TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7785 dell'anno 2015 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione al precetto.
P R O M O S S A da
, C.F. nato a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 res ffeo procura in calce al proprio atto, dall'avv. Filippo Carlo Leone (pec , dal quale sono rapp.tati e Email_1 difesi cong.mente e disg.mente all'avv.Carlo Maltese (pec
), fax 06.9416957, Email_2
ATTORE opponente C O N T R O
(nuova Controparte_1 denominazione sociale assunta dalla Controparte_2
che, con effetto giuridico dal 1.7.2017, giusta atto di fusione per incorporazione del
[...]
21.6.2017 a rogito del Notaio rep.12778, reg.to ad Albano L. il Persona_1
22.6.2017 al n.4844, ha assunto le attività e le passività della Convenuta
[...]
., con sede in Genzano di Controparte_3
via Sebastiano Silvestri, 113, c.f. , in persona del suo Presidente e CP_3 P.IVA_1 legale rapp.te dott. domiciliato per la carica come sopra, ed Controparte_4 elettivamente in , via P.Nenni, 6/B, presso lo studio dell'avv.Fiammetta Fagioli CP_3
(fax 06 93660226, PEC che la rappresenta e difende Email_3 giusta delega in atti,
CONVENUTO opposto conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO
e con il patrocinio dell'avv.Leone, hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione al precetto notificato loro in data 30.9.2015 su istanza della
, in forza di un contratto di mutuo fondiario di Controparte_5
E.100.000,00 concesso in data 16.10.2008, sostenendo che lo stesso sarebbe viziato dall'imposizione di interessi usurari, richiedendo, previa sospensione del precetto e la declaratoria di nullità del medesimo per difetto di procura, la declaratoria di nullità e inefficacia del contratto nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi, la rideterminazione del debito residuo per la sola sorte capitale e la restituzione dell'eventuale “quid pluris” (non determinato). Gli opponenti sostanzialmente assumevano che il tasso di mora all'epoca stabilito avrebbe superato il tasso soglia, da ciò argomentando in ordine alla sopravvenuta gratuità del contratto.
La nel costituirsi in Giudizio, evidenziava come, contrariamente a quanto desunto, CP_1 le convenzioni del contratto di mutuo fossero del tutto legittime e conformi alla vigente normativa legale e contrattuale in materia bancaria, contestando la pretesa usurarietà del tasso di interesse applicato Preliminarmente si ribadiva dalla opposta l'insussistenza dell'eccezione di nullità della procura,contenuta nelle conclusioni dell'opposizione, in quanto del tutto priva di fondamento e motivazione, essendo palese l'avvenuto conferimento all'avv.Fagioli di idonea procura apposta in calce all'atto di precetto notificato. Quanto alla pretesa inesistenza del titolo esecutivo per carenza dei requisiti di cui all'art.474 cpc, se ne ribadiva la radicale infondatezza, apparendo in tutta evidenza come controparte omettesse di considerare la natura giuridica del contratto di mutuo, confondendolo con la concessione di ipoteca da parte di terzi datori non debitori
(situazione che non rientra nel caso di specie). Come evincesi dalle stesse premesse dell'opposizione, i e sono mutuatari e dunque obbligati diretti nei Pt_1 Pt_2 confronti della Banca in quanto diretti percettori delle somme erogate. Pertanto non si comprende a quale titolo gli stessi assumano la loro terzietà rispetto al contratto di mutuo.
Nel merito, ritiene la difesa della banca opposta che, in esito alla disamina legale e contabile del contratto di mutuo “inter partes”, la domanda non possa che essere integralmente rigettata perché priva di qualsivoglia fondamento. Invero, dalla perizia contabile espletata in corso di causa- le cui risultanze erano sostanzialmente condivisibili perché immuni da vizi logici e metodologici- è emersa senza ombra di dubbio la correttezza e legittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo e soprattutto l'insussistenza della lamentata usura. Il CTU, in particolare, ha evidenziato nelle conclusioni che non vi è stato superamento del tasso soglia da parte del TEG al momento della stipula del contratto: poiché è a tale momento che si deve far riferimento, ai sensi dell'interpretazione autentica del disposto dell'art.644 c.p. per la verifica dell'esistenza o meno del reato di usura, si può con certezza concludere che il tasso di interesse contrattualmente convenuto non è usurario.
