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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19582 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
nella qualità di unico genitore esercente la patria Parte_1 potestà sul minore rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Alessandro Gambardella
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.10.23 la ricorrente in epigrafe, conveniva in giudizio l assumendo: di essere l'unico genitore CP_1 esercente la patria potestà sul minore nato a [...] in Parte_2 data 06/09/2007, in quanto il marito era deceduto in Persona_1 LA ME (Na) in data 18/04/2019; che il figlio era stato riconosciuto invalido con diritto all'indennità di frequenza con decorrenza
04/12/2019, titolare della relativa prestazione cat inv civ n. 07857320 con decorrenza 01/12/2020; che, in data 18/10/2021, il minore veniva sottoposto a visita di revisione ma il relativo verbale non veniva mai notificato;
che soltanto in data 24/01/2022 l le comunicava la CP_1 sospensione della prestazione contestualmente alla richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo d'indennità di frequenza per il periodo dal 1/11/2021 al 24/1/2022 per la somma pari ad euro 896,86; che in data 15/03/2022, veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza ricevere alcun CP_1 riscontro. Tanto premesso, la ricorrente concludeva: “per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima, la ripetizione d'indebito di cui alla comunicazione del
24/01/2022 sulla prestazione cat. inv. civ. n. 07857320 dell'importo di euro 896,86 e non dovuta la medesima somma;
ordinare all la CP_1 cessazione di ogni trattenuta operata sulla pensione della ricorrente per il recupero dell'indebito de quo e condannare l alla restituzione di CP_1 tutti gli importi eventualmente recuperati da quantificarsi in separata sede. Condannare l al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CP_1 CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
Si costituiva l che contestava l'avversa domanda sostenendo la piena CP_1 legittimità del provvedimento di recupero. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda non può essere accolta.
Al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso di specie, appare opportuno richiamare i principi generali espressi in materia di indebito previdenziale ed assistenziale dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, sebbene la regola generale sia quella di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (quale può essere quella derivante dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo) (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23/01/2008, n.
1446). Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, siffatta regola rinviene tutela costituzionale nell'art. 38 Cost. in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, potendosi comunque ritenere dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Si è andato affermando il principio per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale"
(Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048). Tali norme vanno rintracciate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del
1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R.
n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema cfr. Cass. 28 marzo 2006, n.
7048 già citata). L'indebito di natura assistenziale è dunque ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche valgono invece per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (cfr. anche Cass. Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021,
n.13915).
Non ignora questo giudice la pronunzia della Suprema Corte n. 24180/2022 secondo cui “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Tuttavia Cassazione civile sez. VI - 05/01/2023, n. 248, al cui orientamento la scrivente si conforma, ha ribadito il principio secondo il quale “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie ratione temporis), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni
(Euro 34013/2019; Euro 26162/2016; Euro 26096/2010)”.
L'indebito per cui è causa trae origine dalla corresponsione in favore del minore di ratei di indennità di frequenza ritenuti non dovuti, per il periodo dal 1/11/2021 al 24/1/2022 per la somma complessiva di euro
896,86 per non essere stato riconosciuto, a seguito di visita medica di revisione tenutasi il 9.5.2017.
In applicazione dell'art. 37 della L. 448 del 1998 devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096) ossia a far data dal 18.10.2021.
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Deve pertanto ritenersi irrilevante il profilo dell'affidamento dell'invalido circa l'esistenza del diritto al beneficio (che la parte assume essere maturato dato la mancata comunicazione del verbale di visita di revisione). Tale profilo, avrebbero potuto rendere irripetibile, sotto il vigore di determinati provvedimenti di legge, un indebito previdenziale, la cui disciplina, come si è visto, differisce - legittimamente - da quella dell'indebito sulle prestazioni assistenziali.
In sostanza, in quest'ultimo caso la ripetizione può riguardare soltanto i ratei corrisposti dopo la visita di verifica che accerta l'insussistenza del requisito sanitario;
tuttavia, una volta che questo sia venuto meno, e con esso il diritto al beneficio, l'invalido non potrà trattenere quanto indebitamente percepito.
Sulla base delle esposte considerazioni, considerata dunque la legittimità della condotta dell'ente previdenziale che ha motivatamente proceduto al recupero di un immotivato indebito, il ricorso deve essere rigettato. Sulla base delle esposte considerazioni, considerata dunque la legittimità della condotta dell'ente previdenziale che ha motivatamente proceduto al recupero di un immotivato indebito, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, considerata la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Napoli, 27 gennaio 2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli