TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 825 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il Parte_1
05/07/1955, C. F. rappresentato e difeso dall'Avv. TRUGLIO C.F._1
FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1
“Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. aveva
[...] Pt_1 diritto all'indennità di accompagnamento, maturata a far data dalla domanda amministrativa o dalla data indicata dal CTU del maggio 2023 fino alla data del decesso del 23.06.2023;
2. Manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti;
3. Spese vinte e distratte in favore del procuratore costituito antistatario;
vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
19/06/2024, la ricorrente n.q. di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a favore di , non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna Parte_1 dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la parziale sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Il sig. sig.
nato a [...] lo [...] e deceduto in data 23/06/2023, era affetto da: Parte_1
Leucemia mieloide acuta (diagnosi settembre 2022) in trattamento emotrasfusionale al bisogno e chemioterapico fino ad aprile 2023, con successivo avvio alle cure palliative in ADI;
Trombosi emorroidaria e fistola perianale;
Cardiopatia ischemica cronica con pregresso IMA NSTEMI
(2015); Ipertrofia prostatica benigna.
Dall'analisi degli atti, si può concludere che il complesso morboso di cui sopra aveva determinato, in capo al sig. , uno stato di invalidità grave al 100%, con necessità di assistenza Parte_1
continua per i suoi fabbisogni quotidiani più elementari dal mese di maggio 2023, epoca in cui risale il severo ed irreversibile aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche, pertanto, il questi era da considerarsi invalido grave al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2023. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2023
Essendo stato riconosciuto il diritto del con decorrenza successiva alla domanda amministrativa Pt_1
ma non alla perizia svolta in sede di ATP Le vanno riconosciute le spese legali che liquida al 50% come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presentava i requisiti per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2023 e fino al decesso
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da
[...]
distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il Parte_1
05/07/1955, C. F. rappresentato e difeso dall'Avv. TRUGLIO C.F._1
FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1
“Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. aveva
[...] Pt_1 diritto all'indennità di accompagnamento, maturata a far data dalla domanda amministrativa o dalla data indicata dal CTU del maggio 2023 fino alla data del decesso del 23.06.2023;
2. Manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti;
3. Spese vinte e distratte in favore del procuratore costituito antistatario;
vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
19/06/2024, la ricorrente n.q. di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a favore di , non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna Parte_1 dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la parziale sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Il sig. sig.
nato a [...] lo [...] e deceduto in data 23/06/2023, era affetto da: Parte_1
Leucemia mieloide acuta (diagnosi settembre 2022) in trattamento emotrasfusionale al bisogno e chemioterapico fino ad aprile 2023, con successivo avvio alle cure palliative in ADI;
Trombosi emorroidaria e fistola perianale;
Cardiopatia ischemica cronica con pregresso IMA NSTEMI
(2015); Ipertrofia prostatica benigna.
Dall'analisi degli atti, si può concludere che il complesso morboso di cui sopra aveva determinato, in capo al sig. , uno stato di invalidità grave al 100%, con necessità di assistenza Parte_1
continua per i suoi fabbisogni quotidiani più elementari dal mese di maggio 2023, epoca in cui risale il severo ed irreversibile aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche, pertanto, il questi era da considerarsi invalido grave al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2023. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2023
Essendo stato riconosciuto il diritto del con decorrenza successiva alla domanda amministrativa Pt_1
ma non alla perizia svolta in sede di ATP Le vanno riconosciute le spese legali che liquida al 50% come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presentava i requisiti per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2023 e fino al decesso
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da
[...]
distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini