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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 141 /2023 promossa da:
(C.F.: , (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
[...] C.F._3
Gennaro Esibizione, dall' Avv. Daria Esibizione, nonché dall'Avv. Claudio Esibizione, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Gennaro Esibizione sito in OL (PG), Via Mentana, n. 42, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTI contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MESSINI PAOLO - Pec . e dall'Avv. Flavio Em_2 Email_3
Emai_ Camilli Pec e dell'avv. CAMILLI FLAVIO elettivamente domiciliato Email_5
in OL (06034 – PG), via Roncalli, 19, presso lo studio dei difensori
APPELLATO
pagina 1 di 7 avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – Impugnazione Sentenza Tribunale di Spoleto, n.
933/2022 del 29.12.2022, sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli appellanti impugnano la sentenza resa dal Tribunale di Spoleto in oggetto, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita a rogito del Controparte_1
Notaio Dr. , rep. n. 19.888, racc. n. 8.215, trascritto a Spoleto in data 22 giugno 2022 al Persona_1
Co reg. part. n. 2088/2089 stipulato tra , (marito e moglie, soci della i Parte_2 Parte_1
S.n.c. di GL LA e C, venditori) e (figlio della coppia, acquirente). Parte_3
Con cinque motivi di appello articolati in un corposo atto di impugnazione gli appellanti sostanzialmente deducono che il 30.06.2015 veniva sottoscritto, tra le Parte_4
Co e i S.n.c. di GL LA e C., nuovo contratto di affitto di ramo di azienda (il precedente, stipulato il 25.8.1997, scadeva proprio il 30.6.2015) ed una scrittura privata con la quale veniva riconosciuto il debito pregresso maturato Si.Bi S.n.c. di GL LA e C. in forza del precedente contratto, pari ad € 37.473,46 oltre interessi) e veniva determinato un piano di rateizzazione con titoli cambiari a garanzia, le cui scadenze mensili iniziavano a decorrere dal 20.08.2016, che la scrittura privata in commento aveva certamente effetto novativo e che il credito di Controparte_1
nasceva di fatto alla scadenza del prima cambiale, quindi solo a far data dal 20.08.2016; dunque,
[...]
Co al momento della compravendita la i S.n.c. di GL LA e C. risultava debitrice, nei confronti della parte attrice, dei soli canoni impagati relativi al nuovo contratto di affitto - sottoscritto con decorrenza dal 1.07.2015, e così i crediti per i quali parte attrice procedeva con l'azione revocatoria non erano tutti antecedenti l'atto traslativo, vantando il creditore alla data del 22.6.16 solo il credito per canoni scaduti e non pagati del nuovo contratto di affitto del 30.6.2015 pari ad € 34.227,09; che Co l'asserito debito per il quale la agiva era imputabile alla Società i s.n.c. di Controparte_1
GL LA e C. e non ai soci della medesima;
che prima di agire nei confronti del patrimonio personale dei soci in via esecutiva, il creditore deve avere tentato di escutere il patrimonio della SNC con ogni mezzo possibile con conseguente incertezza circa la capienza del patrimonio societario, con pagina 2 di 7 riflessi sulla scientia damni in capo ai soci;
che l'immobile alla data della cessione era gravato da ipoteca iscritta per € 230.000 a favore di AS di MI di OL (debito residuo pari ad €
60.108,67 che nell'atto di compravendita si accollava) e risultava conferito in fondo Parte_3
patrimoniale opponibile al creditore, il quale non avrebbe potuto trarre vantaggio da una esecuzione sul bene in quanto il debito originava dal contratto di affitto quale obbligazione della Società Si.Bi
s.n.c.., estraneo ai bisogni familiari intesi in senso stretto, non potendo addossarsi sul debitore l'onere probatorio in merito all'esistenza di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia;
né aveva impugnato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Controparte_1
Contestano l'attribuzione in capo al debitore dell'onere della prova circa l'idoneità del patrimonio residuo a soddisfare completamente le ragioni creditorie ritenendo che trattandosi di presupposto dell'azione revocatoria ciò dovesse essere provato dal creditore.
Sotto il profilo soggettivo rilevano che la Si.Bi s.n.c. di GL LA e C. intendeva adempiere alle proprie obbligazioni, ma la stessa attraversava momenti di difficoltà mentre l'inerzia della creditrice, protrattasi per un periodo di tempo considerevole rispetto all'inadempimento, aveva ingenerato nei soci un ragionevole affidamento su un comportamento di tolleranza rispetto le modalità di adempimento della propria obbligazione (se non addirittura una remissione del debito per facta concludentia), in violazione del canone di solidarietà e con abuso del diritto. il prezzo di compravendita risultava assolutamente congruo rispetto al valore catastale del bene. Lamentano la mancata disposizione di CTU al fine di dimostrare la correttezza del prezzo della compravendita indicato in euro 63.000,00.
Gli appellanti contestano, inoltre, la sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo acquirente, in quanto dalla vendita eseguita tra genitori e figlio non può desumersi alcuna volontà della famiglia di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio in quanto la compravendita veniva disposta al fine di regolamentare i rapporti tra genitori e figlio anche per consentire a di accollarsi il mutuo dei propri genitori inoltre le parti sono libere di Parte_3
regolare il prezzo della vendita, il Notaio, attestava che il valore catastale del bene era pari ad euro
35.000,00 in modo congruo al prezzo pattuito. Infine, aveva lavorato quale Parte_3
dipendente presso il ristorante di cui erano titolari i genitori soltanto dal 2005 al 2013; dal 2013 era cessata ogni collaborazione così come ogni collegamento con i locali ove si svolgeva l'attività di C ristorazione della Bi s.n.c.. avendo peraltro egli aperto nel 2017 una propria attività distinta dalla Co i s.n.c.
pagina 3 di 7 Infine gli appellanti si dolgono della disciplina delle spese di lite ritenendo che il giudice potesse operare la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni. si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
I motivi di appello, che vengono qui esaminati congiuntamente anche perché in parte ripetitivi, sono infondati.
Deve premettersi che "... La previsione del beneficio di escussione vale solo sul piano esecutivo e non esclude, pertanto, il diritto del creditore di potere agire contro il socio illimitatamente responsabile in sede di cognizione per munirsi di uno specifico e diretto titolo esecutivo nei confronti del socio (cfr. Cass. 16.10.2020), oppure con l'azione revocatoria ex art 2901 cc, non avendo tale azione natura esecutiva né funzione restitutoria, essendo volta a conservare e/o ricostruire nella sua integrità la consistenza del patrimonio del debitore depauperato dall'atto dispositivo (Cass. Civ. n. 7172/01 e 1804/2000). Il pagamento del credito della società di persone, infatti, deve essere garantito non solo dal patrimonio della società ma anche da quello personale dei soci illimitatamente responsabili, sicché le disposizioni patrimoniali poste in essere da questi ultimi ben possono essere impugnate con l'azione revocatoria al fine di farne dichiarare l'inefficacia nei confronti del creditore. ..." (cfr. Corte D'appello Di Brescia, Sentenza n. 1063/2022 del 14-09-2022).
Infatti, l'azione revocatoria ordinaria non ha natura di azione esecutiva e non ha alcuna efficacia restitutoria ma consente solo di rendere inopponibile al creditore gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore;
l'utile esperimento della stessa nei confronti del socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una snc non è, pertanto, ostacolato dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci che non può essere invocato in quanto opera sul piano prettamente esecutivo .
Dunque, non solo l'azione è esperibile, ma non è neanche possibile l'esclusione dell'elemento soggettivo in capo al debitore il quale non poteva ritenere l'assenza del pregiudizio fondato sulla necessità di escutere preventivamente il patrimonio sociale, anche perché nella scrittura privata del
30/06/2015 i due soci si costituivano fideiussori della società per il debito pregresso, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione.
In fatto, in data 30 giugno 2015 le parti sottoscrivevano un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda stabilendo un canone annuo minore al precedente nonché una scrittura privata nella quale davano atto del debito pregresso di € 37.473,46 maturato dalla nei Parte_5
confronti della prevedendo il pagamento rateale con dodici rate mensili a far Controparte_1
pagina 4 di 7 data dal 30.7.2015 fino al 30.6.2016, rilascio a garanzia del pagamento -da parte della società – di cambiali e rilascio da parte dei due soci di garanzia fidejussoria con rinuncia al beneficio di escussione;
l'atto dispositivo impugnato è del 22 giugno 2016, il decreto ingiuntivo del 2017.
Si esclude che la scrittura privata abbia natura di transazione novativa, ed anche se ciò fosse, resta il fatto che con essa si riconosce l'esistenza di un debito, rispetto al quale i tempi dell'adempimento vengono dilazionati e viene rilasciata garanzia cambiaria, ed in relazione al quale i due soci si costituiscono fidejussori con rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui con riferimento alla posizione del fideiussore l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (cfr.ex multis Corte di ASzione;
sez.
6-3 civile;
ordinanza 10 gennaio 2023, n. 330). Dunque, il debito era già esistente allorché è stata stipulata la compravendita.
Il contegno della non appare affatto integrare gli estremi dell'abuso del Controparte_1
diritto, avendo anzi l'affittante consentito all'affittuaria di ottenere dilazioni di pagamento. L'avvio solo successivo dell'azione monitoria non può certo avere ingenerato la convinzione nei debitori di una tolleranza circa il mancato, reiterato pagamento, tanto meno di una tacita rinuncia ad esso.
L'atto ha senz'altro reso più difficoltosa la realizzazione del credito, in quanto ha inciso negativamente sul patrimonio del debitore, che si è spogliato di un bene facilmente aggredibile. La
Suprema Corte ha poi chiarito che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020).
Tale prova è mancata.
L'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore” non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (cfr.
pagina 5 di 7 Cass. sez. 3, Ord. 1 febbraio 2024 n. 3020); nel caso di specie, come detto, il debito residuo ammontava a soli € 60.108,67.
L'atto dispositivo è a titolo oneroso e successivo al sorgere del debito, dunque occorre la prova che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
La prova dell'elemento soggettivo così come la sussistenza della natura pregiudizievole dell'atto sotto il profilo dell'eventus damni, non è esclusa in capo ai venditori per l'esistenza del fondo patrimoniale, in quanto ,come ben argomentato dal Giudice di prime cure, la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa; ma la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni (così Cass. n. 15862/09), anche considerato che marito e moglie erano i soci della società in nome collettivo e che presso l'azienda affittata aveva lavorato anche il figlio, dunque gli introiti derivanti dal contratto di affitto erano sicuramente destinati al soddisfacimento delle esigenze familiari quale risorsa riveniente dall'esercizio dell'attività societaria svolta in comune o comunque condivisa;
pertanto gli appellanti, in una fase di eventuale azione esecutiva, avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 170 c.c. al fine di sottrarre il bene compravenduto dall' azione esecutiva;
ma la prevedibilità di una opposizione esecutiva non incide sul (e non esclude il) presupposto oggettivo di revocabilità dell'atto in quanto tale (diminuzione delle garanzie di soddisfacimento del creditore), perché non esclude in radice che il bene possa soddisfare il credito pregiudicato dall'atto dispositivo.
Tale ricostruzione non è stata specificamente contestata dagli appellanti.
Non può escludersi neanche la conoscenza del pregiudizio in capo al figlio acquirente.
Il Giudice di prime cure ha enucleato una serie di argomenti che consentono di ritenere sussistente tale consapevolezza, fondati sulla commistione di interessi familiari, lavorativi e societari del resto ammessi anche dalle parti appellanti. La collocazione del nucleo familiare nella medesima abitazione, l'accollo del mutuo da parte del figlio, l'inserimento lavorativo del figlio nella società debitrice e la posizione poi assunta dal padre all'interno della società costituita dal figlio, nonché la natura dell'operazione (che si rileva priva di scopi pratici in quanto la famiglia ha continuato tutta a vivere all'interno dell'immobile, i genitori si sono riservati il diritto di abitazione, il bene era già comunque destinato a favore dell'intero nucleo familiare in quanto inserito in fondo patrimoniale,
l'accollo del mutuo poteva essere effettuato a prescindere dalla vendita) lasciano intendere che pagina 6 di 7 l'operazione sia stata concepita dall''intero nucleo familiare nella piena consapevolezza del pregiudizio che ne sarebbe derivato al creditore.
Quanto alle spese di lite, non si ritiene sussistano ragioni per la compensazione, neanche parziale, avendo gli attori (e odierni appellanti) sollevato eccezioni del tutto infondate.
