Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 688/2017
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 688/2017 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Carlo Grillo (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._1
(RC) alla via Castello, 5
appellante
e
(p.i. ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo
Francesco Saccomanno (c.f. ) e dall'avv. Fedele C.F._2
Pazzano (c.f. ), elettivamente domiciliata in Rosarno C.F._3
(RC) alla via Tito Speri, 8
appellata
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 19.10.2019, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 870/2017, pubblicata in data 13.9.2017, con cui il Tribunale di
Locri - a definizione del giudizio iscritto al n. 100227/2008 R.G. - ha così statuito: «1) rigetta le eccezioni preliminari proposte dalla convenuta per le ragioni di cui in motivazione;
2) dichiara la nullità delle clausole contrattuali di previsione di interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto nei limiti indicati in parte motiva e, per
l'effetto, l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi anatocistici e
CMS con riferimento ai contratti di conto corrente nn. 863220905-01-87 (conto A) e
8632095-02- 88 (conto B) intrattenuti con la ex filiale di Controparte_3
Siderno ora per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva;
3) accerta Controparte_4 che le somme illegittimamente addebitate ammontano per interessi anatocistici ad €
149.807,92 e ad € 25.580,55 per commissione di massimo scoperto sul conto corrente n.
863220905-01-87, pertanto la è creditrice di € 175.388,47 al Controparte_5
16.05.2008; 4) per l'effetto, condanna la (già , alla Controparte_4 Controparte_6 restituzione della somma di € 17.206,87, quale somma risultante dalla differenza tra il saldo negativo originariamente preteso dalla banca e le somme accertate a titolo di interessi anatocistici e c.m.s., oltre accessori come per legge;
5) rigetta la domanda di parte attrice per il risarcimento dei danni e per la violazione delle norme in materia di usura per le ragioni di cui in motivazione;
6) condanna la (già alla Parte_1 Controparte_6 refusione delle spese e onorari di giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (in
2 Corte d'Appello
base al valore della domanda), in € 7.795,00 oltre € 700,00 per spese vive sopportate da parte attrice, oltre spese generali del 15%, IVA e Cassa se dovute, da compensarsi nella misura di un terzo;
7) le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido».
L'attrice ha chiesto la ripetizione di quanto indebitamente versato, a titolo di interessi e commissione massimo scoperto, ad (già Parte_1 [...]
in esecuzione di duplice contratto di conto corrente, oltre il CP_6 risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima condotta della banca.
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione, siccome proposta in pendenza dei rapporti contrattuali.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accertato l'illegittimità degli interessi debitori previsti in contratto al tasso ultra-legale, pertanto disponendone la rideterminazione nella misura legale.
Con il terzo motivo l'appellante ha criticato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito con riguardo ai versamenti ultradecennali.
- Difese dell'appellata
Il 2.2.2018 si è costituita la , la quale ha eccepito, in via CP_1 CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello poiché generico, e l'inammissibilità, siccome tardivamente sollevata, dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione;
nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato.
In via incidentale, la società appellata ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato, per genericità e difetto di prova, la propria domanda di risarcimento del danno.
- Sentenza non definitiva e prosecuzione del giudizio
Con sentenza non definitiva n. 690/2023, pubblicata il 20.9.2023, questa
Corte ha così statuito: «1) rigetta il motivo d'appello riguardante l'inammissibilità della domanda di condanna;
2) rigetta il motivo d'appello riguardante la misura del tasso
d'interesse; 3) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
4) dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) rimette la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva».
3 Corte d'Appello
Con ordinanza del 20.9.2023, il Collegio ha disposto l'integrazione della ctu espletata in primo grado, per accertare l'esistenza di versamenti prescritti, ovvero effettuati dalla correntista nel decennio precedente la proposizione della domanda giudiziale di ripetizione.
Il giudizio prosegue, quindi, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione del credito della correntista, sollevata dalla banca appellante.
In data 9.9.2024, il designato ctu, dott. , ha depositato l'elaborato Per_1
definitivo con i relativi allegati.
***
1.- Inammissibilità delle domande dell'appellante
Sono inammissibili le domande riproposte dall'appellante principale con le note di trattazione scritta depositate il 18.12.2024, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e, in particolare, quelle indicate alla lettera “a”
(inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dalla correntista), “b”
(in via gradata, accertamento della legittimità degli interessi debitori pattuiti al tasso convenzionale), “e” (rigetto dell'appello incidentale).
Le domande riguardano questioni già decise con sentenza non definitiva n.
690/2023 e che, quindi, non possono trovare ingresso in questa sede.
2.- Determinazione del saldo
1. Con elaborato depositato il 9.9.2024, il ctu, dott. , ha verificato Per_1
l'esistenza di versamenti solutori prescritti, poiché dalla correntista effettuati nel decennio precedente la domanda giudiziale di ripetizione, con riguardo ai conti affidati n. 863220905-01-87 e n. 8632095-02-88.
2. L'ausiliario ha effettuato l'indagine sui saldi depurati dalle competenze illegittimamente addebitate dalla banca, in ossequio al principio secondo cui
«nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione d'indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittimamente applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto
4 Corte d'Appello
corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo»
(Cass. n. 17287/2024; Cass. n. 7721/2023).
Con la sentenza non definitiva, il Collegio - in adesione ai chiarimenti del
27.10.2010 forniti, nel giudizio di primo grado, dal ctu - ha ritenuto corretta la ricostruzione dei conti «con l'applicazione del tasso legale per gli interessi entro il fido, causa la mancata pattuizione nel contratto» e «con l'applicazione del tasso convenzionale del 17,5% per gli interessi fuori fido» (cfr pag. 6 della sentenza).
Questa Corte ha accertato: a) l'illegittima applicazione ai contratti degli interessi debitori ultra-legali entro il fido concesso (con loro rideterminazione nella misura legale); b) la legittimità degli interessi passivi addebitati, sullo sconfinamento degli affidamenti concessi, al tasso fisso convenzionale.
Con la sentenza n. 870/2017, il Tribunale di Locri ha, inoltre, accertato: a)
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori con riguardo ad entrambi i rapporti;
b) l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto (pari ad € 25.580,55) al conto corrente n. 863220905-01-87; c) la legittima applicazione della c.m.s. - per € 5.866,90 - al conto corrente n. 8632095-02-
88.
Tali statuizioni non sono state impugnate.
3. Alla luce di quanto sopra, è corretta l'ipotesi di calcolo “B” di cui all'elaborato integrativo del dott. , il quale ha individuato le rimesse prescritte sui Per_1 rapporti ricostruiti «con ricalcolo degli interessi passivi al tasso legale entro fido, al tasso fisso contrattuale oltrefido, al tasso convenzionale per le operazioni attive, con esclusione della capitalizzazione per l'intera durata dei rapporti e della CMS applicata al conto corrente n.
863220905-01-87» (pag. 27 ctu e allegato 3 alla relazione).
Sui saldi rettificati l'ausiliario ha escluso dalla ripetizione, siccome prescritti, i versamenti solutori eseguiti dalla correntista - a copertura del passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso - entro i dieci anni precedenti la proposizione della domanda giudiziale di ripetizione (9 marzo 1998), in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
L'individuazione delle rimesse prescritte operata dal ctu è corretta, siccome conforme al costante principio secondo cui «in materia di contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione decennale delle rimesse solutorie - operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure
5 Corte d'Appello
su di un conto scoperto, essendo i versamenti destinati a coprire quella parte del passivo eccedente il limite dell'accreditamento - matura sempre dalla data del pagamento» (Cass. civ., sez. un., n. 24418/2010; Cass. n. 29411/2020; Cass. n. 28819/2017).
Il consulente ha quindi rideterminato il credito della correntista (esclusi i versamenti prescritti) in € 10.425,17 (pag. 28 della relazione integrativa).
Le determinazioni peritali risultano attendibili, siccome esaustive, risultanti all'esito di attento esame della documentazione contabile versata in atti ed esenti da vizi logico-giuridici.
L'appello va pertanto parzialmente accolto e per l'effetto va rideterminata in €
10.425,17 la somma che la banca deve restituire alla società appellata.
3.- Spese processuali
L'accoglimento, ancorché parziale, dell'appello principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali per il doppio grado - considerato l'esito unitario e globale della lite - da liquidarsi in forza del d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi corrispondenti allo scaglione tra € 52.001 ed
€ 260.000.
Alla luce della reciproca soccombenza (la Controparte_7
è risultata parzialmente vittoriosa quanto alla domanda principale di
[...]
ripetizione e soccombente in ordine alla domanda di risarcimento del danno), si reputa congruo compensare per la metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dell' la restante Parte_1 parte, che si liquida in € 700 per esborsi ed in € 14.210 per compensi, di cui:
€ 7.051,50 per il primo grado (€ 1.276 per la fase di studio, € 814 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.126,50 per la fase decisionale), ed € 7.158,50 per l'appello, di cui € 1.488,50 per la fase di studio,
€ 955,50 per la fase introduttiva, € 2.163 per la fase di trattazione/istruttoria,
€ 2.551,50 per la fase decisionale), oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti Giacomo Francesco Saccomanno e Fedele
Pezzano, procuratori della Controparte_7
Le spese della ctu in appello – già liquidate con separato provvedimento – vanno ripartite, in egual misura, tra le parti.
6 Corte d'Appello
4.- Doppio del contributo unificato
Considerata la declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale, poiché
l'odierno giudizio è iniziato dopo il 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
della disattesa ogni contraria CP_1 Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da Pt_1 Parte_1
alle lettere a), b), e) delle note di trattazione del 18.12.2024;
- accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla Parte_1
corresponsione in favore della Controparte_7 per le causali di cui in motivazione, della somma di € 10.425,17, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- compensa per la metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico di la restante parte, che liquida in € Parte_1
700 per esborsi ed in € 7.051,50 per il primo grado ed € 7.158,50 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti Giacomo Francesco Saccomanno e Fedele Pezzano, procuratori della Controparte_7
- dispone la ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con precedente provvedimento, in quote uguali tra le parti;
- dà atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale.
Reggio Calabria, 27.5.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
7