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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 644/2023 Reg. Gen., introitata all'udienza del 24.6.2025 per la decisone ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 4.7.1966, e ivi residente in Borgata Masella 195/B, rappresentato e difeso dall'avv.
Emanuela Gullì, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio
Calabria via E. Cuzzocrea n. 36,
-attore-
CONTRO
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.3.1948 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Antico, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cittanova via San Girolamo n. 5,
- convenuta -
OGGETTO: usucapione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_1 Controparte_1
Calabria al fine di sentire dichiarare, in suo favore, l'acquisto, per usucapione, degli immobili censiti al NCT del Comune di LO NI (RC) foglio 44 particelle 1353 e 1348, e gli immobili censiti al NCEU del Comune di LO NI (RC) foglio 44 particelle 1216,
1349 e 1352.
Esponeva:
-che da oltre vent'anni possiede in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta un terreno agricolo con annessa porzione di fabbricato rurale sito in località Chiarello/Prumbacà nel
Comune di LO NI (RC) censito al foglio 44 particelle 483 e 486 NCT;
- che, nel corso 2021, le particelle sono state oggetto di frazionamento ed in particolare, la particella 483 è stata sostituita con le particelle n. 1352 NCEU e n. 1353 NCT e la particella
486 è stata sostituita con le particelle n. 1216 e n. 1349 NCEU e n. 1348 NCT;
- che sulle menzionate particelle, per come risultanti dal frazionamento, l'istante ha realizzato a proprie spese un manufatto costituito da un unico corpo di fabbrica, con blocchi in calcestruzzo e copertura in lamiera coibentata, adibito a deposito attrezzature agricole ricadente sulla particella n. 1216 (porzione di 11 mq), sulla adiacente particella n. 1349
(porzione di 28mq), sulla particella n. 1351 (già di proprietà per successione ereditaria del de cuius e sulla particella n. 1352; Persona_1
- che gli immobili oggetto di usucapione sono tutti confinanti con le particelle n. 1350
e n. 1351 (già di proprietà dell'attore per successione ereditaria del defunto padre Per_1
e con una stradella comunale oltre ulteriori particelle di terzi.
[...]
- che il si è sempre preso cura del terreno, pulendolo, piantando alberi da Per_1
frutta, potandoli e raccogliendone i frutti;
- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.;
- che, in particolare, il possesso ultraventennale uti dominus è facilmente desumibile dalla condotta dell'attore che ha sempre provveduto alla cura e pulizia dei terreni circostanti i manufatti ed ha ristrutturato i fabbricati utilizzandoli in modo esclusivo.
- che il terreno è da tempo recintato con installazione di un cancello di ingresso alla proprietà (compresa quella già propria) regolarmente chiuso con un lucchetto di cui l'attore detiene le chiavi in via esclusiva;
- che i proprietari confinanti lo hanno sempre considerato come proprietario esclusivo del terreno e del manufatto insistente sullo stesso.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Giustizia del Tribunale
Ill.mo adito 1) Ritenere e dichiarare che il sig. nato a [...]_1
il 04.07.1966, ed ivi residente in borgata Masella n. 195/B, CF , ha C.F._1
posseduto animo domini per un periodo ultraventennale: - gli immobili censiti nel NCT del
Comune di LO NI al foglio 44 part 1353 e part. 1348, e gli immobili censiti al
NCEU del Comune di LO NI al foglio 44 part. 1216, 1349 e 1352, 2) Ritenere e dichiarare che il sig. si è comportato come proprietario esclusivo in virtù Parte_1
del possesso ultraventennale animo domini senza alcuna turbativa o molestia e senza interruzione, è proprietario esclusivo delle particelle di terreno sopra descritte, ai sensi dell'art. 1158 c.c; 3) Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Reggio Calabria e al Catasto di procedere alla trascrizione dell'emettenda sentenza e alla prescritta voltura esonerando il conservatore ed il responsabile dell'Ufficio Catasto da ogni responsabilità al riguardo;
4) Disporre prova per testi […]”.
