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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 17854/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 15866/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maurizio D'Ago (C.F. ), come da mandato in C.F._2
atti,
ricorrente contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), giusto mandato generale alle liti in atti C.F._3
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 09/02/2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n.
15866/2023 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.2.23; che il GL assegnava al
CTU dott. l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio Persona_1
richiesta; che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU. Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_1
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è
2 limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr.Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003)
e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nel caso di specie, la difesa della parte ricorrente si è limitata a riportare, nell'atto di opposizione, le patologie da cui è affetta la ricorrente deducendo l'errata valutazione, compiuta dal ctu, di dette patologie e dell'incidenza delle stesse sul piano sociale, relazionale ed affettivo.
Le contestazioni si fondano essenzialmente sulle risultanze di una perizia di parte a firma del dott. prodotta nel presente giudizio, in cui si Persona_2
legge “sono del parere che lo stato attuale della perizianda, riunisca i requisiti atti a considerarla gravemente menomata nell'autonomia e nell'indipendenza, in misura necessaria e sufficiente a consentirle di
3 compiere gli atti quotidiani della vita e/o a deambulare senza aiuto permanente di accompagnatore”.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si sostanziano in mere difformità di valutazione circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Tra l'altro dalla comparazione tra la CTU e la CT di parte si evince una sostanziale coincidenza sul piano diagnostico ed entrambe descrivono difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n.
1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico- legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità
e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Nel caso in esame, invero, l'ausiliare nominato, dott. , Persona_1
all'esito dell'esame clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto (indennità di
4 accompagnamento).
In particolare, l'ausiliare ha affermato:
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
A seguito dello studio degli accertamenti esibiti e in considerazione di quanto rilevato dalla consulenza medica effettuata, si risponde in tal modo ai quesiti proposti: La signora è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
• Esiti di trapianto cardiaco per cardiopatia dilatativa primitiva. • Osteoartrosi diffusa in esiti di frattura della branca ischiopubica e del femore sinistro trattata con chiodo gamma, e di pregressa frattura dell'avambraccio destro. • Disturbo depressivo.•
Gastrite cronica in esiti di colecistectomia per colelitiasi.
Si tratta di un complesso morboso che era già presente all'epoca di inoltro della domanda amministrativa. La sua valutazione, in considerazione dell'età della ricorrente, non può fondarsi su ipotetici riverberi menomativi sulla capacità lavorativa, trattandosi di un soggetto ultrasessantacinquenne, bensì sulla sussistenza o meno di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Ebbene, tenuto conto di quanto evidenziato dall'esame del dato documentale esibito e dei rilievi clinici emersi nel corso della visita peritale, risultano chiaramente difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Ciò, a decorrere dal giorno 9 febbraio 2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Ciò premesso, in considerazione di quanto è emerso dallo studio della documentazione sanitaria esibita e dall'esame clinico della periziata, ai fini della valutazione delle singole patologie riscontrate, in relazione all'influenza che esse assumono sulle capacità di autosostentamento, secondo quanto indicato dalle Tabelle relative all'Invalidità Civile del D.M. 05/02/92, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 26/02/92, si rileva quanto segue:
La malattia cardiaca rappresenta la principale infermità da cui la ricorrente è risultata affetta. Secondo i dati anamnestici forniti e come evidenziato dalla documentazione esibita in atti Ella, circa vent'anni fa, era colpita da una cardiopatia dilatativa primitiva responsabile di un quadro di scompenso cardiaco per il quale veniva sottoposta a un trapianto cardiaco ortotopico, che
5 otteneva il recupero di una condizione di discreto compenso emodinamico, in assenza di segni di rigetto. Attualmente, la signora è asintomatica Parte_1
per angor e dispnea, in quanto la funzione di pompa è discretamente conservata. In considerazione di quanto evidenziato la cardiopatia è ascrivibile al codice 7328 che prevede l'attribuzione di una percentuale invalidante compresa tra il 71 all'80%. La malattia osteoarticolare è riconducibile a fenomeni osteodegenerativi di natura artrosica, con interessamento prevalente delle grosse articolazioni degli arti inferiori, dove coesistono gli esiti di precedenti fratture della branca ischio-pubica e del femore sinistro, all'epoca trattate con osteosintesi metallica del femore mediante chiodo gamma. Il quadro attuale si caratterizza per fenomeni algici e per la presenza di limitazioni delle escursioni articolari, con deficit funzionali di grado moderato che non incidono sui passaggi posturali e sull'attività deambulatoria del soggetto. La patologia è valutabile con riferimento ai codici tabellari 7217
(rigidità di anca, percentuale prevista 35%) e 7218 (rigidità di ginocchio superiore al 50%, percentuale prevista 35%). La patologia neuropsichiatrica
è caratterizzata dalla presenza di aspetti depressivi del tono umorale, in assenza di significative interferenze sul piano cognitivo e sulle funzioni prassiche ed esecutive del soggetto. Si tratta di una condizione di frequente riscontro in età geriatrica, che trova conferma nei rilievi clinici emersi in occasione dell'accesso peritale, in assenza di certificazioni specialistiche, non esibite in atti. Tenuto conto degli aspetti clinici rilevati, la patologia è riconducibile al codice 2205 (depressione endoreattiva media), che prevede un tasso invalidante fisso del 25%. La patologia gastroenterologica è rappresentata da una sindrome dispeptica con fenomeni dismotori, riconducibili agli esiti di un pregresso intervento di colecistectomia, effettuato negli anni precedenti per una colelitiasi, ed alla presenza di una gastrite cronica antrale. In considerazione del quadro attuale, caratterizzato da occasionali episodi dolorosi associati a turbe dell'alvo, si ritiene che la condizione sia riconducibile al codice tabellare 6455: “Ulcera gastrica e/o duodenale in II
Classe”, per la quale è prevista una percentuale invalidante compresa tra il 21
e il 30%. Di minore rilievo clinico risultano le ulteriori patologie riscontrate,
6 tra le quali, in particolare, una cheratosi attinica (alterazione cutanea determinata dall'esposizione solare) ed una condizione di distiroidismo.
Ciò premesso, si perviene alle seguenti conclusioni: il quadro morboso riscontrato, in considerazione dell'età della signora
, che è un soggetto ultrasessantacinquenne, è da valutare in Parte_1
base alla sussistenza o meno di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, senza prendere in considerazione ipotetici riverberi menomativi sulla capacità di lavoro. Ebbene, tenuto conto di quanto desumibile dal dato documentale esibito e dei rilievi clinici emersi nel corso della visita peritale, si riconosce l'esistenza di difficoltà persistenti gravi, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età, a decorrere dal giorno 9 febbraio 2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Per quanto concerne il diritto all'indennità di accompagnamento, lo scrivente ritiene che l'entità e il grado delle patologie riscontrate non rendano necessaria un'assistenza continuativa per il compimento degli atti della vita quotidiana né costituiscono impedimento allo svolgersi autonomo della deambulazione.
Pertanto, non si ravvisano elementi medico-legali tali da consentire il riconoscimento del diritto alla concessione del suddetto beneficio.
Al riguardo, con riferimento alle patologie riscontrate, si espongono le seguenti considerazioni: È risultata una condizione di buon compenso funzionale cardiaco e respiratorio. In particolare, per quanto attiene agli esiti del trapianto cardiaco ortotopico, effettuato circa 18 anni fa, l'esame clinico attuale evidenzia una condizione di compenso emodinamico. Inoltre, non sono stati evidenziati elementi riferibili a una situazione di rigetto. La periziata è asintomatica per dispnea, angor e tosse. Non presenta edemi declivi né segni di stasi polmonare. Sulla base di tali elementi, in assenza di ulteriori evidenze strumentali, è da ritenere che l'organo trapiantato sia ben funzionante. La valutazione delle funzioni cognitive evidenzia deficit di entità piuttosto modesta, collegati a una condizione depressiva del tono umorale. I fenomeni che ne conseguono possono interferire con lo svolgimento di alcune attività strumentali, ma sono scarsamente significativi ai fini del compimento delle
7 attività di base della vita quotidiana. Analoghe considerazioni valgono per la malattia artrosica. Le limitazioni motorie che ne derivano, più evidenti agli arti inferiori in relazione alla coesistenza degli esiti di pregressi processi fratturativi, non impediscono alla ricorrente di deambulare autonomamente. In tal senso l'esame obiettivo ha evidenziato che le escursioni articolari di anche, ginocchia e collo-piede consentono di eseguire tutti i movimenti necessari per la marcia, che vi è una normale quota di forza muscolare ed un sostanziale equilibrio dell'assetto scheletrico, sia in posizione statica che dinamica. Di scarso rilievo sono le ulteriori problematiche riscontrate: le problematiche gastroenterologiche e una situazione di distiroidismo sono del tutto prive di incidenza sull'autonomia personale nel compimento delle attività della vita quotidiana. Pertanto, Ella, nonostante le malattie da cui è affetta e le conseguenti difficoltà nello svolgimento dei compiti della sua età, mantiene una sufficiente capacità di provvedere autonomamente alle proprie necessità ed al compimento delle attività basali della vita quotidiana: può alimentarsi senza necessità di assistenza;
può recarsi in bagno da sola ed è, inoltre, in grado di lavarsi, di vestirsi e svestirsi, potendo compiere quei movimenti che occorrono per la presa e la manipolazione di piccoli oggetti (ovvero indumenti e posate), nonché per il raggiungimento delle varie parti del corpo quali ad esempio la schiena e gli arti inferiori, con difficoltà non gravi;