Dunque, del tutto infondata è la pretesa di ottenere la restituzione delle somme costituenti il “quid pluris”, atteso che gli importi, peraltro neanche analiticamente indicati - mentre, si noti, non si è mai negato di aver ottenuto il capitale mutuato - costituiscono in realtà i semplici interessi corrispettivi la cui entità risulta sostanzialmente inferiore al tasso soglia. Circa la correttezza dell'impostazione giuridica della perizia, si evidenzia che, come ha avuto modo di sottolineare la più recente Giurisprudenza di merito e come evidenziato dal CTU, sebbene in linea di principio il controllo sull'usurarietà del tasso possa e debba essere effettuato sia avuto riguardo all'interesse corrispettivo che a quello di mora, tuttavia “la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve esser autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro…Infatti il riferimento operato da Cass.n.350/2013 alla determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione della mora intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso, come nel presente, determinati convenzionalmente nella misura di una maggiorazione del 3% degli interessi corrispettivi”. In sostanza “è necessario siano non usurari sia il tesso corrispettivo, sia il tasso moratorio concretamente applicati;
ma in tutta evidenza, irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un “non tasso” o un “tasso creativo” in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (così Trib.Chieti sent.23.4.2015 n.230). Deve dunque ribadirsi come sia del tutto legittimo operare una netta distinzione di natura logica, prima che giuridica, tra interesse corrispettivo e interesse moratorio. Invero, dall'esame del contratto emerge chiaramente che le parti hanno inteso pattuire un tasso diverso per due differenti tipologie di interessi, applicabili in ipotesi alternative e non cumulabili. In un caso è fissato, in misura incontestabilmente inferiore alla soglia usuraria, il tasso degli interessi corrispettivi del mutuo, quelli cioè che rappresentano il prezzo dell'operazione mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve dal sinallagma contrattuale, avendo le parti concordato un mutuo a titolo oneroso;
nell'altra ipotesi, si fissa la misura dell'interesse dovuto ove il rapporto entri nella patologia, ovvero quando la parte mutuataria non ottemperi all'obbligazione di restituzione del denaro ricevuto in prestito. La differenza ontologica tra i due tassi non ne consente la commistione, neppure come “fictio iuris” (che sarebbe ancor più grave perché creerebbe ingiustificatamente uno squilibrio nel rapporto contrattuale).
Peraltro, come ormai concordemente riconosciuto dalla maggioritaria Giurisprudenza di merito, l'unica conseguenza dell'eventuale superamento della soglia nella sola ipotesi dell'interesse di mora comporterebbe al più, secondo la chiara lettura dell'art.1815 co.2 c.c., la non debenza di tale interesse e non anche dell'interesse corrispettivo che è stato pattuito entro la soglia, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari, tanto più che, ex art.1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, si applica comunque quello corrispettivo o legale. Pertanto, come rilevato dal Tribunale di Chieti nella sopra ricordata statuizione, “gli interessi corrispettivi ove mantenuti entro il tasso soglia, continueranno a incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento;
mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, mentre risulterà esigibile per intero la sorte capitale maggiorata degli interessi corrispettivi ex art.1224 comma 1 c.c.”; dunque se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, “la nullità ex art.1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia” (Cfr. Trib.Trani Ord.10.3.2014; conformi, ex multis, Trib.Milano Sent.22.5.2014;
Trib.Verona Sez.3, Sent. 30.4.2014; Trib.Milano Sez.6, Sent. 28.1.2014;
Trib.Palermo 12.12.2014; Trib.Treviso 9.12.2014; Trib.Brescia 24.11.2014; Trib.Cremona 30.10.2014; Trib.Roma 16.9.2014; Trib.Alessandria 19.2.2015;
Trib.Reggio Emilia 24.2.2015). Peraltro, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di emanazione dei Decreti Trimestrali per l'individuazione dei tassi usurari, ha ribadito che nella determinazione del tasso effettivo globale medio non deve tenersi conto dell'interesse di mora contrattualmente previsto per i casi di ritardato pagamento. Inoltre, secondo quanto specificato con nota del 3.7.2013 dalla Banca d'Italia, “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”... “Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”. Quindi, essendo stata esclusa, in esito alle verifiche effettuate, l'usurarietà del mutuo nel suo momento iniziale, alcuna conseguenza sulla legittimità “strutturale” del contratto può derivare dal minimo superamento della soglia sopravvenuto nel corso del rapporto, che ha causato, secondo quanto calcolato dal CTU, un maggior importo di euro 44,76. Viene spontaneo chiedersi se l'instaurazione del presente Giudizio, con i relativi costi, possa ritenersi giustificata da un tale risultato.
Da ultimo, è necessario evidenziare come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n.24675 del 19.10.2017, abbia definitivamente concluso per l'inesistenza della c.d. “usura sopravvenuta” nei contratti di mutuo, con ciò estirpando la mala pianta degli orientamenti contrari, che aveva illogicamente esasperato la determinazione dell'usura rendendola svincolata dall'elemento temporale della conclusione del contratto, in aperto contrasto con la stessa interpretazione autentica dell'art.644 c.p. contenuta nella legge n.24/2001. In sostanza la Suprema Corte ha evidenziato come l'art.644 comma 3 c.p. sia la sola disposizione che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro, facendo riferimento anche l'art.1815 c.c. alla norma penale quanto alla nozione di interessi usurari;
pertanto non sarebbe possibile individuare l'usura senza fare riferimento, ai fini dell'applicazione dell'art.644 cp, alla norma di interpretazione autentica che considera il momento in cui gli interessi sono convenuti indipendentemente dal momento del loro pagamento. Dunque, nel caso di specie – in cui certamente non sussiste superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto- non vi è luogo a ritenere la sussistenza di usura.
Conclusivamente, la domanda non risulta in alcun modo fondata, essendo palese e non contestato da controparte che gli interessi corrispettivi siano stati ab origine convenuti in misura di gran lunga inferiore al tasso soglia e dunque non vi sia luogo ad alcuna nullità della relativa clausola.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU contabile;
il ctu così concludeva:
“in riferimento al quesito posto ed al contratto di mutuo fondiario rep. 36.153, sottoscritto in data 16/10/2008, la scrivente CTU specifica quanto segue:
1) Commissione per estinzione anticipata L'eccezione di parte attrice, secondo la quale la commissione per estinzione anticipata determinerebbe il superamento del tasso soglia usura, risulta infondata poiché le istruzioni dell'Organo di Vigilanza ne escludono esplicitamente l'inserimento nel computo del TAEG. Pertanto, il TAEG calcolato ab origine, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia, non supera la soglia usura di riferimento. Analizzando l'ipotesi di usura sopravvenuta si rileva che il tasso applicato al mutuo ha superato il tasso soglia di riferimento solo per la rata in scadenza al 28/02/2011, generando un maggiore versamento di interessi per l'importo di € 44,76. La scrivente ha quindi ricalcolato il giusto saldo applicando gli interessi fino al punto- soglia, così come indicato dal G.I. nel quesito proposto. Tale ricalcolo ha determinato quanto segue: qualora si ritenga validamente applicato per l'intera durata contrattuale il piano di ammortamento originariamente sottoscritto, l'importo ancora a debito di parte attrice nei confronti della Banca mutuante al 31/05/2015 è pari ad € 95.045,99 (novantacinquemilaquarantacinque/99); b) qualora, invece, si ipotizzi una rimodulazione del piano conseguente alla mancata opzione del mutuatario circa il tasso da applicare al mutuo, l'importo ancora a debito di parte attrice nei confronti della Banca mutuante al 31/05/2015 risulterebbe pari ad € 89.499,51 (ottantanovemilaquattrocentonovantannove/51).
2) Tasso di mora Anche l'eccezione sollevata in merito al tasso di mora risulta infondata. Infatti la Banca di Italia nei chiarimenti del 2013 specifica che il tasso di mora contrattualizzato deve essere confrontato con il TEGM pubblicato in Gazzetta Ufficiale incrementato del 2,1%, il tutto maggiorato del 50%. In considerazione di quanto sopra, la scrivente rileva anche in questo caso l'assenza di usura ab origine. Inoltre, poiché non è stata riscontrata l'applicazione di interessi di mora sulle rate rimborsate fino al 30/09/2012, mentre per le rate in scadenza successivamente a tale data, seppur non pagate, non è presente nel fascicolo di causa documentazione comprovante l'addebito di interessi di mora da parte della convenuta, si può CP_1 concludere che anche l'ipotesi di usura sopravvenuta non risulta essere verificata. Ipotesi alternativa “…tenendo conto di tutte le spese e gli oneri collegati all'erogazione del credito, esclusi quelli per imposte e tasse” 1) Commissione per estinzione anticipata
Qualora il G.I. volesse considerare meritevole di interesse l'orientamento giurisprudenziale che prevede l'inserimento della commissione per estinzione anticipata nel calcolo del TAEG, allora si determinerebbe usurarietà del mutuo all'origine con conseguente gratuità dello stesso e un debito di parte attrice nei confronti della Banca mutuante al 31/05/2015 pari ad € 59.119,45 (cinquantanovemilacentodiciannove/45).
