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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6937/2025 R.G. ; promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...], Borgata Parte_1
Levrette, 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona DONATI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Drovetti n. 14, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
, con sede nel Palazzo di Città, in persona del Sindaco , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna TUCCARI del Foro di Torino, in virtù di procura generale alle liti (Rogito Notaio n. Rep. 39557/12774 del 4 ottobre 2023) e presso la stessa elettivamente Per_1 domiciliato in Torino, Avvocatura Comunale, Via Corte d'Appello 16;
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (nelle note scritte depositate in data 11.06.2025 e nel ricorso introduttivo):
“ Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Previa assunzione dei mezzi istruttori ritenuti più opportuni;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Previa sospensione, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza, dell'efficacia del verbale di contestazione n. 0043626721 elevato in data 09.03.2022 nei confronti dell'odierno appellante dalla Polizia Municipale di Torino nonché della provvisoria esecutività della sentenza n.
2481/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino, in persona della Dott.ssa Volpes, all'esito del procedimento avente n. R.G. 4554/2022; in via istruttoria disporre rituale CTU volta ad accertare, sulla base dei documenti presenti in atti e delle dichiarazioni rese in sede testimoniale, l'effettiva dinamica del sinistro, nel merito in accoglimento dei suesposti motivi di gravame, in totale riforma dell'impugnato provvedimento, accertare e per l'effetto dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'illegittimità e/o inefficacia e/o
l'invalidità e/o la nullità e/o disporre l'annullamento del verbale di accertamento e delle relative sanzioni oggetto dell'odierna impugnazione, con ogni consequenziale ed opportuno provvedimento.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittimo il verbale impugnato, contenere la sanzione dovuta al minimo;
in ogni caso
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA come previsto per legge, in favore dello Stato”.
pagina 2 di 15 Per la parte appellata (nelle note scritte depositate in data 13.06.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare la domanda proposta dal Sig. inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata Parte_1 per le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerla, con conferma della sentenza del Giudice di Pace n. 2481/2024, depositata in data 30 settembre 2024.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
pagina 3 di 15 Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
pagina 4 di 15 1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino il ricorrente sig. ha proposto opposizione avverso il verbale di violazione n. Parte_1
0043626721 elevato in data 09.03.2022 dalla Polizia Municipale di Torino per violazione dell'art. 145
C.d.S., ai sensi degli artt. 2, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto e proponendo sinteticamente i seguenti motivi di opposizione:
➢ la violazione contestata non si era verificata in quanto il veicolo del ricorrente aveva già liberato l'incrocio al momento dell'impatto;
➢ il verbale a suo carico era stato elevato senza che gli accertatori giunti sul posto effettuassero alcun rilievo;
➢ la violazione sarebbe stata commessa assente l'accertatore.
Contestualmente il ricorrente ha proposto querela di falso avverso il suddetto verbale di violazione innanzi al Tribunale di Torino con atto di citazione notificato in data 7.4.2022.
1.3. Il si è costituito in giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di Controparte_1 funzionari, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. A seguito di querela di falso avverso il suddetto verbale di contestazione il giudizio davanti al
Giudice di Pace è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
1.5. Il giudizio instaurato davanti al Tribunale di Torino si è poi concluso con la rinuncia da parte dell'attore alla querela di falso e accettazione del a spese compensate. Controparte_1
1.6. E' stato riassunto il processo innanzi al Giudice di Pace tramite deposito di ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c., e conseguentemente è stata fissata udienza per il prosieguo della causa.
1.7. Il Giudice di Pace ha ammesso quindi le prove testimoniali dedotte da parte ricorrente limitandole a n.2 testi, escussi a successiva udienza, e ha rigettato le altre istanze istruttorie.
1.8. All'udienza del 11.9.2024 la causa è stata posta in decisione e, con Sentenza n. 27940/2024 depositata in data 30.9.2024 il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso e convalidato l'atto opposto mantenendo la sanzione nella misura ridotta di cui al verbale pari ad Euro 166,90.
pagina 5 di 15 1.9. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 31.03.2025, il sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Parte_1 sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.10. Con Decreto in data 15.04.2025 il Giudice designato:
- ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata, avanzata da parte appellante ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 12.6.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 11.06.2025, discutendo la causa e riferendo quanto segue:
“In ottemperanza a quanto disposto da Codesto Ecc.mo Tribunale che con decreto del 15.04.2025 fissava l'udienza di discussone al 12.06.2025 concedendo alle parti termine sino al giorno dell'udienza
pagina 6 di 15 per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, richiamato quanto esposto nell'atto di appello e letta la costituzione avversaria, si osserva quanto segue. Controparte si limita a considerare la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure sulla base delle operazioni di accertamento compiute dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo. Tuttavia, come già ampiamente esposto, gli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale non possono che ritenersi insufficienti a dimostrare la violazione contestata al OR . Sul punto, controparte assume inoltre che non sarebbe stato Pt_1 contestato l'operato degli agenti accertatori. Tale assunto, tuttavia, è smentito dagli atti. Il giudizio di primo grado venne instaurato sulla base del verbale di contestazione elevato nei confronti del
, unico documento all'epoca prodotto dalla Polizia Municipale e nella disponibilità Pt_1 dell'appellante. Solo in seguito alla presentazione dell'opposizione ed alla proposizione del giudizio di querela di falso è stata prodotta in atti una relazione, datata 20.04.2022, contenente le operazioni, scarne e incomplete, effettuate dagli agenti;
circostanza contestata fin dalla memoria difensiva del
27.07.2022. Inoltre, fin dal momento in cui si è preso contezza dell'esistenza delle relazioni, si ribadisce prodotte dopo la presentazione dell'opposizione e della querela di falso, l'operato della
Polizia Municipale è stato contestato. Infatti, sempre nella memoria del 27.07.2022, si contestava in maniera precisa come non fosse possibile determinare la violazione contestata al OR senza Pt_1 determinare il punto d'urto ovvero la velocità dei veicoli;
tutti accertamenti omessi e la cui omissione è stata contestata in atti. Quanto al fatto che, una volta sopraggiunta, la Polizia Municipale non abbia rinvenuto alcun teste ciò è dipeso unicamente dal fatto che gli agenti accertatori, intervenuti circa un'ora e mezza dopo l'evento, circostanza questa mai smentita da controparte, prese le dichiarazioni del OR , della ORa e del conducente dell'altro veicolo, hanno dedotto, sulla Pt_1 Tes_1 base di cosa ad oggi non è dato saperlo, che l'appellante non avesse concesso la dovuta precedenza, così elevando il verbale poi impugnato. Ci si domanda pertanto come da tali scarni accertamenti potesse desumersi la violazione contestata, specie considerato che al momento in cui gli agenti sono giunti sul luogo i veicoli erano già stati rimossi dalla posizione assunta al termine del sinistro. La realtà è che al OR è stata contestata una violazione prima ancora di svolgere gli Pt_1
accertamenti del caso e ciò, nonostante le dichiarazioni del OR e della ORa Pt_1 Tes_1 fossero concordi nel sostenere che il OR , giunto all'incrocio, arrestò il veicolo e, Pt_1
controllato che alcun veicolo proveniva da destra, impegnava il suddetto incrocio venendo poi attinto dal veicolo Alfa Mito una volta che l'incrocio era già stato superato e liberato. Tali circostanze, tutte evidenziate in primo grado, avrebbero dovuto essere esaminate dal Giudice di prime cure che, così facendo, non avrebbe che potuto annullare il verbale. Tali considerazioni bastano altresì a porre nel
pagina 7 di 15 nulla le eccezioni avversarie in merito all'inapplicabilità dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 sicché, anche sotto tale profilo risulta evidente la fondatezza dell'appello che si insiste venga accolto.”.
1.12. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 12.6.2025 , discutendo la causa e riferendo quanto segue:
“Visto il decreto di codesto Ill.mo Giudice del 15 aprile 2025, il , richiamate le Controparte_1
precedenti difese, precisa in breve quanto segue. In tema di precedenza di fatto si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 11823/2024, in cui la Suprema Corte ha affermato che essa sussiste solo nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare
l'attraversamento senza che avvenga la collisione e senza che il conducente a cui spetta la precedenza di diritto sia costretto ad effettuare manovre di emergenza o a rallentare, oltre ai limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi. Prosegue la Corte che la precedenza di fatto è ravvisabile quando il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia usa la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio. Nel caso per cui è giudizio è ravvisabile la responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro, per aver omesso di dare la precedenza all'altro veicolo. Ciò detto, il riporta le conclusioni, come da atto introduttivo. CONCLUSIONI “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare la domanda proposta dal Sig. inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata per Parte_1 le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerla, con conferma della sentenza del
Giudice di Pace n. 2481/2024, depositata in data 30 settembre 2024. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da
Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”.
pagina 8 di 15
2. Sul primo motivo di appello: I) Omessa e/o errata valutazione delle risultanze probatorie presenti in atti. Vizio di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
2.1. Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, per “omessa e/o errata valutazione delle risultanze probatorie presenti in atti”, “vizio di motivazione” e “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, rilevando che la
Sentenza sarebbe fondata su una non corretta ricostruzione dei fatti di causa.
Nello specifico, sinteticamente, secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato:
- nell'individuare, sulla scorta delle fotografie allegate agli atti di causa (docc. A2 e A3 fascicolo di primo grado) ed in particolare valorizzando la posizione dei veicoli ritratti e i visibili danni agli stessi, il punto d'urto tra i veicoli all'interno dell'intersezione e non già nella via Lesengo e, conseguentemente, nel dedurre che la vettura dell'appellante non avesse ancora completato l'intersezione al momento dell'impatto con il veicolo antagonista;
- nel non aver tenuto, sul precedente punto, in debita considerazione le testimonianze scritte del sig.
(doc. A4) e della sig.ra (doc. A5) mai contestate da controparte, nonchè quella Pt_2 Parte_3
CP_ acquisita in udienza del sig. , quest'ultimo secondo l'appellante immotivatamente considerato dal
Giudice scarsamente attendibile;
- nel non aver accolto la richiesta di CTU per chiarire la dinamica dell'accaduto;
- nella conseguente individuazione della causa del sinistro nella violazione dell'art. 145 C.d.S. da parte dell'appellante, contestata nel verbale della Polizia Municipale impugnato.
Il motivo di appello non risulta fondato.
2.2. Invero, i fatti di causa appaiono correttamente ricostruiti dal Giudice di prime cure sulla base degli elementi probatori forniti dalle parti in corso di causa.
In particolare, pacifica la provenienza del sig. da strada gravata da obbligo Parte_1 di dare precedenza (circostanza non contestata dall'appellante), si condivide pienamente la valutazione delle prove acquisite in primo grado effettuata dal Giudice di pace e tesa ad individuare il plausibile punto di impatto tra i veicoli.
Il seguente passaggio della Sentenza di primo grado, censurato dall'appellante, si ritiene infatti privo di vizi logico-argomentativi :
“la stessa localizzazione dei danni posti lungo tutta la fiancata destra del veicolo del Pt_1
consentono di ritenere la commissione della violazione in quanto, se esso ricorrente si fosse effettivamente già immesso nella via, i danni al veicolo avrebbero dovuto essere localizzati sulla parte posteriore e non sulla fiancata;
dalle foto versate in atti risulta che la Alfa Mito antagonista si trova
pagina 9 di 15 ancora nell'intersezione a ridosso dell'inizio delle strisce pedonali poste su via Lesegno e quindi, al momento dell'impatto, il non aveva completato l'attraversamento dell'intersezione”. Pt_1
In tal senso, considerata la portata e la evidente collocazione dei danni alla fiancata dell'automobile dell'appellante in corrispondenza proprio della portiera del passeggero, ampiamente visibili nelle fotografie prodotte in causa, si ritiene che il ragionamento deduttivo “ a contrario” condotto dal Giudice di Pace - sopra testualmente riportato – non necessiti di alcun avvaloramento peritale in quanto certamente corretto alla luce di comuni regole d'esperienza.
Infatti, aderendo per ipotesi alla ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall'appellante, secondo cui la vettura del sig. avrebbe pienamente liberato l'incrocio al momento Parte_1 dell'impatto, l'urto non avrebbe potuto provocare un simile danno alla fiancata e non invece alla parte posteriore del veicolo.
Anche la collocazione della vettura Alfa Mito, ancora in parte occupante l'incrocio, avvalora tale argomentazione. Sul punto si ritiene non corretta la censura proposta dell'appellante circa la presunta errata collocazione, da parte del Giudice di Pace, delle strisce pedonali all'interno dell'intersezione e non già in Via Lesengo, e conseguente individuazione del punto d'urto tra i veicoli sulle strisce pedonali stesse poste oltre l'intersezione. Innanzitutto, il Giudice di Pace, nella sentenza scrive chiaramente che l'Alfa Mito “si trova in posizione di quiete appena a ridosso delle strisce pedonali e quindi è lì che va individuato il punto d'urto tra i veicoli, ancora all'interno dell'intersezione”. Nel passaggio appena precedente il Giudice di Pace aveva valorizzato la collocazione dell'Alfa Mito nelle fotografie “ancora nell'intersezione a ridosso dell'inizio delle strisce pedonali” (sottolineature aggiunte). Ora, pacificamente il Giudice ha inteso individuare, in maniera condivisibile, il punto di impatto tra i veicoli in un punto spazialmente antecedente alle strisce, seppur prossimo alle stesse;
del resto dall'esame delle fotografie menzionate si può agevolmente osservare che la parte posteriore del veicolo Alfa Mito risultava ancora all'interno dell'intersezione.
Per quanto concerne, poi, la mancata valutazione in sentenza delle testimonianze scritte prodotte dal ricorrente, si osserva quanto segue.
Correttamente il Giudice di Pace ha valorizzato, oltre alle fotografie prodotte, il verbale di relazione dell'incidente redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto con riguardo allo stato dei luoghi, ai veicoli ed i danni da questi subiti per dedurre come si è svolto il sinistro con le connesse responsabilità dei conducenti. Il puntuale esame della totalità testimonianze scritte prodotte dal ricorrente poteva ben essere ritenuto superfluo nella valutazione delle prove effettuata dal Giudice di
Pace, stante il decisivo peso probatorio portato dalle altre prove documentali (in specie dalle fotografie pagina 10 di 15 prodotte ed al verbale di Polizia). Peraltro, il Giudice ha ammesso, acquisito e valutato anche prove testimoniali sul fatto, eseguendo nel caso di specie un vaglio di rilevanza in tale sede.
Ad ogni modo si evidenzia altresì che la testimonianza scritta dal sig. , secondo cui il Testimone_2 veicolo del sarebbe stato tamponato “quando era già oltre l'incrocio”, non appare pienamente Pt_1
congruente col corrispondente grafico riportato sul formulario di testimonianza incidente prodotto (doc.
n.A4 fascicolo di primo grado) in cui il veicolo A raffigurato (veicolo dell'appellante) risulta occupare ancora pienamente l'incrocio, il che fa propendere per una tendenziale contraddittorietà e conseguente scarsa attendibilità della stessa.
Altresì la circostanza evidenziata dall'appellante, per cui nella dichiarazione resa dalla ORa
[...]
(cfr. doc. A5) emergerebbe “chiaramente come ad affermare che il conducente dell'Alfa Mito Pt_3 stesse svoltando a destra sulla via Lesengo fosse stato lo stesso amico del conducente dell'Alfa”, non assumerebbe una particolare rilevanza probatoria in ordine alla violazione contestata all'appellante, e nello specifico non proverebbe né la piena liberazione dell'intersezione da parte di quest'ultimo al momento del sinistro né l'attribuzione della precedenza al veicolo sopraggiungente.
Ancora, non è condivisibile la censura proposta dall'appellante secondo cui il teste sarebbe CP_3
stato considerato di scarsa attendibilità dal Giudice di Pace senza alcun espresso motivo. Dalla lettura della sentenza si può ben evincere che il teste in questione sia stato valutato dal Giudice di prime cure poco attendibile in quanto le sue affermazioni si ponevano in netto contrasto con le risultanze di una prova documentale, in specie le fotografie sub docc. A3 prodotte in causa;
valutazione che si ritiene, peraltro, di condividere (si riporta il passaggio della sentenza sul punto, “[…]la deposizione del teste
, che risulta scarsamente attendibile laddove riferiva in giudizio che “ho visto arrivare questa CP_3
Audi bianca che ha attraversato l'incrocio quando è giunta una Alfa che l'ha presa in pieno;
l'Audi era già dopo le strisce pedonali e l'altra auto stava girando e l'ha colpita in pieno sulla parte laterale destra…” in quanto, come risulta dalle foto, l'Alfa Mito dopo l'urto si trova in posizione di quiete appena a ridosso delle strisce pedonali e quindi è lì che va individuato il punto d'urto tra i veicoli, ancora all'interno dell'intersezione e non nella via Lesegno”.
Infine, l'inquadramento giuridico della violazione contestata all'odierno appellante dell'art. 145
C.d.S. non è stato oggetto di specifiche censure nel presente grado e, pertanto, vale quanto scritto sul punto dal Giudice di prime cure (ed, in particolare, il rilievo secondo cui il “conducente che sta per impegnare un'intersezione stradale è tenuto a concedere la precedenza a chi proviene da destra;
ne discende l'obbligo di accertarsi se dalla strada favorita sul piano della precedenza provengano veicoli,
a nulla rilevando l'affidamento sul fatto che i veicoli con precedenza devono rallentare in prossimità del crocevia (Cass. Civ. sentenza n. 12976/2021)”.
pagina 11 di 15
3. Sul secondo motivo di appello: II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 10, D.
Lgs. n. 150/2011.
3.2. Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice per
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 10, D. Lgs. n. 150/2011”, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe rigettato l'opposizione nonostante l'insufficienza di prove a carico dell'opponente per la violazione contestatagli.
Anche il secondo motivo d'appello risulta infondato.
Sul punto è sufficiente constatare che gli elementi probatori agli atti e in specie le fotografie e il verbale di Polizia risultano -come meglio evidenziato nella trattazione del primo motivo d'appello- sufficienti per appurare la responsabilità dell'appellante in ordine alla violazione dell'art. 145 C.d.S.
4. Conclusioni.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate.
pagina 12 di 15
5. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”:
Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5.3. La parte appellata ha chiesto anche il rimborso degli “oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n.
266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e
CPA non dovute”.
In realtà, trattandosi di Difesa svolta dall'Avvocatura Comunale interna e, quindi, da legali iscritti all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici, non è accoglibile la richiesta di rimborso dei c.d. oneri riflessi poiché, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009, l'importo posto a carico della parte soccombente per compensi e spese forfettarie deve considerarsi al lordo di tutti i contributi previsti, siano essi quelli a carico del lavoratore che del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 208 della Legge n. 266/2005 (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 31989/2018, Cass. n.
16579/2017 e Cass. n. 11362/2020), così che non grava sulla controparte alcun accessorio ulteriore.
In senso conforme cfr. altresì Corte d'Appello Milano, Ordinanza 19/02/2025 n. 4399: “in tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche nei casi regolati razione temporis dall'art. 1, comma 208, della L. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché -trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio
pagina 13 di 15 ente di appartenenza- è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi.”
L'Ordinanza n. 3592/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, non essendo pronuncia volta a dirimere la questione e, quindi, meditata sul punto, non pare idonea a indurre un mutamento di orientamento rispetto al costante orientamento seguito sino ad oggi presso la Terza Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Torino.
6. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
6.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 6937/2025 RG promossa dal sig. (parte appellante) contro il Parte_1
(parte appellata), nel contraddittorio delle parti: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dall'appellante sig. avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Torino n. 2481/2024 datata 11.09.2024, depositata in data 30.09.2024.
2) Dichiara tenuto e condanna l'appellante sig. a rimborsare al Parte_1 CP_1
le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in Euro 462,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione) ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico dell'appellante sig. di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, in data 18 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sentenza redatta in minuta dal M.O.T. in tirocinio Dott. Gilberto DI CARLO
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6937/2025 R.G. ; promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...], Borgata Parte_1
Levrette, 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona DONATI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Drovetti n. 14, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
, con sede nel Palazzo di Città, in persona del Sindaco , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna TUCCARI del Foro di Torino, in virtù di procura generale alle liti (Rogito Notaio n. Rep. 39557/12774 del 4 ottobre 2023) e presso la stessa elettivamente Per_1 domiciliato in Torino, Avvocatura Comunale, Via Corte d'Appello 16;
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (nelle note scritte depositate in data 11.06.2025 e nel ricorso introduttivo):
“ Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Previa assunzione dei mezzi istruttori ritenuti più opportuni;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Previa sospensione, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza, dell'efficacia del verbale di contestazione n. 0043626721 elevato in data 09.03.2022 nei confronti dell'odierno appellante dalla Polizia Municipale di Torino nonché della provvisoria esecutività della sentenza n.
2481/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino, in persona della Dott.ssa Volpes, all'esito del procedimento avente n. R.G. 4554/2022; in via istruttoria disporre rituale CTU volta ad accertare, sulla base dei documenti presenti in atti e delle dichiarazioni rese in sede testimoniale, l'effettiva dinamica del sinistro, nel merito in accoglimento dei suesposti motivi di gravame, in totale riforma dell'impugnato provvedimento, accertare e per l'effetto dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'illegittimità e/o inefficacia e/o
l'invalidità e/o la nullità e/o disporre l'annullamento del verbale di accertamento e delle relative sanzioni oggetto dell'odierna impugnazione, con ogni consequenziale ed opportuno provvedimento.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittimo il verbale impugnato, contenere la sanzione dovuta al minimo;
in ogni caso
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA come previsto per legge, in favore dello Stato”.
pagina 2 di 15 Per la parte appellata (nelle note scritte depositate in data 13.06.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare la domanda proposta dal Sig. inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata Parte_1 per le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerla, con conferma della sentenza del Giudice di Pace n. 2481/2024, depositata in data 30 settembre 2024.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
pagina 3 di 15 Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
pagina 4 di 15 1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino il ricorrente sig. ha proposto opposizione avverso il verbale di violazione n. Parte_1
0043626721 elevato in data 09.03.2022 dalla Polizia Municipale di Torino per violazione dell'art. 145
C.d.S., ai sensi degli artt. 2, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto e proponendo sinteticamente i seguenti motivi di opposizione:
➢ la violazione contestata non si era verificata in quanto il veicolo del ricorrente aveva già liberato l'incrocio al momento dell'impatto;
➢ il verbale a suo carico era stato elevato senza che gli accertatori giunti sul posto effettuassero alcun rilievo;
➢ la violazione sarebbe stata commessa assente l'accertatore.
Contestualmente il ricorrente ha proposto querela di falso avverso il suddetto verbale di violazione innanzi al Tribunale di Torino con atto di citazione notificato in data 7.4.2022.
1.3. Il si è costituito in giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di Controparte_1 funzionari, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. A seguito di querela di falso avverso il suddetto verbale di contestazione il giudizio davanti al
Giudice di Pace è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
1.5. Il giudizio instaurato davanti al Tribunale di Torino si è poi concluso con la rinuncia da parte dell'attore alla querela di falso e accettazione del a spese compensate. Controparte_1
1.6. E' stato riassunto il processo innanzi al Giudice di Pace tramite deposito di ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c., e conseguentemente è stata fissata udienza per il prosieguo della causa.
1.7. Il Giudice di Pace ha ammesso quindi le prove testimoniali dedotte da parte ricorrente limitandole a n.2 testi, escussi a successiva udienza, e ha rigettato le altre istanze istruttorie.
1.8. All'udienza del 11.9.2024 la causa è stata posta in decisione e, con Sentenza n. 27940/2024 depositata in data 30.9.2024 il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso e convalidato l'atto opposto mantenendo la sanzione nella misura ridotta di cui al verbale pari ad Euro 166,90.
pagina 5 di 15 1.9. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 31.03.2025, il sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Parte_1 sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.10. Con Decreto in data 15.04.2025 il Giudice designato:
- ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata, avanzata da parte appellante ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 12.6.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 11.06.2025, discutendo la causa e riferendo quanto segue:
“In ottemperanza a quanto disposto da Codesto Ecc.mo Tribunale che con decreto del 15.04.2025 fissava l'udienza di discussone al 12.06.2025 concedendo alle parti termine sino al giorno dell'udienza
pagina 6 di 15 per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, richiamato quanto esposto nell'atto di appello e letta la costituzione avversaria, si osserva quanto segue. Controparte si limita a considerare la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure sulla base delle operazioni di accertamento compiute dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo. Tuttavia, come già ampiamente esposto, gli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale non possono che ritenersi insufficienti a dimostrare la violazione contestata al OR . Sul punto, controparte assume inoltre che non sarebbe stato Pt_1 contestato l'operato degli agenti accertatori. Tale assunto, tuttavia, è smentito dagli atti. Il giudizio di primo grado venne instaurato sulla base del verbale di contestazione elevato nei confronti del
, unico documento all'epoca prodotto dalla Polizia Municipale e nella disponibilità Pt_1 dell'appellante. Solo in seguito alla presentazione dell'opposizione ed alla proposizione del giudizio di querela di falso è stata prodotta in atti una relazione, datata 20.04.2022, contenente le operazioni, scarne e incomplete, effettuate dagli agenti;
circostanza contestata fin dalla memoria difensiva del
27.07.2022. Inoltre, fin dal momento in cui si è preso contezza dell'esistenza delle relazioni, si ribadisce prodotte dopo la presentazione dell'opposizione e della querela di falso, l'operato della
Polizia Municipale è stato contestato. Infatti, sempre nella memoria del 27.07.2022, si contestava in maniera precisa come non fosse possibile determinare la violazione contestata al OR senza Pt_1 determinare il punto d'urto ovvero la velocità dei veicoli;
tutti accertamenti omessi e la cui omissione è stata contestata in atti. Quanto al fatto che, una volta sopraggiunta, la Polizia Municipale non abbia rinvenuto alcun teste ciò è dipeso unicamente dal fatto che gli agenti accertatori, intervenuti circa un'ora e mezza dopo l'evento, circostanza questa mai smentita da controparte, prese le dichiarazioni del OR , della ORa e del conducente dell'altro veicolo, hanno dedotto, sulla Pt_1 Tes_1 base di cosa ad oggi non è dato saperlo, che l'appellante non avesse concesso la dovuta precedenza, così elevando il verbale poi impugnato. Ci si domanda pertanto come da tali scarni accertamenti potesse desumersi la violazione contestata, specie considerato che al momento in cui gli agenti sono giunti sul luogo i veicoli erano già stati rimossi dalla posizione assunta al termine del sinistro. La realtà è che al OR è stata contestata una violazione prima ancora di svolgere gli Pt_1
accertamenti del caso e ciò, nonostante le dichiarazioni del OR e della ORa Pt_1 Tes_1 fossero concordi nel sostenere che il OR , giunto all'incrocio, arrestò il veicolo e, Pt_1
controllato che alcun veicolo proveniva da destra, impegnava il suddetto incrocio venendo poi attinto dal veicolo Alfa Mito una volta che l'incrocio era già stato superato e liberato. Tali circostanze, tutte evidenziate in primo grado, avrebbero dovuto essere esaminate dal Giudice di prime cure che, così facendo, non avrebbe che potuto annullare il verbale. Tali considerazioni bastano altresì a porre nel
pagina 7 di 15 nulla le eccezioni avversarie in merito all'inapplicabilità dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 sicché, anche sotto tale profilo risulta evidente la fondatezza dell'appello che si insiste venga accolto.”.
1.12. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 12.6.2025 , discutendo la causa e riferendo quanto segue:
“Visto il decreto di codesto Ill.mo Giudice del 15 aprile 2025, il , richiamate le Controparte_1
precedenti difese, precisa in breve quanto segue. In tema di precedenza di fatto si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 11823/2024, in cui la Suprema Corte ha affermato che essa sussiste solo nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare
l'attraversamento senza che avvenga la collisione e senza che il conducente a cui spetta la precedenza di diritto sia costretto ad effettuare manovre di emergenza o a rallentare, oltre ai limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi. Prosegue la Corte che la precedenza di fatto è ravvisabile quando il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia usa la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio. Nel caso per cui è giudizio è ravvisabile la responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro, per aver omesso di dare la precedenza all'altro veicolo. Ciò detto, il riporta le conclusioni, come da atto introduttivo. CONCLUSIONI “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare la domanda proposta dal Sig. inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata per Parte_1 le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerla, con conferma della sentenza del
Giudice di Pace n. 2481/2024, depositata in data 30 settembre 2024. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da
Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”.
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2. Sul primo motivo di appello: I) Omessa e/o errata valutazione delle risultanze probatorie presenti in atti. Vizio di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
2.1. Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, per “omessa e/o errata valutazione delle risultanze probatorie presenti in atti”, “vizio di motivazione” e “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, rilevando che la
Sentenza sarebbe fondata su una non corretta ricostruzione dei fatti di causa.
Nello specifico, sinteticamente, secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato:
- nell'individuare, sulla scorta delle fotografie allegate agli atti di causa (docc. A2 e A3 fascicolo di primo grado) ed in particolare valorizzando la posizione dei veicoli ritratti e i visibili danni agli stessi, il punto d'urto tra i veicoli all'interno dell'intersezione e non già nella via Lesengo e, conseguentemente, nel dedurre che la vettura dell'appellante non avesse ancora completato l'intersezione al momento dell'impatto con il veicolo antagonista;
- nel non aver tenuto, sul precedente punto, in debita considerazione le testimonianze scritte del sig.
(doc. A4) e della sig.ra (doc. A5) mai contestate da controparte, nonchè quella Pt_2 Parte_3
CP_ acquisita in udienza del sig. , quest'ultimo secondo l'appellante immotivatamente considerato dal
Giudice scarsamente attendibile;
- nel non aver accolto la richiesta di CTU per chiarire la dinamica dell'accaduto;
- nella conseguente individuazione della causa del sinistro nella violazione dell'art. 145 C.d.S. da parte dell'appellante, contestata nel verbale della Polizia Municipale impugnato.
Il motivo di appello non risulta fondato.
2.2. Invero, i fatti di causa appaiono correttamente ricostruiti dal Giudice di prime cure sulla base degli elementi probatori forniti dalle parti in corso di causa.
In particolare, pacifica la provenienza del sig. da strada gravata da obbligo Parte_1 di dare precedenza (circostanza non contestata dall'appellante), si condivide pienamente la valutazione delle prove acquisite in primo grado effettuata dal Giudice di pace e tesa ad individuare il plausibile punto di impatto tra i veicoli.
Il seguente passaggio della Sentenza di primo grado, censurato dall'appellante, si ritiene infatti privo di vizi logico-argomentativi :
“la stessa localizzazione dei danni posti lungo tutta la fiancata destra del veicolo del Pt_1
consentono di ritenere la commissione della violazione in quanto, se esso ricorrente si fosse effettivamente già immesso nella via, i danni al veicolo avrebbero dovuto essere localizzati sulla parte posteriore e non sulla fiancata;
dalle foto versate in atti risulta che la Alfa Mito antagonista si trova
pagina 9 di 15 ancora nell'intersezione a ridosso dell'inizio delle strisce pedonali poste su via Lesegno e quindi, al momento dell'impatto, il non aveva completato l'attraversamento dell'intersezione”. Pt_1
In tal senso, considerata la portata e la evidente collocazione dei danni alla fiancata dell'automobile dell'appellante in corrispondenza proprio della portiera del passeggero, ampiamente visibili nelle fotografie prodotte in causa, si ritiene che il ragionamento deduttivo “ a contrario” condotto dal Giudice di Pace - sopra testualmente riportato – non necessiti di alcun avvaloramento peritale in quanto certamente corretto alla luce di comuni regole d'esperienza.
Infatti, aderendo per ipotesi alla ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall'appellante, secondo cui la vettura del sig. avrebbe pienamente liberato l'incrocio al momento Parte_1 dell'impatto, l'urto non avrebbe potuto provocare un simile danno alla fiancata e non invece alla parte posteriore del veicolo.
Anche la collocazione della vettura Alfa Mito, ancora in parte occupante l'incrocio, avvalora tale argomentazione. Sul punto si ritiene non corretta la censura proposta dell'appellante circa la presunta errata collocazione, da parte del Giudice di Pace, delle strisce pedonali all'interno dell'intersezione e non già in Via Lesengo, e conseguente individuazione del punto d'urto tra i veicoli sulle strisce pedonali stesse poste oltre l'intersezione. Innanzitutto, il Giudice di Pace, nella sentenza scrive chiaramente che l'Alfa Mito “si trova in posizione di quiete appena a ridosso delle strisce pedonali e quindi è lì che va individuato il punto d'urto tra i veicoli, ancora all'interno dell'intersezione”. Nel passaggio appena precedente il Giudice di Pace aveva valorizzato la collocazione dell'Alfa Mito nelle fotografie “ancora nell'intersezione a ridosso dell'inizio delle strisce pedonali” (sottolineature aggiunte). Ora, pacificamente il Giudice ha inteso individuare, in maniera condivisibile, il punto di impatto tra i veicoli in un punto spazialmente antecedente alle strisce, seppur prossimo alle stesse;
del resto dall'esame delle fotografie menzionate si può agevolmente osservare che la parte posteriore del veicolo Alfa Mito risultava ancora all'interno dell'intersezione.
Per quanto concerne, poi, la mancata valutazione in sentenza delle testimonianze scritte prodotte dal ricorrente, si osserva quanto segue.
Correttamente il Giudice di Pace ha valorizzato, oltre alle fotografie prodotte, il verbale di relazione dell'incidente redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto con riguardo allo stato dei luoghi, ai veicoli ed i danni da questi subiti per dedurre come si è svolto il sinistro con le connesse responsabilità dei conducenti. Il puntuale esame della totalità testimonianze scritte prodotte dal ricorrente poteva ben essere ritenuto superfluo nella valutazione delle prove effettuata dal Giudice di
Pace, stante il decisivo peso probatorio portato dalle altre prove documentali (in specie dalle fotografie pagina 10 di 15 prodotte ed al verbale di Polizia). Peraltro, il Giudice ha ammesso, acquisito e valutato anche prove testimoniali sul fatto, eseguendo nel caso di specie un vaglio di rilevanza in tale sede.
Ad ogni modo si evidenzia altresì che la testimonianza scritta dal sig. , secondo cui il Testimone_2 veicolo del sarebbe stato tamponato “quando era già oltre l'incrocio”, non appare pienamente Pt_1
congruente col corrispondente grafico riportato sul formulario di testimonianza incidente prodotto (doc.
n.A4 fascicolo di primo grado) in cui il veicolo A raffigurato (veicolo dell'appellante) risulta occupare ancora pienamente l'incrocio, il che fa propendere per una tendenziale contraddittorietà e conseguente scarsa attendibilità della stessa.