è, infine, capace di spostarsi autonomamente dentro e fuori del letto (come evidenziato nel corso della visita medica). Vi è, inoltre, una sufficiente autonomia anche nel compimento delle attività di tipo strumentale (valutate mediante somministrazione di scala IADL), quali ad esempio l'uso del telefono,
l'assunzione dei farmaci di cui ha bisogno e la gestione del proprio denaro, non necessitando, per il loro svolgimento, di assistenza da parte di terzi, in quanto non sussistono, per le suddette attività, particolari impedimenti meccanici, metabolici psichici o cognitivi.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della valutazione documentale e, soprattutto, degli elementi clinici rilevati accuratamente e approfonditamente nel corso dell'accertamento peritale, si può affermare che non si sono individuate condizioni psico-fisiche realizzanti l'incapacità a deambulare o a
8 compiere gli atti quotidiani della vita, che rappresentano le condizioni previste dal dettato legislativo per la concessione del beneficio richiesto dalla ricorrente, per cui si ritiene che, nel caso in esame, le patologie sussistenti non realizzino elementi medico-legali sufficienti per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Detta valutazione, si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente e dettagliatamente valutate, sia a seguito dell'esame obiettivo che della disamina della documentazione prodotta agli atti, anche quelle cui fa cenno parte ricorrente (astenia, inappetenza, dispnea per sforzi lievi, edemi declivi, suggestivi di insufficienza cardiaca) sono tali da escludere che la ricorrente possa essere ritenuta bisognevole della prestazione richiesta.
Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che:
“L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”. (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Né è rilevante in questa sede il riconoscimento, in favore dell'istante, della connotazione di gravità dello stato di handicap, che, come noto, si fonda su una valutazione diversa da quella necessaria per valutare la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
9 Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' come da separato CP_1
decreto.
Napoli, così deciso in data 29/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
10
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 17854/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 15866/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maurizio D'Ago (C.F. ), come da mandato in C.F._2
atti,
ricorrente contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), giusto mandato generale alle liti in atti C.F._3
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 09/02/2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n.
15866/2023 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.2.23; che il GL assegnava al
CTU dott. l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio Persona_1
richiesta; che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU. Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_1
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è
2 limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr.Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003)
e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nel caso di specie, la difesa della parte ricorrente si è limitata a riportare, nell'atto di opposizione, le patologie da cui è affetta la ricorrente deducendo l'errata valutazione, compiuta dal ctu, di dette patologie e dell'incidenza delle stesse sul piano sociale, relazionale ed affettivo.
Le contestazioni si fondano essenzialmente sulle risultanze di una perizia di parte a firma del dott. prodotta nel presente giudizio, in cui si Persona_2
legge “sono del parere che lo stato attuale della perizianda, riunisca i requisiti atti a considerarla gravemente menomata nell'autonomia e nell'indipendenza, in misura necessaria e sufficiente a consentirle di
3 compiere gli atti quotidiani della vita e/o a deambulare senza aiuto permanente di accompagnatore”.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si sostanziano in mere difformità di valutazione circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Tra l'altro dalla comparazione tra la CTU e la CT di parte si evince una sostanziale coincidenza sul piano diagnostico ed entrambe descrivono difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n.
1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico- legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità
e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Nel caso in esame, invero, l'ausiliare nominato, dott. , Persona_1
all'esito dell'esame clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto (indennità di
4 accompagnamento).
In particolare, l'ausiliare ha affermato:
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
A seguito dello studio degli accertamenti esibiti e in considerazione di quanto rilevato dalla consulenza medica effettuata, si risponde in tal modo ai quesiti proposti: La signora è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
• Esiti di trapianto cardiaco per cardiopatia dilatativa primitiva. • Osteoartrosi diffusa in esiti di frattura della branca ischiopubica e del femore sinistro trattata con chiodo gamma, e di pregressa frattura dell'avambraccio destro. • Disturbo depressivo.•
Gastrite cronica in esiti di colecistectomia per colelitiasi.
Si tratta di un complesso morboso che era già presente all'epoca di inoltro della domanda amministrativa. La sua valutazione, in considerazione dell'età della ricorrente, non può fondarsi su ipotetici riverberi menomativi sulla capacità lavorativa, trattandosi di un soggetto ultrasessantacinquenne, bensì sulla sussistenza o meno di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Ebbene, tenuto conto di quanto evidenziato dall'esame del dato documentale esibito e dei rilievi clinici emersi nel corso della visita peritale, risultano chiaramente difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Ciò, a decorrere dal giorno 9 febbraio 2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Ciò premesso, in considerazione di quanto è emerso dallo studio della documentazione sanitaria esibita e dall'esame clinico della periziata, ai fini della valutazione delle singole patologie riscontrate, in relazione all'influenza che esse assumono sulle capacità di autosostentamento, secondo quanto indicato dalle Tabelle relative all'Invalidità Civile del D.M. 05/02/92, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 26/02/92, si rileva quanto segue:
La malattia cardiaca rappresenta la principale infermità da cui la ricorrente è risultata affetta. Secondo i dati anamnestici forniti e come evidenziato dalla documentazione esibita in atti Ella, circa vent'anni fa, era colpita da una cardiopatia dilatativa primitiva responsabile di un quadro di scompenso cardiaco per il quale veniva sottoposta a un trapianto cardiaco ortotopico, che
5 otteneva il recupero di una condizione di discreto compenso emodinamico, in assenza di segni di rigetto. Attualmente, la signora è asintomatica Parte_1
per angor e dispnea, in quanto la funzione di pompa è discretamente conservata. In considerazione di quanto evidenziato la cardiopatia è ascrivibile al codice 7328 che prevede l'attribuzione di una percentuale invalidante compresa tra il 71 all'80%. La malattia osteoarticolare è riconducibile a fenomeni osteodegenerativi di natura artrosica, con interessamento prevalente delle grosse articolazioni degli arti inferiori, dove coesistono gli esiti di precedenti fratture della branca ischio-pubica e del femore sinistro, all'epoca trattate con osteosintesi metallica del femore mediante chiodo gamma. Il quadro attuale si caratterizza per fenomeni algici e per la presenza di limitazioni delle escursioni articolari, con deficit funzionali di grado moderato che non incidono sui passaggi posturali e sull'attività deambulatoria del soggetto. La patologia è valutabile con riferimento ai codici tabellari 7217
(rigidità di anca, percentuale prevista 35%) e 7218 (rigidità di ginocchio superiore al 50%, percentuale prevista 35%). La patologia neuropsichiatrica
è caratterizzata dalla presenza di aspetti depressivi del tono umorale, in assenza di significative interferenze sul piano cognitivo e sulle funzioni prassiche ed esecutive del soggetto. Si tratta di una condizione di frequente riscontro in età geriatrica, che trova conferma nei rilievi clinici emersi in occasione dell'accesso peritale, in assenza di certificazioni specialistiche, non esibite in atti. Tenuto conto degli aspetti clinici rilevati, la patologia è riconducibile al codice 2205 (depressione endoreattiva media), che prevede un tasso invalidante fisso del 25%. La patologia gastroenterologica è rappresentata da una sindrome dispeptica con fenomeni dismotori, riconducibili agli esiti di un pregresso intervento di colecistectomia, effettuato negli anni precedenti per una colelitiasi, ed alla presenza di una gastrite cronica antrale. In considerazione del quadro attuale, caratterizzato da occasionali episodi dolorosi associati a turbe dell'alvo, si ritiene che la condizione sia riconducibile al codice tabellare 6455: “Ulcera gastrica e/o duodenale in II
Classe”, per la quale è prevista una percentuale invalidante compresa tra il 21
e il 30%. Di minore rilievo clinico risultano le ulteriori patologie riscontrate,
6 tra le quali, in particolare, una cheratosi attinica (alterazione cutanea determinata dall'esposizione solare) ed una condizione di distiroidismo.
Ciò premesso, si perviene alle seguenti conclusioni: il quadro morboso riscontrato, in considerazione dell'età della signora
, che è un soggetto ultrasessantacinquenne, è da valutare in Parte_1
base alla sussistenza o meno di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, senza prendere in considerazione ipotetici riverberi menomativi sulla capacità di lavoro. Ebbene, tenuto conto di quanto desumibile dal dato documentale esibito e dei rilievi clinici emersi nel corso della visita peritale, si riconosce l'esistenza di difficoltà persistenti gravi, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età, a decorrere dal giorno 9 febbraio 2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Per quanto concerne il diritto all'indennità di accompagnamento, lo scrivente ritiene che l'entità e il grado delle patologie riscontrate non rendano necessaria un'assistenza continuativa per il compimento degli atti della vita quotidiana né costituiscono impedimento allo svolgersi autonomo della deambulazione.
Pertanto, non si ravvisano elementi medico-legali tali da consentire il riconoscimento del diritto alla concessione del suddetto beneficio.
Al riguardo, con riferimento alle patologie riscontrate, si espongono le seguenti considerazioni: È risultata una condizione di buon compenso funzionale cardiaco e respiratorio. In particolare, per quanto attiene agli esiti del trapianto cardiaco ortotopico, effettuato circa 18 anni fa, l'esame clinico attuale evidenzia una condizione di compenso emodinamico. Inoltre, non sono stati evidenziati elementi riferibili a una situazione di rigetto. La periziata è asintomatica per dispnea, angor e tosse. Non presenta edemi declivi né segni di stasi polmonare. Sulla base di tali elementi, in assenza di ulteriori evidenze strumentali, è da ritenere che l'organo trapiantato sia ben funzionante. La valutazione delle funzioni cognitive evidenzia deficit di entità piuttosto modesta, collegati a una condizione depressiva del tono umorale. I fenomeni che ne conseguono possono interferire con lo svolgimento di alcune attività strumentali, ma sono scarsamente significativi ai fini del compimento delle
7 attività di base della vita quotidiana. Analoghe considerazioni valgono per la malattia artrosica. Le limitazioni motorie che ne derivano, più evidenti agli arti inferiori in relazione alla coesistenza degli esiti di pregressi processi fratturativi, non impediscono alla ricorrente di deambulare autonomamente. In tal senso l'esame obiettivo ha evidenziato che le escursioni articolari di anche, ginocchia e collo-piede consentono di eseguire tutti i movimenti necessari per la marcia, che vi è una normale quota di forza muscolare ed un sostanziale equilibrio dell'assetto scheletrico, sia in posizione statica che dinamica. Di scarso rilievo sono le ulteriori problematiche riscontrate: le problematiche gastroenterologiche e una situazione di distiroidismo sono del tutto prive di incidenza sull'autonomia personale nel compimento delle attività della vita quotidiana. Pertanto, Ella, nonostante le malattie da cui è affetta e le conseguenti difficoltà nello svolgimento dei compiti della sua età, mantiene una sufficiente capacità di provvedere autonomamente alle proprie necessità ed al compimento delle attività basali della vita quotidiana: può alimentarsi senza necessità di assistenza;
può recarsi in bagno da sola ed è, inoltre, in grado di lavarsi, di vestirsi e svestirsi, potendo compiere quei movimenti che occorrono per la presa e la manipolazione di piccoli oggetti (ovvero indumenti e posate), nonché per il raggiungimento delle varie parti del corpo quali ad esempio la schiena e gli arti inferiori, con difficoltà non gravi;
è, infine, capace di spostarsi autonomamente dentro e fuori del letto (come evidenziato nel corso della visita medica). Vi è, inoltre, una sufficiente autonomia anche nel compimento delle attività di tipo strumentale (valutate mediante somministrazione di scala IADL), quali ad esempio l'uso del telefono,
l'assunzione dei farmaci di cui ha bisogno e la gestione del proprio denaro, non necessitando, per il loro svolgimento, di assistenza da parte di terzi, in quanto non sussistono, per le suddette attività, particolari impedimenti meccanici, metabolici psichici o cognitivi.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della valutazione documentale e, soprattutto, degli elementi clinici rilevati accuratamente e approfonditamente nel corso dell'accertamento peritale, si può affermare che non si sono individuate condizioni psico-fisiche realizzanti l'incapacità a deambulare o a
8 compiere gli atti quotidiani della vita, che rappresentano le condizioni previste dal dettato legislativo per la concessione del beneficio richiesto dalla ricorrente, per cui si ritiene che, nel caso in esame, le patologie sussistenti non realizzino elementi medico-legali sufficienti per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Detta valutazione, si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente e dettagliatamente valutate, sia a seguito dell'esame obiettivo che della disamina della documentazione prodotta agli atti, anche quelle cui fa cenno parte ricorrente (astenia, inappetenza, dispnea per sforzi lievi, edemi declivi, suggestivi di insufficienza cardiaca) sono tali da escludere che la ricorrente possa essere ritenuta bisognevole della prestazione richiesta.
Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che:
“L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”. (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Né è rilevante in questa sede il riconoscimento, in favore dell'istante, della connotazione di gravità dello stato di handicap, che, come noto, si fonda su una valutazione diversa da quella necessaria per valutare la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
9 Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' come da separato CP_1
decreto.
Napoli, così deciso in data 29/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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