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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3563/2024
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATTELAN BRUNO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portogruaro
(VE), in data 24/05/1997, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
03/04/1998; nato a [...] il [...], Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e nata Persona_3
1 a Portogruaro (VE) il 14/10/2011;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 20/12/2024, cioè “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto l'uno verso l'altra;
2) Le parti convengono, di comune accordo, che la SI.ra trasferirà la CP
propria residenza e quella dei figli presso l'immobile sito in Fossalta di
Portogruaro (Ve), Via Giovanni XXIII n. 24/A da lei condotto in locazione;
3)Il furgone Dokker Van Dacia targato GB233WY in proprietà del SI. Pt_1
rimane in uso allo stesso, il quale si impegna a pagarne il finanziamento sino alla sua estinzione;
4) L'autovettura Renault Clio targata FP956ET – in comproprietà tra il SI.
e la SI.ra – rimane in uso alla SI.ra , la quale si Pt_1 CP CP
impegna a pagarne il finanziamento Mobilize Financial Service;
ad estinzione del finanziamento il SI. cederà – a titolo gratuito - il 50% della predetta Pt_1
autovettura alla SI.ra ; CP
5) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo Per_3
condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
i SIg.ri e eserciteranno congiuntamente la responsabilità CP Pt_1
genitoriale sulla minore - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria Per_3
amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore al quale al momento della decisione la figlia sarà affidata – impegnandosi a cooperare per un suo sereno sviluppo psicofisico in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i rapporti con l'altro genitore;
6) la minore sarà libera di frequentare il padre ogni qual volta lo vorrà. Per_3
In linea di massima il padre potrà stare con a fine settimana alterni dal Per_3
sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché per una giornata
2 infrasettimanale da concordare tra i genitori, tenuti in debita considerazione gli impegni lavorativi del SI. e gli impegni scolastici, ludici, ricreativi Pt_1
di il SI. potrà, altresì, stare con la figlia: una settimana durante Per_3 Pt_1
le vacanze natalizie – alternando annualmente la settimana dal 23 al 30 dicembre con la settimana dal 31
dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta e due settimana durante le vacanze estive sempre che ciò sia compatibile con i suoi impegni di lavoro (il SI. svolgendo la propria attività per Bibione Pt_1
Spiaggia S.r.l. è maggiormente impegnato durante i mesi estivi ) e con gli impegni ludico-ricreativi di Per_3
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra un assegno Pt_1 CP
mensile pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore detto assegno verrà versato entro il Per_3
giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra alle seguenti CP
coordinate bancarie [...] Banca Unicredit;
il medesimo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT se in aumento;
8) Il SI. si impegna, altresì, a contribuire al 50% delle spese Pt_1
straordinarie per Angela. I coniugi si atterranno in argomento al protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, noto alle parti, alla cui regolamentazione si rinvia;
9) Le parti stabiliscono che ciascuno di essi beneficerà al 50% delle detrazioni fiscali e delle deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse di Per_3
10) Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla
SI.ra ; CP
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, avendo con il presente atto definito ogni questione connessa alla loro unione;
12) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del
3 passaporto o di altro documento equipollente per la figlia minore Per_3
13) Le spese legali saranno interamente compensate dalle parti”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con Per_3
gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale
4 pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE), in data
[...]
24/05/1997;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 18, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 10/02/2025
5 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3563/2024
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATTELAN BRUNO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portogruaro
(VE), in data 24/05/1997, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
03/04/1998; nato a [...] il [...], Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e nata Persona_3
1 a Portogruaro (VE) il 14/10/2011;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 20/12/2024, cioè “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto l'uno verso l'altra;
2) Le parti convengono, di comune accordo, che la SI.ra trasferirà la CP
propria residenza e quella dei figli presso l'immobile sito in Fossalta di
Portogruaro (Ve), Via Giovanni XXIII n. 24/A da lei condotto in locazione;
3)Il furgone Dokker Van Dacia targato GB233WY in proprietà del SI. Pt_1
rimane in uso allo stesso, il quale si impegna a pagarne il finanziamento sino alla sua estinzione;
4) L'autovettura Renault Clio targata FP956ET – in comproprietà tra il SI.
e la SI.ra – rimane in uso alla SI.ra , la quale si Pt_1 CP CP
impegna a pagarne il finanziamento Mobilize Financial Service;
ad estinzione del finanziamento il SI. cederà – a titolo gratuito - il 50% della predetta Pt_1
autovettura alla SI.ra ; CP
5) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo Per_3
condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
i SIg.ri e eserciteranno congiuntamente la responsabilità CP Pt_1
genitoriale sulla minore - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria Per_3
amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore al quale al momento della decisione la figlia sarà affidata – impegnandosi a cooperare per un suo sereno sviluppo psicofisico in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i rapporti con l'altro genitore;
6) la minore sarà libera di frequentare il padre ogni qual volta lo vorrà. Per_3
In linea di massima il padre potrà stare con a fine settimana alterni dal Per_3
sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché per una giornata
2 infrasettimanale da concordare tra i genitori, tenuti in debita considerazione gli impegni lavorativi del SI. e gli impegni scolastici, ludici, ricreativi Pt_1
di il SI. potrà, altresì, stare con la figlia: una settimana durante Per_3 Pt_1
le vacanze natalizie – alternando annualmente la settimana dal 23 al 30 dicembre con la settimana dal 31
dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta e due settimana durante le vacanze estive sempre che ciò sia compatibile con i suoi impegni di lavoro (il SI. svolgendo la propria attività per Bibione Pt_1
Spiaggia S.r.l. è maggiormente impegnato durante i mesi estivi ) e con gli impegni ludico-ricreativi di Per_3
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra un assegno Pt_1 CP
mensile pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore detto assegno verrà versato entro il Per_3
giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra alle seguenti CP
coordinate bancarie [...] Banca Unicredit;
il medesimo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT se in aumento;
8) Il SI. si impegna, altresì, a contribuire al 50% delle spese Pt_1
straordinarie per Angela. I coniugi si atterranno in argomento al protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, noto alle parti, alla cui regolamentazione si rinvia;
9) Le parti stabiliscono che ciascuno di essi beneficerà al 50% delle detrazioni fiscali e delle deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse di Per_3
10) Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla
SI.ra ; CP
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, avendo con il presente atto definito ogni questione connessa alla loro unione;
12) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del
3 passaporto o di altro documento equipollente per la figlia minore Per_3
13) Le spese legali saranno interamente compensate dalle parti”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con Per_3
gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale
4 pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE), in data
[...]
24/05/1997;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 18, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 10/02/2025
5 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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