in data 28/6/2021 e dalla dazione della somma di € CP_1
20.000,00= (ventimila/00) contestualmente alla firma del rogito per la predetta cessione che dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, fatte salve proroghe concordate tra le parti, avanti a Notaio scelto di comune accordo dalle stesse, che ne sosterranno le spese in egual misura.
Viene anche dato atto che la vettura Ford Tourneo Courier targata EV793AP, in comproprietà tra le parti e da sempre in uso a viene alla stessa assegnata in proprietà esclusiva, Parte_1 con impegno di a formalizzare il passaggio di proprietà a mera richiesta di Pt_2 Parte_1
, la quale ne sosterrà le spese, così come rimarranno a carico di quest'ultima le spese
[...] concernenti bollo, assicurazione, riparazioni e quant'altro connesso all'uso esclusivo del veicolo;
Si dà atto che il conto corrente n. 420970267, acceso presso Unicredit Banca, cointestato tra i coniugi rimane di esclusiva di nulla pretendendo in relazione allo Parte_1 Parte_2 stesso;
infine si dà atto che, rilevato che la moglie ha contribuito nel tempo, con risparmi esclusivamente personali, ai bisogni della famiglia, la stessa rinuncia a qualsiasi richiesta di restituzione nei confronti del marito e che le parti, a fronte dell'esatto adempimento di ogni impegno reciprocamente assunto, si danno atto di aver definito ogni questione di natura patrimoniale.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Domodossola (VB) IL 03/08/2013;
affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1 presso la madre;
assegna in uso a la casa coniugale, completa di arredi e corredi, sita in Parte_1
Domodossola, Via Rebora n 14, attualmente in comproprietà tra i coniugi;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre, e, in ogni caso, con almeno una notte di pernottamento a settimana, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi e nel rispetto dei desiderata di . Il figlio minore starà col papà la vigilia di Per_1
Natale e il giorno di Natale con la mamma, mentre in relazione ai giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo i genitori concorderanno di volta in volta con chi starà ; inoltre, i genitori Per_1 potranno tenere il figlio durante le vacanze di Natale e Pasqua secondo le rispettive esigenze di lavoro e previo accordo tra gli stessi. Il minore, altresì, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Il tutto, comunque, fatti salvi diversi accordi da assumersi, di volta in volta, tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore e con impegno di entrambi a occuparsi del figlio nei momenti in cui uno dei due fosse impedito;
le decisioni di maggior interesse per (a titolo esemplificativo, educazione, Per_1 istruzione, cure mediche) dovranno essere adottate da entrambi i genitori congiuntamente, salve comprovate ragioni d'urgenza e con la precisazione che la mancata manifestazione scritta (anche a mezzo mail, sms, w.a.) di dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte di un genitore all'altro, comporterà adesione alla decisione da assumersi. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel mantenimento del Parte_2 figlio, un assegno mensile dell'importo di € 370,00 (trecentosettanta/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, a far tempo dal deposito del presente ricorso;
l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva da Parte_1
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 15/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 13/05/2025, da:
(cod. fisc. ), nata Domodossola il 07/05/1977, residente in Parte_1 C.F._1
Domodossola, Via Rebora 14
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Vairetti (cod. fisc. – pec C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Domodossola, Via Marconi Email_1
n. 13, giusta procura in atti
RICORRENTI
P.M.
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) il figlio tenuto conto dei suoi interessi primari e, al contempo, del diritto a mantenere Per_1 un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che con il padre, ricevendo da entrambi cura, istruzione ed educazione, viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, completa di arredi e corredi, di Domodossola, Via Rebora n 14, attualmente in comproprietà tra i coniugi, con impegno dei genitori di agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra gli stessi e il figlio, consentendo a entrambi, nei limiti del possibile e nel rispetto dei reciproci impegni e delle occupazioni scolastiche e parascolastiche di di passare i giorni liberi da impegni lavorativi Per_1 con il minore. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente, previo accordo con la madre, e, in ogni caso, con almeno una notte di pernottamento a settimana, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi e nel rispetto dei desiderata di Il figlio minore starà col papà la Per_1 vigilia di Natale e il giorno di Natale con la mamma, mentre in relazione ai giorni di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo i genitori concorderanno di volta in volta con chi starà inoltre, i Per_1 genitori potranno tenere il figlio durante le vacanze di Natale e Pasqua secondo le rispettive esigenze di lavoro e previo accordo tra gli stessi. Il minore, altresì, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Il tutto, comunque, fatti salvi diversi accordi da assumersi, di volta in volta, tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore e con impegno di entrambi a occuparsi del figlio nei momenti in cui uno dei due fosse impedito;
3) le decisioni di maggior interesse per (a titolo esemplificativo, educazione, istruzione, Per_1 cure mediche) dovranno essere adottate da entrambi i genitori congiuntamente, salve comprovate ragioni d'urgenza e con la precisazione che la mancata manifestazione scritta (anche a mezzo mail, sms, w.a.) di dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte di un genitore all'altro, comporterà adesione alla decisione da assumersi. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé
4) i coniugi, entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro;
5) considerato anche che sulla madre grava e graverà il carico maggiore nella gestione di Per_1 per espresso accordo tra i coniugi: a) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Pt_2 Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio, un assegno mensile dell'importo di € 370,00
(trecentosettanta/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, a far tempo dal deposito del presente ricorso e dandosi atto che ha provveduto, dal momento del suo allontanamento dalla casa Pt_2 familiare, a contribuire al mantenimento di b) le spese straordinarie saranno regolate e Per_1 verranno ripartite fra i genitori secondo quanto indicato nel protocollo d'intesa del Tribunale di
Verbania, prodotto quale doc. 19, da considerarsi parte integrante del presente atto;
c) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva da 6) le parti si concedono reciproco assenso al Parte_1 rilascio dei documenti tutti, per loro e per il figlio minore, compresi quelli validi / necessari per
l'espatrio;
PRENDERE ATTO dei seguenti ulteriori accordi e pattuizioni 7) nell'ambito della definizione del complesso quadro degli interessi personali e patrimoniali connessi alla crisi coniugale e a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig. si impegna a cedere e trasferire alla sig. Parte_2
, che si impegna ad accettare e acquistare, la piena proprieta' della propria quota, Parte_1 pari al 50%, dei beni immobili siti in Domodossola, Via Rebora n 14, censiti nel Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 9, mappale 811, sub. 12, cat. A2 (appartamento) e al Foglio 9, mappale
811, sub. 11, cat. C6 (autorimessa), unitamente alla sua quota di comproprietà su tutti i mobili ed arredi contenuti in detto immobile già adibito a casa coniugale. Il corrispettivo di detto trasferimento
è costituito dall'accollo integrale da parte di dell'intero mutuo residuo alla data Parte_1 di stipula dell'atto notarile di trasferimento immobiliare, accesso con in data 28/6/2021 e CP_1 dalla dazione della somma di € 20.000,00= (ventimila/00) contestualmente alla firma del rogito per la predetta cessione che dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, fatte salve proroghe concordate tra le parti, avanti a Notaio scelto di comune accordo dalle stesse, che ne sosterranno le spese in egual misura;
8) la vettura Ford Tourneo Courier targata EV793AP, in comproprietà tra le parti e da sempre in uso a viene alla stessa assegnata in proprietà esclusiva, con impegno di a Parte_1 Pt_2 formalizzare il passaggio di proprietà a mera richiesta di la quale ne sosterrà le spese, Parte_1 così come rimarranno a carico di quest'ultima le spese concernenti bollo, assicurazione, riparazioni
e quant'altro connesso all'uso esclusivo del veicolo;
9) il conto corrente n. 420970267, acceso presso Unicredit Banca, cointestato tra i coniugi rimane di esclusiva pertoccanza della sig.ra nulla pretendendo in relazione allo stesso;
Parte_1 Pt_2
10) rilevato che la moglie ha contribuito nel tempo, con risparmi esclusivamente personali, ai bisogni della famiglia, la stessa dà atto di rinunciare a qualsiasi richiesta di restituzione nei confronti del marito;
11) le parti, a fronte dell'esatto adempimento di ogni impegno reciprocamente assunto, si danno atto di aver definito ogni questione di natura patrimoniale”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 13/05/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) il 3/08/2013.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro; si dà, altresì, atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti tutti, per loro e per il figlio minore, compresi quelli validi
/ necessari per l'espatrio;
Si dà anche atto che nell'ambito della definizione del complesso quadro degli interessi personali e patrimoniali connessi alla crisi coniugale e a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig.
