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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CI ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 305/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 043 2022 90065253 76000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 043 2022 90065253 76000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 043 2022 90065253 76000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la intimazione di pagamento sopra specificata sollevando eccezioni processuali e di merito.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava le avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con istanza del 29.12.2025 la ricorrente rappresentava di aver aderito alla definizione agevolata ex L.
197/2022 (come da documentazione allegata) e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse ad una pronuncia di merito come conseguenza della definizione agevolata ex L. 197/2022 documentata dalla ricorrente.
Non resta perciò che provvedere di conseguenza con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CI ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 305/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 043 2022 90065253 76000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 043 2022 90065253 76000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 043 2022 90065253 76000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la intimazione di pagamento sopra specificata sollevando eccezioni processuali e di merito.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava le avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con istanza del 29.12.2025 la ricorrente rappresentava di aver aderito alla definizione agevolata ex L.
197/2022 (come da documentazione allegata) e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse ad una pronuncia di merito come conseguenza della definizione agevolata ex L. 197/2022 documentata dalla ricorrente.
Non resta perciò che provvedere di conseguenza con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.