Atteso l'esito del giudizio anche le spese del presente grado gravano a carico degli appellanti, liquidate in base al valore indeterminabile considerata la media complessità, senza fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore di delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 11/09/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 141 /2023 promossa da:
(C.F.: , (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
[...] C.F._3
Gennaro Esibizione, dall' Avv. Daria Esibizione, nonché dall'Avv. Claudio Esibizione, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Gennaro Esibizione sito in OL (PG), Via Mentana, n. 42, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTI contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MESSINI PAOLO - Pec . e dall'Avv. Flavio Em_2 Email_3
Emai_ Camilli Pec e dell'avv. CAMILLI FLAVIO elettivamente domiciliato Email_5
in OL (06034 – PG), via Roncalli, 19, presso lo studio dei difensori
APPELLATO
pagina 1 di 7 avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – Impugnazione Sentenza Tribunale di Spoleto, n.
933/2022 del 29.12.2022, sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli appellanti impugnano la sentenza resa dal Tribunale di Spoleto in oggetto, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita a rogito del Controparte_1
Notaio Dr. , rep. n. 19.888, racc. n. 8.215, trascritto a Spoleto in data 22 giugno 2022 al Persona_1
Co reg. part. n. 2088/2089 stipulato tra , (marito e moglie, soci della i Parte_2 Parte_1
S.n.c. di GL LA e C, venditori) e (figlio della coppia, acquirente). Parte_3
Con cinque motivi di appello articolati in un corposo atto di impugnazione gli appellanti sostanzialmente deducono che il 30.06.2015 veniva sottoscritto, tra le Parte_4
Co e i S.n.c. di GL LA e C., nuovo contratto di affitto di ramo di azienda (il precedente, stipulato il 25.8.1997, scadeva proprio il 30.6.2015) ed una scrittura privata con la quale veniva riconosciuto il debito pregresso maturato Si.Bi S.n.c. di GL LA e C. in forza del precedente contratto, pari ad € 37.473,46 oltre interessi) e veniva determinato un piano di rateizzazione con titoli cambiari a garanzia, le cui scadenze mensili iniziavano a decorrere dal 20.08.2016, che la scrittura privata in commento aveva certamente effetto novativo e che il credito di Controparte_1
nasceva di fatto alla scadenza del prima cambiale, quindi solo a far data dal 20.08.2016; dunque,
[...]
Co al momento della compravendita la i S.n.c. di GL LA e C. risultava debitrice, nei confronti della parte attrice, dei soli canoni impagati relativi al nuovo contratto di affitto - sottoscritto con decorrenza dal 1.07.2015, e così i crediti per i quali parte attrice procedeva con l'azione revocatoria non erano tutti antecedenti l'atto traslativo, vantando il creditore alla data del 22.6.16 solo il credito per canoni scaduti e non pagati del nuovo contratto di affitto del 30.6.2015 pari ad € 34.227,09; che Co l'asserito debito per il quale la agiva era imputabile alla Società i s.n.c. di Controparte_1
GL LA e C. e non ai soci della medesima;
che prima di agire nei confronti del patrimonio personale dei soci in via esecutiva, il creditore deve avere tentato di escutere il patrimonio della SNC con ogni mezzo possibile con conseguente incertezza circa la capienza del patrimonio societario, con pagina 2 di 7 riflessi sulla scientia damni in capo ai soci;
che l'immobile alla data della cessione era gravato da ipoteca iscritta per € 230.000 a favore di AS di MI di OL (debito residuo pari ad €
60.108,67 che nell'atto di compravendita si accollava) e risultava conferito in fondo Parte_3
patrimoniale opponibile al creditore, il quale non avrebbe potuto trarre vantaggio da una esecuzione sul bene in quanto il debito originava dal contratto di affitto quale obbligazione della Società Si.Bi
s.n.c.., estraneo ai bisogni familiari intesi in senso stretto, non potendo addossarsi sul debitore l'onere probatorio in merito all'esistenza di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia;
né aveva impugnato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Controparte_1
Contestano l'attribuzione in capo al debitore dell'onere della prova circa l'idoneità del patrimonio residuo a soddisfare completamente le ragioni creditorie ritenendo che trattandosi di presupposto dell'azione revocatoria ciò dovesse essere provato dal creditore.