si impegna a cedere e trasferire alla sig. , che si impegna ad Parte_2 Parte_1 accettare e acquistare, la piena proprieta' della propria quota, pari al 50%, dei beni immobili siti in
Domodossola, Via Rebora n 14, censiti nel Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 9, mappale
811, sub. 12, cat. A2 (appartamento) e al Foglio 9, mappale 811, sub. 11, cat. C6 (autorimessa), unitamente alla sua quota di comproprietà su tutti i mobili ed arredi contenuti in detto immobile già adibito a casa coniugale. Il corrispettivo di detto trasferimento è costituito dall'accollo integrale da parte di dell'intero mutuo residuo alla data di stipula dell'atto notarile di Parte_1 trasferimento immobiliare, accesso con in data 28/6/2021 e dalla dazione della somma di € CP_1
20.000,00= (ventimila/00) contestualmente alla firma del rogito per la predetta cessione che dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, fatte salve proroghe concordate tra le parti, avanti a Notaio scelto di comune accordo dalle stesse, che ne sosterranno le spese in egual misura.
Viene anche dato atto che la vettura Ford Tourneo Courier targata EV793AP, in comproprietà tra le parti e da sempre in uso a viene alla stessa assegnata in proprietà esclusiva, Parte_1 con impegno di a formalizzare il passaggio di proprietà a mera richiesta di Pt_2 Parte_1
, la quale ne sosterrà le spese, così come rimarranno a carico di quest'ultima le spese
[...] concernenti bollo, assicurazione, riparazioni e quant'altro connesso all'uso esclusivo del veicolo;
Si dà atto che il conto corrente n. 420970267, acceso presso Unicredit Banca, cointestato tra i coniugi rimane di esclusiva di nulla pretendendo in relazione allo Parte_1 Parte_2 stesso;
infine si dà atto che, rilevato che la moglie ha contribuito nel tempo, con risparmi esclusivamente personali, ai bisogni della famiglia, la stessa rinuncia a qualsiasi richiesta di restituzione nei confronti del marito e che le parti, a fronte dell'esatto adempimento di ogni impegno reciprocamente assunto, si danno atto di aver definito ogni questione di natura patrimoniale.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Domodossola (VB) IL 03/08/2013;
affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1 presso la madre;
assegna in uso a la casa coniugale, completa di arredi e corredi, sita in Parte_1
Domodossola, Via Rebora n 14, attualmente in comproprietà tra i coniugi;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre, e, in ogni caso, con almeno una notte di pernottamento a settimana, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi e nel rispetto dei desiderata di . Il figlio minore starà col papà la vigilia di Per_1
Natale e il giorno di Natale con la mamma, mentre in relazione ai giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo i genitori concorderanno di volta in volta con chi starà ; inoltre, i genitori Per_1 potranno tenere il figlio durante le vacanze di Natale e Pasqua secondo le rispettive esigenze di lavoro e previo accordo tra gli stessi. Il minore, altresì, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Il tutto, comunque, fatti salvi diversi accordi da assumersi, di volta in volta, tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore e con impegno di entrambi a occuparsi del figlio nei momenti in cui uno dei due fosse impedito;
le decisioni di maggior interesse per (a titolo esemplificativo, educazione, Per_1 istruzione, cure mediche) dovranno essere adottate da entrambi i genitori congiuntamente, salve comprovate ragioni d'urgenza e con la precisazione che la mancata manifestazione scritta (anche a mezzo mail, sms, w.a.) di dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte di un genitore all'altro, comporterà adesione alla decisione da assumersi. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel mantenimento del Parte_2 figlio, un assegno mensile dell'importo di € 370,00 (trecentosettanta/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, a far tempo dal deposito del presente ricorso;
l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva da Parte_1
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 15/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco