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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14698/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Bocchio Gianluigi e Crozza Emanuele Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Gaspari Desiree presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate in data 5.5.2025):
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con ordine al Comune competente di provvedere all'annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale sita a Pinerolo in Via Saluzzo n. 9 di Parte_1 esclusiva proprietà della signora unitamente agli arredi che la compongono, trasferendo CP altrove la propria residenza;
pagina 1 di 3 stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi autonomi economicamente;
spese legali compensate fra le parti, con contestuale rinuncia da parte dei rispettivi Difensori, alla solidarietà professionale, ai sensi dell'art. 68 legge Professionale Forense.”
Per il P.M. nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in PINEROLO in data 11/11/1985.
Dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato il 19/08/2024 chiedeva a questo Parte_1 Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa depositata in data 28.3.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 non opponendosi ed aderendo alla domanda di separazione.
Su istanza congiunta delle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha già lasciato la casa coniugale sita a Pinerolo Parte_1 in Via Saluzzo n. 9, di esclusiva proprietà della signora unitamente agli arredi che la CP compongono, trasferendo altrove la propria residenza;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi autonomi economicamente;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite, dando atto della rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale, ai sensi dell'art. 68 legge professionale forense.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14698/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Bocchio Gianluigi e Crozza Emanuele Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Gaspari Desiree presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate in data 5.5.2025):
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con ordine al Comune competente di provvedere all'annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale sita a Pinerolo in Via Saluzzo n. 9 di Parte_1 esclusiva proprietà della signora unitamente agli arredi che la compongono, trasferendo CP altrove la propria residenza;
pagina 1 di 3 stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi autonomi economicamente;
spese legali compensate fra le parti, con contestuale rinuncia da parte dei rispettivi Difensori, alla solidarietà professionale, ai sensi dell'art. 68 legge Professionale Forense.”
Per il P.M. nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in PINEROLO in data 11/11/1985.
Dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato il 19/08/2024 chiedeva a questo Parte_1 Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa depositata in data 28.3.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 non opponendosi ed aderendo alla domanda di separazione.
Su istanza congiunta delle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha già lasciato la casa coniugale sita a Pinerolo Parte_1 in Via Saluzzo n. 9, di esclusiva proprietà della signora unitamente agli arredi che la CP compongono, trasferendo altrove la propria residenza;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi autonomi economicamente;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite, dando atto della rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale, ai sensi dell'art. 68 legge professionale forense.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3