Sotto il profilo soggettivo rilevano che la Si.Bi s.n.c. di GL LA e C. intendeva adempiere alle proprie obbligazioni, ma la stessa attraversava momenti di difficoltà mentre l'inerzia della creditrice, protrattasi per un periodo di tempo considerevole rispetto all'inadempimento, aveva ingenerato nei soci un ragionevole affidamento su un comportamento di tolleranza rispetto le modalità di adempimento della propria obbligazione (se non addirittura una remissione del debito per facta concludentia), in violazione del canone di solidarietà e con abuso del diritto. il prezzo di compravendita risultava assolutamente congruo rispetto al valore catastale del bene. Lamentano la mancata disposizione di CTU al fine di dimostrare la correttezza del prezzo della compravendita indicato in euro 63.000,00.
Gli appellanti contestano, inoltre, la sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo acquirente, in quanto dalla vendita eseguita tra genitori e figlio non può desumersi alcuna volontà della famiglia di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio in quanto la compravendita veniva disposta al fine di regolamentare i rapporti tra genitori e figlio anche per consentire a di accollarsi il mutuo dei propri genitori inoltre le parti sono libere di Parte_3
regolare il prezzo della vendita, il Notaio, attestava che il valore catastale del bene era pari ad euro
35.000,00 in modo congruo al prezzo pattuito. Infine, aveva lavorato quale Parte_3
dipendente presso il ristorante di cui erano titolari i genitori soltanto dal 2005 al 2013; dal 2013 era cessata ogni collaborazione così come ogni collegamento con i locali ove si svolgeva l'attività di C ristorazione della Bi s.n.c.. avendo peraltro egli aperto nel 2017 una propria attività distinta dalla Co i s.n.c.
pagina 3 di 7 Infine gli appellanti si dolgono della disciplina delle spese di lite ritenendo che il giudice potesse operare la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni. si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
I motivi di appello, che vengono qui esaminati congiuntamente anche perché in parte ripetitivi, sono infondati.
Deve premettersi che "... La previsione del beneficio di escussione vale solo sul piano esecutivo e non esclude, pertanto, il diritto del creditore di potere agire contro il socio illimitatamente responsabile in sede di cognizione per munirsi di uno specifico e diretto titolo esecutivo nei confronti del socio (cfr. Cass. 16.10.2020), oppure con l'azione revocatoria ex art 2901 cc, non avendo tale azione natura esecutiva né funzione restitutoria, essendo volta a conservare e/o ricostruire nella sua integrità la consistenza del patrimonio del debitore depauperato dall'atto dispositivo (Cass. Civ. n. 7172/01 e 1804/2000). Il pagamento del credito della società di persone, infatti, deve essere garantito non solo dal patrimonio della società ma anche da quello personale dei soci illimitatamente responsabili, sicché le disposizioni patrimoniali poste in essere da questi ultimi ben possono essere impugnate con l'azione revocatoria al fine di farne dichiarare l'inefficacia nei confronti del creditore. ..." (cfr. Corte D'appello Di Brescia, Sentenza n. 1063/2022 del 14-09-2022).
Infatti, l'azione revocatoria ordinaria non ha natura di azione esecutiva e non ha alcuna efficacia restitutoria ma consente solo di rendere inopponibile al creditore gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore;
l'utile esperimento della stessa nei confronti del socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una snc non è, pertanto, ostacolato dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci che non può essere invocato in quanto opera sul piano prettamente esecutivo .
Dunque, non solo l'azione è esperibile, ma non è neanche possibile l'esclusione dell'elemento soggettivo in capo al debitore il quale non poteva ritenere l'assenza del pregiudizio fondato sulla necessità di escutere preventivamente il patrimonio sociale, anche perché nella scrittura privata del
30/06/2015 i due soci si costituivano fideiussori della società per il debito pregresso, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione.
In fatto, in data 30 giugno 2015 le parti sottoscrivevano un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda stabilendo un canone annuo minore al precedente nonché una scrittura privata nella quale davano atto del debito pregresso di € 37.473,46 maturato dalla nei Parte_5
confronti della prevedendo il pagamento rateale con dodici rate mensili a far Controparte_1
pagina 4 di 7 data dal 30.7.2015 fino al 30.6.2016, rilascio a garanzia del pagamento -da parte della società – di cambiali e rilascio da parte dei due soci di garanzia fidejussoria con rinuncia al beneficio di escussione;
l'atto dispositivo impugnato è del 22 giugno 2016, il decreto ingiuntivo del 2017.