In riferimento, poi, alla richiesta di parte convenuta di provvedere al ricalcolo del giusto saldo, con l'applicazione di interessi fino al punto- soglia, come indicato dal G.I. nel quesito, la scrivente specifica che non essendo stata esercitata l'opzione per l'estinzione anticipata alla scadenza di nessuna rata del piano, non è possibile determinare correttamente ed univocamente il totale degli interessi da stornare per riportare il tasso entro la soglia usura.
2) Tasso di mora L'eccezione di parte attrice secondo la quale la convenuta avrebbe applicato, nel tempo, un tasso di CP_1 mora superiore alla soglia dell'usura risulta infondata. Infatti il “tasso soglia di mora”, determinato secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 18/09/2020 numero 19597, risulta superiore al tasso di mora del contratto de quo, sia nell'ipotesi di “tasso di mora semplice”, sia nella ipotesi di “tasso di mora globale”, quest'ultimo come rilevato dal CT di parte attrice nelle proprie osservazioni critiche alla relazione iniziale“;
precisate le conclusioni, previa costituzione in Giudizio della a Controparte_6 seguito della fusione intervenuta e sopra enunciata, la causa all'udienza del 13.11.2024 veniva infine trattenuta in decisione, con dimidiati termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione risulta per intero infondata, sia in ordine alla pretesa carenza di procura nel precetto, invece presente in calce allo stesso, sia in ordine a pretesa non debenza, totale o parziale degli interessi pattuiti, corrispettivi e di mora in quanto affetti da usura per superamento dei tassi soglia previsti;
dalla svolta ctu si rileva infatti che l'interesse corrispettivo pattuito, del 6,38% (TAEG ragguagliabile correttamente al 6,57%), sulle somme mutuate agli odierni opponenti dallo i.c., risultasse inferiore al 9,45% previsto come tasso soglia antiusura nel secondo semestre del 2008; il tasso di mora previsto era quello del 3% in aggiunta a quello corrispettivo (totale 9,38% pure inferiore geneticamente a quello antiusura come sopra rilevato); con la sentenza n. 350/2013 la Suprema Corte ha affermato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Al riguardo deve ritenersi che tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio della cumulabilità dei tassi degli interessi moratori e corrispettivi pattuiti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Ed invero, la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi atteso che, mentre “il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi” (Trib. Roma 3 settembre 2014; vedi anche Trib. Milano 22.5.2014, Trib. Verona 9.4.2014, Trib. Brescia 16.1.2014).
Deve allora ritenersi che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. debbano essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto “le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 cod.civ. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.)” (Trib. Verona 30 aprile 2004).
Deve altresì osservarsi che la Banca d'Italia, chiamata a effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della L. 108/96, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora; questi, benché oggetto di una separata valutazione da parte dello stesso organo, non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. In proposito, si è rilevato che “la Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): “4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora” (Trib. Verona 30 aprile 2004, cit.); ciò induce a ritenere che “se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora” (Trib. Roma 3.9.2014). Deve dunque escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (vedi, oltre alla pronunce di merito già richiamate, Trib. Treviso, 9.12.2014; Trib. Taranto, 17.10.2014; Trib. Udine, 26.9.2014; Trib. Napoli, 12.9.2014; Trib. Sciacca, 13.8.2014), la cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia.
E quindi nella specie la assoluta carenza della possibilità di considerare geneticamente usurario il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio
(peraltro come rilevato pure dal ctu, applicato alla richiesta di saldo della banca solo sulle prime rate impagate), mentre solo in una rata trimestrale dell'anno 2012 vi era stato il (sopravvenuto) sforamento della soglia antiusura per pochi decimi percentuali e per un importo di euro 44.76, con conseguente riduzione ad equità dello stesso, nei limiti della soglia, da cui la sostanziale correttezza del credito vantato e precettato dallo i.c., pari effettivamente ad euro 95.045,99; da cui il rigetto per tutto il resto della opposizione, con ogni conseguenza quanto alle spese di lite e di ctu, come in dispositivo tutte liquidate,
P.Q.M.
rigetta la opposizione, solo determinando in misura corretta il credito della opponente di cui al precetto opposto in euro 95.045,99, condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro 5 mila oltre accessori di legge, e ponendo in via definitiva a carico degli opponenti stessi le spese di ctu contabile, liquidate in euro 3.400,00 oltre accessori per compensi ed in euro 66,00 per spese vive,
Velletri, 07 gennaio 2025 il g.u. (dr.E.Colognesi)
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7785 dell'anno 2015 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione al precetto.
P R O M O S S A da
, C.F. nato a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 res ffeo procura in calce al proprio atto, dall'avv. Filippo Carlo Leone (pec , dal quale sono rapp.tati e Email_1 difesi cong.mente e disg.mente all'avv.Carlo Maltese (pec
), fax 06.9416957, Email_2
ATTORE opponente C O N T R O
(nuova Controparte_1 denominazione sociale assunta dalla Controparte_2
che, con effetto giuridico dal 1.7.2017, giusta atto di fusione per incorporazione del
[...]
21.6.2017 a rogito del Notaio rep.12778, reg.to ad Albano L. il Persona_1
22.6.2017 al n.4844, ha assunto le attività e le passività della Convenuta
[...]
., con sede in Genzano di Controparte_3
via Sebastiano Silvestri, 113, c.f. , in persona del suo Presidente e CP_3 P.IVA_1 legale rapp.te dott. domiciliato per la carica come sopra, ed Controparte_4 elettivamente in , via P.Nenni, 6/B, presso lo studio dell'avv.Fiammetta Fagioli CP_3
(fax 06 93660226, PEC che la rappresenta e difende Email_3 giusta delega in atti,
CONVENUTO opposto conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO
e con il patrocinio dell'avv.Leone, hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione al precetto notificato loro in data 30.9.2015 su istanza della
, in forza di un contratto di mutuo fondiario di Controparte_5
E.100.000,00 concesso in data 16.10.2008, sostenendo che lo stesso sarebbe viziato dall'imposizione di interessi usurari, richiedendo, previa sospensione del precetto e la declaratoria di nullità del medesimo per difetto di procura, la declaratoria di nullità e inefficacia del contratto nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi, la rideterminazione del debito residuo per la sola sorte capitale e la restituzione dell'eventuale “quid pluris” (non determinato). Gli opponenti sostanzialmente assumevano che il tasso di mora all'epoca stabilito avrebbe superato il tasso soglia, da ciò argomentando in ordine alla sopravvenuta gratuità del contratto.
La nel costituirsi in Giudizio, evidenziava come, contrariamente a quanto desunto, CP_1 le convenzioni del contratto di mutuo fossero del tutto legittime e conformi alla vigente normativa legale e contrattuale in materia bancaria, contestando la pretesa usurarietà del tasso di interesse applicato Preliminarmente si ribadiva dalla opposta l'insussistenza dell'eccezione di nullità della procura,contenuta nelle conclusioni dell'opposizione, in quanto del tutto priva di fondamento e motivazione, essendo palese l'avvenuto conferimento all'avv.Fagioli di idonea procura apposta in calce all'atto di precetto notificato. Quanto alla pretesa inesistenza del titolo esecutivo per carenza dei requisiti di cui all'art.474 cpc, se ne ribadiva la radicale infondatezza, apparendo in tutta evidenza come controparte omettesse di considerare la natura giuridica del contratto di mutuo, confondendolo con la concessione di ipoteca da parte di terzi datori non debitori
(situazione che non rientra nel caso di specie). Come evincesi dalle stesse premesse dell'opposizione, i e sono mutuatari e dunque obbligati diretti nei Pt_1 Pt_2 confronti della Banca in quanto diretti percettori delle somme erogate. Pertanto non si comprende a quale titolo gli stessi assumano la loro terzietà rispetto al contratto di mutuo.
Nel merito, ritiene la difesa della banca opposta che, in esito alla disamina legale e contabile del contratto di mutuo “inter partes”, la domanda non possa che essere integralmente rigettata perché priva di qualsivoglia fondamento. Invero, dalla perizia contabile espletata in corso di causa- le cui risultanze erano sostanzialmente condivisibili perché immuni da vizi logici e metodologici- è emersa senza ombra di dubbio la correttezza e legittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo e soprattutto l'insussistenza della lamentata usura. Il CTU, in particolare, ha evidenziato nelle conclusioni che non vi è stato superamento del tasso soglia da parte del TEG al momento della stipula del contratto: poiché è a tale momento che si deve far riferimento, ai sensi dell'interpretazione autentica del disposto dell'art.644 c.p. per la verifica dell'esistenza o meno del reato di usura, si può con certezza concludere che il tasso di interesse contrattualmente convenuto non è usurario.
Dunque, del tutto infondata è la pretesa di ottenere la restituzione delle somme costituenti il “quid pluris”, atteso che gli importi, peraltro neanche analiticamente indicati - mentre, si noti, non si è mai negato di aver ottenuto il capitale mutuato - costituiscono in realtà i semplici interessi corrispettivi la cui entità risulta sostanzialmente inferiore al tasso soglia. Circa la correttezza dell'impostazione giuridica della perizia, si evidenzia che, come ha avuto modo di sottolineare la più recente Giurisprudenza di merito e come evidenziato dal CTU, sebbene in linea di principio il controllo sull'usurarietà del tasso possa e debba essere effettuato sia avuto riguardo all'interesse corrispettivo che a quello di mora, tuttavia “la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve esser autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro…Infatti il riferimento operato da Cass.n.350/2013 alla determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione della mora intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso, come nel presente, determinati convenzionalmente nella misura di una maggiorazione del 3% degli interessi corrispettivi”. In sostanza “è necessario siano non usurari sia il tesso corrispettivo, sia il tasso moratorio concretamente applicati;
ma in tutta evidenza, irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un “non tasso” o un “tasso creativo” in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (così Trib.Chieti sent.23.4.2015 n.230). Deve dunque ribadirsi come sia del tutto legittimo operare una netta distinzione di natura logica, prima che giuridica, tra interesse corrispettivo e interesse moratorio. Invero, dall'esame del contratto emerge chiaramente che le parti hanno inteso pattuire un tasso diverso per due differenti tipologie di interessi, applicabili in ipotesi alternative e non cumulabili. In un caso è fissato, in misura incontestabilmente inferiore alla soglia usuraria, il tasso degli interessi corrispettivi del mutuo, quelli cioè che rappresentano il prezzo dell'operazione mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve dal sinallagma contrattuale, avendo le parti concordato un mutuo a titolo oneroso;
nell'altra ipotesi, si fissa la misura dell'interesse dovuto ove il rapporto entri nella patologia, ovvero quando la parte mutuataria non ottemperi all'obbligazione di restituzione del denaro ricevuto in prestito. La differenza ontologica tra i due tassi non ne consente la commistione, neppure come “fictio iuris” (che sarebbe ancor più grave perché creerebbe ingiustificatamente uno squilibrio nel rapporto contrattuale).
Peraltro, come ormai concordemente riconosciuto dalla maggioritaria Giurisprudenza di merito, l'unica conseguenza dell'eventuale superamento della soglia nella sola ipotesi dell'interesse di mora comporterebbe al più, secondo la chiara lettura dell'art.1815 co.2 c.c., la non debenza di tale interesse e non anche dell'interesse corrispettivo che è stato pattuito entro la soglia, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari, tanto più che, ex art.1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, si applica comunque quello corrispettivo o legale. Pertanto, come rilevato dal Tribunale di Chieti nella sopra ricordata statuizione, “gli interessi corrispettivi ove mantenuti entro il tasso soglia, continueranno a incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento;
mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, mentre risulterà esigibile per intero la sorte capitale maggiorata degli interessi corrispettivi ex art.1224 comma 1 c.c.”; dunque se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, “la nullità ex art.1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia” (Cfr. Trib.Trani Ord.10.3.2014; conformi, ex multis, Trib.Milano Sent.22.5.2014;
Trib.Verona Sez.3, Sent. 30.4.2014; Trib.Milano Sez.6, Sent. 28.1.2014;
Trib.Palermo 12.12.2014; Trib.Treviso 9.12.2014; Trib.Brescia 24.11.2014; Trib.Cremona 30.10.2014; Trib.Roma 16.9.2014; Trib.Alessandria 19.2.2015;
Trib.Reggio Emilia 24.2.2015). Peraltro, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di emanazione dei Decreti Trimestrali per l'individuazione dei tassi usurari, ha ribadito che nella determinazione del tasso effettivo globale medio non deve tenersi conto dell'interesse di mora contrattualmente previsto per i casi di ritardato pagamento. Inoltre, secondo quanto specificato con nota del 3.7.2013 dalla Banca d'Italia, “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”... “Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”. Quindi, essendo stata esclusa, in esito alle verifiche effettuate, l'usurarietà del mutuo nel suo momento iniziale, alcuna conseguenza sulla legittimità “strutturale” del contratto può derivare dal minimo superamento della soglia sopravvenuto nel corso del rapporto, che ha causato, secondo quanto calcolato dal CTU, un maggior importo di euro 44,76. Viene spontaneo chiedersi se l'instaurazione del presente Giudizio, con i relativi costi, possa ritenersi giustificata da un tale risultato.
Da ultimo, è necessario evidenziare come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n.24675 del 19.10.2017, abbia definitivamente concluso per l'inesistenza della c.d. “usura sopravvenuta” nei contratti di mutuo, con ciò estirpando la mala pianta degli orientamenti contrari, che aveva illogicamente esasperato la determinazione dell'usura rendendola svincolata dall'elemento temporale della conclusione del contratto, in aperto contrasto con la stessa interpretazione autentica dell'art.644 c.p. contenuta nella legge n.24/2001. In sostanza la Suprema Corte ha evidenziato come l'art.644 comma 3 c.p. sia la sola disposizione che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro, facendo riferimento anche l'art.1815 c.c. alla norma penale quanto alla nozione di interessi usurari;
pertanto non sarebbe possibile individuare l'usura senza fare riferimento, ai fini dell'applicazione dell'art.644 cp, alla norma di interpretazione autentica che considera il momento in cui gli interessi sono convenuti indipendentemente dal momento del loro pagamento. Dunque, nel caso di specie – in cui certamente non sussiste superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto- non vi è luogo a ritenere la sussistenza di usura.
Conclusivamente, la domanda non risulta in alcun modo fondata, essendo palese e non contestato da controparte che gli interessi corrispettivi siano stati ab origine convenuti in misura di gran lunga inferiore al tasso soglia e dunque non vi sia luogo ad alcuna nullità della relativa clausola.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU contabile;
il ctu così concludeva:
“in riferimento al quesito posto ed al contratto di mutuo fondiario rep. 36.153, sottoscritto in data 16/10/2008, la scrivente CTU specifica quanto segue:
1) Commissione per estinzione anticipata L'eccezione di parte attrice, secondo la quale la commissione per estinzione anticipata determinerebbe il superamento del tasso soglia usura, risulta infondata poiché le istruzioni dell'Organo di Vigilanza ne escludono esplicitamente l'inserimento nel computo del TAEG. Pertanto, il TAEG calcolato ab origine, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia, non supera la soglia usura di riferimento. Analizzando l'ipotesi di usura sopravvenuta si rileva che il tasso applicato al mutuo ha superato il tasso soglia di riferimento solo per la rata in scadenza al 28/02/2011, generando un maggiore versamento di interessi per l'importo di € 44,76. La scrivente ha quindi ricalcolato il giusto saldo applicando gli interessi fino al punto- soglia, così come indicato dal G.I. nel quesito proposto. Tale ricalcolo ha determinato quanto segue: qualora si ritenga validamente applicato per l'intera durata contrattuale il piano di ammortamento originariamente sottoscritto, l'importo ancora a debito di parte attrice nei confronti della Banca mutuante al 31/05/2015 è pari ad € 95.045,99 (novantacinquemilaquarantacinque/99); b) qualora, invece, si ipotizzi una rimodulazione del piano conseguente alla mancata opzione del mutuatario circa il tasso da applicare al mutuo, l'importo ancora a debito di parte attrice nei confronti della Banca mutuante al 31/05/2015 risulterebbe pari ad € 89.499,51 (ottantanovemilaquattrocentonovantannove/51).
2) Tasso di mora Anche l'eccezione sollevata in merito al tasso di mora risulta infondata. Infatti la Banca di Italia nei chiarimenti del 2013 specifica che il tasso di mora contrattualizzato deve essere confrontato con il TEGM pubblicato in Gazzetta Ufficiale incrementato del 2,1%, il tutto maggiorato del 50%. In considerazione di quanto sopra, la scrivente rileva anche in questo caso l'assenza di usura ab origine. Inoltre, poiché non è stata riscontrata l'applicazione di interessi di mora sulle rate rimborsate fino al 30/09/2012, mentre per le rate in scadenza successivamente a tale data, seppur non pagate, non è presente nel fascicolo di causa documentazione comprovante l'addebito di interessi di mora da parte della convenuta, si può CP_1 concludere che anche l'ipotesi di usura sopravvenuta non risulta essere verificata. Ipotesi alternativa “…tenendo conto di tutte le spese e gli oneri collegati all'erogazione del credito, esclusi quelli per imposte e tasse” 1) Commissione per estinzione anticipata
Qualora il G.I. volesse considerare meritevole di interesse l'orientamento giurisprudenziale che prevede l'inserimento della commissione per estinzione anticipata nel calcolo del TAEG, allora si determinerebbe usurarietà del mutuo all'origine con conseguente gratuità dello stesso e un debito di parte attrice nei confronti della Banca mutuante al 31/05/2015 pari ad € 59.119,45 (cinquantanovemilacentodiciannove/45).
In riferimento, poi, alla richiesta di parte convenuta di provvedere al ricalcolo del giusto saldo, con l'applicazione di interessi fino al punto- soglia, come indicato dal G.I. nel quesito, la scrivente specifica che non essendo stata esercitata l'opzione per l'estinzione anticipata alla scadenza di nessuna rata del piano, non è possibile determinare correttamente ed univocamente il totale degli interessi da stornare per riportare il tasso entro la soglia usura.
2) Tasso di mora L'eccezione di parte attrice secondo la quale la convenuta avrebbe applicato, nel tempo, un tasso di CP_1 mora superiore alla soglia dell'usura risulta infondata. Infatti il “tasso soglia di mora”, determinato secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 18/09/2020 numero 19597, risulta superiore al tasso di mora del contratto de quo, sia nell'ipotesi di “tasso di mora semplice”, sia nella ipotesi di “tasso di mora globale”, quest'ultimo come rilevato dal CT di parte attrice nelle proprie osservazioni critiche alla relazione iniziale“;
precisate le conclusioni, previa costituzione in Giudizio della a Controparte_6 seguito della fusione intervenuta e sopra enunciata, la causa all'udienza del 13.11.2024 veniva infine trattenuta in decisione, con dimidiati termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione risulta per intero infondata, sia in ordine alla pretesa carenza di procura nel precetto, invece presente in calce allo stesso, sia in ordine a pretesa non debenza, totale o parziale degli interessi pattuiti, corrispettivi e di mora in quanto affetti da usura per superamento dei tassi soglia previsti;
dalla svolta ctu si rileva infatti che l'interesse corrispettivo pattuito, del 6,38% (TAEG ragguagliabile correttamente al 6,57%), sulle somme mutuate agli odierni opponenti dallo i.c., risultasse inferiore al 9,45% previsto come tasso soglia antiusura nel secondo semestre del 2008; il tasso di mora previsto era quello del 3% in aggiunta a quello corrispettivo (totale 9,38% pure inferiore geneticamente a quello antiusura come sopra rilevato); con la sentenza n. 350/2013 la Suprema Corte ha affermato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Al riguardo deve ritenersi che tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio della cumulabilità dei tassi degli interessi moratori e corrispettivi pattuiti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Ed invero, la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi atteso che, mentre “il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi” (Trib. Roma 3 settembre 2014; vedi anche Trib. Milano 22.5.2014, Trib. Verona 9.4.2014, Trib. Brescia 16.1.2014).
Deve allora ritenersi che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. debbano essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto “le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 cod.civ. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.)” (Trib. Verona 30 aprile 2004).
Deve altresì osservarsi che la Banca d'Italia, chiamata a effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della L. 108/96, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora; questi, benché oggetto di una separata valutazione da parte dello stesso organo, non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. In proposito, si è rilevato che “la Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): “4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora” (Trib. Verona 30 aprile 2004, cit.); ciò induce a ritenere che “se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora” (Trib. Roma 3.9.2014). Deve dunque escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (vedi, oltre alla pronunce di merito già richiamate, Trib. Treviso, 9.12.2014; Trib. Taranto, 17.10.2014; Trib. Udine, 26.9.2014; Trib. Napoli, 12.9.2014; Trib. Sciacca, 13.8.2014), la cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia.
E quindi nella specie la assoluta carenza della possibilità di considerare geneticamente usurario il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio
(peraltro come rilevato pure dal ctu, applicato alla richiesta di saldo della banca solo sulle prime rate impagate), mentre solo in una rata trimestrale dell'anno 2012 vi era stato il (sopravvenuto) sforamento della soglia antiusura per pochi decimi percentuali e per un importo di euro 44.76, con conseguente riduzione ad equità dello stesso, nei limiti della soglia, da cui la sostanziale correttezza del credito vantato e precettato dallo i.c., pari effettivamente ad euro 95.045,99; da cui il rigetto per tutto il resto della opposizione, con ogni conseguenza quanto alle spese di lite e di ctu, come in dispositivo tutte liquidate,
P.Q.M.
rigetta la opposizione, solo determinando in misura corretta il credito della opponente di cui al precetto opposto in euro 95.045,99, condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro 5 mila oltre accessori di legge, e ponendo in via definitiva a carico degli opponenti stessi le spese di ctu contabile, liquidate in euro 3.400,00 oltre accessori per compensi ed in euro 66,00 per spese vive,
Velletri, 07 gennaio 2025 il g.u. (dr.E.Colognesi)