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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione, ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 03.04.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentati e difesi, giusta procura in allegato Parte_1 all'atto di citazione, dall'Avv. Alfredo Manauzzi ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Latina Viale
Giuseppe Mazzini n. 7,
ATTORI
E
(C.F. – P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Anna
Bonsera della Struttura Affari Legali della società ed elett.te dom.ta presso l'ufficio di Roma Viale
Europa n. 190,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento buoni fruttiferi postali
FATTO E DIRITTO
Gli attori in epigrafe indicati hanno agito in giudizio deducendo di aver acquistato i seguenti postali fruttiferi: - Buono Postale Fruttifero (Serie AA4) n. 00000016890610361 emesso il 18.05.2002 dell'importo di € 2.500,00 intestato a e - Buono Postale Fruttifero Parte_1 Parte_1
(Serie 18D) n. 00001040847110412 emesso il 27.12.2005 dell'importo di € 5.000,00 intestato a e - Buono Postale Fruttifero (Serie 18D) n. 00001039106610253 Parte_1 Parte_1 emesso il 27.12.2005 dell'importo di € 1.000,00 intestato a e;
- Buono Parte_1 Parte_1
Postale Fruttifero (Serie 18D) n. 0001039106410206 emesso il 27.12.2005 dell'importo di € 1.000,00 intestato a e - Buono Postale Fruttifero (Serie 18D) n. Parte_1 Parte_1
0001039106510276 emesso il 27.12.2005 dell'importo di € 1.000,00 intestato a . Parte_1
Assumevano che sui predetti titoli non veniva indicata la data di scadenza e che al momento dell'investimento non veniva consegnato il Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente le condizioni generali dell'investimento e, più in particolare, le caratteristiche distintive del prodotto e le principali clausole del contratto.
Proseguivano affermando che nel settembre dell'anno 2022 si erano recati presso l'Ufficio Postale di
Latina Stazione per chiedere il rimborso dei buoni predetti ma che in tale occasione la richiesta veniva respinta dall'impiegato a causa dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto e che, stante l'opposto rifiuto, provvedevano ad inoltrare reclamo a , che veniva respinto e che il Collegio Controparte_1 di Roma dell'Arbitrato Bancario Finanziario, con Decisione n. 0785455/2023 del 04.05.2023, parimenti, rigettava il loro ricorso.
Concludevano in tal senso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, per le ragioni tutte indicate in narrativa: - In via principale, accertato l'obbligo contrattuale di , condannarla al rimborso in favore degli attori Controparte_1 del valore portato dai buoni fruttiferi postali nella misura complessiva di € 14.700,00, così distinta:
a) quanto ad € 9.500,00 per sorte capitale portata dai buoni intestati agli attori, in favore dei signori
e;
b) quanto ad € 1.000,00 per sorte capitale portata dal buono Parte_1 Parte_1 intestato a , in favore di;
c) quanto ad € 3.800,00 in favore di Parte_1 Parte_1
e a titolo di rendimento contrattuale pari al 40% lordo Parte_1 Parte_1 dell'investimento come indicato nella comunicazione di del 23.09.2022 oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione dalla scadenza dei titoli fino al saldo;
d) quanto ad € 400,00 in favore di
a titolo di rendimento contrattuale pari al 40% lordo dell'investimento come Parte_1
indicato nella comunicazione di del 23.09.2022, oltre interessi legali e rivalutazione CP_1 dalla scadenza dei titoli fino al saldo ovvero in via subordinata rispetto alle richieste sub “c” e “d” agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di emissione dei singoli buoni al saldo;
- In via subordinata in caso di rigetto della superiore richiesta di rimborso, accertato l'inadempimento contrattuale per le ragioni espresse in narrativa, condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni cagionati agli attori nella misura complessiva di € 14.700,00, così distinta: a) quanto ad €
9.500,00 per danni corrispondenti alla sorte capitale non riscossa portata dai buoni intestati agli attori, in favore dei signori e;
b) quanto ad € 1.000,00 per danni Parte_1 Parte_1
corrispondenti alla sorte capitale non riscossa portata dal buono intestato a , in Parte_1 favore di;
c) quanto ad € 3.800,00 in favore di e a Parte_1 Parte_1 Parte_1 titolo di rendimento contrattuale non goduto, pari al 40% lordo dell'investimento come indicato nella comunicazione di del 23.09.2022 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza CP_1 dei titoli fino al saldo;
d) quanto ad € 400,00 in favore di a titolo di rendimento Parte_1 contrattuale non goduto, pari al 40% lordo dell'investimento come indicato nella comunicazione di
del 23.09.2022, oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei titoli fino al CP_1 saldo ovvero in via subordinata rispetto alle richieste sub “c” e “d” agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di emissione dei singoli buoni al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La convenuta società si costituiva deducendo che le somme richieste non erano dovute, essendo intervenuta la prescrizione, che a tergo dei titoli come quelli oggetto di causa erano riportati i timbri indicanti la data di emissione e la serie di appartenenza e che, quindi, in ragione di tali indicazioni controparte avrebbe potuto richiedere ogni relativa informazione sul titolo così da verificare la raggiunta infruttuosità e poter esercitare il relativo diritto al rimborso.
Assumeva che la prescrizione si compiva a favore dell'emittente decorsi dieci anni dalla data di scadenza dei titoli sia per quanto riguarda il capitale che per gli interessi, giusto quanto stabilito dall'articolo 8 DM 19.12.2000 e che la data di scadenza dei titoli coincideva con il momento in cui il buono cessava di produrre interessi.
Argomentava puntualmente in diritto su tutte le circostanze allegate da parte degli attori, con pertinenti richiami giurisprudenziali.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via preliminare e nel merito - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei Buoni Postali fruttiferi in esame e rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, sia la domanda formulata in via principale che quella formulata in via subordinata, in quanto infondate. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa come per legge.”.
Ciò premesso, i buoni fruttiferi per cui è causa risultano prescritti.
Gli attori, tuttavia, deducono di non aver potuto nei termini di legge richiedere la loro liquidazione, in quanto non erano a conoscenza, per difetto di informazione e di consegna del foglio informativo, della loro scadenza.
Dall'esame dei buoni fruttiferi non risulta indicata alcuna informazione né la loro scadenza.
Tanto detto, con l'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000 non sono state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni.
In base a quanto stabilito dal D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 28/12/2000, che ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali e, in particolare l'Art. 6 relativo a: "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", è tenuta a esporre nei propri Controparte_1 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali.
Nel caso di specie tale circostanza è contestata da parte degli attori e parte convenuta non ha dato prova di aver adempiuto a tale incombente, limitandosi a depositare il foglio informativo senza, tuttavia, dare prova della consegna di esso agli attori ovvero della sua esposizione nei locali delle
. CP_1
Nel buono fruttifero postale, poi, come detto, manca ogni riferimento in ordine alla data di scadenza, così pregiudicando il diritto degli attori di vedersi rimborsare il capitale, oltre gli interessi, decorrendo il termine di prescrizione dalla data di scadenza dei buoni.
Al risparmiatore, quindi, non è stato dato alcun elemento tale da consentire di ricavare il regime giuridico concretamente applicabile.
Sul tema occorre segnalare un importante intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(13979 del 2007), che ha precisato che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni Controparte_1
di volta in volta acquistati e che il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite dal
Decreto Ministeriale che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali le Poste si obbligano possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione.
In essa si legge: “la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”. Il buono postale è, infatti, strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n. 3963) e da esso devono desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.
Né la parte convenuta ha correttamente allegato e dimostrato l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore, circostanza oggetto di contestazione, anzi, di fatto, ammettendo che essa non è mai avvenuta.
Ne deriva che non essendo indicato alcun termine, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né essendo stato consegnato al ricorrente, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, deve ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario,
(prova che gravava esclusivamente su parte convenuta) la mancata conoscenza da parte degli attori del termine della prescrizione correlato alla scadenza dei buoni stessi.
Da quanto esposto, si ritiene che la parte non sia stata messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso.
