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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 14053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14053 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 55816/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 05.07.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. il 09.10.2025; visto il provvedimento del 15.09.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 09.10.2025; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 55816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 9.10.2025
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita di Meo in virtù di procura in atti;
- appellante–
E
, CP_1
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, in via Matteotti n. 46, presso lo studio dell'avv.
VA LD, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 6843/2024 – opposizione a verbali di accertamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 6843/2024 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di ha accolto il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, proposto da , avverso Pt_1 CP_1
i seguenti verbali di accertamento n. 00001590977/2023/1/1/1, n. 000015590988/2023/1/1/1; n.
00001591032/2023/1/1/1, con i quali è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 d.lgs. n.
285/1992 da parte conducente del veicolo targato GN744EP.
A fondamento del ricorso l'opponente aveva rilevato l'illegittimità dei verbali attesa l'erronea applicazione del sistema di tolleranza previsto dall'art. 345, comma 2 del D.P.R. 495/1992, la nullità della notificazione dei verbali di accertamento, che avrebbe dovuto essere eseguita a mezzo del servizio postale, operando l'ufficiale notificatore al di fuori del proprio distretto, l'illegittimità dei verbali per omessa taratura dell'apparecchio rilevatore della velocità. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Parte_1
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo il sistema di tolleranza disciplinato dall'art
345 comma 2 del D.P.R. 495/1992 non utilizzabile qualora operino sistemi di accertamento della velocità basati su una rilevazione media, essendo limitato l'ambito di applicazione della richiamata disposizione ai sistemi di rilevazione istantanea della velocità.
La fattispecie per cui è causa sarebbe pertanto disciplinata dal terzo comma dell'art. 345 D.P.R.
495/1992, con conseguente applicazione di una riduzione rispettivamente del 5%, 10% e 15%, in base alla velocità effettivamente rilevata.
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando l'erroneità della statuizione Parte_1 del primo giudice, risultando l'art. 345 comma terzo D.P.R. 495/1992 applicabile alle sole rilevazioni della velocità effettuate su tratte autostradali, mediante l'esame dei biglietti emessi ai fini dell'esazione del pedaggio, e trovando invece applicazione l'art. 345 comma secondo D.P.R.
495/1992 a tutti i sistemi di rilevazione della velocità, senza distinzione tra quello basati sulla velocità media e quelli basati su una misurazione istantanea della velocità.
Si è costituito in giudizio , eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello, non risultando esplicitato in quali termini la sentenza di prime cure dovrebbe essere riformata.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, attesa CP_1
l'applicabilità nella specie del disposto dell'art. 345 comma terzo D.P.R. 495/1992 e, pertanto, di una riduzione della velocità rilevata del 10%, sicché il limite di velocità non risulterebbe essere
3 stato superato, al momento dell'accertamento delle presunte infrazioni, dal conducente del veicolo targato GN744EP.
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
, in relazione all'art. 342 c.p.c. CP_1
La disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l. n.
134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità
“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia.
La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”.
Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate, relative alla ritenuta illegittimità dei verbali impugnati per violazione dell'art 345 comma 2 del D.P.R. 495/1992, e le ragioni a fondamento delle censure, individuate nella ritenuta applicabilità della richiamata disposizione a tutti i sistemi di rilevazione della velocità, inclusi quelli basate sull'accertamento di un valore medio.
L'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
3. L'appello è, nel merito, fondato e merita pertanto accoglimento.
4 Il giudice di prime cure ha ritenuto l'illegittimità dei verbali di accertamento impugnati, in quanto l'amministrazione, ai fini dell'accertamento del superamento dei limiti di velocità, avrebbe erroneamente operato sulla velocità rilevata la riduzione del 5% prevista dall'art. 345 comma secondo D.P.R. 495/1992.
Secondo la statuizione del primo giudice l'art. 345 comma secondo D.P.R. 495/1992 non potrebbe trovare applicazione, nelle ipotesi, quale quella per cui è causa, in cui l'accertamento della velocità
è avvenuta sulla base di una rilevazione media.
L'assunto del primo giudice non può essere condiviso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il sistema di tolleranza previsto dall'art. 345 comma secondo D.P.R. 495/1992 comma 2 trova applicazione generalizzata a tutti gli accertamenti della velocità, «qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata» (Cass. n.
522/2018)
La Corte di Cassazione ha quindi da ultimo affermato che: “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari” (così Cass. n. 15894/2025; nello stesso senso Cass. n. 5873/2017; Cass. n. 522/2018)
Di contro il sistema di tolleranza previsto dall'art. 345 comma terzo D.P.R. 495/1992 trova applicazione ai soli casi “in cui il controllo dell'osservanza del limite di velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione
e dell'esazione del pedaggio” (Cass. n. 522/2018).
La doglianza dell'opponente deve pertanto ritenersi infondata.
Non risultano riproposte in appello e devono pertanto ritenersi implicitamente rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le ulteriori doglianze proposte in primo grado dall'opponente e non accolte dal
Giudice di Pace.
4. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza di
. In relazione al giudizio di primo grado può essere riconosciuto in favore CP_1 dell'amministrazione il solo rimborso delle spese vive, indicate nella nota spese in euro 26,00, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in
5 giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 6843/2024 ogni Parte_1 Pt_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avvero i verbali CP_1 di accertamento n. 00001590977/2023/1/1/1, n. 000015590988/2023/1/1/1 e n.
00001591032/2023/1/1/1; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate per il CP_1 Parte_1 giudizio di prime cure in euro 26,00 per esborsi e per l'appello in euro 250,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 9.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
6
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 05.07.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. il 09.10.2025; visto il provvedimento del 15.09.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 09.10.2025; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 55816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 9.10.2025
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita di Meo in virtù di procura in atti;
- appellante–
E
, CP_1
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, in via Matteotti n. 46, presso lo studio dell'avv.
VA LD, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 6843/2024 – opposizione a verbali di accertamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 6843/2024 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di ha accolto il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, proposto da , avverso Pt_1 CP_1
i seguenti verbali di accertamento n. 00001590977/2023/1/1/1, n. 000015590988/2023/1/1/1; n.
00001591032/2023/1/1/1, con i quali è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 d.lgs. n.
285/1992 da parte conducente del veicolo targato GN744EP.
A fondamento del ricorso l'opponente aveva rilevato l'illegittimità dei verbali attesa l'erronea applicazione del sistema di tolleranza previsto dall'art. 345, comma 2 del D.P.R. 495/1992, la nullità della notificazione dei verbali di accertamento, che avrebbe dovuto essere eseguita a mezzo del servizio postale, operando l'ufficiale notificatore al di fuori del proprio distretto, l'illegittimità dei verbali per omessa taratura dell'apparecchio rilevatore della velocità. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Parte_1
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo il sistema di tolleranza disciplinato dall'art
345 comma 2 del D.P.R. 495/1992 non utilizzabile qualora operino sistemi di accertamento della velocità basati su una rilevazione media, essendo limitato l'ambito di applicazione della richiamata disposizione ai sistemi di rilevazione istantanea della velocità.
La fattispecie per cui è causa sarebbe pertanto disciplinata dal terzo comma dell'art. 345 D.P.R.
495/1992, con conseguente applicazione di una riduzione rispettivamente del 5%, 10% e 15%, in base alla velocità effettivamente rilevata.
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando l'erroneità della statuizione Parte_1 del primo giudice, risultando l'art. 345 comma terzo D.P.R. 495/1992 applicabile alle sole rilevazioni della velocità effettuate su tratte autostradali, mediante l'esame dei biglietti emessi ai fini dell'esazione del pedaggio, e trovando invece applicazione l'art. 345 comma secondo D.P.R.
495/1992 a tutti i sistemi di rilevazione della velocità, senza distinzione tra quello basati sulla velocità media e quelli basati su una misurazione istantanea della velocità.
Si è costituito in giudizio , eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello, non risultando esplicitato in quali termini la sentenza di prime cure dovrebbe essere riformata.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, attesa CP_1
l'applicabilità nella specie del disposto dell'art. 345 comma terzo D.P.R. 495/1992 e, pertanto, di una riduzione della velocità rilevata del 10%, sicché il limite di velocità non risulterebbe essere
3 stato superato, al momento dell'accertamento delle presunte infrazioni, dal conducente del veicolo targato GN744EP.
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
, in relazione all'art. 342 c.p.c. CP_1
La disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l. n.
134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità
“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia.
La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”.
Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate, relative alla ritenuta illegittimità dei verbali impugnati per violazione dell'art 345 comma 2 del D.P.R. 495/1992, e le ragioni a fondamento delle censure, individuate nella ritenuta applicabilità della richiamata disposizione a tutti i sistemi di rilevazione della velocità, inclusi quelli basate sull'accertamento di un valore medio.
L'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
3. L'appello è, nel merito, fondato e merita pertanto accoglimento.
4 Il giudice di prime cure ha ritenuto l'illegittimità dei verbali di accertamento impugnati, in quanto l'amministrazione, ai fini dell'accertamento del superamento dei limiti di velocità, avrebbe erroneamente operato sulla velocità rilevata la riduzione del 5% prevista dall'art. 345 comma secondo D.P.R. 495/1992.
Secondo la statuizione del primo giudice l'art. 345 comma secondo D.P.R. 495/1992 non potrebbe trovare applicazione, nelle ipotesi, quale quella per cui è causa, in cui l'accertamento della velocità
è avvenuta sulla base di una rilevazione media.
L'assunto del primo giudice non può essere condiviso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il sistema di tolleranza previsto dall'art. 345 comma secondo D.P.R. 495/1992 comma 2 trova applicazione generalizzata a tutti gli accertamenti della velocità, «qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata» (Cass. n.
522/2018)
La Corte di Cassazione ha quindi da ultimo affermato che: “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari” (così Cass. n. 15894/2025; nello stesso senso Cass. n. 5873/2017; Cass. n. 522/2018)
Di contro il sistema di tolleranza previsto dall'art. 345 comma terzo D.P.R. 495/1992 trova applicazione ai soli casi “in cui il controllo dell'osservanza del limite di velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione
e dell'esazione del pedaggio” (Cass. n. 522/2018).
La doglianza dell'opponente deve pertanto ritenersi infondata.
Non risultano riproposte in appello e devono pertanto ritenersi implicitamente rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le ulteriori doglianze proposte in primo grado dall'opponente e non accolte dal
Giudice di Pace.
4. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza di
. In relazione al giudizio di primo grado può essere riconosciuto in favore CP_1 dell'amministrazione il solo rimborso delle spese vive, indicate nella nota spese in euro 26,00, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in
5 giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 6843/2024 ogni Parte_1 Pt_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avvero i verbali CP_1 di accertamento n. 00001590977/2023/1/1/1, n. 000015590988/2023/1/1/1 e n.
00001591032/2023/1/1/1; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate per il CP_1 Parte_1 giudizio di prime cure in euro 26,00 per esborsi e per l'appello in euro 250,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 9.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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