Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2361/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 28.01.2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], CF. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], CF. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Carmine Francia
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024 e premettevano Parte_1 Parte_2
di avere contratto matrimonio civile in data 17.07.2015 a Playa (Cuba), trascritto nel registro di stato civile del comune di Salerno al n. 203 P. II serie C Uff. 1 anno 2015 e che dalla loro unione era nato
(12.12.2016). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la loro separazione Per_1
personale con decreto del 23.12.2021 ed al contempo domandavano lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi ad astenersi da qualsivoglia ingerenza nella reciproca vita di relazione. I coniugi si
1
obbligano espressamente a mantenere attiva l'attuale utenza telefonica mobile, obbligandosi altresì
a comunicare all'altro coniuge l'eventuale mutamento della medesima;
2) il figlio minorenne
[...]
alla luce delle mutate esigenze e condizioni di vita e famiglia del sig. , Per_2 Parte_2 viene affidato in via esclusiva alla madre e, per l'effetto, ogni scelta primaria Parte_1
di educazione del figlio verrà assunta esclusivamente dalla medesima;
3) il piccolo manterrà, Per_1 pertanto, l'attuale collocazione presso la madre, alla quale rimane pure assegnata l'abitazione familiare;
4) per quanto concerne il diritto di visita e frequentazione del minore con il padre, Per_1
esso sarà stabilito di comune accordo tra i genitori e compatibilmente con la presenza in Italia del sig. 5) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti in virtu' delle Parte_2 rispettive attività svolte e dichiarano, altresì, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento;
6) il padre , pertanto, contribuirà al solo mantenimento Parte_2
del figlio corrispondendo alla madre la somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie sostenute per il minore. Detta somma verrà corrisposta dal coniuge entro il 5 di ogni mese mediante vaglia postale, bonifico e/o contanti, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T.; 7) i sigg.ri e con la sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 verbale dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere, l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo;
8) il sig. , con la sottoscrizione del presente verbale, presta espresso ed Parte_2 irrevocabile consenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi documento valido per l'espatrio per il figlio minore ”. Per_1
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione sottoscritta personalmente, precisando di aver concordato un regime di affido rinforzato del minore in favore della madre e confermando la volontà di non riconciliarsi, rinunziando, altresì, alla comparizione all'udienza del
28.01.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di
2 R.V.G. 2361/2024
separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le condizioni congiunte, nonché la richiesta di affido esclusivo rafforzato del minore alla madre, motivata dalla circostanza che il padre vive a Cuba e torna in Italia solo per brevi periodi, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative ed in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti, in particolare di quelli del minore . Per_1
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.07.2015 in Playa (Cuba), trascritto nel registro di stato civile del comune di Salerno al n. 203 P. 2 S. C Uff. 1 anno 2015 tra
[...]
, nata a [...] il [...], CF. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], CF. , alle condizioni di cui Parte_2 C.F._2 al ricorso, precisate con le note sostitutive di udienza;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29.01.2025 Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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