Si esclude che la scrittura privata abbia natura di transazione novativa, ed anche se ciò fosse, resta il fatto che con essa si riconosce l'esistenza di un debito, rispetto al quale i tempi dell'adempimento vengono dilazionati e viene rilasciata garanzia cambiaria, ed in relazione al quale i due soci si costituiscono fidejussori con rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui con riferimento alla posizione del fideiussore l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (cfr.ex multis Corte di ASzione;
sez.
6-3 civile;
ordinanza 10 gennaio 2023, n. 330). Dunque, il debito era già esistente allorché è stata stipulata la compravendita.
Il contegno della non appare affatto integrare gli estremi dell'abuso del Controparte_1
diritto, avendo anzi l'affittante consentito all'affittuaria di ottenere dilazioni di pagamento. L'avvio solo successivo dell'azione monitoria non può certo avere ingenerato la convinzione nei debitori di una tolleranza circa il mancato, reiterato pagamento, tanto meno di una tacita rinuncia ad esso.
L'atto ha senz'altro reso più difficoltosa la realizzazione del credito, in quanto ha inciso negativamente sul patrimonio del debitore, che si è spogliato di un bene facilmente aggredibile. La
Suprema Corte ha poi chiarito che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020).
Tale prova è mancata.
L'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore” non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (cfr.
pagina 5 di 7 Cass. sez. 3, Ord. 1 febbraio 2024 n. 3020); nel caso di specie, come detto, il debito residuo ammontava a soli € 60.108,67.
L'atto dispositivo è a titolo oneroso e successivo al sorgere del debito, dunque occorre la prova che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
La prova dell'elemento soggettivo così come la sussistenza della natura pregiudizievole dell'atto sotto il profilo dell'eventus damni, non è esclusa in capo ai venditori per l'esistenza del fondo patrimoniale, in quanto ,come ben argomentato dal Giudice di prime cure, la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa; ma la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni (così Cass. n. 15862/09), anche considerato che marito e moglie erano i soci della società in nome collettivo e che presso l'azienda affittata aveva lavorato anche il figlio, dunque gli introiti derivanti dal contratto di affitto erano sicuramente destinati al soddisfacimento delle esigenze familiari quale risorsa riveniente dall'esercizio dell'attività societaria svolta in comune o comunque condivisa;
pertanto gli appellanti, in una fase di eventuale azione esecutiva, avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 170 c.c. al fine di sottrarre il bene compravenduto dall' azione esecutiva;
ma la prevedibilità di una opposizione esecutiva non incide sul (e non esclude il) presupposto oggettivo di revocabilità dell'atto in quanto tale (diminuzione delle garanzie di soddisfacimento del creditore), perché non esclude in radice che il bene possa soddisfare il credito pregiudicato dall'atto dispositivo.
Tale ricostruzione non è stata specificamente contestata dagli appellanti.
Non può escludersi neanche la conoscenza del pregiudizio in capo al figlio acquirente.
Il Giudice di prime cure ha enucleato una serie di argomenti che consentono di ritenere sussistente tale consapevolezza, fondati sulla commistione di interessi familiari, lavorativi e societari del resto ammessi anche dalle parti appellanti. La collocazione del nucleo familiare nella medesima abitazione, l'accollo del mutuo da parte del figlio, l'inserimento lavorativo del figlio nella società debitrice e la posizione poi assunta dal padre all'interno della società costituita dal figlio, nonché la natura dell'operazione (che si rileva priva di scopi pratici in quanto la famiglia ha continuato tutta a vivere all'interno dell'immobile, i genitori si sono riservati il diritto di abitazione, il bene era già comunque destinato a favore dell'intero nucleo familiare in quanto inserito in fondo patrimoniale,
l'accollo del mutuo poteva essere effettuato a prescindere dalla vendita) lasciano intendere che pagina 6 di 7 l'operazione sia stata concepita dall''intero nucleo familiare nella piena consapevolezza del pregiudizio che ne sarebbe derivato al creditore.
Quanto alle spese di lite, non si ritiene sussistano ragioni per la compensazione, neanche parziale, avendo gli attori (e odierni appellanti) sollevato eccezioni del tutto infondate.
Atteso l'esito del giudizio anche le spese del presente grado gravano a carico degli appellanti, liquidate in base al valore indeterminabile considerata la media complessità, senza fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore di delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 11/09/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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