Va, poi, considerato che la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ex art. 2935 c.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il termine di prescrizione non fosse trascorso al momento della richiesta della parte ed è, dunque, fondata la richiesta relativa al rimborso dei titoli, oltre al riconoscimento dei relativi rendimenti ed interessi.
Inoltre, non è condivisibile quanto affermato in ordine alla insussistenza in capo all'istituto emittente di obblighi informativi personalizzati in sede di collocamento dei BFP in merito al termine di prescrizione per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni legislative e regolamentari che introducono variazioni o modifiche del rapporto.
Il D.M. del 6 ottobre 2004, infatti, prevede una serie di obblighi informativi che non possono ritenersi assolti con la sola pubblicazione in G.U.
Il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, relativo, tra l'altro, a “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi”, pur non prevedendo più tale apposizione ai titoli, ha tuttavia disposto all'art. 3, comma 1, che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Ciò significa che le indicazioni di cui al foglio informativo hanno sostituito quelle di cui al tagliando.
A ciò si aggiunga che doveva anche esporre nei propri locali aperti al pubblico Controparte_1 un avviso sulle condizioni praticate, il che costituiva per i sottoscrittori un'ulteriore possibile fonte di conoscenza delle condizioni medesime.
Tuttavia, la società resistente non ha fornito alcuna prova neanche dell'adempimento a tale obbligo. Quanto ai titoli per cui è causa, essi, pur non riportano l'indicazione della loro durata né che fossero
“a termine”, sia sul frontespizio, sia sul retro.
L'art. 1, infatti, poi del predetto D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi mette a disposizione del cliente nei locali aperti al Controparte_1
pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali”, mentre l'art. 2 che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito;
il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non è assimilabile alle carte valori”. Infine, l'art. 3 che “per il collocamento dei buoni dematerializzati i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito. Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari”.
Ne deriva che rispetto alla pretesa violazione contestata risulta che gli attori siano stati nell'impossibilità di far valere il loro diritto.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte dell' convenuto delle regole di CP_2
correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto intercorso con gli attori e condannarsi
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t.,. al rimborso in favore degli attori del valore portato CP_1 dai buoni fruttiferi postali nella misura complessiva di € 14.700,00, così distinta: a) quanto ad €
9.500,00 per sorte capitale portata dai buoni intestati agli attori, in favore dei signori Parte_1
e b) quanto ad € 1.000,00 per sorte capitale portata dal buono intestato a Parte_1 Parte_1
in favore di;
c) quanto ad € 3.800,00 in favore di e
[...] Parte_1 Parte_1 Pt_1
a titolo di rendimento contrattuale pari al 40% lordo dell'investimento come indicato nella
[...]
comunicazione di del 23.09.2022 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza CP_1 dei titoli fino al saldo;
d) quanto ad € 400,00 in favore di a titolo di rendimento Parte_1 contrattuale pari al 40% lordo dell'investimento come indicato nella comunicazione di CP_1
del 23.09.2022, oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei titoli fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e e accerta e dichiara la violazione Parte_1 Parte_1 da parte dell' convenuto delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto CP_2 intercorso con gli attori e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al rimborso al rimborso in favore degli attori del valore portato dai buoni fruttiferi postali nella misura complessiva di € 14.700,00, così distinta: a) quanto ad € 9.500,00 per sorte capitale portata dai buoni intestati agli attori, in favore dei signori e b) quanto ad € Parte_1 Parte_1
1.000,00 per sorte capitale portata dal buono intestato a , in favore di Parte_1 Parte_1
c) quanto ad € 3.800,00 in favore di e a titolo di rendimento
[...] Parte_1 Parte_1 contrattuale pari al 40% lordo dell'investimento come indicato nella comunicazione di CP_1
del 23.09.2022 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei titoli fino al saldo;
d) quanto ad € 400,00 in favore di a titolo di rendimento contrattuale pari al 40% lordo Parte_1 dell'investimento, oltre interessi legali dalla scadenza dei titoli fino al saldo,
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in €
264,00 per spese, in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione e € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 03.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)