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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 509/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 30
settembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
26 settembre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso - per procura in calce all'atto di C.F._1
appello e con facoltà di agire disgiuntamente - dall'Avv. Rosa Gitto (c.f.
[...]
) del Foro di Barcellona P.G. e dall'Avv. Giuliano Saitta (c.f. C.F._2 [...]
) del Foro di Messina, C.F._3
appellante contro
(C.F. : ) nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
25.05.46 e (C.F.: ) nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_5 (Na) il 15.09.52 in proprio e n.q. di eredi di , rappresentati Persona_1
e difesi per procura in atti dall'avv. Rosalia Eliana Raffa (C.F.
) del foro di Patti (ME) C.F._6
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 24 maggio
2022, n. 698 – servitù.
Motivi della decisione
1. Il signor , odierno appellante, premesso di essere Parte_1
proprietario di un fabbricato in Milazzo, in catasto al foglio 26, particelle 208/2 e
209/3, con citazione dell'11 ottobre 2012 ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Barcellona P.G. il signor , proprietario del fabbricato Persona_1
confinante, per far dichiarare ai sensi dell'art. 949, comma 1, c.c. l'inesistenza, o comunque l'estinzione per non uso, del diritto di servitù di veduta esercitabile sul proprio fondo dalla finestra e dal terrazzo con parapetto di cui alla terza elevazione fuori terra dell'immobile di parte convenuta. Ha chiesto inoltre la condanna della controparte al risarcimento dei danni da liquidare nella misura che sarà accertata in separata sede.
2. Nel costituirsi in giudizio, il UT , contestate le avverse CP_1
domande, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto della medesima servitù per usucapione, oltre al risarcimento dei danni da lui subìti.
3. Proseguito il giudizio nei confronti degli eredi del convenuto, nelle more deceduto, espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con
sentenza 24 maggio 2022, n. 698 il Tribunale adìto a) ha rigettato le domande attoree;
b) ha accolto la riconvenzionale del convenuto, dichiarando in suo favore l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di veduta gravante sul fabbricato in
Milazzo, in catasto al foglio 26, particelle 208/2 e 209/3, per l'utilità del fabbricato confinante di cui alla particella 208/1;
c) ha dichiarato assorbita la domanda di risarcimento del danno formulata nella comparsa di costituzione e risposta di;
Persona_1
d) ha regolato le spese secondo la soccombenza.
A fondamento della statuizione, il giudice di primo grado, premesso che non era stata dedotta e provata l'esistenza di un titolo in forza del quale parte convenuta abbia acquistato il diritto reale su cosa altrui, ha tuttavia ritenuto sussistente l'intervenuto acquisto per usucapione della dedotta servitù di veduta,
caratterizzata da opere di epoca remota, visibili e permanenti, destinate al suo esercizio (collocazione della finestra e del terrazzo a distanza inferiore a quella legale); ha ritenuto irrilevante la prova dell'affaccio o meno dalle contestate aperture;
conseguentemente, ha rigettato la domanda subordinata dell'attore di accertamento dell'estinzione della servitù per prescrizione, posto che “il termine
ventennale di prescrizione per non uso (cfr. art. 1073, comma 2, c.c.) non decorre
finché permangono le opere che rendono possibile l'esercizio del diritto di
guardare ed affacciarsi sul fondo servente”.
4. Avverso tale sentenza l'originario attore ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma e formulando le seguenti domande:
a) dichiarare che a carico del suo immobile non gravano servitù di alcun genere in
favore del confinante immobile originariamente di proprietà di Persona_1 ed ora dei suoi aventi causa e, in particolare, che non sussistono, anche per
intervenuta prescrizione, servitù di veduta in favore della finestra e del terrazzo
con parapetto esistenti alla terza elevazione f.t. del suddetto immobile di proprietà
; CP_1
b) condannare gli appellati al risarcimento dei danni da liquidare nella misura che
sarà accertata in separata sede;
c) condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio
grado del giudizio, ivi comprese le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio
disposta in primo grado;
o, in via subordinata, in caso di reiezione del gravame,
disporne l'integrale compensazione.
d) Disporre prova testimoniale sulle circostanze a), b) e c) della memoria ex art. 183
c.p.c. di primo grado e ordinare al di esibire la Controparte_3
documentazione da cui risulti se l'appartamento degli appellati è mai stato
collegato (e comunque fino a quale data) al servizio idrico comunale;
e se, in
relazione a detto immobile, è mai stata corrisposta (e comunque fino a quale
data) la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
e) Ordinare ad di esibire la documentazione da cui Controparte_4
risulti se l'appartamento in precedenza specificato è mai stato collegato (e
comunque fino a quale data) a fornitura di energia elettrica, con specificazione
delle ultime date di eventuali pagamenti.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante assume che “ha errato il
Tribunale nel ritenere che il (e i suoi eredi) abbiano acquistato il diritto CP_1
di servitù di veduta sull'immobile del per usucapione (…), sulla base Parte_1
di mere e generiche presunzioni”. Ciò in quanto: a) “parte convenuta non ha dimostrato quando sarebbero state realizzate le
opere destinate all'esercizio della servitù di veduta”, sicché “non vi è alcun
elemento dimostrativo della data di inizio del possesso utile ad usucapionem, né,
dunque, del decorso del tempo utile all'usucapione, né - ancor prima - del fatto
che il diritto sia mai stato esercitato da taluno”;
b) “i testi escussi in primo grado hanno concordemente riferito che il primo e il
secondo piano del fabbricato non sono mai stati abitati o utilizzati (ad identica
considerazione è pervenuto il CTU) e che, comunque, nessuno si è mai affacciato
dalla finestra o dal terrazzo, sicchè il diritto in questione non è mai stato
esercitato”.
Ne consegue, a detta dell'appellante, che la domanda di negatoria servitutis
da lui proposta è fondata ed è stata erroneamente rigettata dal Tribunale, così
come la domanda riconvenzionale proposta dai è da rigettare. CP_1
6. Con il secondo motivo di appello (che va esaminato congiuntamente al primo, per evidenti connessioni logico-giuridiche), l'appellante assume l'erroneità
della sentenza gravata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di declaratoria di estinzione della servitù di veduta vantata da parte convenuta per intervenuta prescrizione. Richiama l'opponente la giurisprudenza secondo cui “anche le
servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso in quanto,
decorso il termine ventennale, è l'inerzia del titolare attivo che ha cessato di
esercitarla che ne importa l'estinzione ed allo stesso fine valgono pure
l'impossibilità di fatto di usare della servitù al pari del venir meno dell'utilità della
medesima, ove sia trascorso il termine suddetto” (Cass., 8 maggio 2017, n.
11173; Cass. 8 luglio 2014, n. 15538). Ciò posto, il evidenzia come Parte_1 sia dalla c.t.u. che dai testi escussi risulta che “la seconda e la terza elevazione
fuori terra del fabbricato risultano disabitate e inutilizzate da almeno CP_1
trent'anni, né è mai stato visto alcuno transitarvi o affacciarvisi, (…) e che l'intero
immobile versa in condizioni di assoluta fatiscenza, tali da escluderne non
soltanto l'ipotetico uso, ma anche l'agibilità sia a fini abitativi sia ad altri fini”,
agibilità che è “condizione essenziale per la fruibilità di un immobile”.
Ne consegue, a detta dell'appellante, che risulta provato sia il mancato esercizio del diritto da parte del titolare (anche tenendo conto del fatto che “il
fabbricato non è mai stato collegato ad alcuna utenza idrica e non risulta essere
stato mai assoggettato alle imposte locali”, sia il decorso del lasso di tempo ultraventennale, derivandone l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa servitù di veduta.
7. A giudizio della Corte, è necessario preliminarmente inquadrare la nozione di servitù di veduta, cioè il diritto di aprire sul proprio fondo aperture o strutture a distanza inferiore a quella prescritta dagli articoli 905 e 906 c.c., che consentano un comodo affaccio sull'immobile del vicino, c.d. inspectio e prospectio.
7.1 - In linea generale, la servitù di veduta è “apparente”, nel senso che necessita – ai fini del suo acquisto per usucapione – di opere permanenti,
costituenti il mezzo necessario all'esercizio della servitù stessa, chiaramente destinate all'esercizio della servitù e rivelanti l'esistenza di un peso stabile sul fondo servente;
tali opere, a loro volta, devono essere visibili, in modo da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante (Cass. 1 agosto
2024, n. 21675; Cass. 19 giugno 2023, n. 17475, secondo cui l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza;
Cass. 17 novembre 2014, n. 24401;
Cass. 8 luglio 1080, n, 4355).
7.2 – Ciò posto, la situazione di fatto che risulta dalla stessa prospettazione di parte attrice/appellante e dalla c.t.u. documenta che le opere destinate alla servitù in discorso sono costituite, al secondo piano sia dal terrazzino con parapetto, sia da una finestra, dai quali può effettuarsi agevolmente l'affaccio contestato sul fondo del , ricorrendo appieno i requisiti prima indicati, Parte_1
richiesti dalla giurisprudenza per l'acquisto per usucapione.
7.3 – Quanto poi al profilo temporale, contestato dall'appellante, ritiene la
Corte che il Tribunale, senza alcuna inversione dell'onere della prova, abbia correttamente ritenuto provato da tutti gli elementi acquisiti al giudizio che le opere eseguite nel fabbricato del convenuto siano di epoca remota ed anzi siano esistenti da un tempo ampiamente sufficiente ai fini dell'usucapione. Ciò lo si ricava intanto dalla stessa difesa dell'appellante, che in citazione ha espressamente allegato la circostanza che il non uso della veduta si protrarrebbe
“”da oltre un trentennio” (cfr. atto di citazione pagina 3, lettera d), così
implicitamente ammettendo che quei manufatti sussistono quanto meno da tre decenni. Ma anche dall'accertamento del c.t.u. risultano elementi di supporto a tale affermazione difensiva, laddove viene scritto che “l'immobile dei convenuti è
di antica fattura, probabilmente realizzato nei primi anni del 1900, con i muri
portanti in pietra e mattoni pieni” e che “per quanto riguarda i piani superiori” (ivi compreso il secondo, dove si trovano le contestate opere), “le attuali condizioni igienico-sanitarie sembrano derivino da parecchi anni di abbandono ed inutilizzo,
e tutto ciò se unito al fatto che nel contratto d'acquisto del 1977 già si parla di
fabbricato in cattive condizioni, se ne deduce che probabilmente esso non è mai
stato utilizzato a fini abitativi”.
Non può quindi concordarsi con l'appellante laddove afferma che “non vi è
alcun elemento dimostrativo della data di inizio del possesso utile ad usucapionem, né, dunque, del decorso del tempo utile all'usucapione”, risultando
siffatta circostanza a piene mani.
7.4 – Quanto alla doglianza inerente l'asserita mancanza – non valorizzata dal
Tribunale – della prova dell'uso del diritto di servitù, emergendo anzi dalle prove testimoniali e dalla c.t.u., a detta dell'appellante, “che il primo e il secondo piano
del fabbricato non sono mai stati abitati o utilizzati (ad identica considerazione è
pervenuto il CTU) e che, comunque, nessuno si è mai affacciato dalla finestra o
dal terrazzo, sicchè il diritto in questione non è mai stato esercitato”, la Corte
osserva quanto segue.
L'appellante ha censurato il passaggio motivazionale della sentenza gravata,
in base al quale “la servitù di veduta deve qualificarsi come servitù continua,
posto che l'utilità in favore del fondo dominante deriva dalla sola esistenza di
vedute e balconi a distanza inferiore a quella legale, essendo per contro
irrilevante la circostanza che taluno si affacci: l'utilitas rilevante è quella arrecata
al fondo dominante e non al suo titolare (come accade nel diverso caso delle
servitù irregolari). Ne deriva che il termine ventennale di prescrizione per non uso
(cfr. art. 1073, comma 2, c.c.) non decorre finché permangono le opere che
rendono possibile l'esercizio del diritto di guardare ed affacciarsi sul fondo
servente”. Assume, infatti, il , come già visto, che la giurisprudenza Parte_1 di legittimità da lui invocata (Cass. 8 maggio 2017, n. 11173; Cass., 8 luglio 2014,
n. 15538) afferma il contrario e cioè che anche le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso in quanto, decorso il termine ventennale, è
l'inerzia del titolare attivo che ha cessato di esercitarla che ne importa l'estinzione ed allo stesso fine valgono pure l'impossibilità di fatto di usare della servitù al pari del venir meno dell'utilità della medesima, ove sia trascorso il termine suddetto.
7.5 – Osserva la Corte che le sentenze richiamate dall'appellante non sembrano attagliarsi agli elementi fattuali accertati nel presente giudizio.
Infatti, Cass. n. 11173/2017 riguarda una fattispecie in cui “tutte le quattro
aperture originariamente realizzate nel fienile dei convenuti dai proprietari
dell'epoca, prospecienti l'area cortiliva delle attrici - sì da costituirne un peso -
erano state nel corso degli anni chiuse, riaperte esclusivamente quelle del primo
piano e soltanto nell'anno 1991, benchè la loro eliminazione fosse da collocare
in epoca antecedente all'anno 1971, allorchè la servitù si era estinta per
prescrizione, a norma degli artt. 1073 e 1074 c.c.”: quindi, si tratta di un'ipotesi fattuale del tutto diversa da quella oggetto di appello, nella quale, di contro, la finestra e il terrazzino dei avevano ed hanno conservato nel tempo la CP_1
loro conformazione strutturale (non risultando alcuna chiusura) e una astratta idoneità all'affaccio. Sicché il principio affermato nella invocata sentenza (“anche
le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso”) attiene alla fattispecie di totale venir meno della strutturazione del manufatto come apertura,
così come alla “impossibilità di fatto di usare della servitù al pari del venir meno
dell'utilità”. Ed analogamente è da dirsi per Cass. n. 15538/2014, che attiene ad una fattispecie di finestra che era stata chiusa con assi di legno. 7.6 – Vale, al contrario richiamare la giurisprudenza (sulla quale si fonda l'impugnata sentenza) secondo cui l'usucapione di una servitù di veduta, avendo questa carattere apparente, presuppone, tra l'altro, l'esistenza, per il tempo massimo ad usucapire, di opere visibili e permanenti necessarie al suo esercizio ed idonee a rivelare senza equivoci l'esistenza del peso sul fondo assoggettato al vincolo, ma non anche la continuità degli atti di utilizzazione delle opere stesse,
con la conseguenza che l'eventuale intermittenza di tali atti di godimento non scalfisce la continuità del possesso, la quale persiste fintantoché permane la possibilità concreta di effettuare la inspectio e la prospectio (Cass. 12 maggio
1980, n. 3124; Cass. 28 novembre 1991, n. 12762; Cass. 3 novembre 1998, n.
10984, che, in tema di acquisto per usucapione di una servitù continua (nella specie: servitù di veduta) ha affermato la sufficienza della prova della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, non essendo anche necessaria la continuità dell'utilizzazione delle opere). Infatti, il possesso della servitù permane fino a quando permanga la concreta possibilità
dell'inspectio e della prospectio, sicché non può ritenersi corretta la presunzione di non uso della servitù per i periodi di residenza altrove dei proprietari del fondo dominante (in motivazione, Cass. n. 10984/1998 cit.).
8. La superiore conclusioni in diritto sterilizza a monte sia la deduzione dell'appellante circa la mancata valorizzazione delle prove testimoniali in merito al non esercizio, protratto per oltre vent'anni, della servitù, sia il terzo motivo di
gravame, con il quale l'appellante si duole che il Tribunale erroneamente non ha ammesso le ulteriori richieste istruttorie da lui formulate in corso di causa dal
(ammissione della prova orale in ordine alle circostanze di cui alle lett. a), b) e c) del capitolato di prova, che attengono al non uso delle finestre e terrazzino del primo piano); audizione degli altri testimoni indicati oltre il numero ammesso dal giudice;
ordini di esibizione al Comune di Milazzo e all'ENEL per il rilascio di eventuale documentazione attestante i consumi idrici, i pagamenti della tassa sui rifiuti e i consumi energetici dell'appartamento di proprietà ). CP_1
Né a contraria conclusione potrebbe pervenirsi sulla base degli accertamenti del c.t.u., che, lungi dal documentare l'assoluta impossibilità di accedere al secondo piano o di utilizzare lo stesso, al di là delle riscontrate condizioni di degrado dell'immobile al momento del sopralluogo, ha consentito di verificare che i tre piani sono facilmente raggiungibili e che il secondo piano (terza elevazione fuori terra, ove vi sono le contestate opere), pur essendo quasi interamente vuoto, custodiva una vecchia cucina a gas e una cassapanca, sicché è esclusa una assoluta e totale inutilizzazione a fini di deposito.
Del resto i testi hanno sì riferito che il piano terra era adibito a pizzeria sino a dieci anni prima, ma di non essere mai entrati nell'edificio ai piani superiori, pur riferendo di non aver mai visto nessuno affacciarsi (il teste Testimone_1
aggiungendo che “non lo posso escludere ipoteticamente”).
Le doglianze in esame vanno quindi disattese.
9. Il quarto motivo di appello attiene al contestato rigetto della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, posto che “la fondatezza dei motivi
d'appello sopra articolati dimostra l'antigiuridicità del comportamento dei
convenuti (negata dal Giudice di prime cure) che (…) hanno impedito al
[...]
di dare corso ai lavori che intendeva eseguire;
onde il diritto dello Pt_1
stesso al risarcimento dei danni subiti, da dichiarare in via generica”. E' di tutta evidenza che il gravame viene assorbito dalla reiezione dei moivi inerenti l'an della pretesa dell'appellante.
10. L'ultimo motivo di appello riguarda il contestato regolamento delle
spese, avendo il Tribunale condannato il al pagamento delle spese Parte_1
giudiziali ed invocando questi una contraria deduzione.
In realtà, la soccombenza dell'appellante legittima non solo la conferma della statuizione del primo giudice, ma anche la condanna dell'appellante a pagare agli appellati in solido le spese di lite del grado, liquidate, tenuto conto del valore della causa, nella misura di € 5.300,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.000,00, fase introduttiva € 800,00, fase di trattazione € 1.700,00, fase decisoria € 1.800,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 ,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 509/2022 R.G. sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 24 maggio 2022, n. 698:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante a pagare agli appellati in solido le spese di lite,
liquidate in € 5.300,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)