Altresì la circostanza evidenziata dall'appellante, per cui nella dichiarazione resa dalla ORa
[...]
(cfr. doc. A5) emergerebbe “chiaramente come ad affermare che il conducente dell'Alfa Mito Pt_3 stesse svoltando a destra sulla via Lesengo fosse stato lo stesso amico del conducente dell'Alfa”, non assumerebbe una particolare rilevanza probatoria in ordine alla violazione contestata all'appellante, e nello specifico non proverebbe né la piena liberazione dell'intersezione da parte di quest'ultimo al momento del sinistro né l'attribuzione della precedenza al veicolo sopraggiungente.
Ancora, non è condivisibile la censura proposta dall'appellante secondo cui il teste sarebbe CP_3
stato considerato di scarsa attendibilità dal Giudice di Pace senza alcun espresso motivo. Dalla lettura della sentenza si può ben evincere che il teste in questione sia stato valutato dal Giudice di prime cure poco attendibile in quanto le sue affermazioni si ponevano in netto contrasto con le risultanze di una prova documentale, in specie le fotografie sub docc. A3 prodotte in causa;
valutazione che si ritiene, peraltro, di condividere (si riporta il passaggio della sentenza sul punto, “[…]la deposizione del teste
, che risulta scarsamente attendibile laddove riferiva in giudizio che “ho visto arrivare questa CP_3
Audi bianca che ha attraversato l'incrocio quando è giunta una Alfa che l'ha presa in pieno;
l'Audi era già dopo le strisce pedonali e l'altra auto stava girando e l'ha colpita in pieno sulla parte laterale destra…” in quanto, come risulta dalle foto, l'Alfa Mito dopo l'urto si trova in posizione di quiete appena a ridosso delle strisce pedonali e quindi è lì che va individuato il punto d'urto tra i veicoli, ancora all'interno dell'intersezione e non nella via Lesegno”.
Infine, l'inquadramento giuridico della violazione contestata all'odierno appellante dell'art. 145
C.d.S. non è stato oggetto di specifiche censure nel presente grado e, pertanto, vale quanto scritto sul punto dal Giudice di prime cure (ed, in particolare, il rilievo secondo cui il “conducente che sta per impegnare un'intersezione stradale è tenuto a concedere la precedenza a chi proviene da destra;
ne discende l'obbligo di accertarsi se dalla strada favorita sul piano della precedenza provengano veicoli,
a nulla rilevando l'affidamento sul fatto che i veicoli con precedenza devono rallentare in prossimità del crocevia (Cass. Civ. sentenza n. 12976/2021)”.
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3. Sul secondo motivo di appello: II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 10, D.
Lgs. n. 150/2011.
3.2. Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice per
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 10, D. Lgs. n. 150/2011”, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe rigettato l'opposizione nonostante l'insufficienza di prove a carico dell'opponente per la violazione contestatagli.
Anche il secondo motivo d'appello risulta infondato.
Sul punto è sufficiente constatare che gli elementi probatori agli atti e in specie le fotografie e il verbale di Polizia risultano -come meglio evidenziato nella trattazione del primo motivo d'appello- sufficienti per appurare la responsabilità dell'appellante in ordine alla violazione dell'art. 145 C.d.S.
4. Conclusioni.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate.
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5. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”:
Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5.3. La parte appellata ha chiesto anche il rimborso degli “oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n.
266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e
CPA non dovute”.
In realtà, trattandosi di Difesa svolta dall'Avvocatura Comunale interna e, quindi, da legali iscritti all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici, non è accoglibile la richiesta di rimborso dei c.d. oneri riflessi poiché, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009, l'importo posto a carico della parte soccombente per compensi e spese forfettarie deve considerarsi al lordo di tutti i contributi previsti, siano essi quelli a carico del lavoratore che del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 208 della Legge n. 266/2005 (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 31989/2018, Cass. n.
16579/2017 e Cass. n. 11362/2020), così che non grava sulla controparte alcun accessorio ulteriore.
In senso conforme cfr. altresì Corte d'Appello Milano, Ordinanza 19/02/2025 n. 4399: “in tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche nei casi regolati razione temporis dall'art. 1, comma 208, della L. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché -trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio
pagina 13 di 15 ente di appartenenza- è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi.”
L'Ordinanza n. 3592/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, non essendo pronuncia volta a dirimere la questione e, quindi, meditata sul punto, non pare idonea a indurre un mutamento di orientamento rispetto al costante orientamento seguito sino ad oggi presso la Terza Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Torino.
6. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
6.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 6937/2025 RG promossa dal sig. (parte appellante) contro il Parte_1
(parte appellata), nel contraddittorio delle parti: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dall'appellante sig. avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Torino n. 2481/2024 datata 11.09.2024, depositata in data 30.09.2024.
2) Dichiara tenuto e condanna l'appellante sig. a rimborsare al Parte_1 CP_1
le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in Euro 462,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione) ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico dell'appellante sig. di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, in data 18 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sentenza redatta in minuta dal M.O.T. in tirocinio Dott. Gilberto DI CARLO
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