Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 16/06/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2025, proposto da
LU DI, RC AN, IC SS, RI EL, AB MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gravellona Lomellina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Barila', con domicilio eletto presso lo studio Enzo Lino Barilà in Milano, piazza Cinque Giornate,5;
nei confronti
LI Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Abbruzzese in Milano, via Broletto, 20;
per l'annullamento
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 05.06.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gravellona Lomellina e di LI Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In fatto e in diritto
1. Con Deliberazione di Giunta n.30 del 05.06.2024 il Comune di Gravellona Lomellina ha concesso in locazione una porzione di circa 25 mq di terreno comunale individuato al N.C.E.U al Foglio 12, mappale 593, sito in Viale Liberali, al fine di permettere alla società ILIAD ITALIA S.p.A di installare, gestire e utilizzare gli impianti tecnici, anche adattandoli apportando modifiche alla propria rete mobile, in particolare al fine di gestire nuove frequenze.
2. Il canone locatizio è stato determinato in € 12.000,00 annui.
3. In data 13 settembre 2024, LI ha presentato al predetto Comune, tramite portale SUAP, e all’ARPAL, tramite PEC, un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per l’installazione dell’Impianto;
4. In data 16 settembre 2024 il Comune ha indetto la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’Impianto;
5. In data 23 settembre 2024, l’ARPAL ha rilasciato il proprio parere radio-protezionistico favorevole;
6. In data 10 ottobre 2024 il Comune di Gravellona ha rilasciato il proprio nulla osta;
7. In data 14 ottobre 2024, il Comune ha trasmesso a LI la Determinazione n. 128/2024, con cui ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza dei servizi;
8. In data 15 ottobre 2024, il Comune ha trasmesso a LI la formale autorizzazione per l’installazione dell’Impianto;
9. Nella stessa data LI ha trasmesso al Comune la Comunicazione di Inizio Lavori;
10. L’antenna risulta installata in prossimità dell’edifico di via Circonvallazione 28, ricevuto in donazione dal Comune e ristrutturato con fondi pubblici;
11. In tale edificio il Comune ha organizzato un servizio sperimentale di aiuto scolastico e relazionale, rivolto agli alunni residenti e frequentanti le scuole secondarie di primo grado in collaborazione con la Fondazione ST GA e l’Associazione “Io amo Gravellona” ODV, come si evince dalla Delibera di Giunta n. 60 del 25.11.24;
12. Con pec del 04.03.25, rimasta priva di riscontro, i ricorrenti hanno contestato al Sindaco del Comune di Gravellona Lomellina l’illegittimità della Delibera n.30 del 05.06.2024.
13. Con ricorso, ed allegata istanza cautelare, notificato in data 18.04.2025 e depositato il 13.05.2025, i ricorrenti impugnano la delibera di Giunta n.30 del 05.06.2024, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (ART. 191 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UE );
II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE;
III) CARENZA DI ISTRUTTORIA E ASSENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE ;
IV) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ (ART. 97 COST.);
V) VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 11/2001
14. In data 14.05.2025 si costituisce LI Italia S.p.A. e in data 30.05.2025 la stessa provvede a depositare memoria difensiva con la quale eccepisce, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, la carenza di legittimazione attiva e di interesse in capo ai ricorrenti. Nel merito deduce l’infondatezza dei singoli motivi di ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
15. In data 15.05.2025 si costituisce il Comune di Gravellona Lomellina e in data 30.05.2025 provvede a depositare memoria difensiva con la quale eccepisce, in rito, la carenza di lesività dell’atto impugnato e la tardività del ricorso. Nel merito eccepisce l’infondatezza dei motivi di censura chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
16. All’udienza in camera di consiglio del 03.06.2025 il Collegio dà avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
17. Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’irricevibilità, per tardività dell’impugnazione, sollevata sia dall’amministrazione comunale, che dalla società controinteressata.
17.1 L’eccezione è fondata.
Il ricorso è diretto all’annullamento della Delibera di Giunta n.30 del 05.06.2024.
L’art. 41 c.p.a., prevede che il termine per l’impugnazione decorre “ per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
L’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 prevede che: “ 1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni ”.
Per le delibere della Giunta Comunale è prevista, quindi, la pubblicazione all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000. In questi casi, deve farsi applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “ il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19.09.2019, n.6238).
17. 2 Dagli atti di causa risulta che la Delibera impugnata è stata resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo pretorio dall’11 giugno al 26 giugno 2024.
Non sussistono ostacoli alla piena esplicazione degli effetti derivanti dal principio giurisprudenziale sopra riportato, atteso che la delibera impugnata non è rivolta specificamente ai ricorrenti, né tantomeno può ritenersi che nei confronti degli stessi fosse necessaria la notifica individuale dell’atto impugnato.
Pertanto, il dies a quo del termine d’impugnazione decorreva dal 26.06.2024 e l’ultimo giorno utile per notificare il ricorso, considerando la sospensione feriale, sarebbe stato il 25 settembre 2024.
L’atto introduttivo del presente giudizio, invece, risulta notificato in data 18 aprile 2025.
L’applicazione delle predette previsioni normative non può che portare questo Tribunale a rilevare la tardività della proposizione del ricorso e la conseguente irricevibilità dello stesso.
La natura delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO