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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO BR Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5763/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliato presso
Comune di Plati' - Via Demaio 13 89039 Plati' RC
Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 TASI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 TASI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE, REGIONE BR e COMUNE DI PLATI', in data 10.9.2025 e depositato il 9.10.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420259005039464000 notificata 12.6.2025 e in relazione alle seguenti cartelle di pagamento
1) n. 09420160013457149000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2011 e 2012;
2) n. 09420170008998384000 relativa alla tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anni 2011 e 2012; 3) n. 09420180005940990000, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2013 e 2014;
4) nr. 09420190021576503000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica del 2015
5) nr. 09420220003383725000 relativa al mancato pagamento della tassa sulla rendita presunta anno 2012.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle e prima, gli avvisi di accertamento, presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Si costituiva pure REGIONE BR e opponeva la regolare notifica degli avvisi presupposto.
Entrambi le resistenti chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Gli altri enti impositori restavano intimati.
Con successiva memoria, il difensore del ricorrente opponeva la nullità della notifica degli atti prodotti da AdER per difetto delle raccomandate informative. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente.
In particolare, prima di quello impugnato risultano notificati, sempre al domicilio del ricorrente e a mani di persone di famiglia, anche i precedenti avvisi di INTIMAZIONE n. 09420249003519238000, l'8.6.2024, portante le cartelle per tasse auto di cui ai numeri, 1, 3 e 4, e n. 09420229001014340000, il 26.5.2022, portante le restanti cartelle di cui ai numeri 2 e 5. Diversamente da quanto opposto dal ricorrente nella memoria le notifica sono regolari in quanto effettuate, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 a mezzo raccomandata semplice, e non dunque nelle forme della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1992 che sole richiedono l'invio della CAN nel caso di consegna a persona diversa del destinatario.
La regolare notifica dei predetti avvisi di intimazione precedenti quello impugnato sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle (ma anche agli avvisi di accertamento presupposto che Regione Calabria ha dimostrato essere stati comunque regolarmente notificati), ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi, come richiesto dal ricorrente, l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024: “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 464,00, oltre accessori ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO BR Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5763/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliato presso
Comune di Plati' - Via Demaio 13 89039 Plati' RC
Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 TASI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 TASI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025005039464000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE, REGIONE BR e COMUNE DI PLATI', in data 10.9.2025 e depositato il 9.10.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420259005039464000 notificata 12.6.2025 e in relazione alle seguenti cartelle di pagamento
1) n. 09420160013457149000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2011 e 2012;
2) n. 09420170008998384000 relativa alla tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anni 2011 e 2012; 3) n. 09420180005940990000, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2013 e 2014;
4) nr. 09420190021576503000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica del 2015
5) nr. 09420220003383725000 relativa al mancato pagamento della tassa sulla rendita presunta anno 2012.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle e prima, gli avvisi di accertamento, presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Si costituiva pure REGIONE BR e opponeva la regolare notifica degli avvisi presupposto.
Entrambi le resistenti chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Gli altri enti impositori restavano intimati.
Con successiva memoria, il difensore del ricorrente opponeva la nullità della notifica degli atti prodotti da AdER per difetto delle raccomandate informative. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente.
In particolare, prima di quello impugnato risultano notificati, sempre al domicilio del ricorrente e a mani di persone di famiglia, anche i precedenti avvisi di INTIMAZIONE n. 09420249003519238000, l'8.6.2024, portante le cartelle per tasse auto di cui ai numeri, 1, 3 e 4, e n. 09420229001014340000, il 26.5.2022, portante le restanti cartelle di cui ai numeri 2 e 5. Diversamente da quanto opposto dal ricorrente nella memoria le notifica sono regolari in quanto effettuate, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 a mezzo raccomandata semplice, e non dunque nelle forme della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1992 che sole richiedono l'invio della CAN nel caso di consegna a persona diversa del destinatario.
La regolare notifica dei predetti avvisi di intimazione precedenti quello impugnato sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle (ma anche agli avvisi di accertamento presupposto che Regione Calabria ha dimostrato essere stati comunque regolarmente notificati), ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi, come richiesto dal ricorrente, l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024: “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 464,00, oltre accessori ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)