Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 485
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di intimazione precedenti a quello impugnato siano stati regolarmente notificati al domicilio del ricorrente, rendendo inammissibili i rilievi opposti alle cartelle e agli avvisi di accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione/Decadenza dei crediti fiscali

    La Corte ha ritenuto che la regolare notifica degli avvisi di intimazione precedenti a quello impugnato sia sufficiente a rigettare l'eccezione di prescrizione, in quanto i termini non sono decorsi dopo tali notifiche. Inoltre, qualsiasi eccezione relativa a crediti fiscali anteriori alla notifica di un atto divenuto definitivo è preclusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 485
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 485
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo