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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4223/2021 R.G., chiamata all'udienza del 22/9/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. D. Nobili e Parte_1 dall'avv. N. Martinelli
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, CP_2 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: restituzione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/4/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva che, in seguito ad accertamenti ispettivi condotti dall'Istituto previdenziale nel marzo 2019, erano scaturiti il verbale di accertamento e notificazione n. 2019 0040
17/DDL del 16/10/2019 con cui venivano disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra e sorella della prima ed il padre delle Parte_1 Persona_1 stesse, con conseguente iscrizione nella Gestione Speciale per i Persona_2
Commercianti nell'ambito della prescrizione quinquennale e si demandava al competente ufficio di provvedere al recupero degli importi erogati a titolo di NASPI per le due lavoratrici nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019 00816 del 16/10/2019 con cui veniva disposta l'iscrizione della ricorrente nella gestione speciale per i commercianti in qualità di coadiutore di famiglia con decorrenza 1/8/2014 con invito alla regolarizzazione della posizione attraverso il pagamento della CP_2 somma di € 21.163,05. La ricorrente deduceva che il padre, provvedeva a depositare ricorso Persona_2 davanti al Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, iscritto al n. 1871/2020 R.G., al fine di sentire accertare l'illegittimità degli accertamenti contenuti nei verbali surrichiamati, con annullamento di ogni provvedimento conseguente e chiedeva che il Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, accertasse la nullità dei provvedimenti adottati da in data CP_2
22/10/2019 con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 5.299,45 corrisposta a titolo di NASPI con riferimento al periodo 11/10/2015-3/5/2016 nonché la somma di € 3.240,35 corrisposta a titolo di NASPI con riferimento al periodo
21/10/2018- 20/1/2019, previa riunione del presente giudizio con il procedimento n.
1871/2020 R.G. pendente presso il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, in quanto pregiudiziale.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_2 rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 7/4/2025, il Tribunale chiedeva alla parte ricorrente di depositare copia della sentenza che definiva il giudizio iscritto al n. 1871/2020 presso il Tribunale di
Brescia, sezione Lavoro e, con note depositate in data 10/9/2025, la ricorrente depositava sentenza n. 218/2023 pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, nonché sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia n. 65/2024.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, all'udienza odierna, previa discussione, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Parte ricorrente, con note d'udienza del 10/9/2025, ha depositato la sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 65/2024 che ha accolto l'appello proposto da avverso la CP_2 sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, n. 218/2023 che aveva accolto il ricorso promosso da dalla moglie e dalle Persona_2 Controparte_3 figlie e dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione delle Parte_1 Persona_1 sorelle nella gestione commercianti, quali coadiutrici familiari. Per_2
Dalla lettura della sentenza di secondo grado, emerge che corretta è stata l'iscrizione della ricorrente nella Gestione commercianti, quale coadiutrice familiare, avendo
Pag. 2 di 3 accertato l'abitualità e la prevalenza delle prestazioni della ricorrente, rigettando il ricorso proposto da Persona_2
Ne discende che la domanda oggetto del presente giudizio non può trovare accoglimento, in considerazione dell'esito del giudizio pregiudiziale che ha accertato la legittimità della iscrizione della ricorrente nella gestione Parte_1 commercianti, quale coadiutrice familiare, con la conseguenza che le richieste di restituzione, avanzate da in data 22/10/2019, delle somme indebitamente percepite CP_2 dalla ricorrente a titolo di NASPI con riferimento ai periodi dall'11/10/2015 al 3/5/2016
e dal 21/10/2018 al 20/1/2019 devono ritenersi legittime, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dell' la cui fondatezza è stata da ultimo CP_2 accertata con sentenza surrichiamata emessa dalla Corte d'Appello di Brescia.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni
[...] CP_2 diversa istanza, eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500.00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Bari, 22/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4223/2021 R.G., chiamata all'udienza del 22/9/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. D. Nobili e Parte_1 dall'avv. N. Martinelli
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, CP_2 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: restituzione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/4/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva che, in seguito ad accertamenti ispettivi condotti dall'Istituto previdenziale nel marzo 2019, erano scaturiti il verbale di accertamento e notificazione n. 2019 0040
17/DDL del 16/10/2019 con cui venivano disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra e sorella della prima ed il padre delle Parte_1 Persona_1 stesse, con conseguente iscrizione nella Gestione Speciale per i Persona_2
Commercianti nell'ambito della prescrizione quinquennale e si demandava al competente ufficio di provvedere al recupero degli importi erogati a titolo di NASPI per le due lavoratrici nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019 00816 del 16/10/2019 con cui veniva disposta l'iscrizione della ricorrente nella gestione speciale per i commercianti in qualità di coadiutore di famiglia con decorrenza 1/8/2014 con invito alla regolarizzazione della posizione attraverso il pagamento della CP_2 somma di € 21.163,05. La ricorrente deduceva che il padre, provvedeva a depositare ricorso Persona_2 davanti al Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, iscritto al n. 1871/2020 R.G., al fine di sentire accertare l'illegittimità degli accertamenti contenuti nei verbali surrichiamati, con annullamento di ogni provvedimento conseguente e chiedeva che il Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, accertasse la nullità dei provvedimenti adottati da in data CP_2
22/10/2019 con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 5.299,45 corrisposta a titolo di NASPI con riferimento al periodo 11/10/2015-3/5/2016 nonché la somma di € 3.240,35 corrisposta a titolo di NASPI con riferimento al periodo
21/10/2018- 20/1/2019, previa riunione del presente giudizio con il procedimento n.
1871/2020 R.G. pendente presso il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, in quanto pregiudiziale.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_2 rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 7/4/2025, il Tribunale chiedeva alla parte ricorrente di depositare copia della sentenza che definiva il giudizio iscritto al n. 1871/2020 presso il Tribunale di
Brescia, sezione Lavoro e, con note depositate in data 10/9/2025, la ricorrente depositava sentenza n. 218/2023 pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, nonché sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia n. 65/2024.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, all'udienza odierna, previa discussione, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Parte ricorrente, con note d'udienza del 10/9/2025, ha depositato la sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 65/2024 che ha accolto l'appello proposto da avverso la CP_2 sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, n. 218/2023 che aveva accolto il ricorso promosso da dalla moglie e dalle Persona_2 Controparte_3 figlie e dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione delle Parte_1 Persona_1 sorelle nella gestione commercianti, quali coadiutrici familiari. Per_2
Dalla lettura della sentenza di secondo grado, emerge che corretta è stata l'iscrizione della ricorrente nella Gestione commercianti, quale coadiutrice familiare, avendo
Pag. 2 di 3 accertato l'abitualità e la prevalenza delle prestazioni della ricorrente, rigettando il ricorso proposto da Persona_2
Ne discende che la domanda oggetto del presente giudizio non può trovare accoglimento, in considerazione dell'esito del giudizio pregiudiziale che ha accertato la legittimità della iscrizione della ricorrente nella gestione Parte_1 commercianti, quale coadiutrice familiare, con la conseguenza che le richieste di restituzione, avanzate da in data 22/10/2019, delle somme indebitamente percepite CP_2 dalla ricorrente a titolo di NASPI con riferimento ai periodi dall'11/10/2015 al 3/5/2016
e dal 21/10/2018 al 20/1/2019 devono ritenersi legittime, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dell' la cui fondatezza è stata da ultimo CP_2 accertata con sentenza surrichiamata emessa dalla Corte d'Appello di Brescia.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni
[...] CP_2 diversa istanza, eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500.00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Bari, 22/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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