Con comparsa del 15.6.2023, si costituiva la quale, pur Controparte_1
riconoscendosi intestataria dei beni oggetto del presente giudizio, ereditati dal padre, confermava che l'attore ha esercitato e continua ad esercitare sugli stessi il possesso uti dominus da oltre vent'anni provvedendo, a proprie spese, alla loro cura, conservazione e manutenzione e, sui quali, ha installato un cancello con lucchetto.
Instaurato il presente procedimento, seguivano alcuni differimenti per acquisire la certificazione ipocatastale necessaria al fine di verificare l'integrità del contraddittorio e, all'udienza del 4.6.2024, il GI rilevato che dalla produzione documentale risultavano trascrizioni in favore di , madre dell'odierna convenuta, relativamente alle Persona_2
particelle 483 e 486, oggetto del presente giudizio, chiedeva a parte attrice di rendere chiarimenti sul punto.
In ottemperanza al disposto del GI, la difesa attorea - al fine di dimostrare la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di - produceva copia Persona_2
della sentenza n. 1575/2010 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio instaurato da per lesione di legittima in seguito alla pubblicazione del testamento del Persona_2
defunto marito (padre della odierna convenuta). Rilevava, pertanto, Persona_3
che il predetto giudizio si concludeva con l'assegnazione alla di solo una parte Persona_2 della particella 43 del foglio di mappa num. 59 del Comune di LO NI e che tale particella non è oggetto del presente giudizio.
Accertata l'integrità del contraddittorio sulla scorta della produzione attorea, il GI disponeva l'esperimento della procedura di mediazione all'esito della quale concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Espletata la prova testimoniale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 24.6.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva ed integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che l'attore ha correttamente citato in giudizio la proprietaria delle particelle oggetto di causa, per come risultanti dalla documentazione in atti (v. visure ipocatastali e sentenza n. 1575/2010).
3. La domanda attorea è fondata, pertanto, va accolta.
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, ed altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il fondamento dell'istituto in esame si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Presupposti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono: i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge;
iii) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II,
09.07.2021, n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. n.
9671/2014; Cass. n. 6989/1988).
3.1. Tanto premesso, il compendio probatorio in atti, rappresentato dalle deposizioni testimoniali e dalle produzioni documentali, consente di ritenere sussistenti i requisiti necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Nello specifico, dalle deposizioni testimoniali emerge che il : i) possiede, da Per_1
oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta il terreno con relativo manufatto sito in Contrada Chiarello/Prumbacà del Comune di LO NI senza che nessuno si sia mai opposto alla disponibilità del terreno e del manufatto;
ii) provvede alla pulizia e alla manutenzione del terreno e del manufatto che ha ristrutturato a proprie spese e utilizza come ricovero per i propri macchinari agricoli;
iii) provvede a piantare alberi da frutto che pota annualmente e dai quali raccoglie i frutti e la cui legna utilizza per le proprie necessità; iv) ha provveduto, sin da quanto è entrato nel possesso del fondo, a recintare il terreno circostante il piccolo manufatto e ad appore al cancello di ingresso alla proprietà un lucchetto di cui possiede in via esclusiva le chiavi (Cfr. deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
del 3.6.2025).
Le dichiarazioni dei testi - i quali hanno dimostrato di conoscere i luoghi di causa in quanto gli stessi si recano abitualmente presso il terreno e sulla cui attendibilità non si può dubitare attesa la coerenza e perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni rese – sono univoche nel riconoscere l'odierno attore come unico proprietario dell'usucapendo terreno e del manufatto essendo precise e concordanti in merito alle circostanze indicative dell'esercizio del possesso esclusivo, uti dominus, protrattosi pacificamente da più di vent'anni.
Quest'ultimo, in particolare, si evince dalla condotta del che ha sempre Per_1
provveduto alla cura, coltivazione e pulizia dei terreni circostanti i manufatti ed ha ristrutturato i fabbricati utilizzandoli in modo esclusivo. Il possesso si è quindi esteriorizzato in un comportamento continuo e non interrotto idoneo a dimostrare inequivocabilmente l'intenzione dell'attore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario e, quindi, una signoria esercitata sin dalla fine degli anni '90, ossia da più di vent'anni.
Ancora, quanto alla coltivazione del terreno, i giudici di legittimità hanno chiarito che tale attività deve essere accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus come quelli nella specie sussistenti trattandosi di un terreno costantemente coltivato nel tempo dall'attore (per come riferito da entrambi i testi) e recintato elemento, quest'ultimo, sintomatico dello ius excludendi alios (Sul punto, cfr. v. Cass. civ., sez. VI, 5.3.2020, n. 6123, “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus[…]; in senso conforme, con preciso riferimento alla recinzione del fondo, si v., altresì, Cass. civ., sez. II, 11.1.2024, n. 1121 “la [….] prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.”).
Le deposizioni testimoniali risultano, poi, corroborate dalla CTP a firma dell'arch. dalla quale emerge chiaramente lo stato dei luoghi (riconosciuti dai testi Persona_4
escussi) e la recinzione del fondo.
Si evidenzia, ancora, che l'esercizio del possesso da parte dell'attore non risulta contestato nemmeno dalla convenuta la quale ha aderito alla domanda attorea riconoscendo il quale unico proprietario dell'usucapendo terreno rappresentando che lo stesso da Per_1
oltre vent'anni esercita animo domini, un possesso, pubblico e pacifico, provvedendo, tra l'altro a proprie spese, alla cura, manutenzione e coltivazione.
In definitiva, sulla scorta delle risultanze processuali, complessivamente considerate, deve ritenersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente e, pertanto, deve essere dichiarato in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione del bene oggetto del presente giudizio. 4. In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione della parte convenuta, può disporsi la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 644/2023, così provvede:
1) dichiara proprietario, per maturata usucapione, del fondo agricolo Parte_1
con annessa porzione di fabbricato rurale sito in località Chiarello/Prumbacà nel
Comune di LO NI, censito nel NCT del Comune di LO NI
(RC) al foglio 44 part. 1353 e part. 1348, e gli immobili censiti al NCEU del Comune
di LO NI (RC) al foglio 44 part. 1216, 1349 e 1352;
2) ordina la trascrizione della presente sentenza come per legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria, 24 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 644/2023 Reg. Gen., introitata all'udienza del 24.6.2025 per la decisone ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 4.7.1966, e ivi residente in Borgata Masella 195/B, rappresentato e difeso dall'avv.
Emanuela Gullì, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio
Calabria via E. Cuzzocrea n. 36,
-attore-
CONTRO
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.3.1948 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Antico, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cittanova via San Girolamo n. 5,
- convenuta -
OGGETTO: usucapione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_1 Controparte_1
Calabria al fine di sentire dichiarare, in suo favore, l'acquisto, per usucapione, degli immobili censiti al NCT del Comune di LO NI (RC) foglio 44 particelle 1353 e 1348, e gli immobili censiti al NCEU del Comune di LO NI (RC) foglio 44 particelle 1216,
1349 e 1352.
Esponeva:
-che da oltre vent'anni possiede in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta un terreno agricolo con annessa porzione di fabbricato rurale sito in località Chiarello/Prumbacà nel
Comune di LO NI (RC) censito al foglio 44 particelle 483 e 486 NCT;
- che, nel corso 2021, le particelle sono state oggetto di frazionamento ed in particolare, la particella 483 è stata sostituita con le particelle n. 1352 NCEU e n. 1353 NCT e la particella
486 è stata sostituita con le particelle n. 1216 e n. 1349 NCEU e n. 1348 NCT;
- che sulle menzionate particelle, per come risultanti dal frazionamento, l'istante ha realizzato a proprie spese un manufatto costituito da un unico corpo di fabbrica, con blocchi in calcestruzzo e copertura in lamiera coibentata, adibito a deposito attrezzature agricole ricadente sulla particella n. 1216 (porzione di 11 mq), sulla adiacente particella n. 1349
(porzione di 28mq), sulla particella n. 1351 (già di proprietà per successione ereditaria del de cuius e sulla particella n. 1352; Persona_1
- che gli immobili oggetto di usucapione sono tutti confinanti con le particelle n. 1350
e n. 1351 (già di proprietà dell'attore per successione ereditaria del defunto padre Per_1
e con una stradella comunale oltre ulteriori particelle di terzi.
[...]
- che il si è sempre preso cura del terreno, pulendolo, piantando alberi da Per_1
frutta, potandoli e raccogliendone i frutti;
- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.;
- che, in particolare, il possesso ultraventennale uti dominus è facilmente desumibile dalla condotta dell'attore che ha sempre provveduto alla cura e pulizia dei terreni circostanti i manufatti ed ha ristrutturato i fabbricati utilizzandoli in modo esclusivo.
- che il terreno è da tempo recintato con installazione di un cancello di ingresso alla proprietà (compresa quella già propria) regolarmente chiuso con un lucchetto di cui l'attore detiene le chiavi in via esclusiva;
- che i proprietari confinanti lo hanno sempre considerato come proprietario esclusivo del terreno e del manufatto insistente sullo stesso.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Giustizia del Tribunale
Ill.mo adito 1) Ritenere e dichiarare che il sig. nato a [...]_1
il 04.07.1966, ed ivi residente in borgata Masella n. 195/B, CF , ha C.F._1
posseduto animo domini per un periodo ultraventennale: - gli immobili censiti nel NCT del
Comune di LO NI al foglio 44 part 1353 e part. 1348, e gli immobili censiti al
NCEU del Comune di LO NI al foglio 44 part. 1216, 1349 e 1352, 2) Ritenere e dichiarare che il sig. si è comportato come proprietario esclusivo in virtù Parte_1
del possesso ultraventennale animo domini senza alcuna turbativa o molestia e senza interruzione, è proprietario esclusivo delle particelle di terreno sopra descritte, ai sensi dell'art. 1158 c.c; 3) Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Reggio Calabria e al Catasto di procedere alla trascrizione dell'emettenda sentenza e alla prescritta voltura esonerando il conservatore ed il responsabile dell'Ufficio Catasto da ogni responsabilità al riguardo;
4) Disporre prova per testi […]”.
Con comparsa del 15.6.2023, si costituiva la quale, pur Controparte_1
riconoscendosi intestataria dei beni oggetto del presente giudizio, ereditati dal padre, confermava che l'attore ha esercitato e continua ad esercitare sugli stessi il possesso uti dominus da oltre vent'anni provvedendo, a proprie spese, alla loro cura, conservazione e manutenzione e, sui quali, ha installato un cancello con lucchetto.
Instaurato il presente procedimento, seguivano alcuni differimenti per acquisire la certificazione ipocatastale necessaria al fine di verificare l'integrità del contraddittorio e, all'udienza del 4.6.2024, il GI rilevato che dalla produzione documentale risultavano trascrizioni in favore di , madre dell'odierna convenuta, relativamente alle Persona_2
particelle 483 e 486, oggetto del presente giudizio, chiedeva a parte attrice di rendere chiarimenti sul punto.
In ottemperanza al disposto del GI, la difesa attorea - al fine di dimostrare la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di - produceva copia Persona_2
della sentenza n. 1575/2010 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio instaurato da per lesione di legittima in seguito alla pubblicazione del testamento del Persona_2
defunto marito (padre della odierna convenuta). Rilevava, pertanto, Persona_3
che il predetto giudizio si concludeva con l'assegnazione alla di solo una parte Persona_2 della particella 43 del foglio di mappa num. 59 del Comune di LO NI e che tale particella non è oggetto del presente giudizio.
Accertata l'integrità del contraddittorio sulla scorta della produzione attorea, il GI disponeva l'esperimento della procedura di mediazione all'esito della quale concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Espletata la prova testimoniale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 24.6.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva ed integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che l'attore ha correttamente citato in giudizio la proprietaria delle particelle oggetto di causa, per come risultanti dalla documentazione in atti (v. visure ipocatastali e sentenza n. 1575/2010).
3. La domanda attorea è fondata, pertanto, va accolta.
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, ed altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il fondamento dell'istituto in esame si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Presupposti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono: i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge;
iii) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II,
09.07.2021, n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. n.
9671/2014; Cass. n. 6989/1988).
3.1. Tanto premesso, il compendio probatorio in atti, rappresentato dalle deposizioni testimoniali e dalle produzioni documentali, consente di ritenere sussistenti i requisiti necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Nello specifico, dalle deposizioni testimoniali emerge che il : i) possiede, da Per_1
oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta il terreno con relativo manufatto sito in Contrada Chiarello/Prumbacà del Comune di LO NI senza che nessuno si sia mai opposto alla disponibilità del terreno e del manufatto;
ii) provvede alla pulizia e alla manutenzione del terreno e del manufatto che ha ristrutturato a proprie spese e utilizza come ricovero per i propri macchinari agricoli;
iii) provvede a piantare alberi da frutto che pota annualmente e dai quali raccoglie i frutti e la cui legna utilizza per le proprie necessità; iv) ha provveduto, sin da quanto è entrato nel possesso del fondo, a recintare il terreno circostante il piccolo manufatto e ad appore al cancello di ingresso alla proprietà un lucchetto di cui possiede in via esclusiva le chiavi (Cfr. deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
del 3.6.2025).
Le dichiarazioni dei testi - i quali hanno dimostrato di conoscere i luoghi di causa in quanto gli stessi si recano abitualmente presso il terreno e sulla cui attendibilità non si può dubitare attesa la coerenza e perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni rese – sono univoche nel riconoscere l'odierno attore come unico proprietario dell'usucapendo terreno e del manufatto essendo precise e concordanti in merito alle circostanze indicative dell'esercizio del possesso esclusivo, uti dominus, protrattosi pacificamente da più di vent'anni.
Quest'ultimo, in particolare, si evince dalla condotta del che ha sempre Per_1
provveduto alla cura, coltivazione e pulizia dei terreni circostanti i manufatti ed ha ristrutturato i fabbricati utilizzandoli in modo esclusivo. Il possesso si è quindi esteriorizzato in un comportamento continuo e non interrotto idoneo a dimostrare inequivocabilmente l'intenzione dell'attore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario e, quindi, una signoria esercitata sin dalla fine degli anni '90, ossia da più di vent'anni.
Ancora, quanto alla coltivazione del terreno, i giudici di legittimità hanno chiarito che tale attività deve essere accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus come quelli nella specie sussistenti trattandosi di un terreno costantemente coltivato nel tempo dall'attore (per come riferito da entrambi i testi) e recintato elemento, quest'ultimo, sintomatico dello ius excludendi alios (Sul punto, cfr. v. Cass. civ., sez. VI, 5.3.2020, n. 6123, “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus[…]; in senso conforme, con preciso riferimento alla recinzione del fondo, si v., altresì, Cass. civ., sez. II, 11.1.2024, n. 1121 “la [….] prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.”).
Le deposizioni testimoniali risultano, poi, corroborate dalla CTP a firma dell'arch. dalla quale emerge chiaramente lo stato dei luoghi (riconosciuti dai testi Persona_4
escussi) e la recinzione del fondo.
Si evidenzia, ancora, che l'esercizio del possesso da parte dell'attore non risulta contestato nemmeno dalla convenuta la quale ha aderito alla domanda attorea riconoscendo il quale unico proprietario dell'usucapendo terreno rappresentando che lo stesso da Per_1
oltre vent'anni esercita animo domini, un possesso, pubblico e pacifico, provvedendo, tra l'altro a proprie spese, alla cura, manutenzione e coltivazione.
In definitiva, sulla scorta delle risultanze processuali, complessivamente considerate, deve ritenersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente e, pertanto, deve essere dichiarato in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione del bene oggetto del presente giudizio. 4. In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione della parte convenuta, può disporsi la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 644/2023, così provvede:
1) dichiara proprietario, per maturata usucapione, del fondo agricolo Parte_1
con annessa porzione di fabbricato rurale sito in località Chiarello/Prumbacà nel
Comune di LO NI, censito nel NCT del Comune di LO NI
(RC) al foglio 44 part. 1353 e part. 1348, e gli immobili censiti al NCEU del Comune
di LO NI (RC) al foglio 44 part. 1216, 1349 e 1352;
2) ordina la trascrizione della presente sentenza come per legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria, 24 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)