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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli - Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 189 del 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Palmiro Nicola Parte_1
Nettis,
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro de Feo,
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. del
29.10.2020, iscritto al R.G. n.9517/2020, premesso che l' Parte_1 CP_1 gli aveva notificato in data 28.09.2020 un atto di precetto fondato sulla
[...] sentenza del Tribunale di Bari n.756/2020 ed avente ad oggetto la restituzione dell'importo complessivo di € 186.692,45, versato dall'azienda in esecuzione
1 dell'ordinanza di pagamento ex art. 423 comma 2 c.p.c., per differenze retributive correlate all'espletamento delle funzioni di dirigente medico, Cont conveniva in giudizio l' al fine di ottenere dal Tribunale di Bari una pronunzia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «… nel merito, accogliere la opposizione alla esecuzione e dichiarare che la non ha diritto ad eseguire la CP_1 sentenza 756/2020, per i motivi di cui in narrativa;
– con la condanna della resistente opposta al pagamento di spese e competenze di causa».
2. Con sentenza n.2384/2022 del 22.09.2022, il Tribunale di Bari ha così definito la controversia: «dichiara l'opposizione proposta inammissibile in parte qua, nei termini di cui in motivazione;
accoglie la stessa nella parte residua ed accerta che la parte opposta ha titolo per esperire l'azione esecutiva in forza del precetto intimato per la minore somma di euro 110.903,93 a titolo di sorte capitale, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate».
3. Il Tribunale di Bari, in particolare, richiamati i tratti distintivi tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, ha ritenuto infondata la deduzione per cui la sentenza n.756/2020 non conterrebbe alcuna specifica quantificazione degli importi ingiunti, evidenziando che «la sentenza de qua contiene la condanna alla restituzione della somma versata in forza dell'ordinanza di pagamento ex art. 423 co. 2 c.p.c. del 18.05.2015», il cui importo era agevolmente determinabile dagli atti, senza l'ausilio di calcoli aritmetici.
Ha disatteso la doglianza di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., già dedotta nel ricorso in appello avverso la pronunzia sopra citata, precisando che, quando l'esecuzione è fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione. Ha, invece, accolto la doglianza attorea concernente l'erronea quantificazione del credito precettato, dando atto dell'avvenuta erogazione all'opponente, sulla scorta dell'ordinanza emessa ex art. 423 co.2
c.p.c., della minor somma di € 110.903,93, evincibile dalla busta paga di gennaio 2016, dovendo calcolarsi – l'importo oggetto di restituzione – al netto delle ritenute di legge piuttosto che al lordo.
Alla luce di tanto, ha provveduto nei suesposti termini.
2 4. Avverso la decisione, ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 09.03.2023, chiedendone la parziale riforma.
5. Con memoria del 10.11.2023, si costituiva in giudizio la che, CP_1 eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della gravata sentenza.
6. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I. Sul ricorso in appello.
I.
1. Con un unico e articolato motivo di appello, lamenta «violazione Pt_1 per falsa e/o erronea applicazione dell'art. 474 c.p.c; motivazione insufficiente;
Travisamento dei fatti»; in particolare, contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di censura in ricorso, relativo alla lamentata «assenza di un titolo esecutivo», stante l'omessa specificazione in sentenza della quantificazione dell'importo da restituire;
sostiene, peraltro, che il parziale accoglimento dell'opposizione ha determinato un ridimensionamento dell'importo indicato in precetto, senza per questo escludere il proprio interesse ad impugnare la pronuncia al fine di ottenere l'accoglimento integrale del ricorso.
L'appellante evidenzia che l'esecuzione intrapresa si fonda su di un titolo privo dei caratteri di definitività, essendo attualmente pendente il ricorso in
Cassazione proposto avverso la sentenza di C.d.A. di Bari (n.1886 del 2022) che ha confermato la sentenza n.756/2020.
Sostiene poi che il titolo giudiziale posto a base del precetto non contiene alcuna specificazione delle somme da restituire e che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, la sentenza di condanna ha valore di titolo esecutivo idoneo solo allorquando la somma dovuta sia specificamente determinata nel suo ammontare, ovvero sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché i dati necessari siano evincibili dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni.
3 In ragione di tanto, ribadisce l'esistenza in sentenza solo di un generico riferimento «alle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di pagamento ex art. 423 comma 2 cpc del 18.5.2015» e pertanto l'inidoneità della pronunzia ad integrare un titolo esecutivo. A tale riguardo, evidenzia che l'importo effettivamente Cont erogato dall' sarebbe diverso rispetto a quello di € 186.692,45 indicato nell'ordinanza di pagamento, essendo pari, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, ad € 110.903,93: dato confermato dalla stessa nella CP_1 memoria di primo grado ed evincibile da un atto non individuabile «dal tenore letterale della sentenza ma in forza di un elemento documentale -la busta paga di gennaio 2015- estraneo allo stesso titolo e mai in esso neppure citato».
In tale situazione, insiste per la riforma della sentenza impugnata, in ragione della rilevata carenza nella fattispecie di un titolo esecutivo suscettibile di esecuzione, anche per difetto del requisito di liquidità del diritto di credito indicato.
Alla stregua di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la parziale riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della opposizione proposta.
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II.
1. L'appello è infondato e va rigettato sulla scorta delle seguenti motivazioni.
II.
1.a. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del Cont gravame articolato dall' per inosservanza del requisito della specificità dei motivi imposto dall'art. 434, primo comma, c.p.c.
Va premesso che al presente giudizio è applicabile il citato art. 434, primo comma, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 31 lett. a), del d.lgs.
n. 149 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), giacché l'appello è stato proposto con ricorso depositato dopo il 28 febbraio 2023 (per la disciplina transitoria si veda l'art. 35 del d.lgs. cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380, della l.
n.197 del 2022), che è la seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare
a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
4 compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Tuttavia, rispetto al passato (cioè all'art. 434 c.p.c., come sostituito dal d.l.
22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), il contenuto dell'atto di appello non è sostanzialmente mutato. Anche a seguito della novella la norma prescrive che esso rechi una critica alla sentenza impugnata idonea a far intendere quali siano le parti della decisione che vengono attaccate, per quale ragione la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia sbagliata ed in che senso le norme siano state interpretate od applicate da quel giudice in modo scorretto. Rimane cioè a carico dell'appellante l'onere di accompagnare alla concreta domanda di riforma (di uno o più capi) della sentenza impugnata l'enunciazione delle ragioni per le quali la riforma è richiesta, che si devono contrapporre alla motivazione fornita dal primo giudice e devono consistere in argomenti di critica al suo ragionamento.
Nell'atto di appello, dunque, continua a doversi affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Può legittimamente affermarsi, perciò, che la riscrittura del primo comma dell'art. 434 c.p.c. non modifica la natura del giudizio d'appello, che era – e rimane – una revisio prioris instantiae, in virtù della quale i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione
(cfr. per tutte Cass. civ., sez. un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
Quanto al caso di specie, dalla piana lettura dell'atto di gravame emerge che lo stesso attinga ampiamente la soglia di ammissibilità dell'impugnazione secondo i parametri prescritti dalla nuova formulazione dell'art.434, primo comma, c.p.c., avendo la parte che ha proposto l'impugnazione rispettato gli oneri formali imposti dai richiamati articoli ed incentrato il gravame, come risulta dall'esposizione dei motivi di appello, su una contestazione espressa delle ragioni espresse dal Tribunale, articolata in distinti profili dai quali si evincono, in modo sufficientemente chiaro, le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
5 II.
1.b. Ciò posto e pervenendo al merito della doglianza articolata dal
è opportuno ricostruire per ciò che qui interessa la vicenda sul piano Pt_1 fattuale.
Ed invero, dall'esame degli atti emerge quanto segue:
a) in data 30.05.2014, veniva proposto da in qualità di Parte_1
Cont dirigente sanitario di secondo livello dell ricorso giudiziale volto ad ottenere la condanna dell al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni di Primario, a far data da agosto 2000, anche in ragione del passaggio in giudicato di sentenza della
Corte di Appello di Bari n.1489/2013, recante il riconoscimento delle suddette apicali mansioni dal 28.03.1995 al luglio 2000;
b) all'udienza del 18.05.2015 (si veda doc. 8 fasc. primo grado), dichiarata Cont la contumacia dell il Tribunale di Bari emetteva ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c., con cui ordinava alla parte datoriale di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 181.251,40, con riferimento al periodo dal
01.08.2000 al 31.12.2008;
c) l'azienda ospedaliera, in seguito costituitasi in giudizio, provvedeva ad effettuare il versamento della somma di € 181.251,40 (cod. 82650 TS mansioni superiori), al lordo delle trattenute ovvero della somma complessiva netta di € 110.903,93 (cfr. busta paga di gennaio 2016 allegata in primo grado Cont dall' ;
d) esaurita la trattazione, il Tribunale emetteva sentenza n.756/2020, in data 10.02.2020 (all. 5 depositato dall'appellante) con la quale, disposto l'integrale rigetto della domanda del (si veda pag. 5), precisava che Pt_1 deve «intendersi revocata dalla presente sentenza l'ordinanza di pagamento ex art. 423 comma 2, c.p.c. emessa a verbale d'udienza del 18.05.2015 e deve, di conseguenza, condannarsi il ricorrente alla restituzione, nei confronti della , delle somme CP_1 percepite in esecuzione della predetta ordinanza››.
Tanto detto, occorre ribadire che costituisce principio consolidato quello per cui l'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. – di cui l'art. 423 c.p.c. costituisce l'immediata conseguenza – è un provvedimento endoprocessuale, privo di
6 decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa (artt. 177
e 178 c.p.c.), da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale (tra le altre,
Cass. n. 6325/1999; Cass., S.U., n. 7292/2002; Cass. n. 11023/2005); di conseguenza, una volta che l'ordinanza venga revocata (dal giudice istruttore o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la causa), cadono, al tempo stesso, anche tutti i suoi effetti e l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo esecutivo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass.
n.15363/2011, con l'ulteriore precisazione che una tale verifica deve essere compiuta in ogni stato e grado del giudizio)›› (Cass. civ. sez. VI n.
20789/2017).
In ragione di tanto, a fronte della revoca dell'ordinanza sopra indicata, la sentenza n.756/2020 costituisce l'unico titolo esecutivo suscettibile di esecuzione, e tanto a prescindere dall'avvenuta impugnazione della pronuncia e dell'attuale pendenza di ricorso per Cassazione. Pertanto non ha rilievo la deduzione di parte appellante secondo cui l'esecuzione si fonderebbe su titolo
«privo dei caratteri di definitività, in quanto reso oggetto di appello rigettato da codesta
Corte d'appello con sentenza n.1886 del 3.11.2002 e avverso cui è stato proposto ricorso per cassazione, attualmente ancora pendente», essendo noto che, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado riguarda tutte le pronunce di condanna rese a prescindere dal passaggio in giudicato, così come quelle di condanna del convenuto a restituire somme la cui dazione sia stata dichiarata inefficace.
Pervenendo allo specifico motivo di censura concernente la determinazione degli importi restitutori indicati, lo stesso è privo di pregio e deve essere respinto, essendo noto che, sulla scorta del principio da ultimo ricordato da
Cass. 11.11.2024, n.29003, che richiama anche Cass., sez. un., 02.07.2012,
n.11066, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
7 n.1, c.p.c. non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
Pertanto, è indubbio che nel caso di esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna, la sussistenza del requisito della liquidità del credito richiamato dall'art. 474 c.p.c., va accertata procedendo all'interpretazione della sentenza, tenendo conto dei dati che, pure se non siano stati in essa puntualmente indicati, siano stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto presupposti dalle parti e non controversi, quindi acquisiti al processo, anche se per implicito. (cfr. in tal senso, anche Cass. n.1027/2013, n.9161/2013; nn. 9488,
23159 e 25676/2014; n.19641/2015; n.26567/2016 e n.14267/2017).
Calando tali principi al caso di specie, osserva il Collegio che la sentenza n.756/2020 posta a base dell'atto di precetto contiene, come già rilevato dal
Tribunale, tutti gli elementi necessari per procedere alla individuazione del credito da restituire;
difatti, nella motivazione della stessa v'è la precisa indicazione sia dell'ordinanza emessa a verbale di udienza del 18.05.2015 ed oggetto di revoca sia dell'importo oggetto di restituzione, coincidente con le Cont somme “versate” dall' “in esecuzione della ordinanza di pagamento” e dunque percepite dal Pt_1
Sulla scorta di tanto, appare dunque indubitabile che il è stato Pt_1
Cont condannato alla restituzione della somma ottenuta dall' in esecuzione della ordinanza revocata in sentenza, e dunque di € 110.903,93 anziché €
181.251,40, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Trattasi infatti di dato già noto alle parti nel corso del giudizio di primo grado, atteso che la busta paga di gennaio 2016, attestante l'avvenuto pagamento degli importi al netto delle trattenute, era già stata acquisita nel corso del predetto giudizio. Peraltro, nei verbali di causa del giudizio n.7438 del 2014, il procuratore dell'odierno appellante ha espressamente dichiarato Con «che, come documentato dai documenti prodotti, la ha pagato le somme ingiunte, senza riserva alcuna con piena acquiescenza alla ingiunzione, (che poteva impugnare in
8 esito alla notifica dell'ordinanza)…». (cfr. verbale del 18.09.2017, successivo all'ordinanza ingiunzione).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, non ha quindi pregio la doglianza inerente alla pretesa carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito ingiunto, trattandosi, per l'appunto, delle stesse somme “versate” Cont dall' n esecuzione dell'ordinanza ingiunzione e di cui l'appellante ha dato Con conto anche nel ricorso di prime cure (cfr. p. 6 secondo cui «la fece rifluire questo pagamento nella busta paga di gennaio 2016, imputandolo interamente a retribuzioni arretrate;
La somma lorda di euro 181.251,40 fu così sottoposta come per legge a trattenute fiscali e contributive ed il netto a pagare fu di euro 110.903,93»).
In ragione di tanto e disatteso l'assunto per cui, ai fini della determinazione dell'importo, sarebbe stato necessario svolgere ulteriori accertamenti giudiziali, non può che pervenirsi al rigetto dell'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 09.03.2023, Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 22.09.2022 dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Bari, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
9 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell , delle spese del CP_1 presente grado del giudizio che liquida in € 7.500,00, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 18.02.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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