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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 920/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1 presentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Edgardo Francesco LEO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Argiro, n°95 appellante contro
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro NOTARNICOLA e dall'avv. Gianfranco
TERZO, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in , Controparte_1 alla Piazza Margherita di Savoia, n°10 appellato nonché
e
CP_2 contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°2205/2023, emessa dal Tribunale di Bari il
5.6.2023 (Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 11.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra , con atto di citazione notificato il 30.3.2021, CP_2 conveniva in giudizio l' ed il Parte_1 Controparte_1
chiedendo la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti
[...] al fondo rustico di sua proprietà, adibito alla coltivazione di frutta (ciliegie), danneggiato dall'allagamento di acque putride, provenienti dalle vasche di depurazione dell'impianto gestito dall'Ente idrico.
Precedentemente all'avvio dell'azione giudiziaria, la sig.ra CP_2 aveva azionato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, con il quale aveva fatto accertare lo stato dei luoghi e quantificato i danni subiti dalla sua proprietà.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale respingeva la responsabilità dell'accaduto addossan- Controparte_1 do la causa dell'allagamento del fondo di proprietà attorea all'Ente idrico, gestore dell'impianto dal quale l'acqua putrida era fuoriuscita.
L' non si costitutiva tempestivamente e, con ordi- Parte_1 nanza emessa all'udienza del 6.9.2021, veniva dichiarato contumace.
L'Ente idrico si costituiva successivamente, in data 28.7.2022, dopo lo spirare dei termini per le precisazioni deduttive, il deposito di documenti e le richieste istruttorie, disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 183 c.p.c., e deduceva che la responsabilità dell'occorso fosse da attribuirsi al
[...]
, nella qualità di custode delle pere di canalizzazione delle ac- Controparte_1 que.
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante prova per testi e con l'acquisizione della consulenza tecnica, resa nel procedimento per accer- tamento tecnico preventivo.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda e, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva del CP_1
, condannava l' a risarcire alla
[...] CP_1 Parte_1
pag. 2/9 sig.ra l'importo di € 7.711,00, per i danni subiti dal fondo, oltre in- CP_2 teressi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della perizia tecnica ed alle spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propone appello l' , il Parte_2 quale si affida a più motivi di gravame, con i quali contesta la ricostruzione dei fatti e la prova della sua responsabilità, sostenendo che la responsabilità dell'occorso è da addebitarsi esclusivamente al . Controparte_3
Nessuna censura viene sollevata sull'an e sul quantum della condanna al risarcimento del danno in favore della sig.ra . CP_2
Si è costituito in giudizio il che resiste Controparte_1 all'appello e chiede la conferma della sentenza impugnata.
La sig.ra si è resa contumace. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va rigettato.
L' sostiene che la responsabilità dei danni Parte_1 subiti dalla sig.ra vada ascritta al di , che è CP_2 CP_1 CP_1 CP_1 proprietario delle condotte dell'impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n°152/2006.
L'Ente territoriale, sempre secondo l'appellante, sarebbe anche custo- de delle stesse in quanto l'art. 153, co. 1, del D.Lgs. n°152/2006, attribui- sce al gestore del servizio idrico integrato la mera concessione d'uso gratui- ta delle strutture in questione, lasciando in capo al proprietario i poteri di indirizzo, attraverso l'Autorità CA SE.
Quest'ultimo, inoltre, è l'organo che determina le tariffe del servizio ed attraverso il quali i Comuni, che ne fanno parte, realizzano, ampliano e manutengono gli impianti.
Quanto sopra, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, si evincerebbe anche dalla convenzione A.T.O., sottoscritta dall' Parte_1
e di , a mente della quale il gestore del
[...] Controparte_1
S.I.I. avrebbe l'unico compito di “(…) indicare le criticità tecniche relative agli impianti e la proposizione di eventuali soluzioni tecniche mentre
l'Autorità CA SE (ovvero i Comuni), con potere di indirizzo politico
pag. 3/9 (Programma degli interventi ex art. 149 c.3 Dlgs 152/2006) fornisce la pro- grammazione degli interventi che vengono posti in realizzazione a mezzo del Gestore (AQP Spa) in ragione appunto dell'attività di programmazione eseguita dall' che rappresenta i Controparte_4
Comuni proprietari delle opere” (cfr. appello, pag. 11).
In altri e più precisi termini, l'appellante sostiene che la responsabilità della gestione degli impianti, e degli oneri connessi per la manutenzione de- gli stessi, compete all'organismo consorziante i Comuni, che mantengono tutte le funzioni decisionali ancorché le attività di manutenzione vengano espletate per il tramite del gestore del S.I.I. l quale, diversamente da quan- to opinato dal Tribunale di Bari con la sentenza appellata, avrebbe una mera funzione di esecutore materiale di decisioni prese in altra sede.
Secondo l'appellante, l'unico obbligo connesso alle proprie funzioni, latamente gestorie, consisterebbe nella segnalazione di guasti e risulta per tabulas, dalla documentazione versata in atti di causa, che l' CP_5
“(…) da tempo antecedente anche alle domande di risarcimen-
[...] to oggetto di causa, abbia provveduto alla denuncia a tutte le Autorità com- petenti circa le carenze strutturali dell'impianto di depurazione e dei campi di spandimento ad esso asserviti, in gestione attribuita ad AQP dal
31.7.2007, così come peraltro indicato nella sentenza impugnata” (cfr. ap- pello, pag. 12).
Quanto sopra, inoltre, sarebbe stato confermato in giudizio dal teste ing. il quale aveva riferito che “(…) l'Autorità CA SE (parteci- Tes_1 pata dai Comuni pugliesi) abbia bloccato AQP Spa per la realizzazione del collettore dell'impianto di Gioia per il recapito finale a mare dei maggiori quantitativi di acque depurate dall'impianto: dunque la incapacità tecnica non può trovare soluzione e non può ricadere sul Gestore” (cfr. appello, pag. 13).
Sulla base delle considerazioni che precedono, l Parte_1 muove cinque punti di critica alla sentenza di primo grado.
Con il primo punto, esso deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato l'art. 8 del R.D.L. n°1464/1938 non più in vigore, siccome pag. 4/9 abrogato dal D.Lgs. n° 141/1999, ed altrettanto erroneamente avrebbe ri- chiamato la decisione n°8888/2020 della Suprema Corte che, essendo stata emessa in applicazione della disposizione non più in vigore, non avrebbe po- tuto spiegare rilevanza di precedente giurisprudenziale specifico ai fini che ci occupano.
Il primo giudice, piuttosto, avrebbe dovuto decidere la controversia sulla base della Convenzione ATO la quale, all'art. 5, stabilisce che è l'Ente comunale “(…) che ha l'onere dello smaltimento separato delle acque piova- ne e reflui di lavorazione industriale dei caseifici (…)” (cfr. appello, pag. 13).
L'esegesi normativa, proposta dell'appellante, non è per nulla condivi- sibile.
L'art. 5, co. 3 e co. 4, della Convenzione stabilisce che: “
3. Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al me- desimo, che restano di proprietà degli enti titolari, e di quelle successiva- mente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.
4. Il Ge- store terrà sollevati e indenni il Commissario, l'Autorità d'ambito e gli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del
S.I.I.”.
Vi è, dunque, un generale affidamento, in via esclusiva, della gestione degli impianti idrici all' Parte_1
L'art. 7, co. 2 e co. 3, della Convenzione, a sua volta, stabilisce che
“
2. Le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici realizzate dagli enti locali ricadenti nell'ATO
Puglia, sono affidate in gestione, previa convenzione, al Gestore in confor- mità con quanto previsto dall'art. 16 L. n. 36/94. 3. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative tecniche in materia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali ade- guamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito”.
La Convenzione, dunque, esprime un principio di diritto opposto a quello esposto dall'appellante, dal momento che prevede che i lavori di ade- guamento in materia di sicurezza e, dunque, la manutenzione degli stessi, siano posti a carico esclusivo di A.Q.P. S.p.a. con i fondi previsti e stanziati pag. 5/9 dal “Piano di Ambito”.
La disposizione, a ben vedere, ricalca quanto già stabilito dall'abrogato art. 8, co. 1, del R.D.L. n°1464/1938, a mente del quale “Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle re- ti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo me- diante prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'art. 6”.
Dalla disamina della Convenzione A.T.O., dunque, non traspare affat- to la dicotomia tra segnalazione delle “(…) criticità tecniche relative agli im- pianti e la proposizione di eventuali soluzioni tecniche” che competerebbe all'appellante “mentre l'Autorità CA (ovvero i Comuni), con pote- Pt_1 re di indirizzo politico (Programma degli interventi ex art. 149 c.3 Dlgs
152/2006) fornisce la programmazione degli interventi che vengono posti in realizzazione a mezzo del Gestore (AQP Spa)” come erroneamente dedotto dall' nel passo dell'appello su riprodotto. Parte_1
Al contrario, sussiste una competenza gestoria dell'Ente idrico che si estende alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse in gestione.
Senza esclusioni di sorta.
La convenzione ATO, si badi bene, individua anche dove rinvenire i fondi necessari per la gestione e la manutenzione (i fondi stanziati nel
[...]
” che altro non sono che i “fondi di riserva” di cui al R.D.L. CP_6
n°1464/1938).
Trasponendo i suddetti principi nel caso che ci occupa, ne consegue con tutta evidenza, che in mancanza di prova che il Controparte_1
abbia mantenuto per sé i compiti di manutenzione straordinaria delle
[...] strutture affidate in gestione, deve ritenersi sussistente la responsabilità dell' in qualità di custode esclusivo delle opere Parte_1 dalle quali è derivato il danno subito dalla sig.ra . CP_2
Ne consegue, altresì, che restano attuali i principi espressi, in subiec- ta materia, dalla decisione della Corte di Cassazione, sez. III civile,
13.5.2020, n°8888 a mente della quale “L' deve Parte_1 Parte_1 provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori
pag. 6/9 di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima.
Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle ope- re da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art.
2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta”.
Infondato è anche il secondo punto del gravame, con il quale l'appellante sostiene che “(…) all' nella suddetta Parte_1 qualità è riconosciuto l'obbligo (Disciplinare tecnico Convenzione ATO) di
“realizzazione di nuove opere e impianti” quale soggetto esecutore ed attua- tore degli interessi dei Comuni e della Autorità CA SE e non di “im- pulso autonomo”. L non ha alcun potere autono- Parte_1 mo/esecutivo per la realizzazione di opere” (cfr. appello, pag. 15).
Ancora una volta deve rilevarsi come l'esegesi della disposizione, opi- nata dall'appellante, non sia affatto condivisibile.
Ed invero, il “Disciplinare tecnico” allegato alla convenzione ATO, espressamente stabilisce che “Il gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere”
(cfr. parte relativa alla “Lavori di riparazione e manutenzione”, pag. 5).
L'allegato tecnico, dunque, ribadisce quanto esposto nella convenzio- ne ed afferma a chiare lettere l'esatto contrario di quanto sostiene l'appellante.
Anche il terzo punto del gravame, con il quale l' Parte_1 contesta al Tribunale l'erronea disamina dei documenti depositati in
[...] primo grado e, in maniera particolare, gli “(…) all.ti 1-2-3 sezione documen- ti;
comunicazione del 27.8.2018 AQP;
Pec 15.10.2018 Autorità CA Pu- gliese;
e verbali tavoli tecnici 13.3.2019 e 4.4.2019)” (cfr. appello, pag. 15) va rigettato.
Orbene, a prescindere dalla considerazione pregiudiziale che il motivo
è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non chiarisce in che termini il Tribunale di Bari avrebbe disatteso il contenuto della docu-
pag. 7/9 mentazione indicata e la rilevanza della stessa ai fini del contendere, assu- me valore dirimente la considerazione che trattasi di note provenienti dallo stesso Ente idrico e che, pertanto, non possono assurgere a fonte di prova della propria carenza di legittimazione passiva, per di più se poste in rela- zione ai dati normativi e regolamentari su evidenziati.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere infondato, per le medesime considerazioni, anche il quarto punto del gravame, con il quale l'appellante si duole della omessa valutazione, da parte del Tribunale di Bari
“(…) di prove documentali e della corrispondenza tra enti ed Autorità, ante- cedenti agli eventi, relative alle denunce dell' alle Autorità prepo- Parte_1 ste ed al circa la inadeguatezza strutturale degli impianti (depura- CP_1 tore e vasche di decantazione)” (cfr. appello, pag. 16).
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non espone le ragioni giuridiche per le quali il Tribunale di Bari avrebbe disatteso il contenuto della documentazione indicata, né indica qua- le sia, nella fattispecie concreta in esame, la rilevanza della documentazione stessa ai fini del contendere.
Infondato, infine, è anche l'ultimo punto del motivo di gravame, con il quale l' si duole della mancata valutazione della (a suo dire) pre- Parte_2 gnante deposizione testimoniale dell'ing. . Tes_1
È fin troppo facile evidenziare, al riguardo, che, a tutto voler concede- re all'appellante, il teste giammai avrebbe potuto riferire in ordine all'esistenza di obblighi di custodia, derivanti esclusivamente da fonti nor- mative.
L'appello va conclusivamente rigettato e l' idrico appellante va Pt_2 condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla ba- se della media dei valori tra medio e massimo, ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore di- chiarato dall'appellante nell'atto di gravame.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché l Parte_1 versi all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per pag. 8/9 l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto dall' nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, CP_2 così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado del giudizio, che li- Parte_3 quida in complessivi € 5.880,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed oneri riflessi (se dovuti) come per legge;
3. nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gra- vame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Barracchia
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 9/9