Art. 4.
Del Consiglio di amministrazione del C.I.R.M. fa parte di diritto un rappresentante del Ministero della sanita', nominato dal Ministro; il quale rimane in carica tre anni.
Del Consiglio di amministrazione del C.I.R.M. fa parte di diritto un rappresentante del Ministero della sanita', nominato dal Ministro; il quale rimane in carica tre anni.